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Document 32001R1148
Commission Regulation (EC) No 1148/2001 of 12 June 2001 on checks on conformity to the marketing standards applicable to fresh fruit and vegetables
Regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi
Regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi
GU L 156 del 13.6.2001, p. 9–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogato da 32007R1580
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31992R2251 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 32001R1148R(01) | (LT) | |||
Modified by | 32001R2379 | modifica | articolo 7.2 | 13/12/2001 | |
Modified by | 32001R2379 | aggiunta | articolo 7.8 | 13/12/2001 | |
Modified by | 32001R2379 | sostituzione | articolo 7.4 | 13/12/2001 | |
Modified by | 32001R2379 | complemento | articolo 7.3 | 13/12/2001 | |
Modified by | 32001R2379 | sostituzione | allegato 3 | 13/12/2001 | |
Modified by | 32001R2379 | aggiunta | articolo 7.5 BI | 13/12/2001 | |
Derogated in | 32001R2540 | deroga | articolo 6.4 | 31/12/2002 | |
Derogated in | 32001R2590 | deroga | articolo 7.1 | 18/01/2002 | |
Derogated in | 32002R0168 | 31/12/2002 | |||
Modified by | 32003R0408 | aggiunta | articolo 6.4 BI | 09/03/2003 | |
Modified by | 32003R0408 | complemento | articolo 5.2 | 09/03/2003 | |
Modified by | 32003R0408 | sostituzione | articolo 6.4 | 09/03/2003 | |
Modified by | 32003R0408 | complemento | articolo 7.5 | 09/03/2003 | |
Modified by | 32003R0408 | sostituzione | allegato 4 | 09/03/2003 | |
Modified by | 32003R0408 | aggiunta | articolo 5.1 BI | 09/03/2003 | |
Modified by | 32003R0408 | complemento | articolo 9.3 | 09/03/2003 | |
Modified by | 32003R0408 | modifica | articolo 5.1 | 09/03/2003 | |
Modified by | 32003R0408 | DATE articolo 11.2 | |||
Repealed by | 32007R1580 |
Regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi
Gazzetta ufficiale n. L 156 del 13/06/2001 pag. 0009 - 0022
Regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione del 12 giugno 2001 sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, concernente i controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 766/97(4), deve subire numerose modifiche per tener conto degli sviluppi del settore del commercio degli ortofrutticoli freschi, che si sta sempre più professionalizzando, nonché delle modificazioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore e infine anche per rettificare alcune imprecisioni ivi contenute. Per ragioni di semplificazione e di chiarezza dei nuovi testi è opportuno procedere alla rifusione di tale normativa e all'abrogazione del citato regolamento (CEE) n. 2251/92. (2) Gli Stati membri devono designare gli organismi di controllo responsabili dell'esecuzione dei controlli di conformità in ciascuna fase della commercializzazione. Date le diverse situazioni nei vari Stati membri è opportuno che ciascuno di essi affidi ad uno degli organismi di controllo le funzioni di contatto e di coordinamento tra tutti gli organismi designati. (3) I controlli di conformità devono essere effettuati a campione e concentrarsi sugli operatori per i quali il rischio di accertamento di merci non conformi è più elevato. Tenendo conto delle caratteristiche del rispettivo mercato nazionale, è necessario che gli Stati membri adottino le norme intese ad orientare i controlli in via prioritaria verso determinate categorie di operatori. Ai fini della trasparenza delle modalità di controllo è opportuno che le regole adottate dagli Stati membri siano comunicate alla Commissione. La conoscenza degli operatori e delle loro principali caratteristiche è uno strumento indispensabile per orientare l'analisi degli Stati membri. A tal fine è necessario che ogni Stato membro costituisca una banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli, basandosi sul registro istituito a norma del regolamento (CEE) n. 2251/92. (4) Gli Stati membri sono tenuti a verificare e a certificare che i prodotti esportati nei paesi terzi sono conformi alle norme, come previsto dal protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca ed essiccata, concluso nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e dal "regime" dell'OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli. Le importazioni di prodotti ortofrutticoli in provenienza dai paesi terzi devono essere conformi alle norme di commercializzazione o a norme per lo meno equivalenti. Pertanto, prima dell'introduzione di tali merci nel territorio doganale della Comunità deve essere eseguito un controllo di conformità, tranne che nel caso di partite di piccole dimensioni per le quali i servizi di controllo ritengano che il rischio di non conformità sia minimo. Per certi paesi terzi che garantiscono il rispetto della conformità alle norme in condizioni soddisfacenti, le operazioni di controllo possono essere eseguite dagli organismi di controllo degli stessi paesi terzi. Quando ci si avvalga di tale facoltà, è opportuno che gli Stati membri verifichino periodicamente la validità dei controlli eseguiti dagli organismi di controllo dei paesi terzi e informino la Commissione dei risultati di tali verifiche. (5) È opportuno provvedere a che i prodotti destinati alla trasformazione industriale, che non sono soggetti al rispetto delle norme, non vengano smerciati sul mercato dei prodotti da consumare allo stato fresco. Oltre ad un'idonea etichettatura di tali prodotti, in certi casi è opportuno disporre che essi siano scortati da un certificato di destinazione industriale che ne attesti la destinazione finale e ne permetta il controllo. (6) Gli ortofrutticoli soggetti al controllo di conformità alle norme devono essere sottoposti allo stesso tipo di controllo, indipendentemente dalla fase di commercializzazione. A tal fine è opportuno adottare le modalità di controllo raccomandate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, le quali a loro volta sono in linea con le raccomandazioni dell'OCSE in materia. È tuttavia necessario prevedere modalità specifiche per i controlli nella fase della vendita al minuto. (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli Stati membri eseguono i controlli di conformità alle norme di commercializzazione, previsti agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2200/96, in tutte le fasi della commercializzazione, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Articolo 2 Organismi competenti 1. Ogni Stato membro designa un'autorità unica incaricata del coordinamento e dei contatti nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in appresso denominata "l'autorità di coordinamento". 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: - il nome e l'indirizzo, postale ed elettronico, dell'autorità di coordinamento che hanno designato in applicazione del paragrafo 1, - il nome e l'indirizzo, postale ed elettronico, dell'organismo o degli organismi responsabili del controllo, designati in applicazione dell'articolo 7, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96, in appresso denominati "gli organismi di controllo", e - la definizione precisa dell'ambito di competenza degli organismi di controllo designati. 3. L'autorità di coordinamento può coincidere con l'organismo di controllo o con uno degli organismi di controllo o con qualsiasi altro organismo designato in conformità del paragrafo 1. 4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, l'elenco delle autorità di coordinamento designate dagli Stati membri. Articolo 3 Banca dati degli operatori 1. Gli Stati membri creano una banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli in cui figurano, alle condizioni definite dal presente articolo, gli operatori che prendono parte alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione stabilite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96. Si intende per operatore la persona fisica o giuridica che detiene prodotti ortofrutticoli freschi, soggetti a norme di commercializzazione, destinati ad essere esposti per la vendita, messi in vendita o altrimenti commercializzati, per conto proprio o per conto terzi, sul territorio comunitario e/o destinati ad essere esportati in paesi terzi. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la registrazione o meno nella banca dati delle seguenti categorie di operatori: - gli operatori che, per l'attività svolta, sono esentati, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, dall'obbligo di conformarsi alle norme di commercializzazione, - le persone fisiche o giuridiche la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consiste esclusivamente nel trasporto delle merci oppure nella vendita al minuto di piccoli quantitativi di ortofrutticoli. 2. Se la banca dati è costituita di vari elementi distinti, l'autorità di coordinamento provvede a garantirne l'uniformità, anche in occasione degli aggiornamenti che vi vengono regolarmente apportati, in particolare dagli organismi di controllo, in base alle informazioni acquisite nel corso dei controlli compiuti in tutte le fasi della commercializzazione. 3. La banca dati contiene, per ogni operatore, il numero di registrazione, il nome, l'indirizzo, le informazioni necessarie ai fini della sua classificazione in una delle categorie di cui all'articolo 4, in particolare la posizione che occupa nella catena commerciale, un'indicazione dell'importanza dell'operatore e informazioni relative alle risultanze di controlli precedenti compiuti presso l'operatore, nonché qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo. 4. Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che gli Stati membri ritengano necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali devono essere registrati nella rispettiva banca dati nazionale gli operatori che non sono stabiliti sul loro territorio, ma che vi svolgono la loro attività. Articolo 4 Controlli di conformità sul mercato interno 1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controlli, a campione, della conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti detenuti dagli operatori, in tutte le fasi della commercializzazione. Nell'ambito di tale regime gli Stati membri stabiliscono, in base ad un'analisi del rischio che un operatore commercializzi prodotti non conformi alle norme di commercializzazione, la frequenza dei controlli che devono essere compiuti dagli organismi di controllo, la quale deve essere sufficiente a garantire il rispetto della normativa comunitaria per ciascuna delle categorie di operatori all'uopo definite. L'analisi dei rischi suddetti si fonda sulle dimensioni delle imprese, sulla posizione che occupano nella catena commerciale, sulle risultanze di controlli precedenti e su eventuali altri parametri da definirsi dagli Stati membri. Al riguardo, gli operatori che procedono al condizionamento e all'imballaggio degli ortofrutticoli, in particolare nella regione di produzione, sono sottoposti a controlli più frequenti rispetto alle altre categorie di operatori. I controlli possono essere eseguiti anche nel corso del trasporto. Qualora dai controlli emergano irregolarità significative, gli organismi di controllo aumentano la frequenza dei controlli eseguiti presso gli operatori interessati. 2. Gli operatori sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo le informazioni che questi ultimi ritengono necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli. 3. Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori della fase della spedizione che offrano sufficienti garanzie quanto al tasso di conformità costante ed elevato degli ortofrutticoli soggetti alle norme di commercializzazione di cui curano la spedizione, ad apporre su ogni collo spedito l'etichetta il cui facsimile figura nell'allegato III. Tale autorizzazione è concessa per un periodo di tre anni rinnovabile. Gli operatori che si avvalgono di tale possibilità devono inoltre: - disporre di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dallo Stato membro, - possedere attrezzature adeguate alla preparazione e al condizionamento dei prodotti, - impegnarsi ad eseguire controlli di conformità sulle merci che spediscono e tenere un registro con i dati relativi a tutte le operazioni di controllo compiute. Ove l'operatore non offra più garanzie sufficienti di un tasso di conformità costante ed elevato o laddove non sia più rispettata una delle condizioni di cui sopra, lo Stato membro revoca all'operatore l'autorizzazione di apporre l'etichetta riportata nell'allegato III su ogni collo spedito. 4. Prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento, l'autorità di coordinamento comunica alla Commissione le disposizioni del regime di controllo di cui al paragrafo 1. In tale comunicazione sono precisate, in particolare, le categorie di operatori definite e la frequenza dei controlli stabilita per ciascuna categoria, nonché eventualmente le modalità d'applicazione del disposto dell'articolo 3, le modalità d'applicazione del disposto dell'articolo 5, paragrafo 1 e le percentuali minime di controlli stabilite per i diversi operatori interessati. Qualsiasi ulteriore modifica del regime di controllo è comunicata immediatamente alla Commissione. Articolo 5 Controllo di conformità nella fase dell'esportazione 1. L'organismo di controllo competente per la fase dell'esportazione sottopone ad un controllo di conformità alle norme di commercializzazione i prodotti destinati all'esportazione nei paesi terzi, prima che essi lascino il territorio doganale della Comunità. Gli esportatori sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo le informazioni che questi ultimi ritengono necessarie per l'esecuzione dei controlli. Per gli operatori che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, gli Stati membri possono fissare, per ogni categoria e in base ad un'analisi dei rischi, una percentuale minima delle spedizioni e dei quantitativi che saranno sottoposti ad un controllo di conformità da parte dell'organismo di controllo competente per la fase dell'esportazione. Tale percentuale deve esser sufficiente a garantire il rispetto della normativa comunitaria. Qualora dai controlli emergano irregolarità significative, gli organismi di controllo aumentano la percentuale delle spedizioni da controllare presso gli operatori interessati. 2. L'organismo di controllo rilascia il certificato di conformità di cui all'allegato I per ciascuna partita destinata all'esportazione che, in esito ai controlli di cui al paragrafo 1, risulti conforme alle norme. Se l'esportazione è composta da varie partite, la loro conformità può essere certificata globalmente su un unico certificato che enumera distintamente le varie partite che compongono l'esportazione. 3. L'autorità doganale competente può accettare la dichiarazione doganale di esportazione soltanto se: - le merci sono accompagnate dal certificato di cui al paragrafo 2 oppure dal certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o - l'organismo di controllo competente ha informato l'autorità doganale, con ogni mezzo idoneo, che per le partite di cui trattasi è stato rilasciato uno di questi due certificati. Articolo 6 Controlli di conformità nella fase dell'importazione 1. Prima dell'immissione in libera pratica, gli ortofrutticoli in provenienza da paesi terzi sono sottoposti ad un controllo di conformità alle norme di commercializzazione. Gli importatori sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo le informazioni che questi ultimi ritengono necessarie per l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 7, paragrafo 5. 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, l'organismo di controllo competente per la fase dell'importazione procede ad un controllo di conformità per ciascuna partita importata e rilascia, in caso di conformità dei prodotti, il certificato di conformità di cui all'allegato I. Se l'importazione è composta da varie partite, la loro conformità può essere certificata globalmente su un unico certificato che enumera distintamente le varie partite che compongono l'importazione. 3. L'autorità doganale autorizza l'immissione in libera pratica soltanto se: - le merci sono accompagnate dal certificato di cui al paragrafo 2, oppure dal certificato di cui all'articolo 7, paragrafo 3, oppure dal certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o - l'organismo di controllo competente ha informato l'autorità doganale, con ogni mezzo idoneo, che per le partite di cui trattasi è stato rilasciato uno di questi certificati. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, qualora per talune partite di peso pari o inferiori a 500 chilogrammi ritenga che i rischi di non conformità siano limitati, l'organismo di controllo competente per la fase dell'importazione può decidere di non effettuare il controllo su tali partite. In tal caso trasmette all'autorità doganale un'apposita dichiarazione provvista del proprio timbro, oppure informa in qualsiasi altra maniera tale autorità la quale può procedere allo sdoganamento. Articolo 7 Riconoscimento dei controlli realizzati dai paesi terzi prima dell'importazione nella Comunità 1. A richiesta di un paese terzo, secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96 la Commissione può riconoscere le operazioni di controllo di conformità compiute da tale paese prima dell'esportazione nella Comunità. 2. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 può essere concesso per i paesi terzi che lo richiedano e sul cui territorio vengono rispettate le norme di commercializzazione comunitarie o norme almeno equivalenti per i prodotti esportati nella Comunità. Nel riconoscimento è precisato il corrispondente ufficiale del paese terzo sotto la cui responsabilità sono compiute le operazioni di controllo di cui al paragrafo 1. Tale corrispondente cura i contatti con la Comunità. Nel riconoscimento sono altresì precisati i servizi di controllo a cui è affidata l'esecuzione dei controlli, in appresso denominati "servizi di controllo". Il riconoscimento verte esclusivamente sui prodotti originari di tale paese terzo e può essere limitato a certi prodotti. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, l'elenco dei riconoscimenti concessi ai paesi terzi alle condizioni di cui al presente articolo. 3. I servizi di controllo devono essere ufficiali o ufficialmente riconosciuti dal corrispondente di cui al paragrafo 2, offrire sufficienti garanzie e disporre del personale, del materiale e delle attrezzature necessarie alla realizzazione dei controlli secondo i metodi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 o metodi equivalenti. I servizi di controllo redigono, per ciascuna partita controllata prima dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, il certificato di conformità di cui all'allegato I oppure qualsiasi altro modulo convenuto con la Commissione con il paese terzo di cui trattasi. Se un'importazione è composta da varie partite, la loro conformità può essere certificata globalmente su un unico certificato che enumera distintamente le varie partite che compongono l'importazione. 4. La Commissione può sospendere il riconoscimento qualora constati per numero significativo di partite o per quantità ingenti che le merci non corrispondono ai dati indicati nei certificati di conformità rilasciati dai servizi di controllo. 5. Gli Stati membri verificano, nella fase dell'importazione, la conformità alle norme dei prodotti importati alle condizioni di cui al presente articolo, sottoponendo a controlli di conformità, per ogni paese terzo, una percentuale significativa delle spedizioni e dei quantitativi importati secondo tali condizioni. Tale percentuale deve essere sufficiente a garantire che i servizi di controllo rispettano la normativa comunitaria. Gli Stati membri provvedono a che alle partite così controllate si applichino le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 3, qualora risultino non conformi alle norme di commercializzazione. Qualora dai controlli emergano irregolarità significative, gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione e gli organismi di controllo aumentano la percentuale delle spedizioni e dei quantitativi da sottoporre a controllo a norma del presente articolo. 6. L'autorità di coordinamento comunica alla Commissione, per ogni trimestre entro la fine del trimestre successivo, per paese terzo e per prodotto, il numero di partite e i quantitativi importati alle condizioni previste al paragrafo 1, il numero di partite e i quantitativi sottoposti al controllo di conformità di cui al paragrafo 5, precisando le partite per le quali l'organismo di controllo abbia riscontrato che le merci non erano conformi ai dati riportati nei certificati di conformità rilasciati dal servizio di controllo del paese terzo, indicando la rispettiva quantità di ogni partita e la natura dei difetti constatati. 7. Le autorità doganali trasmettono all'autorità di coordinamento e agli organismi di controllo le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Articolo 8 Prodotti destinati alla trasformazione industriale 1. Ai fini del presente regolamento i prodotti destinati alla trasformazione industriale sono gli ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione conferiti alle industrie di trasformazione per esservi trasformati in prodotti che rientrano in una posizione della nomenclatura combinata diversa da quella del prodotto fresco iniziale. 2. Gli organismi di controllo competenti rilasciano il certificato di destinazione industriale di cui all'allegato II per i prodotti destinati all'esportazione nei paesi terzi e per i prodotti importati nella Comunità, qualora tali prodotti siano destinati alla trasformazione industriale e non siano pertanto soggetti all'obbligo di conformità alle norme, come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Essi controllano il rispetto delle disposizioni specifiche in materia di etichettatura previste al paragrafo 3. 3. Nella fase dell'importazione, dopo aver rilasciato il certificato di cui al paragrafo 2, l'organismo di controllo competente trasmette immediatamente all'autorità di coordinamento dello Stato membro in cui sarà realizzata la trasformazione industriale una copia del suddetto certificato nonché tutte le informazioni necessarie ai fini di un eventuale controllo delle operazioni di trasformazione. Dopo la trasformazione, l'impresa trasformatrice restituisce il certificato all'organismo di controllo competente, il quale si accerta che i prodotti abbiano effettivamente subito una trasformazione industriale. 4. L'imballatore appone sugli imballaggi dei prodotti destinati alla trasformazione industriale un'etichettatura in cui figura in maniera ben visibile l'indicazione "destinazione industriale" o ogni altra dicitura di significato equivalente. Per le spedizioni di merci alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, tale indicazione figura su un documento che accompagna la merce o affisso in maniera ben visibile all'interno del mezzo di trasporto. 5. Gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie, in particolare ai fini della collaborazione con gli altri Stati membri, per evitare che le merci destinate al mercato dei prodotti freschi siano spedite fuori della regione di produzione sotto forma di merci destinate alla trasformazione industriale. Articolo 9 Metodi di controllo 1. I controlli di conformità previsti dal presente regolamento, tranne quelli eseguiti nella fase della vendita al minuto al consumatore finale, si effettuano, salvo disposizione contraria del presente regolamento, secondo i metodi descritti nell'allegato IV. Gli Stati membri stabiliscono modalità specifiche per il controllo della conformità nella fase della vendita al minuto al consumatore. 2. Qualora dal controllo emerga che le merci sono conformi alle norme di commercializzazione, il competente organismo di controllo può rilasciare il certificato di conformità di cui all'allegato I. Tale certificato è comunque rilasciato nelle fasi dell'importazione e dell'esportazione. 3. In caso di non conformità, l'organismo di controllo rilascia un attestato di non conformità per l'operatore o il suo rappresentante. Le merci oggetto di un attestato di non conformità non possono essere spostate se non con l'autorizzazione dell'organismo di controllo che ha emesso tale attestato e subordinatamente al rispetto delle condizioni da esso eventualmente fissate. Gli operatori possono decidere di rendere conforme la merce o parte di essa. La merce resa conforme non può essere commercializzata prima che l'organismo di controllo competente si accerti con i mezzi ritenuti idonei della conformità della merce. Se del caso, tale organismo rilascia il certificato di conformità di cui all'allegato I per la partita o la parte della partita resa conforme. Articolo 10 Disposizioni finali 1. Gli organismi di controllo che riscontrino sul territorio di uno Stato membro la non conformità di una partita di merci provenienti da un altro Stato membro, a causa di difetti o alterazioni già constatabili nei prodotti all'atto del condizionamento, provvedono a comunicare immediatamente alle autorità di coordinamento degli Stati membri eventualmente interessati il caso di non conformità constatato fino alla fase del commercio all'ingrosso, comprese le centrali di distribuzione. 2. Se una partita di merce importata in provenienza da un paese terzo è ritenuta non conforme, l'autorità di coordinamento dello Stato membro interessato ne avverte immediatamente la Commissione e Ie autorità di coordinamento degli Stati membri eventualmente interessati, che provvedono alla diffusione dell'informazione sul loro territorio. La comunicazione alla Commissione viene effettuata attraverso il sistema elettronico da essa indicato. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti importati alle condizioni stabilite dall'articolo 7. 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per i prodotti per i quali esistono norme di commercializzazione, le fatture e i documenti di accompagnamento devono riportare la categoria di qualità, il paese d'origine ed eventualmente la destinazione industriale dei prodotti. Tale obbligo non vale nel caso della vendita al minuto al consumatore finale. Articolo 11 1. Il regolamento (CEE) n. 2251/92 è abrogato. 2. Gli operatori che erano esentati dal controllo all'atto della spedizione in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2251/92 possono utilizzare il materiale di imballaggio, provvisto dell'etichetta di cui all'allegato III dello stesso regolamento, fino al 31 dicembre 2002. 3. I certificati di controllo rilasciati a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 2251/92 restano validi fino alla data di scadenza della validità indicata nella casella 12 del certificato stesso. I certificati di destinazione industriale rilasciati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2251/92 restano validi fino al 31 gennaio 2002. Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. (2) GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3. (3) GU L 219 del 4.8.1992, pag. 9. (4) GU L 112 del 29.4.1997, pag. 10. ALLEGATO I >PIC FILE= "L_2001156IT.001502.EPS"> ALLEGATO II >PIC FILE= "L_2001156IT.001702.EPS"> ALLEGATO III >PIC FILE= "L_2001156IT.001902.EPS"> ALLEGATO IV METODI DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1 NB: I metodi sotto riportati si basano sulle disposizioni contenute nella guida per l'applicazione del controllo della qualità degli ortofrutticoli freschi adottata dal Gruppo di lavoro per la normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento della qualità istituito presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU). 1. Definizioni a) Controllo di conformità Controllo compiuto per verificare la conformità degli ortofrutticoli con le norme di commercializzazione istituite dal regolamento (CE) n. 2200/96. b) Controllore Agente in possesso di formazione idonea e permanente, debitamente incaricato dell'esecuzione di operazioni di controllo della conformità dall'organismo di controllo competente. c) Spedizione Quantità di prodotto destinata ad essere commercializzata da uno stesso operatore, presentata al controllo ed identificata da un documento. La spedizione può essere composta da vari tipi di prodotti e può contenere una o più partite di ortofrutticoli freschi. d) Partita Quantità di prodotto presentata al controllo come avente le medesime caratteristiche per quanto riguarda: - l'identità dell'imballatore e/o dello speditore, - il paese di origine, - la natura del prodotto, - la categoria del prodotto, - il calibro (se il prodotto è classificato in funzione del calibro), - la varietà o il tipo commerciale (secondo le corrispondenti prescrizioni della norma), - il tipo di condizionamento e la presentazione. Tuttavia, nel caso particolare in cui all'atto del controllo sia difficile distinguere le partite e/o non sia possibile presentare partite distinte, si potrà considerare che tutte le partite che compongono la spedizione costituiscono un'unica partita purché presentino caratteristiche uniformi quanto al tipo di prodotto, allo speditore, al paese di origine, alla categoria e, se previsti dalla norma, alla varietà o al tipo commerciale. e) Campionamento Prelievo temporaneo di una certa quantità di prodotto (denominata campione) all'atto di un controllo di conformità. f) Campione elementare Campione prelevato da una partita o, nel caso di un prodotto presentato alla rinfusa, quantità prelevata in un punto della partita. g) Campione globale Pluralità di campioni elementari rappresentativi di una partita e prelevati in quantità sufficiente ai fini della valutazione della partita in funzione di tutti i criteri. h) Campione ridotto Quantità rappresentativa di prodotto prelevata da un campione globale e di volume sufficiente ai fini della valutazione della partita in funzione di alcuni criteri. Da un campione globale possono essere prelevati più campioni ridotti. 2. Esecuzione del controllo di conformità a) Osservazioni generali Il controllo di conformità è eseguito mediante valutazione di un campione globale prelevato a caso in vari punti della partita da controllare. In linea di massima il campione si presume rappresentativo della partita stessa. b) Presentazione dei prodotti Il controllore designa i colli che intende esaminare, che gli devono quindi essere presentati dalla persona a tal fine incaricata o dal suo rappresentante. L'operazione consiste pertanto nella presentazione del campione globale e delle informazioni necessarie per l'identificazione della spedizione o delle partite. Se sono necessari campioni ridotti, il controllore li preleva dal campione globale. c) Identificazione delle partite e/o impressione globale sulla spedizione L'identificazione delle partite si basa sulla loro etichettatura e sulle indicazioni esterne oppure su altri criteri quali le diciture stabilite conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio(1). Se la spedizione consta di più partite, il controllore ricava un'impressione generale della spedizione dai documenti di accompagnamento o dalle dichiarazioni. In base al controllo stabilisce il grado di conformità delle partite con le indicazioni riportate su tali documenti. Se i prodotti devono essere caricati su un mezzo di trasporto, le informazioni relative al mezzo di trasporto devono servire ad identificare la spedizione. d) Verifica della partita - Valutazione del condizionamento e della presentazione in base a campioni elementari Occorre verificare la conformità e la pulizia del condizionamento e dei materiali utilizzati per l'imballaggio in funzione della loro conformità alle norme. Qualora siano ammessi solo certi tipi di condizionamento, il controllore ne verifica l'impiego. Se la norma applicabile ad una data quantità contiene prescrizioni relative alla presentazione, occorre verificare anche la conformità della presentazione. - Verifica del rispetto delle indicazioni esterne, in base a campioni elementari Innanzi tutto occorre verificare se le indicazioni esterne dei prodotti siano conformi alle norme di commercializzazione. Nel corso dell'ispezione il controllore stabilisce se tali indicazioni sono corrette o se debbano essere modificate. - Controllo della conformità dei prodotti Il controllore decide l'entità del campione globale atta alla valutazione delle partite e sceglie a caso i colli da controllare o, per prodotti alla rinfusa, i punti della partita in cui devono essere prelevati i campioni elementari. I colli danneggiati non potranno far parte del campione globale, ma saranno messi da parte e sottoposti, se necessario, ad esame separato con relativo rapporto. Qualora debba essere pronunciata una decisione di non conformità, un nuovo campione globale dovrà interessare almeno le quantità seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Nel caso di ortofrutticoli freschi voluminosi (oltre 2 kg al pezzo), i campioni elementari devono essere costituiti da almeno cinque pezzi. Il controllore che a seguito di una verifica, non sia in grado di adottare una decisione, può eseguire un nuovo controllo per determinare globalmente il risultato medio, in percentuale, dei due controlli. La conformità a certi criteri che implicano la presenza o l'assenza di difetti interni può essere verificata avvalendosi di campioni ridotti, soprattutto se le operazioni di controllo comportano la distruzione del prodotto. In tal caso, il volume dei campioni deve essere limitato alla quantità minima strettamente necessaria alla valutazione della partita. Qualora siano constatati o sospettati difetti interni, il volume del campione ridotto non può superare il 10 % del volume del campione globale inizialmente costituito per l'ispezione. e) Controllo del prodotto Il prodotto da controllare è interamente ritirato dall'imballaggio. Il controllore può tuttavia decidere di non farlo quando il tipo e la natura del condizionamento consentano di verificarne ugualmente il contenuto. La verifica dell'omogeneità, delle caratteristiche minime, delle categorie di qualità e del calibro è effettuata in base a un campione globale. Se il prodotto presenta dei difetti, il controllore determina la percentuale di prodotto non conforme alla norma in base al numero o al peso. f) Rapporti sui risultati dei controlli Se del caso sono rilasciati i documenti di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3. In caso di constatazione di non conformità, i motivi della stessa devono essere comunicati all'operatore o al suo rappresentante. L'operatore o il suo rappresentante devono altresì essere informati della possibilità eventuale di rendere il prodotto conforme semplicemente modificandone le indicazioni esterne. Se il prodotto presenta dei difetti, può essere precisata la percentuale del prodotto ritenuto non conforme, a meno che non sia possibile renderlo conforme modificandone le indicazioni esterne. g) Riduzione del valore del prodotto in seguito al controllo di conformità Al termine del controllo, il campione globale è messo a disposizione della persona all'uopo abilitata o del suo rappresentante. L'organismo di controllo non è tenuto a restituire gli elementi del campione globale distrutti durante il controllo. Se il controllo di conformità si è limitato allo stretto indispensabile, al servizio competente non può essere chiesta alcuna compensazione per l'eventuale riduzione del valore commerciale del prodotto. (1) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.