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Document 32000D0731

    2000/731/CE: Decisione della Commissione, del 10 novembre 2000, che stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo previsto dal sistema comunitario riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica [notificata con il numero C(2000) 3281] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 293 del 22.11.2000, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/731/oj

    32000D0731

    2000/731/CE: Decisione della Commissione, del 10 novembre 2000, che stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo previsto dal sistema comunitario riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica [notificata con il numero C(2000) 3281] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 293 del 22/11/2000 pag. 0031 - 0032


    Decisione della Commissione

    del 10 novembre 2000

    che stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo previsto dal sistema comunitario riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica

    [notificata con il numero C(2000) 3281]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2000/731/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare l'articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1) Secondo l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000 la Commissione istituisce un Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, di seguito denominato "CUEME", composto dagli organismi competenti di cui all'articolo 14 e del Forum consultivo di cui all'articolo 15.

    (2) Secondo l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1980/2000 la Commissione assicura che, nello svolgimento delle sue attività, il CUEME rispetti per ciascun gruppo di prodotti una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate quali industria, fornitori di servizi, PMI comprese, artigiani e rispettive organizzazioni protezionali, sindacati, venditori all'ingrosso o al dettaglio, importatori, associazioni ambientaliste e organizzazioni per la tutela dei consumatori.

    (3) L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che le suddette parti si riuniscano in un forum consultivo.

    (4) L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che la Commissione stabilisca il regolamento interno del Forum secondo la procedura di cui all'articolo 17.

    (5) Il quinto considerando del regolamento (CE) n. 1980/2000 afferma che affinché il pubblico accetti il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, è essenziale che le ONG operanti nel settore ambientale e le organizzazioni di consumatori svolgano un ruolo di rilievo e partecipino attivamente all'elaborazione e nella determinazione dei criteri relativi ai marchi comunitari di qualità ecologica.

    (6) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede al punto 1 che all'interno del CUEME sia istituito un gruppo di lavoro specifico che riunisce le parti interessate di cui all'articolo 15 e gli organi competenti di cui all'articolo 14 al fine di stabilire i criteri relativi al marchio di qualità ecologica per ciascun gruppo di prodotti.

    (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È adottato il regolamento interno del Forum consultivo riportato in allegato.

    Articolo 2

    La decisione della Commissione del 18 novembre 1992(2) che stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo del sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica è abrogata.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

    Per la Commissione

    Margot Wallström

    Membro della Commissione

    (1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

    (2) C (92) 2314 def. del 18.11.1992.

    ALLEGATO

    REGOLAMENTO INTERNO DEL FORUM CONSULTIVO

    1. È stabilito il regolamento interno del Forum consultivo (di seguito denominato il Forum) di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1980/2000. Il Forum agisce in conformità del suddetto regolamento.

    2. Il Forum consultivo e i suoi membri sono membri del Comitato per l'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e partecipano a tutte le sue attività, in particolare:

    - richiedono alla Commissione di avviare la procedura per definire i criteri ecologici e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica della conformità per gruppo di prodotti,

    - definiscono e riesaminano i criteri di assegnazione del merchio di qualità ecologica e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica della conformità per gruppo di prodotti,

    - vengono consultati dalla Commissione sul piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica,

    - promuovono l'utilizzazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

    3. In rappresentanza delle parti interessate di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento sono membri del Forum e pertanto del CUEME tra le altre, le seguenti organizzazioni

    - COFACE (organizzazione per la tutela dei consumatori, in rappresentanza anche di BEUC, EuroCOOP e AEC),

    - EEB (per le associazioni ambientaliste),

    - ETUC (sindacati),

    - UNICE (industria),

    - UEAPME (PMI, artigiani),

    - EUROCOMMERCE (commercianti).

    Al fine di assicurare una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate, il CUEME può, ove necessario, modificare la sua composizione su richiesta della Commissione o su propria iniziativa, previa approvazione della Commissione.

    4. Ogni membro del Forum designa una persona di contatto.

    5. Il Forum si riunisce durante le riunioni del CUEME.

    6. Oltre ai rappresentanti generali che partecipano alle riunioni del CUEME, ogni membro del Forum designa almeno un rappresentante tecnico per gruppo di prodotti al fine di partecipare ai gruppi di lavoro ad hoc istituiti dal CUEME in relazione a gruppi di prodotti specifici e alle riunioni del CUEME dedicate alla discussione approfondita del gruppo di prodotti in questione. I rappresentanti tecnici devono essere per quanto possibile esperti e conoscitori del gruppo dei prodotti in questione.

    7. I membri del Forum e i rispettivi rappresentanti tecnici e generali agiscono in conformità degli obiettivi e dei principi di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento e dei principi procedurali di cui all'allegato IV dello stesso.

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