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Document 32001D0619

2001/619/CE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 2001, che modifica le decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di cavalli registrati provenienti da alcune parti del Perù (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2314]

GU L 215 del 9.8.2001, p. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/619/oj

32001D0619

2001/619/CE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 2001, che modifica le decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di cavalli registrati provenienti da alcune parti del Perù (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2314]

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 09/08/2001 pag. 0055 - 0056


Decisione della Commissione

del 25 luglio 2001

che modifica le decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di cavalli registrati provenienti da alcune parti del Perù

[notificata con il numero C(2001) 2314]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/619/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e gli articoli 15, 16 e 19, lettere i) e ii),

considerando quanto segue:

(1) Il Perù è compreso nella parte 2, colonna speciale per cavalli registrati, dell'allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/117/CE(4).

(2) La decisione 92/160/CEE della Commissione, del 5 marzo 1992, recante misure di regionalizzazione per le importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi(5), modificata da ultimo dalla decisione 2001/611/CE(6), ha introdotto una regionalizzazione di taluni paesi terzi per le importazioni di equidi. Con tale decisione, il Perù è stato regionalizzato in modo da limitare alla sola area metropolitana di Lima la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea.

(3) La decisione 93/195/CEE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/611/CE(7), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea in Perù.

(4) Le decisioni 92/260/CEE(8) e 93/197/CEE(9) della Commissione, entrambe modificate da ultimo dalla decisione 2001/611/CE, stabiliscono rispettivamente le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea e le importazioni di cavalli registrati.

(5) Da un'ispezione veterinaria eseguita dalla Commissione in Perù è risultato che i servizi veterinari controllano adeguatamente la situazione sanitaria, ed in particolare gli spostamenti di equidi da talune parti del territorio nazionale verso il resto del paese.

(6) Le autorità veterinarie del Perù si sono impegnate per iscritto a notificare, entro 24 ore per telefax, telegramma o telex alla Commissione e agli Stati membri, ogni caso confermato di infezione o malattia contagiosa degli equidi di cui all'allegato A della direttiva 90/426/CEE la cui notifica è obbligatoria nel paese, nonché a comunicare tempestivamente ogni cambiamento nella politica di vaccinazione o di importazione per quanto riguarda gli equidi.

(7) Da più di due anni non si verificano in Perù casi di encefalomielite equina venezuelana, nonostante la malattia sia presente in paesi limitrofi.

(8) Il Perù non può essere ritenuto indenne dalla stomatite vescicolosa, che è stata denunciata per i bovini in diverse regioni del paese e per gli equidi nelle valli andine settentrionali.

(9) Uno studio recentemente completato sulla morva e la durina ha confermato che il Perù è indenne da tali malattie e che l'arterite virale equina non viene denunciata da molti anni.

(10) A motivo della situazione sanitaria di taluni paesi limitrofi, il Perù ha applicato misure di regionalizzazione, limitando i movimenti di equidi in provenienza dalle regioni settentrionali del paese nel resto del territorio. Inoltre, i movimenti di equidi dalla regione di Lima sono sotto il controllo diretto dei servizi veterinari centrali.

(11) È pertanto opportuno modificare la decisione 92/160/CEE, in modo da consentire l'importazione nella Comunità di cavalli registrati dalla regione di Lima.

(12) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea e le importazioni negli Stati membri di cavalli registrati devono essere stabilite in funzione delle condizioni di polizia sanitaria del paese terzo interessato. Le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE devono pertanto essere opportunamente modificate.

(13) A fini di chiarezza, per gli emendamenti all'elenco dei paesi terzi è opportuno utilizzare il codice del paese ISO.

(14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 92/160/CEE la rubrica "Perù (1)" è sostituita dalla rubrica "Perù" e i termini "Area metropolitana di Lima" sono sostituiti dai termini "Regione di Lima".

Articolo 2

La decisione 92/260/CEE è modificata come segue:

1) L'elenco dei paesi terzi del gruppo D dell'allegato I è sostituito dall'elenco seguente: "Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile (1) (BR), Cile (CL), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico (1) (MX), Perù (1) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)".

2) Il titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II, gruppo D, è sostituito dal titolo seguente: "CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati provenienti da Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile (1), Cile, Cuba, Giamaica, Messico (1), Perù (1), Paraguay, Uruguay".

Articolo 3

La decisione 93/197/CEE della Commissione è modificata come segue:

1) L'elenco dei paesi terzi del gruppo D dell'allegato I è sostituito dall'elenco seguente: "Argentina (AR), Barbados (2) (BB), Bermuda (2) (BM), Bolivia (2) (BO), Brasile (1) (BR), Cile (CL), Cuba (2) (CU), Giamaica (2) (JM), Messico (1) (MX), Perù (1) (2) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)".

2) Il titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II, gruppo D, è sostituito dal titolo seguente: "CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Barbados, Bermuda, Bolivia, Cuba, Giamaica, Perù (1), nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Argentina, Brasile (1), Cile, Messico (1), Paraguay, Uruguay".

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(2) GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63.

(3) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

(4) GU L 43 del 14.2.2001, pag. 38.

(5) GU L 71 del 18.3.1992, pag. 27.

(6) GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 49.

(7) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.

(8) GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.

(9) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.

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