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Document 31998R0850

    Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

    GU L 125 del 27.4.1998, p. 1–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; abrogato da 32019R1241

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/850/oj

    31998R0850

    Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

    Gazzetta ufficiale n. L 125 del 27/04/1998 pag. 0001 - 0036


    REGOLAMENTO (CE) N. 850/98 DEL CONSIGLIO del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    (1) considerando che il regolamento (CE) n. 894/97 (4) costituisce la versione codificata del regolamento (CEE) n. 3094/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, regolamento che ha subito frequenti e sostanziali modifiche;

    (2) considerando che, nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3094/86, l'esperienza ha evidenziato alcune carenze e problemi di attuazione e di controllo ai quali occorre porre rimedio, in particolare riducendo il numero delle norme in materia di dimensioni delle maglie, eliminando il concetto delle specie protette e riducendo il numero delle reti con diverse dimensioni di maglia che possono essere tenute a bordo; che è pertanto necessario sostituire il regolamento (CE) n. 894/97 con un nuovo testo, ad eccezione degli articoli 11, 18, 19 e 20;

    (3) considerando che è necessario stabilire alcuni principi e procedure per l'adozione, a livello comunitario, di misure tecniche di conservazione, in modo da consentire ad ogni Stato membro di gestire le attività di pesca nelle acque marittime soggette alla propria giurisdizione o sovranità;

    (4) considerando che è necessario trovare un equilibrio tra la necessità di adeguare le misure tecniche di conservazione alla diversità delle attività di pesca e l'esigenza di stabilire norme omogenee e di facile applicazione;

    (5) considerando che l'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato stabilisce il principio secondo il quale tutte le misure comunitarie debbono tener conto delle esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente, in particolare alla luce del principio della precauzione;

    (6) considerando che la pratica dei rigetti in mare dovrebbe essere ridotta al minimo;

    (7) considerando che si dovrebbe garantire la protezione delle zone di crescita, tenendo conto delle condizioni biologiche specifiche delle varie zone interessate;

    (8) considerando che la direttiva 92/43/CEE (5) stabilisce misure per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; che l'elenco degli organismi marini contiene le denominazioni delle specie protette a norma di tale direttiva;

    (9) considerando che il 25 ottobre 1996 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione relativa all'attuazione delle misure tecniche nell'ambito della politica comune della pesca;

    (10) considerando che, per garantire la salvaguardia delle risorse biologiche marine ed uno sfruttamento equilibrato delle risorse ittiche nell'interesse sia dei pescatori che dei consumatori, si dovrebbero adottare misure tecniche di conservazione che stabiliscano, tra l'altro, le dimensioni delle maglie e le loro combinazioni adatte per la cattura di alcune specie e altre caratteristiche degli attrezzi da pesca, nonché la taglia minima degli organismi marini e i limiti imposti alla pesca in alcune zone e periodi e per alcuni attrezzi e attrezzature;

    (11) considerando che, secondo il parere di esperti scientifici, si dovrebbero aumentare le dimensioni delle maglie degli attrezzi da traino per la pesca di alcune specie di organismi marini e dovrebbe essere reso obbligatorio l'impiego di reti con maglie quadrate, che può contribuire significativamente a ridurre le catture di novellame di organismi marini;

    (12) considerando che, per evitare che siano utilizzati attrezzi fissi con maglie sempre più piccole, con il conseguente incremento dei tassi di mortalità per il novellame delle specie bersaglio, si dovrebbero stabilire le dimensioni di maglia per gli attrezzi fissi;

    (13) considerando che la composizione delle catture in base alle specie e le attività di pesca associate variano a seconda delle zone geografiche; che tali differenze giustificano l'applicazione di misure diverse in queste zone;

    (14) considerando che la cattura di alcune specie destinate ad essere trasformate in farina o in olio di pesce può essere realizzata con maglie di piccole dimensioni, purché queste operazioni non si ripercuotano negativamente su altre specie;

    (15) considerando che è necessario applicare taglie minime per le specie che costituiscono una parte importante degli sbarchi delle flotte comunitarie e per le specie che sopravvivono ai rigetti in mare;

    (16) considerando che la taglia minima di una specie dovrebbe corrispondere alla selettività della dimensione delle maglie applicabile a tale specie;

    (17) considerando che si dovrebbero definire le modalità di misurazione della taglia degli organismi marini;

    (18) considerando che, per proteggere il novellame di aringa, è necessario adottare disposizioni specifiche relative alla cattura e alla tenuta a bordo di spratti;

    (19) considerando che, per tener conto delle attività tradizionali di pesca in alcune zone, si dovrebbero adottare disposizioni specifiche per la cattura e la tenuta a bordo di acciughe e tonno;

    (20) considerando che, per garantire il controllo delle attività di pesca, in talune zone, di pescherecci che soddisfano condizioni specifiche, l'accesso a dette zone è subordinato ai permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (6);

    (21) considerando che l'impiego di ciancioli su banchi di pesci associati a mammiferi marini può provocare la cattura e l'uccisione di tali mammiferi; che tuttavia, se utilizzati correttamente, questi attrezzi costituiscono un metodo efficace per catturare esclusivamente le specie bersaglio desiderate; che l'accerchiamento di mammiferi marini con ciancioli deve essere pertanto vietato;

    (22) considerando che, per non ostacolare la ricerca scientifica, il ripopolamento artificiale o il trapianto, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle operazioni necessarie per lo svolgimento di queste attività;

    (23) considerando che alcune misure necessarie ai fini della conservazione figurano nel regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (7) e nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (8) e non è pertanto necessario riprenderle;

    (24) considerando che, in caso di seri pericoli per la conservazione delle risorse la Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prendere le misure provvisorie necessarie;

    (25) considerando che possono essere mantenute o adottate misure nazionali supplementari, a carattere strettamente locale, previo accertamento da parte della Commissione della loro compatibilità con il diritto comunitario e della loro conformità alla politica comune della pesca;

    (26) considerando che, qualora fosse necessario adottare le modalità di applicazione del presente regolamento, ciò dovrebbe avvenire secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 (9),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento, che istituisce misure tecniche di conservazione, si applica alle catture e agli sbarchi di risorse della pesca presenti nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e situate in una delle regioni specificate all'articolo 2, salvo disposizioni contrarie degli articoli 26 e 33.

    TITOLO I DEFINIZIONI

    Articolo 2

    1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di acque marittime:

    a) Regione 1

    Le acque che si trovano a nord e ad ovest di una linea che parte da un punto situato a 48° latitudine nord e a 18° longitudine ovest, prolungandosi quindi a nord fino a 60° latitudine nord, poi ad est fino a 5° longitudine ovest, ancora a nord fino a 60°30' latitudine nord e poi ad est fino a 4° longitudine ovest, infine a nord fino a 64° latitudine nord e ancora ad est fino alla costa norvegese.

    b) Regione 2

    Le acque situate a nord di 48° latitudine nord, escluse le acque della regione 1 e delle divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId.

    c) Regione 3

    Le acque corrispondenti alle sottozone CIEM VIII e IX.

    d) Regione 4

    Le acque corrispondenti alla sottozona CIEM X.

    e) Regione 5

    Le acque situate nella parte dell'Atlantico centro-orientale comprendente le divisioni 34.1.1, 34.1.2 e 34.1.3 e la sottozona 34.2.0 della zona di pesca 34 della regione COPACE.

    f) Regione 6

    Le acque al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.

    g) Regione 7

    Le acque al largo delle coste dei dipartimenti francesi della Martinica e della Guadalupa soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.

    h) Regione 8

    Le acque al largo delle coste del dipartimento francese dell'isola della Riunione soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.

    2. Le zone geografiche designate nel presente regolamento con le sigle «CIEM» e «COPACE» sono quelle definite rispettivamente dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e dal Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale. Esse sono descritte, fatte salve ulteriori modifiche, nelle comunicazioni della Commissione n. 85/C 335/02 (10) e n. 85/C 347/05 (11).

    3. Le regioni di cui al paragrafo 1 possono essere ripartite in zone geografiche secondo la procedura di cui all'articolo 48, in particolare sulla base delle definizioni menzionate al paragrafo 2.

    4. Nonostante il paragrafo 2, ai fini del presente regolamento:

    - il Kattegat è delimitato, a nord, da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tistlarna, raggiunge il punto più vicino della costa svedese e, a sud, dalla linea seguente: da Capo Hasenøre fino alla Punta Gniben, da Korshage fino a Spodsbjerg, dal Capo Gilbjerg fino a Kullen;

    - lo Skagerrak è delimitato ad ovest da una linea che collega il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tistlarna, si prolunga poi fino al punto più vicino della costa svedese;

    - il Mare del Nord comprende la sottozona CIEM IV, nonché la parte contigua della divisione CIEM IIa situata a sud del 64° di latitudine nord e la parte della divisione CIEM IIIa che non rientra nella definizione dello Skagerrak di cui al secondo trattino.

    Articolo 3

    Ai fini del presente regolamento si intende:

    a) per organismo marino, tutti i pesci, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita marina, crostacei e molluschi marini e parti degli stessi;

    b) per dimensione delle maglie di una rete da traino, la dimensione delle maglie del sacco o di qualsiasi avansacco a bordo di un peschereccio e fissato o tale da poter essere fissato a una rete da traino. La dimensione delle maglie è determinata secondo le procedure specificate nel regolamento (CEE) n. 2108/84 (12). La presente definizione non si applica alla dimensione delle maglie delle reti a maglia quadrata;

    c) per pezza di rete a filo accoppiato, una pezza di rete a due o più fili, i quali possono essere separati tra i nodi senza danneggiare la struttura dei fili;

    d) per pezza di rete a maglia quadrata, una pezza costruita in modo tale che le due serie di linee parallele formate dai lati della maglia siano l'una parallela e l'altra perpendicolare all'asse longitudinale della rete;

    e) per dimensione delle maglie di un pannello o finestra a maglia quadrata, la più ampia dimensione determinabile delle maglie di siffatto pannello o finestra inseriti in una rete da traino. La dimensione delle maglie è determinata secondo le procedure specificate nel regolamento (CEE) n. 2108/84;

    f) per pezza di rete senza nodo, una pezza di rete costituita da maglie di quattro lati che formano un quadrato approssimativo in cui gli angoli delle maglie sono formati dall'incrocio dei fili di due lati adiacenti della maglia;

    g) per rete da posta fissa o rete da posta impigliante, qualsiasi attrezzo fisso costituito da un'unica pezza di rete, ancorato, o in grado di esserlo, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;

    h) per tramaglio, qualsiasi attrezzo fisso costituito da due o più pezze di rete fissate insieme in parallelo su un'unica ralinga, ancorato, o in grado di esserlo, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino.

    TITOLO II RETI E RELATIVE CONDIZIONI DI IMPIEGO

    CAPITOLO I DISPOSIZIONI PER GLI ATTREZZI DA TRAINO

    Articolo 4

    1. Per ognuna delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati I, II, III, IV e V e in funzione, se del caso, del periodo, le specie bersaglio per ogni forcella di dimensioni delle maglie sono quelle definite nel pertinente allegato.

    2. Nell'ambito di ogni regione o zona geografica menzionata negli allegati I, II, III, IV e V, è vietato utilizzare o tenere a bordo, durante un viaggio, reti da traino con maglie di dimensioni diverse da quelle indicate nel pertinente allegato.

    3. a) Per ognuna delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati VIII e IX e in funzione, se del caso, del periodo, è vietato utilizzare o tenere a bordo durante un viaggio reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe salvo qualora le dimensioni delle maglie degli attrezzi presenti a bordo soddisfino le condizioni indicate nel pertinente allegato.

    b) Tuttavia, i pescherecci comunitari possono tenere a bordo, nelle acque di pesca della Comunità, durante un viaggio, reti le cui dimensioni delle maglie, inferiori a 120 millimetri, non soddisfino le condizioni di cui agli allegati VIII e IX qualora:

    - possa essere presentata un'autorizzazione di pesca al di fuori delle acque della Comunità per il viaggio di cui trattasi e

    - finché il peschereccio si trova nelle acque della Comunità, tutte le reti le cui dimensioni delle maglie non soddisfano le condizioni di cui agli allegati VIII e IX siano legate e riposte in base alle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    4. Le catture tenute a bordo ed effettuate in ciascuna delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati I, II, III, IV, V, X e XI non possono essere sbarcate se la loro composizione percentuale non soddisfa le condizioni indicate nel pertinente allegato.

    5. La percentuale di specie bersaglio e di altre specie è ottenuta sommando tutti i quantitativi tenuti a bordo o trasbordati di specie bersaglio e di altre specie di cui agli allegati I, II, III, IV e V.

    Articolo 5

    1. Le percentuali di cui agli allegati I, II, III, IV, V, X e XI sono calcolate in proporzione del peso vivo totale degli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

    2. Tuttavia, se da un peschereccio sono stati trasbordati dei quantitativi di organismi marini, si deve tenere conto delle percentuali di cui al paragrafo 1 nell'effettuare il calcolo proporzionale.

    3. Ai comandanti dei pescherecci che non compilano il giornale di bordo, in base alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 non è consentito trasbordare organismi marini su altri pescherecci né accettare trasbordi di organismi marini da altri pescherecci.

    4. Le percentuali di cui al paragrafo possono essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi.

    5. Nonostante il paragrafo 1, per le catture di cicerello tenute a bordo e effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 16 millimetri, la percentuale può essere determinata prima della cernita.

    6. Ai fini del presente articolo l'equivalente in peso di uno scampo intero si ottiene moltiplicando il peso della coda dello scampo per tre.

    Articolo 6

    1. a) È vietato tenere a bordo o utilizzare reti a strascico, sciabiche danesi o reti trainate analoghe aventi più di 100 maglie su qualunque circonferenza del sacco, escluse le giunture e le ralinghe laterali. Questa disposizione si applica alle reti a strascico, alle sciabiche danesi o agli attrezzi da traino analoghi con maglie di dimensioni comprese nella forcella da 90 a 119 millimetri.

    b) Il primo comma non si applica alle sfogliare.

    2. In ciascun singolo sacco stricto sensu il numero delle maglie intorno a ciascuna circonferenza del sacco non aumenta dall'estremità anteriore all'estremità posteriore. La presente disposizione si applica a tutte le reti da traino con maglie di dimensione uguale o superiore a 55 millimetri.

    3. Il numero di maglie, escluse quelle delle ralinghe laterali, in qualsiasi punto su ciascuna circonferenza dell'avansacco non è inferiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco stricto sensu, escluse quelle delle ralinghe laterali. La presente disposizione si applica a tutte le reti da traino con maglie di dimensione uguale o superiore a 55 millimetri.

    Articolo 7

    1. a) In qualsiasi rete da traino si possono inserire pannelli a maglia quadrata con maglie di almeno 80 millimetri.

    b) In alternativa, le reti a strascico, le sciabiche danesi o attrezzi trainati analoghi con maglie di dimensione uguale o superiore a 100 millimetri possono essere muniti di pannelli autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 1866/86 del Consiglio, del 12 giugno 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund (13).

    2. Ogni pannello a maglia quadrata:

    a) è posto nella parte o sezione superiore della rete di fronte all'avansacco o in un qualsiasi punto tra la parte anteriore dell'avansacco e la parte posteriore del sacco;

    b) non può essere ostruito in alcun modo da prolungamenti interni o esterni del sacco;

    c) ha lunghezza di almeno 3 metri, a meno che sia incorporato in reti trainate da pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kilowatt, nel qual caso deve avere una lunghezza di almeno 2 metri;

    d) è costituito di pezze di rete senza nodo o di pezze di rete aventi nodi antiscioglimento, ed è inserito in modo che le maglie si mantengano sempre del tutto aperte durante la pesca;

    e) è costituito in modo che il numero delle maglie nella fila di maglie anteriore del pannello sia pari o superiore al numero delle maglie nella fila di maglie posteriore del pannello.

    3. In ogni rete in cui un pannello a maglia quadrata è inserito in una parte non conica della rete stessa vi devono essere al massimo cinque maglie a losanga aperte tra ciascun lato del pannello e le adiacenti ralinghe laterali della rete.

    In ogni rete in cui un pannello a maglia quadrata è inserito, interamente o in parte, in una parte conica della rete stessa vi devono essere al massimo cinque maglie a losanga aperte tra la fila di maglie posteriore del pannello a maglia quadrata e le adiacenti ralinghe laterali della rete.

    4. Nonostante i paragrafi 1, lettera a), e 2, lettera a), le reti a strascico, le sciabiche danesi o gli attrezzi trainati analoghi con maglie di dimensioni comprese tra 70 e 79 millimetri devono essere muniti di un pannello a maglia quadrata situato anteriormente al sacco e con maglie uguali o superiori a 80 millimetri.

    5. Nonostante il paragrafo 1, lettera a), è vietato tenere a bordo qualsiasi quantitativo di crostacei del genere Pandalus catturati con reti a strascico con maglie di dimensioni comprese tra 32 e 54 millimetri, a meno che la rete sia munita di un pannello a maglia quadrata o di una finestra con maglie uguali o superiori a 70 millimetri.

    6. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 si applicano soltanto all'interno delle regioni 1 e 2.

    7. Nel valutare la dimensione delle maglie di una rete da traino non si prendono in considerazione le misure della dimensione delle maglie delle pezze di rete a maglia quadrata inserite in qualsiasi parte della rete.

    Articolo 8

    1. È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete da traino costituita, interamente o in parte, nel sacco di pezze di rete ottenute con un solo filo di spessore superiore a 8 millimetri.

    2. È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete da traino costituita, interamente o in parte, nel sacco di pezze di rete ottenute con fili accoppiati, a meno che questi ultimi non siano circa dello stesso spessore e che lo spessore totale dei fili accoppiati su ciascun lato della maglia non sia superiore a 12 millimetri.

    3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle reti da traino pelagiche.

    Articolo 9

    1. È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete da traino il cui sacco sia costituito, interamente o in parte, di pezze di rete a maglie diverse dalle maglie quadrate o a diamante.

    2. Il paragrafo 1 non si applica alle reti da traino il cui sacco abbia una dimensione di maglia inferiore o uguale a 31 mm.

    Articolo 10

    Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano alle draghe, purché i quantitativi di organismi marini tenuti a bordo e catturati con tali reti, diversi dai molluschi bivalvi, non superino il 5 % del peso complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo.

    CAPITOLO II DISPOSIZIONI PER GLI ATTREZZI FISSI

    Articolo 11

    1. Per ognuna delle regioni o zone geografiche di cui agli allegati VI e VII e in funzione, se del caso, del periodo, è proibito utilizzare o tenere a bordo reti da posta fisse, reti da posta impiglianti o tramagli, tranne qualora:

    a) le catture effettuate con la rete e tenute a bordo comprendano una percentuale di specie bersaglio non inferiore al 70 %,

    b) - nel caso di reti da posta fisse e di reti da posta impiglianti, la dimensione di maglia corrisponda ad una delle categorie stabilite nel relativo allegato,

    - nel caso di tramagli, la dimensione di maglia nella parte di rete avente le maglie più piccole corrisponda ad una delle categorie stabilite nel relativo allegato.

    2. La percentuale minima di specie bersaglio può essere ottenuta addizionando i quantitativi di tutte le specie bersaglio catturate.

    Articolo 12

    1. La percentuale di cui all'articolo 11, paragrafo 1 è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

    2. La percentuale di cui al paragrafo 1 può essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi.

    Articolo 13

    Gli articoli 11 e 12 non si applicano alle catture di salmonidi, lamprede o Myxinidae.

    CAPITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE RETI E CONDIZIONI DI IMPIEGO

    Articolo 14

    La cernita avviene immediatamente dopo aver rimosso le catture dalla rete o dalle reti.

    Articolo 15

    1. I quantitativi di organismi marini catturati che superano le percentuali consentite specificate negli allegati da I a VII, X e XI sono rigettati in mare prima del rientro in porto.

    2. In nessun momento prima del rientro in porto la percentuale di specie bersaglio definite negli allegati da I a VII, X e XI tenuta a bordo può essere inferiore alla metà delle percentuali minime di specie bersaglio di cui ai suddetti allegati.

    3. Dopo la scadenza delle prime ventiquattr'ore di viaggio, la percentuale minima di specie bersaglio definita negli allegati da I a VII, X e XI deve essere soddisfatta ai momento della stesura quotidiana del giornale di bordo, secondo le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    Articolo 16

    Sono vietati i dispositivi che possono ostruire le maglie di una qualsiasi parte della rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni.

    Tale disposizione non esclude l'impiego di alcuni dispositivi il cui elenco e la relativa descrizione tecnica sono redatti secondo la procedura di cui all'articolo 48.

    TITOLO III TAGLIA MINIMA DEGLI ORGANISMI MARINI

    Articolo 17

    Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alle taglie minime specificate nell'allegato XII per le specie e le zone geografiche in questione.

    Articolo 18

    1. La taglia di un organismo marino è misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XIII.

    2. Ove sia consentito utilizzare più di un metodo di misurazione della taglia di un organismo marino, tale organismo è considerato conforme alla taglia minima se dall'applicazione di uno di questi metodi si ottiene una taglia pari o superiore alla taglia minima corrispondente.

    3. Gli astici, le aragoste, i molluschi bivalvi e gasteropodi, appartenenti a tutte le specie siffatte per le quali nell'allegato XII è fissata una taglia minima, possono essere tenuti a bordo ed essere sbarcati solamente interi.

    4. a) I granchi di mare possono essere tenuti a bordo ed essere sbarcati solamente interi.

    b) Tuttavia, un massimo del 5 % in peso delle catture totali di granchi di mare o di parti degli stessi tenuti a bordo o sbarcati possono consistere in chele staccate.

    Articolo 19

    1. Gli organismi marini sotto taglia non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.

    2. Il paragrafo 1 non si applica:

    a) alle sardine, alle acciughe, alle aringhe, ai suri e agli sgombri, entro un limite del 10 % in peso vivo delle catture globali di ciascuna di queste specie tenute a bordo. La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. Tale percentuale può essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita;

    b) agli organismi marini diversi da quelli enumerati negli allegati da I a V quali specie bersaglio per le categorie di dimensioni di maglia 0 15 o 16 31 millimetri e catturati con un attrezzo trainato avente una dimensione di maglia inferiore a 32 millimetri, purché questi organismi non siano sottoposti a cernita e non vengano venduti, esposti o messi in vendita per il consumo umano.

    3. Tuttavia le sardine, acciughe, suri o sgombri sotto taglia, catturati per essere utilizzati come esca viva, possono essere tenuti a bordo, purché vivi.

    TITOLO IV DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PESCA DI ALCUNI ORGANISMI MARINI

    Articolo 20 Restrizioni per la pesca dell'aringa

    1. È proibito tenere a bordo aringhe catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

    a) dal 1° gennaio al 30 aprile, nella zona geografica situata a nord-est della linea che congiunge il Mull o Kintyre al Corsewall Point;

    b) dal 1° luglio al 31 ottobre, nella zona geografica delimitata dalle seguenti coordinate:

    - costa occidentale della Danimarca a 55° 30' latitudine nord,

    - 55° 30' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,

    - 57° 00' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,

    - costa occidentale della Danimarca a 57° 00' latitudine nord;

    c) dal 15 agosto al 15 settembre, nella zona che si estende da 6 a 12 miglia al largo della costa orientale del Regno Unito, misurata a partire dalle linee di base fra 55° 30' e 55° 45' latitudine nord;

    d) dal 15 agosto al 30 settembre, nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge i punti seguenti:

    - Butt of Lewis,

    - Cape Wrath,

    - 58° 55' latitudine nord e 5° 00' longitudine ovest,

    - 58° 55' latitudine nord e 7° 10' longitudine ovest,

    - 58° 20' latitudine nord e 8° 20' longitudine ovest,

    - 57° 40' latitudine nord e 8° 20' longitudine ovest,

    - il punto situato sulla costa occidentale dell'isola North Uist a 57° 40' latitudine nord e a partire da questo punto lungo la costa settentrionale dell'isola sino al punto della costa situato a 57° 40' 36″ latitudine nord e a 7° 20' 39″ longitudine ovest,

    - 57° 50' 3″ latitudine nord e 7° 8' 6″ longitudine ovest,

    - lungo la costa occidentale dell'isola di Lewis in direzione nord-est fino al punto di partenza (Butt of Lewis);

    e) dal 15 agosto al 30 septembre, nella zona che si estende da 6 a 12 miglia al largo della costa orientale del Regno Unito, misurata a partire dalle linee di base fra 50° 10' e 54° 45' latitudine nord;

    f) dal 21 settembre al 31 dicembre, nelle parti della divisione CIEM VIIa delimitate dalle seguenti coordinate:

    i) - costa orientale dell'isola di Man a 54° 20' latitudine nord,

    - 54° 20' latitudine nord e 3° 40' longitudine ovest,

    - 53° 50' latitudine nord e 3° 50' longitudine ovest,

    - 53° 50' di latitudine nord e 4° 50' longitudine ovest,

    - costa sud-occidentale dell'isola di Man a 4° 50' di longitudine ovest,

    e

    ii) - costa orientale dell'Irlanda del Nord a 54° 15' latitudine nord,

    - 54° 15' latitudine nord e 5° 15' longitudine ovest,

    - 53° 50' latitudine nord e 5° 50' longitudine ovest,

    - costa orientale dell'Irlanda a 53° 50' latitudine nord;

    g) tutto l'anno, nella divisione CIEM VIIa nella zona geografica compresa tra le coste occidentali della Scozia, dell'Inghilterra e del Galles e una linea tracciata a 12 miglia dalle linee di base di tali coste delimitata, a sud, da 53° 20' latitudine nord e a nord-ovest, da una linea tracciata dal promontorio di Galloway (Scozia) alla punta Ayre (Isola di Man);

    h) tutto l'anno, nella Logan Bay (acque che si trovano ad est di una linea che congiunge il Mull of Logan, situato a 54° 44' latitudine nord e 4° 59' longitudine ovest, al Laggantalluch Head, situato a 54° 41' latitudine nord e 4° 58' longitudine ovest);

    i) nel 1997 e successivamente ogni tre anni, dal secondo venerdì di gennaio e per un periodo di 16 giorni consecutivi, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    - costa sud-orinetale dell'Irlanda a 52° 00' latitudine nord,

    - 52° 00' latitudine nord e 6° 00' longitudine ovest,

    - 52° 30' latitudine nord e 6° 00' longitudine ovest,

    - costa sud-orientale dell'Irlanda a 52° 30' latitudine nord;

    j) nel 1997 e successivamente ogni tre anni, dal primo venerdì di novembre per un periodo di 16 giorni consecutivi, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    - costa meridionale dell'Irlanda a 9° 00' longitudine ovest,

    - 51° 15' latitudine nord e 9° 00' longitudine ovest,

    - 51° 15' latitudine nord e 11° 00' longitudine ovest,

    - 52° 30' latitudine nord e 11° 00' longitudine ovest,

    - costa occidentale dell'Irlanda a 52° 30' latitudine nord;

    k) nel 1998 e successivamente ogni tre anni, dal primo venerdì di novembre per un periodo di 16 giorni consecutivi, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    - costa meridionale dell'Irlanda a 9° 00' longitudine ovest,

    - 51° 15' latitudine nord e 9° 00' longitudine ovest,

    - 51° 15' latitudine nord e 7° 30' longitudine ovest,

    - costa meridionale dell'Irlanda a 52° 00' latitudine nord.

    2. È tuttavia consentito tenere a bordo aringhe provenienti da una delle zone summenzionate, purché il loro quantitativo non superi il 5 % del peso vivo complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati in ciascuna delle singole zone durante uno dei periodi specificati.

    3. Nonostante il paragrafo 1, lettera f) ii) e lettera h), ai pescherecci di lunghezza non superiore a 12,2 metri, aventi come base un porto situato sulla costa orientale dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord tra 53° 00' e 55° 00' latitudine nord, è consentito tenere a bordo quantitativi di aringhe delle zone di cui, al paragrafo 1, lettera f) ii) e lettera h). È autorizzata esclusivamente la pesca con reti da posta derivanti aventi una dimensione di maglia uguale o superiore a 54 millimetri.

    Articolo 21 Restrizioni per la pesca dello spratto a tutela dell'aringa

    1. È proibito tenere a bordo spratti catturati nelle zone geografiche e durante i periodi sottoindicati:

    a) dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre, nel rettangolo statistico CIEM 39E8. Ai fini del presente regolamento, tale rettangolo è delimitato da una linea che, partendo dal punto d'intersezione della costa orientale dell'Inghilterra a 55° 00' latitudine nord, si dirige a est fino a 1° 00' longitudine ovest, quindi a nord sino a 55° 30' latitudine nord e successivamente a ovest sino alla costa inglese;

    b) dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre, nelle acque interne del Moray Firth ad ovest di 3° 30' longitudine ovest e nelle acque interne del Firth of Forth ad ovest di 3° 00' longitudine ovest;

    c) dal 1° luglio al 31 ottobre, nella zona geografica delimitata dalle seguenti coordinate:

    - costa occidentale della Danimarca 55° 30' latitudine nord,

    - 55° 30' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,

    - 57° 00' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,

    - costa occidentale della Danimarca a 57° 00' latitudine nord.

    2. Tuttavia è consentito tenere a bordo spratti provenienti da una delle zone descritte purché il loro quantitativo non superi il 5 % del peso vivo complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati in ciascuna delle singole zone durante uno dei periodi specificati.

    Articolo 22 Restrizioni per la pesca dello sgombro

    1. È vietato tenere a bordo sgombri pescati entro la zona geografica delimitata dalle coordinate seguenti:

    - costa meridionale del Regno Unito a 2° 00' longitudine ovest,

    - 49° 30' latitudine nord e 2° 00' longitudine ovest,

    - 49° 30' latitudine nord e 7° 00' longitudine ovest,

    - 52° 00' latitudine nord e 7° 00' longitudine ovest,

    - costa occidentale del Regno Unito a 52° 00' latitudine nord,

    salvo se il peso degli sgombri non supera il 15 %, in peso vivo, delle quantità totali di sgombri e altri organismi marini che si trovano a bordo, pescate in tale zona.

    2. Il paragrafo 1 non si applica:

    a) ai pescherecci che utilizzano solo reti da posta e/o lenze a mano;

    b) ai pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche danesi o altre reti da traino analoghe, purché detti pescherecci abbiano a bordo una quantità minima del 75 %, in peso vivo, di organismi marini diversi da acciughe, aringhe, suri, sgombri, cefalopodi pelagici e sardine, quantità calcolata in percentuale del peso vivo totale di tutti gli organismi marini a bordo;

    c) ai pescherecci non attrezzati per la pesca sui quali si trasbordano sgombri.

    3. Tutti gli sgombri che si trovano a bordo si considerano catturati nella zona di cui al paragrafo 1 salvo quelli la cui presenza a bordo sia stata dichiarata, secondo i seguenti commi, prima dell'entrata del peschereccio in tale zona.

    Il comandante di un peschereccio con sgombri a bordo il quale intenda penetrare in tale zona per pescarvi deve notificare all'autorità di controllo dello Stato membro nella cui zona intende pescare, l'ora e il luogo in cui prevede di arrivare in tale zona. Tale notificazione deve essere fatta non prima delle 36 ore e non dopo le 24 ore precedenti l'arrivo del peschereccio in tale zona.

    Quando penetra in tale zona, il comandante del peschereccio deve notificare all'autorità di controllo competente i quantitativi di sgombro detenuti a bordo e registrati nel giornale di bordo. Il comandante può essere invitato a presentare ai fini di verifica il giornale di bordo e le catture presenti a bordo nel momento e nel luogo determinati dalla competente autorità di controllo. Tale verifica non può tuttavia essere effettuata più di sei ore dopo che l'autorità di controllo abbia ricevuto la notificazione delle quantità di sgombro presenti a bordo e il luogo della verifica deve essere situato il più vicino possibile all'entrata in tale zona.

    Il comandante di un peschereccio il quale intenda penetrare in tale zona per trasbordare sgombri sulla propria nave notifica l'ora e il luogo del trasbordo previsto all'autorità di controllo dello Stato membro nella cui zona esso verrà effettuato. Tale notificazione deve essere fatta non prima delle 36 ore e non dopo le 24 ore precedenti l'esecuzione del trasbordo. Non appena terminato il trasbordo, il comandante notifica all'autorità di controllo competente le quantità di sgombro trasbordate sulla propria nave.

    Le autorità di controllo competenti sono le seguenti:

    - in Francia

    Mimer, telex: Paris 25 08 23,

    - in Irlanda:

    Department of Marine, telex: Dublin 917 98 MRNE,

    - nel Regno Unito:

    Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, telex: London 21 27 4.

    Articolo 23 Restrizioni per la pesca delle acciughe

    1. È proibito tenere a bordo acciughe catturate utilizzando reti da traino pelagiche nella divisione CIEM VIIIc o pescare acciughe con reti da traino pelagiche nella suddetta divisone.

    2. Nella divisione di cui al paragrafo 1 è proibito avere a bordo contemporaneamente reti da traino pelagiche e ciancioli.

    Articolo 24 Restrizioni per la pesca del tonno

    1. È vietato tenere a bordo qualsiasi quantitativo di tonnetti striati, tonni obesi o albacore catturati con ciancioli nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo nella sottozona CIEM X a nord di 36° 30' latitudine nord e nelle zone COPACE a nord di 31° latitudine nord e a est di 17° 30' longitudine ovest o pescare tali specie nelle suddette acque con i suddetti attrezzi da pesca.

    2. È vietato tenere a bordo tonno catturato con reti da posta derivanti nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo nelle sottozone CIEM VIII, IX o X oppure nelle zone COPACE circostanti le isole Canarie e Madera o pescare tali specie nelle suddette acque con i suddetti attrezzi da pesca.

    Articolo 25 Restrizioni per la pesca dei gamberi a tutela del pesce piatto

    1. È vietato tenere a bordo qualsiasi quantitativo di gamberetti grigi e gamberetti rosa catturati con attrezzi a strascico aventi una dimensione delle maglie compresa tra 16 e 31 millimetri, tranne qualora a bordo del peschereccio sia installato un dispositivo funzionante, allo scopo di separare gli individui di pesce piatto dai gamberetti grigi e dai gamberetti rosa a seconda delle catture.

    2. Per la cattura di gamberetti grigi e di gamberetti rosa è utilizzata una rete da traino selettiva o una rete con una porta di uscita. Le modalità d'applicazione del presente paragrafo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 48.

    3. Ai pescherecci non conformi alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è tuttavia consentito tenere a bordo gamberetti grigi o rosa, purché i relativi quantitativi non superino il 5 % del peso vivo totale degli organismi marini che si trovano a bordo.

    Articolo 26 Restrizioni per la pesca del salmone e della trota di mare

    1. I salmoni e le trote di mare non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita ma devono essere immediatamente rigettati in mare se sono catturati:

    - nelle acque situate oltre un limite di 6 miglia misurato dalle linee di base degli Stati membri, nelle regioni 1, 2, 3 e 4;

    - in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, fuori dalle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri nelle regioni 1, 2, 3 e 4, tranne nelle acque soggette alla giurisdizione della Groenlandia e isole Færøer;

    - con qualsiasi rete da traino.

    2. Il paragrafo 1 non si applica ai salmoni e alle trote di mare catturati nello Skagerrak e nel Kattegat.

    Articolo 27 Restrizioni per la pesca della busbana norvegese a tutela del pesce tondo

    1. È proibito tenere a bordo busbane norvegesi catturate con qualsiasi attrezzo da traino nella zona delimitata da una linea che congiunge i seguenti punti:

    - un punto sulla costa orientale del Regno Unito a 56° latitudine nord sino a 2° longitudine est,

    - successivamente verso nord sino al 58° latitudine nord, ad ovest fino a 0° 30' longitudine ovest, a nord sino a 59° 15' latitudine nord, a est fino a 1° longitudine est, a nord sino a 60° latitudine nord e ad ovest sino a 0° 00' longitudine,

    - a partire da questo punto verso nord sino a 60° 30' latitudine nord, ad ovest sino alla costa delle isole Shetland, successivamente ad ovest da 60° latitudine nord sulla costa occidentale delle isole Shetland sino a 3° longitudine ovest, verso sud sino a 58° 30' latitudine nord,

    - e infine verso occidente fino alla costa del Regno Unito.

    2. È tuttavia consentito tenere a bordo busbane norvegesi provenienti dalla zona e catturate con gli attrezzi descritti al paragrafo 1, purché il loro quantitativo non superi il 5 % del peso complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati in detta zona con gli attrezzi considerati.

    Articolo 28 Restrizioni alla pesca del nasello

    1. È vietata la pesca con reti, sciabiche danesi o reti da traino analoghe nelle zone geografiche e durante i periodi indicati in appresso:

    a) dal 1° settembre al 31 dicembre, nella zona geografica limitata da una linea che unisce le coordinate seguenti:

    - il punto sulla costa settentrionale della Spagna chiamato Cabo Prior (43° 34' latitudine nord, 8° 19' longitudine ovest),

    - 43° 50' latitudine nord, 8° 19' longitudine ovest,

    - 43° 25' latitudine nord, 9° 12' longitudine ovest,

    - il punto sulla costa occidentale della Spagna chiamato Cabo Villano (43° 10' latitudine nord, 9° 12' longitudine ovest);

    b) dal 1° ottobre al 31 dicembre, nella zona geografica limitata da una linea che unisce le coordinate seguenti:

    - il punto sulla costa occidentale della Spagna chiamato Cabo Corrubedo (42° 35' latitudine nord, 9° 05' longitudine ovest),

    - 42° 35' latitudine nord, 9° 25' longitudine ovest,

    - 43° 00' latitudine nord, 9° 30' longitudine ovest,

    - il punto sulla costa occidentale della Spagna a 43° 00' latitudine nord;

    c) dal 1° dicembre all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo, nella zona geografica limitata da una linea che unisce le coordinate seguenti:

    - il punto sulla costa occidentale del Portogallo a 37° 50' latitudine nord,

    - 37° 50' latitudine nord, 9° 08' longitudine ovest,

    - 37° 00' latitudine nord, 9° 07' longitudine ovest,

    - il punto sulla costa occidentale del Portogallo a 37° 00' latitudine nord;

    2. Nelle zone e nei periodi di cui al paragrafo 1, è vietato tenere a bordo qualsiasi rete a strascico, sciabica danese o attrezzo da traino analogo, a meno che non siano riposti in base alle disposizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    Articolo 29 Restrizioni per la pesca della passera

    1. È vietato a qualsiasi peschereccio superiore a 8 metri di lunghezza fuori tutto utilizzare reti a strascico, sciabiche danesi o altri attrezzi trainati analoghi nelle seguenti zone geografiche:

    a) la zona di 12 miglia dalle coste della Francia, a nord di 51° 00' latitudine nord, del Belgio e dei Paesi Bassi sino a 53° 00 ' latitudine nord, misurata a partire dalle linee di base;

    b) la zona delimitata da una linea che congiunge le coordinate seguenti:

    - un punto sulla costa occidentale della Danimarca a 57° 00' latitudine nord,

    - 57° 00' latitudine nord e 7° 15' longitudine est,

    - 55° 00' latitudine nord e 7° 15' longitudine est,

    - 55° 00' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,

    - 54° 30' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,

    - 54° 30' latitudine nord e 7° 30' longitudine est,

    - 54° 00' latitudine nord e 7° 30' longitudine est,

    - 54° 00' latitudine nord e 6° 00' longitudine est,

    - 53° 50' latitudine nord e 6° 00' longitudine est,

    - 53° 50' latitudine nord e 5° 00' longitudine est,

    - 53° 30' latitudine nord e 5° 00' longitudine est,

    - 53° 30' latitudine nord e 4° 15' longitudine est,

    - 53° 00' latitudine nord e 4° 15' longitudine est,

    - un punto sulla costa dei Paesi Bassi a 53° 00' latitudine nord;

    c) la zona di 12 miglia dalla costa occidentale della Danimarca partendo da 57° 00' latitudine nord e spostandosi verso nord sino al faro di Hirtshals, misurata a partire dalle linee di base.

    2. a) Sono tuttavia autorizzati a pescare con sfogliare nelle zone di cui al paragrafo 1 i pescherecci ai quali è stato rilasciato un permesso di pesca speciale a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio del 27 giugno 1994. È vietato usare sfogliare la cui lunghezza dell'asta o la cui lunghezza complessiva delle aste superi i 9 metri o possa essere estesa ad una lunghezza superiore a 9 metri, tranne quando si operi con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 16 e 31 mm. La lunghezza di un'asta è misurata tra le estremità, compresi tutti i relativi articoli e supporti.

    b) Nonostante l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pescherecci che superano 8 metri di lunghezza fuori tutto può essere rilasciato un permesso di pesca speciale ai fini di cui alla lettera a).

    c) I pescherecci ai quali è stato rilasciato un permesso di pesca speciale di cui alle lettere a) e b) debbono soddisfare i seguenti criteri:

    - essere ripresi in un elenco che ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione tale che la potenza motrice totale dei pescherecci di ciascun elenco non supera la potenza motrice totale effettiva per ciascuno Stato membro al 1° gennaio 1998;

    - la loro potenza motrice non è superiore a 221 kilowatts (kW) e, nel caso di motore ridotto, non è superiore a 300 kW prima della riduzione.

    d) Un peschereccio che compare nell'elenco può essere sostituito da un altro o da altri pescherecci purché:

    - nessuna singola sostituzione comporti un aumento, per ciascuno Stato membro, della sua potenza motrice totale di cui alla lettera c), primo trattino,

    - la potenza motrice di un peschereccio di sostituzione non sia superiore in qualsiasi momento a 221 kW,

    - il motore di un peschereccio di sostituzione non sia ridotto e

    - la lunghezza fuori tutto di un peschereccio di sostituzione non sia superiore a 24 metri.

    e) Un motore di ogni singolo peschereccio che figura nell'elenco di uno Stato membro può essere sostituito, purché:

    - la potenza del motore di sostituzione non sia superiore a 221 kW in qualsiasi momento

    - il motore di sostituzione non sia ridotto, e

    - la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata alla lettera c), primo trattino per tale Stato membro.

    f) Ai pescherecci che non soddisfano i criteri di cui al presente paragrafo è ritirato il permesso di pesca speciale.

    3. Nonostante il paragrafo 2, lettera a) i pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale la cui attività primaria è la pesca dei gamberetti grigi sono autorizzati ad utilizzare sfogliare di lunghezza complessiva superiore a 9 metri quando operano con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 80 e 99 mm, purché sia stato loro rilasciato un ulteriore permesso di pesca speciale a questo scopo. Gli ulteriori permessi di pesca speciale sono rinnovati ogni anno.

    Uno o più pescherecci ai quali sia stato rilasciato un ulteriore permesso di pesca speciale possono essere sostituiti da un altro peschereccio, a condizione che:

    - quest'ultimo non sia superiore a 70 tsl e la sua lunghezza fuoritutto non superi i 20 metri,

    - la sua capacità non superi i 180 kW e la sua lunghezza fuoritutto non sia superiore a 20 metri.

    Ai pescherecci che non soddisfano più i criteri di cui al presente paragrafo è ritirato permanentemente il permesso di pesca speciale.

    4. a) In deroga al paragrafo 1:

    - i pescherecci, la cui potenza motrice non è superiore, in qualsiasi momento, a 221 kW e, nel caso di motore ridotto, non è stata superiore a 300 kW prima della riduzione, possono pescare nelle zone di cui in tale paragrafo utilizzando reti a strascico a divergenti,

    - i pescherecci che operano in coppia e la cui potenza motrice combinata non supera, in qualsiasi momento, i 221 kW e, nel caso di motore ridotto, non è stata superiore a 300 kW prima della riduzione, possono pescare nelle suddette zone utilizzando reti a strascico a coppia.

    b) Tuttavia, i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a divergenti e i pescherecci in coppia con una potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a coppia purché:

    i) - le catture di cicerelli e/o spratti tenute a bordo ed effettuate nelle suddette zone costituiscano almeno il 90 % del peso vivo complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati nelle suddette zone, e

    - i quantitativi di passera e/o sogliola tenuti a bordo e catturati nelle suddette zone non superino il 2 % del peso vivo complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati nelle suddette zone

    oppure

    ii) - la dimensione di maglia utilizzata sia almeno di 100 millimetri, e

    - i quantitativi di passera e/o di sogliola tenuti a bordo e catturati nelle suddette zone non superino il 5 % del peso totale degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati nelle suddette zone

    oppure

    iii) - la dimensione di maglia utilizzata sia almeno di 80 millimetri e

    - l'uso di tale dimensione di maglia sia limitato ad una zona di 12 miglia dalle coste della Francia, a nord di 51°00' di latitudine nord e

    - i quantitativi di passera e sogliola tenuti a bordo e catturati nelle suddette zone non superino il 5 % del peso vivo complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati nelle suddette zone.

    5. All'interno delle zone in cui non è consentito utilizzare sfogliare, reti da traino a divergenti o reti a strascico a coppia è vietato avere a bordo tali reti, tranne qualora esse siano riposte in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 48.

    TITOLO V RESTRIZIONI PER ALCUNI TIPI DI PESCA ED ATTIVITÀ ASSOCIATE

    Articolo 30 Restrizioni per l'utilizzazione di attrezzi da traino demersali

    1. Ai pescherecci è vietato tenere a bordo o usare sfogliare la cui lunghezza dell'asta o la cui lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma della lunghezza di ciascuna asta, sia superiore a 24 metri o possa essere estesa ad una lunghezza superiore a 24 metri. La lunghezza dell'asta è misurata tra le estremità, compresi tutti i relativi attacchi o supporti.

    2. Ai pescherecci è vietato utilizzare sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa fra 32 e 99 millimetri in una delle seguenti zone geografiche:

    a) il Mare del Nord a nord di una linea che congiunge i seguenti punti:

    - un punto situato sulla costa orientale del Regno unito a 55° latitudine nord,

    - verso est sino a 55° latitudine nord e 05° longitudine est,

    - verso nord fino a 56° latitudine nord,

    - ed infine verso est fino ad un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56° latitudine nord;

    b) la divisione CIEM V b), la sottozona CIEM VI a nord di 56° latitudine nord e la sottozona CIEM XII a nord di 56° latitudine nord.

    All'interno delle zone di cui alle lettere a) e b) è vietato tenere a bordo sfogliare aventi una rete con dimensioni di maglia comprese tra 32 e 99 millimetri, tranne qualora siffatta rete sia riposta in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    3. Ai pescherecci è vietato utilizzare reti a strascico a divergenti, reti a strascico a coppia o sciabiche danesi con dimensioni di maglia comprese fra 80 e 99 millimetri all'interno della zona geografica di cui al paragrafo 2, lettera a). All'interno di tale zona è vietato tenere a bordo reti a strascico a divergenti, reti a strascico a coppia o sciabiche danesi aventi una dimensione di maglia compresa tra 80 e 99 millimetri, tranne qualora siano riposte in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    Articolo 31 Metodi di pesca non convenzionali

    1. È vietato catturare organismi marini con metodi che prevedano l'impiego di esplosivi, veleni o narcotici oppure corrente elettrica.

    2. È vietato vendere, esporre o mettere in vendita organismi marini catturati con metodi che prevedano l'impiego di qualsiasi tipo di proiettile.

    Articolo 32 Restrizioni all'impiego di apparecchiature di classificazione automatica

    1. È vietato tenere a bordo dei pescherecci o utilizzare apparecchiature in grado di effettuare la classificazione automatica per taglia o sesso di aringhe, sgombri e suri.

    2. Tuttavia, è permesso tenere a bordo e utilizzare siffatte apparecchiature, purché:

    a) il peschereccio non tenga a bordo o utilizzi simultaneamente attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 70 mm oppure uno o più ciancioli o analoghi attrezzi da pesca

    oppure

    b) i) la totalità delle catture che può essere legittimamente tenuta a bordo sia conservata in stato congelato, i pesci classificati siano immediatamente congelati dopo la classificazione e i pesci non classificati siano rigettati, eccettuato quanto stabilito all'articolo 19,

    e

    ii) le attrezzature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire che i pesci siano immediatamente congelati e in modo da non consentire rigetti in mare.

    3. I pescherecci autorizzati a pescare nel Mar Baltico, nei Belt o nell'Øresund possono tenere a bordo apparecchiature di classificazione automatica anche nel Kattegat, purché un permesso di pesca speciale sia stato rilasciato a tal fine.

    Il permesso di pesca speciale definisce specie, zone, periodi e qualsiasi altro requisito applicabile per l'impiego e la presenza a bordo delle apparecchiature di classificazione.

    Articolo 33 Restrizioni per l'uso dei ciancioli

    1. È vietato circondare con ciancioli banchi o gruppi di mammiferi marini.

    2. Nonostante l'articolo 1, il paragrafo 1 si applica in tutte le acque a tutti i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro.

    Articolo 34 Restrizioni per le attività di pesca nella zona delle 12 miglia al largo del Regno Unito e dell'Irlanda

    1. Ai pescherecci è vietato utilizzare sfogliare nelle zone all'interno delle 12 miglia dalle coste del Regno Unito e dell'Irlanda, misurate dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali.

    2. Sono tuttavia autorizzati a pescare nelle zone di cui al paragrafo 1 con le sfogliare i pescherecci di una delle seguenti categorie:

    a) pescherecci entrati in servizio anteriormente al 1° gennaio 1987 e con una potenza motrice non superiore a 221 kW e, in caso di motore ridotto, non superiore a 300 kW prima della riduzione;

    b) pescherecci entrati in servizio dopo il 31 dicembre 1986, con un motore non ridotto e una potenza motrice non superiore a 221 kW, e aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri;

    c) pescherecci ai quali sia stato sostituito, dopo il 31 dicembre 1986, il motore con un motore di potenza non ridotta non superiore a 221 kW.

    3. Nonostante il paragrafo 2, è vietato utilizzare sfogliare la cui lunghezza dell'asta o la lunghezza complessiva delle aste sia superiore a 9 metri o possa essere portata ad una lunghezza superiore a 9 metri, tranne qualora si operi con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 16 e 31 millimetri. La lunghezza di un'asta è misurata tra le estremità, compresi tutti i relativi articoli o supporti.

    4. Ai pescherecci che non soddisfano i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 non è consentito praticare le attività di pesca menzionate negli stessi paragrafi.

    5. Ai pescherecci non autorizzati ad usare sfogliare è vietato tenere a bordo tali reti nelle zone di cui al presente articolo, tranne qualora siano riposte in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 48.

    TITOLO VI DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LO SKAGERRAK E IL KATTEGAT

    Articolo 35

    Nonostante l'articolo 19, paragrafo 1, gli organismi marini sotto taglia catturati nello Skagerrak o nel Kattegat possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita entro il limite del 10 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo.

    Articolo 36

    I salmoni e le trote di mare non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma debbono essere immediatamente rigettati in mare quando sono catturati in zone dello Skagerrak e del Kattegat situate al di fuori del limite delle quattro miglia, misurato dalle linee di base dello Stato membro.

    Articolo 37

    1. Dal 1° luglio al 15 settembre è vietato utilizzare reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 32 millimetri nelle acque situate entro tre miglia dalle linee di base nello Skagerrak e nel Kattegat.

    2. Nelle suddette acque e durante il periodo di cui al paragrafo 1 può essere tuttavia praticata la pesca con reti da traino:

    - di gamberelli boreali (Pandalus borealis), con reti aventi una dimensione minima di maglia di 30 mm;

    - di blenni vivipari (Zoarces viviparus), ghiozzi (Gobiidae) o scorfani (Cottus spp) da utilizzare come esche, con reti di qualsiasi dimensione di maglia.

    Articolo 38

    È vietato tenere a bordo aringhe, sgombri o spratti catturati utilizzando reti da traino o ciancioli tra la mezzanotte del sabato e la mezzanotte della domenica nello Skagerrak e dalla mezzanotte del venerdì alla mezzanotte della domenica nel Kattegat.

    Articolo 39

    Nel Kattegat è vietato l'uso delle sfogliare.

    Articolo 40

    Durante i periodi e nelle zone di cui agli articoli 37, 38 e 39 del presente regolamento, e nei casi in cui le reti da traino e le sfogliare non possono essere utilizzate, è proibito tenere a bordo tali reti tranne qualora esse siano riposte in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    Articolo 41

    Nonostante l'articolo 31, è consentito utilizzare corrente elettrica o arpioni scagliati con cannoncini per catturare tonni, o squali elefante (Cetorhinus maximus) nello Skagerrak e nel Kattegat.

    TITOLO VII DISPOSIZIONI TECNICHE

    Articolo 42 Operazioni di trasformazione

    1. È vietato effettuare a bordo di un peschereccio qualsiasi trasformazione fisica o chimica di pesci per produrre farina di pesce, olio o prodotti simili, o effettuare trasbordi di pesce a tal fine. Il divieto non si applica alla trasformazione o al trasbordo degli scarti.

    2. Il paragrafo 1 non si applica, tuttavia, alla produzione di surimi e polpa di pesce a bordo di un peschereccio.

    Articolo 43 Ricerca scientifica

    1. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca svolte esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, che siano condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati e di cui la Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

    2. Gli organismi marini catturati per le finalità di cui al paragrafo 1 possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che:

    - rispondano ai requisiti di cui all'allegato XII del presente regolamento e ai requisiti di commercializzazione adottati in forza dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (14),

    - siano venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano.

    Articolo 44 Ripopolamento artificiale e trapianto

    1. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ripopolamento artificiale o di trapianto di organismi marini, che siano condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Qualora il ripopolamento artificiale o il trapianto siano effettuati nelle acque di un altro Stato membro o di altri Stati membri, la Commissione e tutti gli Stati membri interessati devono essere informati anticipatamente.

    2. Gli organismi marini catturati per le finalità specificate al paragrafo 1 del presente articolo e successivamente rigettati vivi in mare possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita, a condizione che siano soddisfatte le norme di commercializzazione adottate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

    TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 45

    1. Se si rende necessaria un'azione immediata ai fini della conservazione degli stock di organismi marini, la Commissione può, a complemento o in deroga al presente regolamento, prendere tutte le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 48.

    2. Qualora incomba una grave minaccia sulla conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca e quando qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, lo Stato costiero può adottare, per quanto riguarda le acque soggette alla propria giurisdizione, le misure conservative non discriminatorie appropriate.

    3. Le misure di cui al paragrafo 2, corredate delle rispettive motivazioni, sono comunicate alla Commissione e agli Stati membri non appena sono adottate.

    Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione la Commissione conferma le suddette misure o ne chiede l'annullamento o la modifica. La decisione della Commissione viene immediatamente comunicata agli Stati membri.

    Gli Stati membri possono deferire al Consiglio la decisione delle Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta comunicazione.

    Il Consiglio può adottare, a maggioranza qualificata, una decisione diversa entro un mese.

    Articolo 46

    1. Gli Stati membri possono istituire misure per la conservazione e la gestione degli stock per quanto riguarda:

    a) stock strettamente locali, che interessano soltanto i pescatori dello Stato membro interessato, o

    b) condizioni o modalità volte a limitare le catture mediante misure tecniche:

    i) che completano quelle definite nella normativa comunitaria sulla pesca, o

    ii) che vanno al di là degli obblighi minimi definiti nella normativa suddetta,

    a condizione che tali misure si applichino unicamente ai pescatori dello Stato membro interessato, siano compatibili con il diritto comunitario nonché conformi alla politica comune della pesca.

    2. Ogni progetto volto ad istituire o a modificare misure tecniche nazionali deve essere comunicato tempestivamente alla Commissione affinché possa presentare le proprie osservazioni.

    Se la Commissione ne fa richiesta entro un mese da tale comunicazione, lo Stato membro interessato sospende l'entrata in vigore delle misure contemplate per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione, per consentire alla Commissione di pronunciarsi entro tale termine sulla conformità delle misure suddette alle disposizioni del paragrafo 1.

    Qualora la Commissione constati, mediante decisione comunicata a tutti gli Stati membri, che una misura contemplata non è conforme alle disposizioni del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può metterla in vigore soltanto dopo avervi apportato le modifiche necessarie.

    Lo Stato membro interessato comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate, dopo avervi apportato le modifiche necessarie.

    3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, dietro sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità delle misure tecniche nazionali alle disposizioni del paragrafo 1.

    4. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di qualsiasi Stato membro, la conformità di una misura tecnica nazionale applicata da uno Stato membro con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo può costituire oggetto di una decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 48. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni del paragrafo 2, terzo e quarto comma.

    5. Le misure concernenti la pesca a piedi sono comunicate dallo Stato membro interessato alla Commissione a semplice titolo informativo.

    Articolo 47

    1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio decide, sulla base di una proposta della Commissione, in merito alla fissazione di norme per l'impiego di combinazioni di dimensioni di maglie, da applicare dalla data di applicazione del presente regolamento.

    Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento il Consiglio decide, sulla base di una proposta della Commissione, in merito alla revisione o modifica delle condizioni di cui agli allegati da I a XI, da applicarsi entro l'anno successivo a tale decisione.

    2. Durante gli anni 1998, 1999 e 2000 gli Stati membri, quando chiedono alla Commissione di finanziare progetti sperimentali, danno la priorità ai progetti sperimentali che riguardano l'utilità dei pannelli a maglia quadrata o di altri dispositivi per aumentare la selettività degli attrezzi da traino. In sede di valutazione dei progetti sperimentali ai fini del finanziamento, la Commissione dà la priorità a tali progetti.

    La Commissione presenta al Consiglio una relazione e contemporaneamente proposte appropriate sul finanziamento di detti progetti sperimentali entro quattro anni dalla data di adozione del presente regolamento.

    Il Consiglio decide in merito a tali proposte entro un anno dalla data di presentazione.

    Articolo 48

    Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Queste modalità possono riguardare, tra l'altro:

    - norme tecniche per la determinazione dello spessore del filo,

    - norme tecniche per la determinazione della dimensione di maglia,

    - norme per il campionamento,

    - elenchi e descrizioni tecniche dei dispositivi che possono essere fissati alle reti,

    - norme tecniche per la misurazione della potenza motrice,

    - norme tecniche relative a pezze a maglia quadrate,

    - norme tecniche relative a pezze di rete,

    - modifiche delle norme per l'impiego di combinazioni di dimensioni di maglie.

    Articolo 49

    Con effetto dal 1° gennaio 2000 sono abrogati i seguenti articoli o allegati del regolamento (CE) n. 894/97:

    - articoli da 1 a 10,

    - articoli da 12 a 17,

    - gli allegati da I a VII.

    I riferimenti al suddetto regolamento si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato XV.

    Le denominazioni scientifiche degli organismi marini esplicitamente menzionati nel presente regolamento figurano nell'allegato XIV.

    Articolo 50

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile con effetto dal 1° gennaio 2000, ad eccezione degli articoli 32, paragrafo 3 e 47 che si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1998.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Lord SIMON of HIGHBURY

    (1) GU C 292 del 4.10.1996, pag. 1 e

    GU C 245 del 12.8.1997, pag. 10.

    (2) GU C 132 del 28.4.1997, pag. 235.

    (3) GU C 30 del 30.1.1997, pag. 26.

    (4) GU L 132 del 23.5.1997, pag. 1.

    (5) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

    (6) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

    (7) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

    (8) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/97 (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 1).

    (9) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

    (10) GU C 335 del 24.12.1985, pag. 2.

    (11) GU C 347 del 31.12.1985, pag. 14.

    (12) GU L 194 del 24.7.1984, pag. 22.

    (13) GU L 162 del 18.5.1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1821/96 (GU L 241 del 21.9.1996, pag. 8).

    (14) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15).

    ALLEGATO I

    ATTREZZI DA TRAINO: Regioni 1 e 2 esclusi Skagerrak e Kattegat

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    ATTREZZI DA TRAINO: Regione 3, esclusa la divisione CIEM IXa) ad est di 7° 23'48″ longitudine ovest

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    ATTREZZI DA TRAINO: Divisione CIEM IXa a est di 7°23'48″ longitudine ovest

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    ATTREZZI DA TRAINO - Skagerrak e Kattegat

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO V

    ATTREZZI DA TRAINO: Regioni 4, 5 e 6

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO VI

    ATTREZZI FISSI: Regioni 1 e 2

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO VII

    ATTREZZI FISSI: Regione 3

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO VIII

    Combinazioni di forcelle di dimensioni delle maglie consentite per le regioni 1 e 2, esclusi Skagerrak e Kattegat

    Millimetri

    < 16 + 16-31

    16-31 + 32-54

    16-31 + 70-79

    16-31 + 80-99

    16-31 + ≥ 100

    32-54 + 70-79

    32-54 + 80-99

    32-54 + ≥ 100

    70-79 + 80-99

    70-79 + ≥ 100

    80-99 + ≥ 100

    ALLEGATO IX

    Combinazioni di forcelle di dimensioni delle maglie consentite per la regione 3, fatta eccezione per la divisione CIEM IXa ad est di 7° 23' 48″ longitudine ovest

    Millimetri

    16-31 + 32-54

    16-31 + ≥ 70

    32-54 + ≥ 70

    55-59 + ≥ 70

    70-79 + ≥ 70

    ALLEGATO X

    Condizioni per l'impiego di combinazioni di dimensioni delle maglie nelle regioni 1 e 2, esclusi Skagerrak e Kattegat

    p.m.

    ALLEGATO XI

    Condizioni per l'impiego di combinazioni di dimensioni delle maglie nella regione 3, esclusa la divisione CIEM IXa) ad est di 7°23'48″ longitudine ovest

    p.m.

    ALLEGATO XII

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Lunghezza totale (lunghezza del carapace).

    (2) 30 cm esclusivamente per la trasformazione industriale.

    (3) Con effetto dal 1° gennaio 2002 si applica una lunghezza del carapace di 87 mm.

    (4) È vietato sbarcare più del 15 %, calcolato in unità, di pesce spada di peso inferiore a 25 kg o di lunghezza inferiore a 125 cm.

    (5) È vietato sbarcare più del 15 %, calcolato in unità, di tonno rosso di peso inferiore a 6,4 kg o di lunghezza inferiore a 70 cm. Inoltre è vietato sbarcare singoli tonni rossi di peso inferiore a 1,8 kg.

    ALLEGATO XIII

    MISURAZIONE DELLA TAGLIA DI UN ORGANISMO MARINO

    1. La taglia di un pesce è misurata, come indicato nell'illustrazione 1, dall'estremità anteriore della testa sino all'estremità della pinna caudale.

    2. La taglia dello scampo è misurata, come indicato nell'illustrazione 2:

    - in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace, e/o

    - in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità del telson, escludendo le setae, e/o

    - nel caso di code di scampi staccate: iniziando dal bordo anteriore del primo segmento della coda sino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae. La coda è misurata in piano, senza distenderla e dal lato dorsale.

    3. La taglia dell'astice o dell'aragosta delle regioni da 1 a 5, eccettuati Skagerrak/Kattegat, è misurata, come indicato nell'illustrazione 3, come lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace.

    4. La taglia dell'astice dello Skagerrak o del Kattegat è misurata come indicato nell'illustrazione 3:

    - in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace, e/o

    - in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae.

    5. La taglia della grancevola o del granchio di mare è misurata, come indicato nelle illustrazioni 4 A e 4 B, come larghezza massima del carapace misurata perpendicolarmente alla linea mediana anteroposteriore del carapace.

    6. La taglia di un mollusco bivalve è misurata, come indicato nell'illustrazione 5, sulla parte più lunga della conchiglia.

    7. La taglia di un buccino è misurata, come indicato nell'illustrazione 6, come lunghezza della conchiglia.

    Figura 1

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Figura 2

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Figura 3

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    a) Lunghezza del carapace

    b) Lunghezza totale>FINE DI UN GRAFICO>

    Figura 4 A

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Figura 4 B

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Figura 5

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Figura 6

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    ALLEGATO XIV

    DENOMINAZIONI VOLGARI E SCIENTIFICHE DI TALUNI ORGANISMI MARINI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO XV

    >SPAZIO PER TABELLA>

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