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Document 31999R2717

    Regolamento (CE) n. 2717/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 882/1999 della Commissione che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1999/2000 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie

    GU L 327 del 21.12.1999, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/05/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2717/oj

    31999R2717

    Regolamento (CE) n. 2717/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 882/1999 della Commissione che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1999/2000 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie

    Gazzetta ufficiale n. L 327 del 21/12/1999 pag. 0036 - 0036


    REGOLAMENTO (CE) N. 2717/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 20 dicembre 1999

    recante modifica del regolamento (CE) n. 882/1999 della Commissione che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1999/2000 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

    considerando quanto segue:

    (1) il regolamento (CE) n. 882/1999 della Commissione(3) stabilisce il prezzo minimo all'importazione per la campagna 1999/2000 per taluni prodotti trasformati a base di ciliegie dei codici NC 0811, 0812 e 2008 compresi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2201/96, conformemente ai criteri previsti dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96;

    (2) in base all'articolo 10 dell'accordo sulle misure di salvaguardia concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, le misure di salvaguardia adottate in virtù dell'articolo XIX del GATT del 1947, che esistevano già al momento dell'entrata in vigore dell'accordo sull'OMC, devono essere abolite entro un termine di otto anni dalla data in cui sono state applicate per la prima volta o di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo sull'OMC, se tale termine scade successivamente;

    (3) il prezzo minimo all'importazione costituisce una misura di salvaguardia adottata ai sensi dell'articolo XIX del GATT del 1947; alla Comunità incombe quindi l'obbligo giuridico internazionale di abolirlo sui prodotti summenzionati entro la fine del 1999;

    (4) al fine di conformarsi all'obbligo precitato, è pertanto opportuno fissare il prezzo minimo all'importazione a livello zero, con effetto dal 1o gennaio 2000;

    (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/1999 è sostituito dal seguente:

    "1. Il prezzo minimo all'importazione applicabile a partire dal 1o gennaio 2000 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie di cui ai codici NC 0811, 0812 e 2008, compresi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2201/96, è fissato a zero."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

    (2) GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

    (3) GU L 111 del 29.4.1999, pag. 35.

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