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Document 31999L0019

    Direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999 recante modifica della direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 83 del 27.3.1999, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/19/oj

    31999L0019

    Direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999 recante modifica della direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 083 del 27/03/1999 pag. 0048 - 0049


    DIRETTIVA 1999/19/CE DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1999 recante modifica della direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (1), in particolare l'articolo 8,

    (1) considerando che la Commissione ha esaminato le disposizioni relative al capitolo IX di cui all'allegato II della direttiva 97/70/CE per quanto riguarda la loro applicazione alle navi da pesca nuove di lunghezza compresa fra 24 e 45 metri, tenendo conto delle dimensioni limitate delle navi e del numero di persone a bordo;

    (2) considerando che questo esame ha dimostrato che, per quanto riguarda le radiocomunicazioni, può essere garantito un livello equivalente di sicurezza per questa categoria di navi, esclusivamente quando operano nella zona marittima A1, prescrivendo l'installazione di un impianto radio VHF supplementare a chiamata selettiva numerica (DSC) al posto di un radiofaro di localizzazione dei sinistri (EPIRB);

    (3) considerando che, alla luce di questo esame, è opportuno modificare l'allegato II della direttiva;

    (4) considerando che la modifica è conforme alle linee direttrici relative alla partecipazione al sistema globale di soccorso e sicurezza marittimo (GMDSS) delle navi che non rientrano nella convenzione SOLAS, come stabilito dal comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale nella circolare 803 del 9 giugno 1997;

    (5) considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione (3),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Nell'allegato II della direttiva 97/70/CE, alla rubrica «Capitolo IX: Radiocomunicazioni», è aggiunto quanto segue:

    «Regola 7: Apparecchiature radio - zona marittima A1

    È inserito il nuovo paragrafo 4:

    "Fatto salvo il disposto della regola 4, lettera a), l'amministrazione può esentare le navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, ma inferiore a 45 metri che operano esclusivamente nella zona marittima A1, dalle prescrizioni di cui alla regola 6, paragrafo 1, lettera f), e alla regola 7, paragrafo 3, a condizione che siano provviste di un impianto radio VHF, come prescritto alla regola 6, paragrafo 1, lettera a), nonché di un impianto radio VHF che utilizza il sistema di chiamata selettiva numerica (DSC) per la trasmissione di richieste di soccorso da nave a terra, come disposto dalla regola 7, paragrafo 1, lettera a)."»

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1999.

    Per la Commissione

    Neil KINNOCK

    Membro della Commissione

    (1) GU L 34 del 9. 2. 1998, pag. 1.

    (2) GU L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19.

    (3) GU L 276 del 13. 10. 1998, pag. 7.

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