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Document 32001R2243

Regolamento (CE) n. 2243/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione per quanto riguarda le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso Camerun, Paraguay e Singapore (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 303 del 20.11.2001, p. 11–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2243/oj

32001R2243

Regolamento (CE) n. 2243/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione per quanto riguarda le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso Camerun, Paraguay e Singapore (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 20/11/2001 pag. 0011 - 0015


Regolamento (CE) n. 2243/2001 della Commissione

del 16 novembre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione per quanto riguarda le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso Camerun, Paraguay e Singapore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio(1), modificato da ultimo dalla decisione 1999/816/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2001 della Commissione(4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Nel gennaio 2000, la Commissione ha inviato una "nota verbale" a tutti i paesi non appartenenti all'OCSE [nonché all'Ungheria e alla Polonia, che non applicano ancora la decisione dell'OCSE n. C(92) 39 def.]. Tale "nota verbale" aveva il triplice intento di: a) informare tali paesi in merito alla nuova regolamentazione comunitaria; b) chiedere conferma delle loro posizioni quali descritte negli allegati del regolamento (CE) n. 1420/1999 e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 59/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione C(92) 39 def. dell'OCSE(5), modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2001; e c) ottenere una risposta dai paesi che non avevano risposto nel 1994.

(2) Tra i paesi che hanno risposto, il Paraguay ha notificato alla Commissione che l'importazione di taluni rifiuti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 è accettata senza alcuna procedura di controllo. Riguardo agli altri rifiuti, il paese ha indicato che la sua posizione è rimasta invariata (risposta del 1o marzo 2000).

(3) Singapore ha notificato alla Commissione che l'importazione di taluni rifiuti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 è accettata senza alcuna procedura di controllo o previa procedura applicabile ai rifiuti di cui all'allegato III del medesimo regolamento ("lista ambra"). Riguardo agli altri rifiuti, il paese ha indicato che la sua posizione è rimasta invariata (risposta del 4 gennaio 2001).

(4) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93, le richieste ufficiali di Singapore e del Paraguay sono state notificate al comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(6), modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione(7), rispettivamente l'11 gennaio 2001 e l'8 febbraio 2001.

(5) A seguito della mutata situazione di questi paesi, occorre modificare al tempo stesso il regolamento (CE) n. 1420/1999 e il regolamento (CE) n. 1547/1999.

(6) Per quanto riguarda il Camerun, occorre modificare la sezione GA dell'allegato A del regolamento (CE) n. 1420/1999 per assicurarne la coerenza con il regolamento (CE) n. 1547/1999.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati A e D del regolamento (CE) n. 1547/1999 sono modificati come da allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1420/1999 è modificato come da allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 45.

(3) GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 6.

(4) GU L 244 del 14.9.2001, pag. 19.

(5) GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1.

(6) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

(7) GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

ALLEGATO I

Gli allegati A e D del regolamento (CE) n. 1547/1999 sono modificati come segue:

1) nell'allegato A, nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli") del testo relativo a SINGAPORE, è inserita la seguente voce: >SPAZIO PER TABELLA>

2) nell'allegato D, il testo relativo al PARAGUAY è integralmente sostituito da testo seguente: "PARAGUAY

1. Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile"(1)]:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Tutti i tipi della sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide").

3. Tutti i tipi della sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").

4. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili")

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Nella sezione GL ("Rifiuti di legno e sughero non trattati"):

>SPAZIO PER TABELLA>"

3) Nell'allegato D, il testo relativo al SINGAPORE è integralmente sostituito dal testo seguente: "SINGAPORE

1. Nella sezione GA [("Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile(2)")]:

>SPAZIO PER TABELLA>"

(1) La definizione "non dispersibile" non comprende i rifiuti in forma di polveri, fanghi o solidi contenenti rifiuti liquidi pericolosi.

(2) La definizione 'non dispersibile' non comprende i rifiuti in forma di polveri, fanghi o solidi contenenti rifiuti liquidi pericolosi.

ALLEGATO II

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1420/1999 è modificato come segue:

1) nella sezione GA ("Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile") del testo relativo al CAMERUN, la voce: >SPAZIO PER TABELLA>

è sostituita dalla voce: >SPAZIO PER TABELLA>

2) Il testo relativo al Paraguay è integralmente sostituito dal testo seguente: "PARAGUAY

Tutti i tipi ad eccezione di:

1. Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile"(1)]:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Tutti i tipi della sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide").

3. Tutti i tipi della sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").

4. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Nella sezione GL ("Rifiuti di legno e sughero non trattati"):

>SPAZIO PER TABELLA>"

3) Il testo relativo a SINGAPORE è integralmente sostituito dal testo seguente: "SINGAPORE

Tutti i tipi ad eccezione di:

1. Nella sezione GA ["Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile"(2)]:

I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e le loro leghe:

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

Il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgami.

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Nella sezione GD ("Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, sotto forma non dispersibile"):

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Nella sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide"):

>SPAZIO PER TABELLA>"

(1) La definizione "non dispersibile" non comprende i rifiuti in forma di polveri, fanghi o solidi contenenti rifiuti liquidi pericolosi.

(2) La definizione "non dispersibile" non comprende i rifiuti in forma di polveri, fanghi o solidi contenenti rifiuti liquidi pericolosi.

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