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Document 32000D0817
2000/817/EC: Commission Decision of 27 December 2000 concerning the non-inclusion of permethrin in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing this active substance (notified under document number C(2000) 4140) (Text with EEA relevance)
2000/817/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2000, concernente la non iscrizione del permetrin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2000) 4140] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2000/817/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2000, concernente la non iscrizione del permetrin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2000) 4140] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 332 del 28.12.2000, pp. 114–115
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Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
2000/817/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2000, concernente la non iscrizione del permetrin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2000) 4140] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/12/2000 pag. 0114 - 0115
Decisione della Commissione del 27 dicembre 2000 concernente la non iscrizione del permetrin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2000) 4140] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/817/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/68/CE(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b), considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 15 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione. (2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione(5), del 27 aprile 1994, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95(6), stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato in tempo utile una notifica in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) 3600/92. (3) Il permetrin è una delle 90 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94. (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il 10 giugno 1998 l'Irlanda, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione una relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento. (5) La relazione presentata dall'Irlanda è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesame è stato concluso il 13 luglio 2000 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al permetrin, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3600/92. (6) Dalle valutazioni effettuate è risultato che le informazioni fornite non sono sufficienti per dimostrare che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 91/414/CEE. (7) Tutti i notificanti hanno comunicato alla Commissione e allo Stato membro relatore che non intendono più partecipare al programma di lavoro relativo alla sostanza attiva in questione. Di conseguenza, non saranno presentate le informazioni supplementari che sarebbero necessarie per dimostrare la piena conformità del permetrin ai requisiti della direttiva 91/414/CEE. (8) Non è pertanto possibile iscrivere detta sostanza attiva nell'allegato della direttiva 91/414/CEE. (9) I dati tecnici forniti dimostrano la possibilità di autorizzare un impiego limitato del permetrin in silvicoltura in attesa che dalle ricerche in corso emergano efficaci soluzioni alternative, sempreché vengano adottate adeguate misure di riduzione dei rischi. (10) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti permetrin, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, non deve superare i 18 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. (11) La presente decisione non pregiudica eventuali azioni future che la Commissione potrà intraprendere per questa sostanza attiva nel quadro della direttiva 79/117/CEE(7). (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il permetrin non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Articolo 2 Gli Stati membri procurano che: 1) Le autorizzazioni per tutti gli usi di prodotti fitosanitari contenenti permetrin siano revocate entro un periodo di 6 mesi dalla data di adozione della presente decisione, eccetto quelle per gli usi specificati al punto 2. 2) Le autorizzazioni per usi di prodotti fitosanitari contenenti permetrin in piantine da silvicoltura siano revocate entro il 25 luglio 2003. 3) A decorrere dalla data della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti permetrin, salvo per gli usi di cui al punto 2. Articolo 3 Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Per gli usi di cui all'articolo 2, punto 2, il periodo di moratoria non può scadere oltre il 31 dicembre 2003. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. (2) GU L 276 del 28.10.2000, pag. 41. (3) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. (4) GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27. (5) GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8. (6) GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1. (7) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.