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Document 31998R0075

Regolamento (CE) n. 75/98 della Commissione del 12 gennaio 1998 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 7 del 13.1.1998, p. 3–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/75/oj

31998R0075

Regolamento (CE) n. 75/98 della Commissione del 12 gennaio 1998 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 13/01/1998 pag. 0003 - 0024


REGOLAMENTO (CE) N. 75/98 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1998 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 249,

considerando che occorre inserire nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97 (4), la definizione del termine «paesi dell'EFTA», utilizzato nel contesto del regime del transito comunitario e tener conto, a tal fine, del fatto che altri paesi hanno aderito alla convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito (5) (in prosieguo: «la Convenzione»), di cui inizialmente facevano parte solo la Comunità ed i paesi dell'EFTA;

considerando che occorre modificare le norme in materia di transito e prova della posizione comunitaria delle merci trasportate via mare, per semplificare l'attività degli operatori economici e delle amministrazioni doganali;

considerando che le norme vigenti in materia di transito e prova della posizione comunitaria delle merci trasportate via mare risultano inadeguate dato che le modalità di trasporto marittimo non possono essere comparate alle altre modalità di trasporto; che, pertanto, le norme vigenti non consentono di assicurare la riscossione delle obbligazioni doganali e di altre imposizioni relative alle merci;

considerando che l'esecuzione concreta della procedura di transito comunitario per il trasporto via mare di merci non comunitarie è praticamente impossibile a causa della peculiarità di questo tipo di trasporto;

considerando che occorre una garanzia della riscossione delle obbligazioni doganali e di altre imposizioni relative alle merci oggetto di operazioni di transito nell'ambito del trasporto marittimo, quando tali operazioni vengano effettuate con servizi regolari;

considerando che occorre definire le modalità di identificazione delle merci destinate a una parte del territorio doganale della Comunità nella quale non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio (6), modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (7), o da essa provenienti, identificazione che verrà effettuata attraverso un documento T2LF oppure, qualora il loro trasporto sia vincolato al regime di transito comunitario interno, mediante indicazione specifica sulla dichiarazione T2;

considerando che, qualora le merci comunitarie spedite da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità attraversino uno o più paesi che hanno aderito alla convenzione e trasportate esclusivamente via mare o per via aerea, il regime di transito comunitario interno non deve essere imposto unicamente a causa di tale attraversamento;

considerando che l'esperienza ha dimostrato l'utilità di limitare la durata di efficacia delle misure di divieto di ricorso alla garanzia globale nell'ambito del regime del transito comunitario;

considerando che, al fine di semplificazione amministrativa, appare indicato armonizzare vari formulari utilizzati nell'ambito dei regimi di transito comunitario e comune e raggruppare in un unico elenco talune merci sensibili che figurano rispettivamente agli allegati 52 e 56 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

considerando che l'ampliamento del regime di transito comunitario ad Andorra e a San Marino richiede che si apportino adattamenti ai formulari;

considerando che il periodo di transizione per gli scambi commerciali tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, nonché per gli scambi tra questi due Stati membri, è scaduto il 31 dicembre 1995, e perciò non occorre più giustificare l'esistenza di documenti e procedimenti destinati ad identificare le merci oggetto di tali scambi commerciali; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 409/86 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3716/91 (9);

considerando che l'articolo 188 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (in prosieguo: «il codice») prevede l'esenzione dai dazi all'importazione per i prodotti della pesca estratti da navi comunitarie dal mare territoriale di un paese terzo; che la soluzione più idonea è la compilazione di un attestato, sotto forma di un modello armonizzato, che riporti le dichiarazioni necessarie e sia presentato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica relativa ai prodotti in oggetto;

considerando che il semplice obbligo, da parte degli Stati membri, di tenere a disposizione della Commissione gli elenchi delle fattispecie i casi di cui agli articoli 870 e 889, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è sufficiente, da un lato, a consentire il corretto svolgimento delle verifiche nell'ambito dei controlli sulle risorse proprie e, dall'altro, a tutelare gli interessi finanziari della Comunità; che è pertanto opportuno, al fine di semplificare gli obblighi degli Stati membri, sopprimere l'obbligo di comunicare alla Commissione tali elenchi;

considerando che la fattispecie di merci in reintroduzione ai sensi dell'articolo 185 del codice e quella di merci terze immesse in libera pratica in uno Stato con il quale la Comunità ha concluso un accordo di Unione doganale prima di essere rispedite verso la Comunità, non rientrano nella codifica istituita dal regolamento (CEE) n. 2454/93 che quindi è opportuno completarla affinché essa possa essere applicata ai casi citati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1) All'articolo 309, è aggiunta la lettera f) seguente:

«f) paesi dell'EFTA:

i paesi dell'EFTA o qualsiasi paese che ha aderito alla convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito. (*).

(*) GU L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.».

2) L'articolo 311 è così modificato:

a) la lettera b) è soppressa;

b) È aggiunto il secondo comma seguente:

«Per le merci di cui al primo comma, lettera a), trasportate esclusivamente via mare o per via aerea, il regime di transito comunitario interno non è obbligatorio.»

3) Nella parte II, titolo II, il titolo del capitolo 3 è sostituito dal seguente:

«Posizione doganale delle merci».

4) L'articolo 313 è sostituito dal seguente:

«Articolo 313

1. Salvo il disposto dell'articolo 180 del codice e del paragrafo 2 del presente articolo, tutte le merci che si trovano sul territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria.

2. Non sono considerate merci comunitarie, salvo che la loro posizione comunitaria venga debitamente accertata conformemente agli articoli da 314 a 323:

a) le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, di cui all'articolo 37 del codice;

b) le merci che si trovano in custodia temporanea oppure in una zona franca o in un deposito franco;

c) le merci vincolate ad un regime sospensivo.

In deroga al primo comma, lettera a), e in conformità dell'articolo 38, paragrafo 5 del codice, sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità:

- per via area, imbarcate o trasbordate in un aeroporto della Comunità e destinate a un aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità, purché il trasporto venga effettuato con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro,

oppure

- via mare, qualora siano trasportate tra porti situati all'interno del territorio doganale della Comunità mediante un servizio di linea regolare, autorizzato secondo gli articoli 313 bis e 313 ter.»

5) Sono inseriti gli articoli 313 bis e 313 ter seguenti:

«Articolo 313 bis

1. Un servizio di linea è un servizio regolare eseguito da navi che trasportino merci soltanto tra porti situati nel territorio doganale della Comunità, e non possano provenire dall'esterno di tale territorio oppure da una zona franca di un porto situato nel territorio doganale della Comunità e neppure esservi destinate o farvi scalo.

2. Le autorità doganali competenti possono richiedere la presentazione di prove del rispetto delle disposizioni relative ai servizi di linea autorizzati.

Qualora le autorità doganali constatino che non sono state rispettate le disposizioni relative ai servizi di linea autorizzati, ne informano immediatamente tutte le autorità doganali interessate.

Articolo 313 ter

1. Su richiesta di una compagnia di navigazione marittima, le autorità doganali di uno Stato membro sul cui territorio la compagnia è stabilita o rappresentata, possono autorizzare, di concerto con le autorità doganali degli altri Stati membri interessati, l'istituzione di servizi di linea.

2. La domanda indica quanto segue:

a) i porti interessati;

b) il nome delle navi autorizzate ad effettuare il servizio di linea;

c) qualsiasi altra informazione richiesta dalle autorità doganali, segnatamente gli orari del servizio di linea.

3. L'autorizzazione è concessa esclusivamente alle compagnie di navigazione marittima:

a) stabilite o rappresentate nel territorio doganale della Comunità e che dispongono di una documentazione accessibile alle autorità doganali competenti;

b) che non abbiano commesso infrazioni gravi o reiterate alla normativa doganale o tributaria;

c) che possono provare alle autorità competenti di effettuare un servizio di linea ai sensi dell'articolo 313 bis, paragrafo 1;

d) che si impegnino:

- a non effettuare, nelle rotte per le quali è richiesta l'autorizzazione, scali in porti di paesi terzi o in zone franche di porti situati nel territorio doganale della Comunità, né trasbordi in alto mare, e

- a tenere a bordo della nave il certificato di autorizzazione e a presentarlo, su richiesta, alle autorità doganali competenti.

4. Le autorità doganali dello Stato membro che ricevono una domanda (in prosieguo: "le autorità richiedenti") ne informano senza indugio le autorità doganali degli altri Stati membri nel cui territorio sono situati i porti interessati dal servizio regolare (in prosieguo: "le autorità interpellate").

Le autorità interpellate accusano ricevuta della domanda.

Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, le autorità interpellate notificano l'assenso o il rifiuto. Il rifiuto dev'essere motivato. In assenza di risposta, le autorità richiedenti rilasciano l'autorizzazione, che sarà accettata dagli altri Stati membri interessati.

Le autorità richiedenti rilasciano il certificato di autorizzazione in uno o più esemplari, secondo il caso, conformemente al modello che figura all'allegato 42 bis e ne informano le autorità interpellate degli altri Stati membri interessati. Ciascun certificato di autorizzazione viene contraddistinto da un numero di serie. Tale numero è lo stesso per ogni esemplare.

5. Il rilascio dell'autorizzazione rende obbligatorio per la compagnia di navigazione l'esercizio del servizio di linea. La soppressione o la modificazione delle caratteristiche del servizio di linea autorizzato viene comunicata alle autorità richiedenti.

6. Le autorità richiedenti comunicano alle autorità interpellate degli altri Stati membri interessati la revoca o la soppressione del servizio regolare. Le autorità richiedenti comunicano alle autorità interpellate degli altri Stati membri interessati la modificazione del servizio di linea, secondo la procedura di cui al paragrafo 4.

7. Qualora una nave di cui all'articolo 313 bis, paragrafo 1 sia costretta, per caso fortuito o forza maggiore, ad eseguire un trasbordo in alto mare o a sostare temporaneamente nel porto di un paese terzo o nella zona franca di un porto situato nel territorio doganale della Comunità, la compagnia di navigazione ne informa senza indugio le autorità doganali dei porti successivi del servizio di linea.»

6) L'articolo 314 è sostituito dal seguente:

«Articolo 314

1. Qualora le merci non siano considerate comunitarie, ai sensi dell'articolo 313, ha loro posizione comunitaria può essere accertata conformemente al paragrafo 2 soltanto quando:

a) vengano trasportate da un altro Stato membro senza attraversamento del territorio di un paese terzo, oppure

b) vengano trasportate da un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro, oppure

c) vengano trasbordate in un paese terzo su di un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state caricate inizialmente, e sia stato rilasciato un nuovo documento di trasporto, purché una copia dell'originale del documento di trasporto rilasciato per il trasporto delle merci dallo Stato membro di partenza allo Stato membro di destinazione venga allegata al nuovo documento di trasporto. Le autorità doganali dell'ufficio di destinazione effettuano controlli a posteriori, nell'ambito della cooperazione amministrativa tra Stati membri, per verificare l'esattezza delle informazioni riportate sulla copia del documento di trasporto originale.

2. La posizione comunitaria delle merci viene comprovata:

a) da uno dei documenti previsti agli articoli da 315 a 318, oppure

b) secondo le modalità di cui agli articoli da 319 a 323, oppure

c) dal documento di accompagnamento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione (*) oppure

d) dal documento di cui all'articolo 325, oppure

e) dal documento di cui all'articolo 816, che attesta la posizione comunitaria delle merci, oppure

f) dall'esemplare di controllo T5 di cui all'articolo 843.

3. I documenti o le modalità di cui al paragrafo 2 non possono essere utilizzati per le merci nei confronti delle quali sono state espletate le formalità di esportazione o vincolate al regime di perfezionamento attivo, sistema di rimborso.

4. Quando i documenti o le modalità di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per le merci comunitarie provviste di imballaggi senza posizione comunitaria, il documento attestante la posizione comunitaria delle merci reca una delle seguenti indicazioni:

- envases N

- N-emballager

- N-Umschließungen

- Óõóêåõáóßá Í

- N packaging

- emballages N

- imballaggi N

- N-verpakkingsmiddelen

- embalagens N

- N-pakkaus

- N förpackning.

(*) GU L 276 del 19. 9. 1992, pag. 1».

7) L'articolo 315 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando la prova della posizione comunitaria è fornita mediante presentazione di un documento T2L, questo viene compilato in conformità dei paragrafi da 2 a 7.»;

b) È inserito il paragrafo 1 bis seguente:

«1bis. La prova della posizione comunitaria delle merci destinate a una parte del territorio doganale comunitario in cui non si applica la direttiva 77/388/CEE o da questa provenienti, viene fornita presentando un documento T2LF.

I paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e gli articoli da 316 a 324 si applicano mutatis mutandis.»

8) L'articolo 317 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita, alle condizioni qui di seguito indicate, mediante presentazione della fattura o del documento di trasporto relativo a dette merci.»;

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se il valore globale delle merci comunitarie comprese nella fattura o nel documento di trasporto compilato e firmato secondo il paragrafo 2 del presente articolo o conformemente all'articolo 224, non supera 10 000 ECU, il dichiarante è esentato dal sottoporre il documento o la fattura al visto dell'autorità doganale dello Stato membro di partenza.

In tal caso la fattura o il documento di trasporto deve contenere, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 2, l'indicazione dell'ufficio di partenza.»

9) È inserito l'articolo 317 bis seguente:

«Articolo 317 bis

1. La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita, alle condizioni qui di seguito indicate, mediante presentazione del manifesto della compagnia di navigazione marittima relativo a tali merci.

2. Il manifesto contiene almeno le indicazioni seguenti:

a) nome e indirizzo completi della compagnia di navigazione,

b) identità della nave,

c) luogo e data di carico delle merci,

d) luogo di scarico delle merci.

Inoltre, per ciascuna spedizione, il manifesto contiene quanto segue:

a) un riferimento alla polizza di carico o a qualsiasi altro documento commerciale,

b) quantità, natura, marche e numeri dei colli,

c) designazione delle merci,

d) massa lorda in chilogrammi,

e) all'occorrenza, i numeri dei contenitori,

f) e i seguenti indicatori della posizione delle merci:

- "C" per le spedizioni di merci dichiarate come merci comunitarie,

- "F" per le spedizioni di merci destinate ad una parte del territorio doganale della Comunità nella quale non si applica la direttiva 77/388/CEE o da essa provenienti,

- "N" per qualsiasi altro tipo di spedizione.

3. Il manifesto, debitamente compilato e firmato dalla compagnia di navigazione, è vistato, su richiesta di quest'ultima, dall'autorità doganale dello Stato membro di partenza. Il visto reca il nome e il timbro dell'ufficio di partenza, la firma del funzionario competente e la propria data.»

10) È inserito l'articolo 323 bis seguente:

«Articolo 323 bis

1. Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera f) del codice, il trasporto di merci non comunitarie da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), l'autorità doganale dello Stato membro di spedizione appongono o fanno apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42.

2. Quando il trasporto di merci comunitarie destinate ad una parte del territorio doganale della Comunità nella quale non si applica la direttiva 77/388/CEE o da essa provenienti, sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), l'autorità doganale dello Stato membro di spedizione appone o fa apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42 ter».

11) All'articolo 362, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente paragrafo 2:

«2. L'esclusione delle merci dal sistema della garanzia globale ha una durata di dodici mesi, sempre che la Commissione non ne decida la conferma, secondo la procedura del comitato.»

12) All'articolo 376, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) che, in quanto merci che presentano rischi maggiori, figurano nell'elenco di cui all'allegato 52, quando la loro quantità superi la quantità indicata nella colonna 3.»

13) All'articolo 381 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

«1 bis. Qualora merci di cui all'articolo 311, lettera c), formino oggetto di una dichiarazione T2, nella terza sottocasella della casella n. 1 del formulario corrispondente al modello che figura negli allegati da 31 a 34, accanto alla sigla "T2" viene apposta la sigla "F"».

14) L'articolo 389 è sostituito dal seguente:

«Articolo 389

Salvo il disposto dell'articolo 317, paragrafo 4, l'autorità doganale di ciascuno Stato membro può autorizzare qualsiasi persona, denominata in prosieguo "speditore autorizzato", che possieda i requisiti di cui all'articolo 390 e intenda comprovare la posizione comunitaria delle merci con un documento T2L conformemente all'articolo 315, paragrafo 1 o con uno dei documenti di cui agli articoli 317 e 317 bis, in prosieguo denominati "documenti commerciali", ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare, per il visto, all'autorità doganale dello Stato membro di partenza.»

15) All'articolo 419, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'ufficio di partenza appone, in modo visibile, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM:

a) la sigla "T1", se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno;

b) la sigla "T2" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 165 del codice, salvo il caso di cui all'articolo 311, lettera c);

c) la sigla "T2F" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 311, lettera c);

La sigla "T2" oppure "T2F" è autenticata con timbro dell'ufficio di partenza.»

16) All'articolo 434, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'ufficio di partenza appone, in modo visibile, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR:

a) la sigla "T1", se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno;

b) la sigla "T2" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 165 del codice, salvo nel caso di cui all'articolo 311, lettera c);

c) la sigla "T2F" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 311, lettera c);

La sigla "T2" oppure "T2F" è autenticata con timbro dell'ufficio di partenza.

3. L'ufficio di partenza annota, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR, riferimenti ben distinti ai contenitori, secondo il tipo di merci ivi contenute, e appone rispettivamente la sigla "T1" e "T2" oppure "T2F" in corrispondenza del riferimento ai relativi contenitori, qualora un bollettino di consegna TR riguardi contemporaneamente:

a) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario esterno,

b) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 165 del codice, salvo nel caso di cui all'articolo 311, lettera c);

c) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 311, lettera c).

4. Qualora, nella fattispecie di cui al paragrafo 3, sia fatto uso delle distinte di grandi contenitori, vengono compilate distinte separate per ogni categoria di contenitori e il riferimento ad essi è indicato con la menzione, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR, del numero d'ordine delle distinte. La sigla "T1" e "T2" oppure "T2F" viene apposta a lato del numero d'ordine delle distinte secondo la categoria di contenitori cui si riferiscono.»

17) L'articolo 444 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il trasporto riguardi contemporaneamente merci che devono circolare in regime di transito comunitario esterno e merci che devono circolare in regime di transito comunitario interno di cui all'articolo 311, lettera c), tali merci devono essere elencate in manifesti distinti».

b) Il paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal seguente:

«3. I manifesti di cui ai paragrafi 1 e 2 devono recare un'annotazione datata e firmata dalla compagnia aerea che attesta la loro equivalenza a una dichiarazione di transito comunitario e che specifica la posizione doganale delle merci cui si riferisce. I manifesti così completati e firmati sono considerati equivalenti a una dichiarazione T1 o T2F, secondo i casi.

Qualora una spedizione indicata nel manifesto riguardi merci già vincolate a un regime di transito o trasportate nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, deposito doganale o ammissione temporanea, la compagnia aerea indica sul manifesto la sigla "TD" in corrispondenza di tale articolo del medesimo. La compagnia aerea indica altresì la sigla "TD" sulla rispettiva lettera di vettura aerea, con riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e il nome dell'ufficio di emissione del documento di transito o di trasferimento.»

c) Al paragrafo 11, lettera c), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«- la compagnia aerea indica, in corrispondenza di ogni articolo del manifesto, la sigla "T1" se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno, la sigla "TF" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, in conformità dell'articolo 311, lettera c), e la sigla "C" se le merci non circolano né in regime di transito comunitario esterno, né in regime di transito comunitario interno di cui all'articolo 311, primo comma, lettera c); qualora una spedizione indicata nel manifesto riguardi merci già vincolate a un regime di transito o trasportate nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, deposito doganale o ammissione temporanea, la compagnia aerea indica sul manifesto la sigla "TD" in corrispondenza di tale articolo del medesimo. La compagnia aerea indica altresì la sigla "TD" sulla rispettiva lettera di vettura aerea, con riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e il nome dell'ufficio di emissione del documento di transito o di trasferimento.»

18) Gli articoli 446 e 447 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 446

Il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate via mare soltanto qualora siano trasportate con un servizio regolare autorizzato a norma dell'articolo 313 bis.

Articolo 447

1. Il vincolo delle merci al regime di transito comunitario conformemente all'articolo 446 implica la costituzione di una garanzia al fine di assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale e delle altre eventuali imposizioni relative alle merci.

2. Le procedure di cui all'articolo 448 non richiedono la costituzione di una garanzia.»

19) L'articolo 448 è così modificato:

a) Il paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal seguente:

«2. Non appena ricevuta la domanda, l'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede o è rappresentata la compagnia di navigazione marittima la notifica alle autorità doganali degli altri Stati membri sui cui territori si trovano i porti di partenza e di destinazione previsti.»

b) I paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 dispone che qualora l'operazione di trasporto riguardi contemporaneamente merci che devono circolare in regime di transito comunitario esterno e merci che devono circolare in regime di transito comunitario interno di cui all'articolo 311, lettera c), tali merci vengano elencate in manifesti distinti.

5. I manifesti di cui ai paragrafi 1 e 3 recano un'annotazione datata e firmata dalla compagnia di navigazione marittima che li qualifica come dichiarazione di transito comunitario e specifica la posizione doganale delle merci cui si riferiscono. I manifesti così completati e firmati sono considerati equivalenti, secondo i casi, a una dichiarazione T1 o T2F.

Qualora una spedizione indicata nel manifesto riguardi merci già vincolate a un regime di transito o trasportate nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, deposito doganale o ammissione temporanea, la compagnia di navigazione marittima indica sul manifesto la sigla "TD" in corrispondenza di tale articolo del medesimo. La compagnia di navigazione marittima indica altresì la sigla "TD" sulla polizza di carico o qualsiasi altro documento commerciale idoneo, con riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e il nome dell'ufficio di emissione del documento di transito o di trasferimento.»

c) Al paragrafo 11, lettera a), il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«a) Il regime di transito comunitario di cui ai paragrafi da 1 a 10 può essere ulteriormente semplificato su domanda delle compagnie di navigazione marittima internazionali con sede, o rappresentate, nel territorio doganale della Comunità e che possiedano i requisiti di cui alla lettera b).

Non appena ricevuta la domanda, l'autorità doganale dello Stato membro alla quale è stata presentata la domanda, la notifica agli altri Stati membri sui cui rispettivi territori si trovano i porti di partenza e di destinazione previsti.»;

d) Al paragrafo 11, lettera c), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«- la compagnia di navigazione marittima indica, in corrispondenza di ogni articolo del manifesto, la sigla "T1" se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno, la sigla "TF" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno di cui all'articolo 311, lettera c), e la sigla "C" se le merci non circolano né in regime di transito comunitario esterno, né in regime di transito comunitario interno di cui all'articolo 311, lettera c); qualora una spedizione indicata nel manifesto riguardi merci già vincolate a un regime di transito o trasportate nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, deposito doganale o ammissione temporanea, la compagnia di navigazione marittima indica sul manifesto la sigla "TD" in corrispondenza di tale articolo del medesimo. La compagnia di navigazione marittima indica altresì la sigla "TD" sulla polizza di carico o qualsiasi altro documento commerciale idoneo, con riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e il nome dell'ufficio di emissione del documento di transito o di trasferimento.»

20) L'articolo 449 è soppresso.

21) Il titolo della parte III è sostituito dal seguente:

«Operazioni privilegiate

TITOLO I

MERCI IN REINTRODUZIONE».

22) Dopo l'articolo 856, è inserito il testo seguente:

«TITOLO II

PRODOTTI DELLA PESCA MARITTIMA E ALTRI PRODOTTI ESTRATTI DAL MARE TERRITORIALE DI UN PAESE TERZO DA NAVI DA PESCA COMUNITARIE

Articolo 856 bis

1. L'esenzione dai dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 188 del codice è subordinata alla presentazione di un attestato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica relativa a tali prodotti.

2. Per i prodotti destinati all'immissione in libera pratica nella Comunità, nelle circostanze previste alle lettere da a) a d) dell'articolo 329, il capitano della nave da pesca comunitaria che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima compila le caselle 3, 4 e 5 e la casella 9 dell'attestato. Se i prodotti pescati hanno subito un trattamento a bordo, il capitano compila anche le caselle 6, 7 e 8.

Si applicano gli articoli 330, 331 e 332 per quanto riguarda la compilazione delle corrispondenti caselle dell'attestato.

Al momento della dichiarazione d'immissione in libera pratica dei prodotti, il dichiarante compila le caselle 1 e 2 dell'attestato.

3. L'attestato di cui al paragrafo 1 si conforma al modello riportato nell'allegato 110 bis e viene redatto a norma del paragrafo 2.

4. Quando i prodotti sono dichiarati per l'immissione in libera pratica nel porto in cui vengono scaricati dalla nave da pesca comunitaria che li ha catturati, la deroga di cui all'articolo 326, paragrafo 2 si applica mutatis mutandis.

5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si applicano le definizioni di nave da pesca comunitaria e nave officina comunitaria di cui all'articolo 325, paragrafo 1. Inoltre, la nozione di prodotti comprende le denominazioni dei prodotti e delle merci di cui agli articoli da 326 a 332, quando si fa riferimento a tali disposizioni.

6. Al fine di garantire una corretta applicazione dei paragrafi da 1 a 5, le amministrazioni degli Stati membri si prestano mutua assistenza per il controllo dell'autenticità degli attestati e delle menzioni ivi riportate.».

23) L'articolo 870 è sostituito dal seguente:

«Articolo 870

Ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione dell'articolo 869, lettere a), b) o c).»

24) All'articolo 889, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione del paragrafo 1, secondo comma.»

25) L'allegato 37 è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

26) L'allegato 38 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

27) È inserito l'allegato 42 bis che figura all'allegato III del presente regolamento.

28) È inserito l'allegato 42 ter che figura all'allegato IV del presente regolamento.

29) Negli allegati 46, 47 e 54, le sigle «T2ES» e «T2PT» sono sostituite dalla sigla «T2F».

30) Gli allegati 48, 49, 50 e 51 sono sostituiti dai testi che figurano agli allegati V, VI, VII e VIII del presente regolamento.

31) L'allegato 52 è sostituito dal testo che figura all'allegato IX del presente regolamento.

32) L'allegato 56 è soppresso.

33) È inserito l'allegato 110 bis, che figura in allegato X al presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 409/86 è abrogato.

Articolo 3

I formulari di cui all'articolo 1, punti 29 e 30, in uso prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzati, salve le opportune modificazioni redazionali, fino ad esaurimento delle sorte, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1999.

Articolo 4

L'articolo 1, punto 11 si applica anche alle decisioni adottate conformemente all'articolo 362, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93, vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

I punti 12, 26, (limitatamente ai punti 2 e 3 dell'allegato II) 31 e 32 dell'articolo 1 sono applicabili a decorrere dal 1° febbraio 1998.

I punti da 2 a 10, da 13 a 20, 25, 26 (limitatamente al punto 1 dell'allegato II del presente regolamento), 27, 28 e 29 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1998.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(2) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

(3) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(4) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.

(5) GU L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.

(6) GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(7) GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89.

(8) GU L 46 del 25. 2. 1986, pag. 5.

(9) GU L 351 del 20. 12. 1991, pag. 21.

ALLEGATO I

Al titolo II, lettera A, punto 1 dell'allegato 37 il testo del terzo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

«Nella terza sottocasella indicare la sigla "T1", "T2" o "T2F" in caso di utilizzazione del regime di transito comunitario oppure "T2L" o "T2LF" quando, in caso di non applicazione del regime di transito comunitario, debba essere comprovata la posizione comunitaria delle merci.»

ALLEGATO II

L'allegato 38 è così modificato come segue:

1) Nella casella n. 1, la terza suddivisione è sostituita dalla seguente:

«Questa suddivisione deve essere compilata soltanto quando si utilizzi il formulario per il regime di transito comunitario o come documento attestante la posizione comunitaria delle merci.

Le sigle adottate sono le seguenti:

T1: Merci che circolano vincolate alla procedura di transito comunitario esterno.

T2: Merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 165 del codice, ad eccezione del caso di cui all'articolo 311, lettera c).

T2F: Merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 311, lettera c).

T: Spedizione mista di merci in almeno due dei seguenti casi:

- merci che devono circolare in regime di transito comunitario esterno,

- merci che devono circolare in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 165 del codice, ad eccezione del caso di cui all'articolo 311, lettera c);

- merci che devono circolare in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 311, lettera c).

T2L: Documento attestante la posizione comunitaria delle merci.

T2LF: Documento attestante la posizione comunitaria delle merci destinate ad una parte del territorio doganale della Comunità nella quale non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio o da essa provenienti.»

2) Il testo relativo al codice 3 per la prima cifra dell'elenco dei codici per la casella n. 36 deve essere completato da un riferimento (a) e leggersi nella maniera che segue:

«3 Altre preferenze tariffarie [EUR 1, ATR (a) o documento equivalente]

(a) Qualora serva ad attestare il carattere originario.».

3) L'elenco dei codici di cui alla casella n. 36 deve essere inoltre completato come segue:

a) Per quanto riguarda la prima cifra del codice:

«0 Nessuno dei casi che seguono».

b) per quanto riguarda le due cifre successive del codice:

«99 Mancata riscossione dei dazi doganali in virtù delle disposizioni comunitarie o di cui ad accordi di unione doganale conclusi dalla Comunità.»

ALLEGATO III

>INIZIO DI UN GRAFICO>

«Allegato 42 bis

COMUNITÀ EUROPEA

1. Richiedente (ragione sociale e indirizzo completo della compagnia di navigazione o del suo rappresentante)

Numero di serie:

CERTIFICATO DI SERVIZIO

REGOLARE DI TRASPORTO MARITTIMO

- articolo 313 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93

2. Porti interessati (rotta con scali in ordine fisso)

3. Navi autorizzate ad effettuare servizi regolari di trasporto marittimo

4. Altre informazioni

5.Dichiarazione della compagnia di navigazione o del suo rappresentante

Il sottoscritto dichiara che le imbarcazioni assegnate al servizio regolare richiesto:

1) navigano soltanto tra porti situati nel territorio doganale della Comunità;

2) non effettuano scali all'esterno di tale territorio o in zone franche di porti situati nel territorio doganale della Comunità;

3) non effettuano trasbordi in alto mare.

Data: (Firma) A.Autorità doganali che hanno rilasciato il certificato di servizio regolare di trasporto marittimo:Data:

TimbroNome:

Indirizzo:

Stato membro:(Firma)»

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO IV

«ALLEGATO 42 ter

ETICHETTA GIALLA

49 mm 23 mm Merci comunitarie destinate ad una parte del territorio doganale della Comunità nella quale non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio o da essa provenienti Colore: lettere nere su fondo giallo.»

ALLEGATO V

«ALLEGATO 48

>INIZIO DI UN GRAFICO>

MODELLO I

>FINE DI UN GRAFICO>

».

ALLEGATO VI

«ALLEGATO 49

>INIZIO DI UN GRAFICO>

MODELLO II

>FINE DI UN GRAFICO>

»

ALLEGATO VII

«ALLEGATO 50

>INIZIO DI UN GRAFICO>

MODELLO III

>FINE DI UN GRAFICO>

»

ALLEGATO VIII

>INIZIO DI UN GRAFICO>

«ALLEGATO 51

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO IX

«ALLEGATO 52

ELENCO DELLE MERCI IL CUI TRASPORTO PUÒ DAR LUOGO AD UN AUMENTO DELLA GARANZIA FORFETARIA

ELENCO DELLE MERCI CHE PRESENTANO INGENTI RISCHI E ALLE QUALI NON SI APPLICA L'ESONERO DALLA GARANZIA

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO X

>INIZIO DI UN GRAFICO>

«Allegato 110 bis

COMUNITÀ EUROPEA

1.Dichiarante (cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo)

ATTESTATO

dei prodotti della pesca catturati da navi da pesca comunitarie nel mare territoriale di un paese terzo

2.Attestazione del dichiarante

Il sottoscritto dichiara che i prodotti e le merci indicati nei riquadri 4 e 6 soddisfano le condizioni previste dall'articolo 188 del codice doganale comunitario.

Data:

(Firma)3.Nave di pesca comunitaria Nome:

Numero di registrazione:

Porto di esercizio:

Bandiera:

4.Prodotti della pesca marittima (nome e natura)

Numero del(i) contenitore(i):

5.Massa lorda (kg) (1)

6.Merci ottenute dai prodotti sopraindicati (natura)

Numero del(i) contenitore(i):

7.Codice NC

8.Massa lorda (kg)

9.Dichiarazione del capitano della nave da pesca comunitaria

Il sottoscritto,(cognome e nome),capitano della nave indicata nel riquadro 3, dichiara che i prodotti designati nel riquadro 4: - sono stati pescati dalla propria nave nel mare territoriale di (paese o territorio)-hanno subito a bordo di detta nave un trattamento che è stato citato alla pagina del libro di bordo e che le merci ottenute sono designatenel riquadro 6 (2).

Data:Firma:10.Dichiarazione in caso di un primo trasbordo dalla nave da pesca comunitaria

I prodotti e/o le merci designati nel presente documento sono stati trasbordati sulla seguente nave:

a) Nome:

b) Immatricolazione:

c) Bandiera:

d) Cognome e nome del capitano:

Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave da pesca comunitaria.

Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave su cui sonostati trasbordati i prodotti e/o le merci.

Data:

(Firma del capitano della nave da pesca comunitaria)(Firma del capitano della nave sulla quale sono stati

trasbordati i prodotti e/o le merci)

(1) Valore approssimativo. (2) Cancellare se non è stato effettuato alcun trattamento a bordo.

11.Dichiarazione in caso di trattamento a bordo della nave sulla quale sono stati trasbordati i prodotti (3)

I prodotti designati nel riquadro 4 hanno subito, a bordo della nave di cui alla casella 10, un trattamento citato a paginadel libro di bordo, e le merciottenute in seguito a tale trattamento sono designate nel riquadro 6.

Data:(Firma del capitano)

12.Dichiarazione in caso di un secondo trasbordo senza ulteriore trattamento

I prodotti e/o le merci designati nel presente documento sono stati trasbordati sulla nave seguente:

a) Nome:

b) Immatricolazione:

c) Bandiera:

d) Cognome e nome del capitano:

Il trasbordo è citato alla paginadel libro di bordo dellanave che ha rilasciato i prodotti e/o le merci.

Il trasbordo è citato alla paginadel libro di bordo della nave su cuisono stati trasbordati i prodotti e/o le merci.

Data:

(Firma del capitano della nave che ha rilasciato i prodotti e/o le merci)(Firma del capitano della nave su cui sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci)

13. Attestazione dell'autorità doganale del paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità

La sottoscritta autorità doganale certifica che i prodotti e/o le merci designati nel riquadro 4 e/o 6 sono rimasti sotto sorveglianza doganale durante l'intera permanenza e che non hanno subito altre manipolazioni oltre a quelle necessarie per la conservazione.

Data d'arrivo dei prodotti e/o delle merci:

Data di uscita dei prodotti e/o delle merci:

Mezzo di trasporto utilizzato per la rispedizione nel territorio doganale della Comunità:

Indirizzo completo dell'ufficio doganale:

Timbro:

Paese o territorio:

Data:

(Firma)

Osservazioni

(3) Nave da pesca comunitaria o nave officina comunitaria.»

>FINE DI UN GRAFICO>

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