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Document 31998R2679

Regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio del 7 dicembre 1998 sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri

GU L 337 del 12.12.1998, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2679/oj

31998R2679

Regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio del 7 dicembre 1998 sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 12/12/1998 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 2679/98 DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 1998 sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che, a norma dell'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale, in particolare, è assicurata la libera circolazione delle merci secondo gli articoli da 30 a 36 del trattato;

(2) considerando che talune violazioni di tale principio, come i casi in cui la libera circolazione delle merci è ostacolata da azioni di privati in un determinato Stato membro, possono perturbare gravemente il corretto funzionamento del mercato interno e causare danni gravi ai privati lesi da tali azioni;

(3) considerando che, per garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal trattato e, in particolare, per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, gli Stati membri dovrebbero, da un lato, evitare di adottare atti o comportamenti tali da costituire un ostacolo agli scambi e, dall'altro, prendere qualsiasi provvedimento necessario e proporzionato al fine di facilitare la libera circolazione delle merci nel loro territorio;

(4) considerando che tali provvedimenti non devono pregiudicare l'esercizio dei diritti fondamentali, compreso il diritto o la libertà di sciopero;

(5) considerando che il presente regolamento non impedisce alcuna azione che in taluni casi può rendersi necessaria a livello comunitario per far fronte a problemi di funzionamento del mercato interno, tenendo conto, se del caso, dell'applicazione del presente regolamento;

(6) considerando che gli Stati membri hanno competenza esclusiva per quanto riguarda il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, nonché nel determinare quali siano e se e quando vadano adottate le misure necessarie e proporzionate al fini di facilitare la libera circolazione delle merci nel loro territorio in una determinata situazione;

(7) considerando che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero scambiare in modo rapido ed adeguato le informazioni sugli ostacoli alla libera circolazione delle merci;

(8) considerando che uno Stato membro nel cui territorio si producono ostacoli alla libera circolazione delle merci dovrebbe adottare tutte le misure necessarie e proporzionate per ristabilire al più presto la libera circolazione delle merci nel suo territorio al fine di evitare il rischio che la perturbazione o i danni di cui sopra persistano, si estendano o si aggravino e che si interrompano così i flussi di scambio e le relazioni contrattuali sulle quali sono basati; che tale Stato membro dovrebbe informare la Commissione e, se richiesto, gli altri Stati membri delle misure che ha adottato o intende adottare per raggiungere tale obiettivo;

(9) considerando che la Commissione, adempiendo all'obbligo impostole dalle disposizioni del trattato, dovrebbe notificare allo Stato membro interessato che, a suo parere, è stata commessa una violazione, e che lo Stato membro dovrebbe rispondere a tale notifica;

(10) considerando che per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui al suo articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento:

1) con il termine «ostacolo» si intende un ostacolo alla libera circolazione delle merci negli Stati membri attribuibile ad uno Stato membro, sia esso dovuto ad un'azione o ad un'inazione di quest'ultimo, che può costituire una violazione degli articoli da 30 a 36 del trattato e che;

a) induce una grave perturbazione della libera circolazione delle merci impedendone, ritardandone o deviandone l'importazione, l'esportazione o il transito attraverso uno Stato membro, materialmente o in altro modo,

b) causa grave pregiudizio ai privati lesi e

c) esige un'azione immediata al fine di evitare la persistenza, l'estensione o l'aggravamento della perturbazione o del pregiudizio sopra indicati;

2) il termine «inazione» riguarda il caso in cui le autorità competenti di uno Stato membro, in presenza di un ostacolo causato da azioni compiute da privati, si astengono dall'adottare tutte le misure necessarie e proporzionate nell'ambito delle loro competenze, al fine di rimuovere l'ostacolo e assicurare la libera circolazione delle merci nel loro territorio.

Articolo 2

Il presente regolamento non può essere interpretato in modo tale da pregiudicare in qualsiasi modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri, compreso il diritto o la libertà di sciopero. Tali diritti possono includere il diritto o la libertà di adottare altre azioni contemplate dagli specifici sistemi che regolano le relazioni industriali negli Stati membri.

Articolo 3

1. Quando si produce o si teme un ostacolo

a) qualsiasi Stato membro (sia esso o meno lo Stato membro interessato) in possesso di informazioni pertinenti le trasmette immediatamente alla Commissione e

b) la Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri tali informazioni e ogni altra informazione, di qualsiasi fonte, da essa considerata pertinente.

2. Lo Stato membro interessato risponde al più presto alle richieste di informazioni della Commissione e degli altri Stati membri in merito alla natura dell'ostacolo o al pericolo che esso si produca e comunica quale tipo di azione ha adottato o intende adottare. Le informazioni scambiate tra Stati membri sono altresì trasmesse alla Commissione.

Articolo 4

1. Quando si produce un ostacolo, fatto salvo l'articolo 2, lo Stato membro interessato:

a) adotta tutte le misure necessarie e proporzionate in modo da assicurare la libera circolazione delle merci nel territorio dello Stato membro conformemente al trattato e

b) informa la Commissione in merito alle azioni che le sue autorità hanno adottato o intendono adottare.

2. La Commissione, trasmette immediatamente agli Stati membri le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

Articolo 5

1. La Commissione, qualora ritenga che in uno Stato membro si stia producendo un ostacolo, notifica allo Stato membro interessato le ragioni che l'hanno indotta a trarre tale conclusione e chiede allo Stato membro di adottare tutte le misure necessarie e proporzionate per rimuovere l'ostacolo entro un termine da essa stabilito in funzione dell'urgenza.

2. Nel raggiungere la sua conclusione la Commissione tiene conto dell'articolo 2.

3. La Commissione può pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il testo della notifica inviata allo Stato membro interessato e trasmette immediatamente il testo a qualsiasi parte che ne faccia richiesta.

4. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione del testo, lo Stato membro:

- informa la Commissione dei provvedimenti che ha adottato o che intende adottare a norma del paragrafo 1, oppure

- comunica una conclusione motivata che esponga le ragioni per cui non esistono ostacoli che violano gli articoli da 30 a 36 del trattato.

5. Eccezionalmente la Commissione può accordare una proroga del termine di cui al paragrafo 4, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta con domanda motivata e le ragioni da esso addotte appaiano tali da giustificare la proroga.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. FARNLEITNER

(1) GU C 10 del 15. 1. 1998, pag. 14.

(2) GU C 359 del 23. 11. 1998.

(3) GU C 214 del 10. 7. 1998, pag. 90.

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