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Document 31997R1427

    Regolamento (CE) n. 1427/97 della Commissione del 23 luglio 1997 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

    GU L 196 del 24.7.1997, p. 31–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1427/oj

    31997R1427

    Regolamento (CE) n. 1427/97 della Commissione del 23 luglio 1997 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

    Gazzetta ufficiale n. L 196 del 24/07/1997 pag. 0031 - 0038


    REGOLAMENTO (CE) N. 1427/97 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1997 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 249,

    considerando che l'applicazione delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d), e) ed f) del regolamento (CEE) n. 2913/92 può essere limitata ad un determinato volume di importazioni in ragione dell'esistenza di contingenti tariffari e di massimali tariffari;

    considerando che, dal 1988, il Consiglio ha sistematicamente delegato alla Commissione la responsabilità della gestione dei contingenti tariffari secondo il principio «primo arrivato, primo servito» e della sorveglianza delle importazioni nell'ambito delle misure tariffarie preferenziali; che, per una maggiore stabilità e trasparenza ed ai fini di una maggiore efficienza del loro funzionamento, i principi generali e le regole di tale gestione dovrebbero essere codificati; che la disponibilità di tali contingenti tariffari è limitata alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica tra la data di apertura e la data di chiusura dei rispettivi contingenti tariffari;

    considerando che le regole di gestione di tali contingenti tariffari devono garantire il trattamento equo ed uniforme di tutti gli importatori comunitari; che, di conseguenza, bisogna assicurare a tutti gli importatori comunitari l'accesso costante e paritario a tali contingenti tariffari fino all'esaurimento dei medesimi e che, salvo che motivi di ordine tecnico lo rendano impossibile, le attribuzioni dovrebbero essere effettuate una volta al giorno;

    considerando che la costituzione di una garanzia per i dazi doganali potenzialmente non esigibili in ragione di un prelievo da un contingente tariffario, qualora non vi sia motivo di supporre un esaurimento imminente di quest'ultimo, rappresenta un onere inutile per gli operatori economici; che, ai fini di un trattamento uniforme, gli Stati membri possono rinunciare ad esigere detta garanzia qualora sia stato accertato che il contingente tariffario di cui trattasi non è in procinto di esaurirsi;

    considerando che i dettagli dei singoli atti di scambio devono essere protetti mediante un trattamento riservato;

    considerando che la gestione dei contingenti tariffari e la sorveglianza preferenziale richiedono una stretta di cooperazione amministrativa tra la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri;

    considerando che è opportuno prevedere la facoltà di invalidare la dichiarazione di immissione in libera pratica per merci che vengono rese da un cliente verso un paese terzo nell'ambito di un contratto di vendita per corrispondenza;

    considerando che è opportuno ed utile consentire l'apposizione, per mezzo di un timbro, del pittogramma che identifica le spedizioni inoltrate per ferrovia nell'ambito del regime di transito comunitario;

    considerando che l'esistenza del mercato unico implica l'adeguata utilizzazione delle speciali attrezzature necessarie al carico e allo scarico di grandi contenitori;

    considerando che, per consentire una pubblicazione più coerente dell'elenco delle zone franche esistenti e funzionanti nella Comunità, è opportuno concentrare tale pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;

    considerando che l'articolo 859 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 89/97 (4), contiene un elenco tassativo delle fattispecie prive di conseguenze concrete e dalle quali non sorge un'obbligazione doganale, nonostante l'esistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 204, paragrafo 1, lettere a) e b) del codice; che è opportuno aggiungere all'elenco la fattispecie di una merce reimportata previo perfezionamento passivo e posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale sospensivo prima della dichiarazione per l'immissione in libera pratica, nonché quella di una merce oggetto di un'operazione di perfezionamento attivo senza che sia stato richiesto tempestivamente il rinnovo dell'autorizzazione;

    considerando che, onde agevolare le attività commerciali, è opportuno non obbligare, in alcune ipotesi limitate, la riesportazione delle merci per le quali viene concesso un rimborso o uno sgravio dei dazi all'importazione, e consentire che siano vincolate al regime del deposito doganale o introdotte in una zona franca o in un deposito franco;

    considerando che occorre modificare l'elenco dei tassi forfettari applicabili alle operazioni di perfezionamento attivo nel settore dell'olio d'oliva al fine di facilitarne l'applicazione uniforme nell'ambito della Comunità e semplificare l'appuramento del regime;

    considerando che è opportuno definire con maggior precisione i requisiti della compensazione per equivalenza per operazioni di perfezionamento attivo nel settore del granturco, al fine di evitare distorsioni in tale settore;

    considerando che è opportuno completare l'elenco di cui all'allegato 78 del regolamento (CEE) n. 2454/93 per definire in maniera più precisa quando e secondo quali modalità si può ricorrere alla compensazione per equivalenza per operazioni di perfezionamento attivo nel settore dell'olio d'oliva;

    considerando che è opportuno ampliare l'elenco dei prodotti compensatori ai quali si può applicare la tassazione in conformità di elementi ad essi peculiari;

    considerando che, per motivi economici, è auspicabile ampliare l'elenco di cui all'allegato 87 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

    1. All'articolo 248, è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

    «4. Salvo il disposto del paragrafo 1, le autorità doganali possono rinunciare a richiedere la costituzione di una garanzia per le merci oggetto di una richiesta di prelievo da un contingente tariffario qualora accertino, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, che il contingente tariffario non è in una situazione critica ai sensi dell'articolo 308 quater.»

    2. All'articolo 251, viene inserito il punto 1 ter seguente:

    «1 ter quando le merci sono state rifiutate nell'ambito di un contratto di vendita per corrispondenza, le autorità doganali invalidano la dichiarazione di immissione in libera pratica se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché le merci siano state esportate all'indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo indicato da quest'ultimo;»

    3. All'articolo 256, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Qualora un dazio all'importazione ridotto o nullo sia applicabile alle merci immesse in libera pratica nel quadro di determinati contingenti tariffari oppure, sempreché non sia reintrodotta la riscossione del dazio doganale normale, nel quadro dei massimali tariffari o di altre misure tariffarie preferenziali, il beneficio del contingente tariffario o della misura tariffaria preferenziale viene riconosciuto solo previa presentazione alle autorità doganali del documento a cui è subordinata la concessione del dazio ridotto o nullo. Tale presentazione deve in ogni caso aver luogo:

    - prima dell'esaurimento del contingente tariffario, oppure

    - negli altri casi, prima della data in cui una misura comunitaria reintroduce la riscossione di dazi all'importazione normali.»

    4. Nella parte II, al titolo I, è aggiunto il capitolo 3 seguente:

    «CAPITOLO 3

    Gestione delle misure tariffarie

    Sezione 1

    Gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni

    Articolo 308 bis

    1. Salvo altrimenti disposto, i contingenti tariffari aperti mediante una misura comunitaria vengono gestiti secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.

    2. Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata da una richiesta valida del dichiarante al fine di beneficiare di un contingente tariffario, è accettata, lo Stato membro interessato preleva dal contingente tariffario, tramite la Commissione, la quantità necessaria.

    3. Gli Stati membri presentano una richiesta di prelievo solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 256, paragrafi 2 e 3.

    4. Salvo il disposto del paragrafo 8, le attribuzioni vengono concesse dalla Commissione in base alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, ed entro i limiti consentiti dalla disponibilità del contingente tariffario. L'ordine di precedenza è determinato in base all'ordine cronologico di tali date.

    5. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le richieste di prelievo valide. Tali comunicazioni comprendono la data di cui al paragrafo 4, e le quantità esatte richieste nella dichiarazione doganale interessata.

    6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, qualora l'atto comunitario di apertura del contingente tariffario non vi abbia provveduto, la Commissione definisce i numeri d'ordine.

    7. Qualora le quantità da prelevare da un contingente tariffario superino la quantità disponibile, l'attribuzione si effettua proporzionalmente alle quantità richieste.

    8. Ai fini del presente articolo, l'accettazione di una dichiarazione da parte delle autorità doganali nei giorni 1, 2 o 3 gennaio si considera avvenuta il 3 gennaio. Se uno di tali giorni è un sabato o una domenica, l'accettazione si considera avvenuta il 4 gennaio.

    9. All'apertura di un nuovo contingente tariffario, la Commissione non concede prelievi prima dell'undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell'atto che ha istituito il contingente tariffario.

    10. Gli Stati membri restituiscono immediatamente alla Commissione le parti di prelievo non utilizzate. Tuttavia, qualora dopo il primo mese successivo al termine del periodo di validità del contingente tariffario interessato venga scoperto un prelievo erroneo corrispondente a un'obbligazione doganale pari o inferiore a 10 ECU, gli Stati membri non eseguono la restituzione.

    11. Se le autorità doganali invalidano una dichiarazione di immissione in libera pratica concernente merci oggetto di una domanda di utilizzazione di un contingente tariffario, l'intera domanda è annullata in relazione a tali merci. Gli Stati membri interessati restituiscono immediatamente alla Commissione tutte le quantità prelevate, in relazione a tali merci, dal contingente tariffario.

    12. I dati concernenti i prelievi richiesti da un singolo Stato membro sono trattati dalla Commissione e dagli altri Stati membri in modo riservato.

    Articolo 308 ter

    1. La Commissione procede ad una ripartizione delle quantità richieste una volta al giorno, tutti i giorni lavorativi ad eccezione:

    - dei giorni festivi per le istituzioni comunitarie a Bruxelles, o

    - in circostanze eccezionali, di qualsiasi altro giorno, a condizione che le autorità competenti degli Stati membri ne siano state preventivamente informate.

    2. Salvo il disposto dell'articolo 308 bis, paragrafo 8, l'attribuzione delle quantità tiene conto di tutte le domande insoddisfatte concernenti dichiarazioni di immissione in libera pratica accettate fino all'antivigilia, tale giorno incluso, e comunicate alla Commissione.

    Articolo 308 quater

    1. Un contingente tariffario si considera dopo la prima attribuzione come non critico qualora:

    - un contingente tariffario per gli stessi prodotti, originari degli stessi paesi, aperto nel corso di ognuno degli ultimi due anni per un periodo minimo di sei mesi, non sia stato esaurito prima dell'ultimo giorno lavorativo del settimo mese del periodo contingentale in detti due anni; e

    - il volume iniziale del nuovo contingente tariffario non sia inferiore a ciascuno di quelli degli ultimi due anni.

    2. Esaurito il 75 % del volume iniziale di un contingente tariffario non critico, oppure a discrezione delle autorità competenti, tale contingente tariffario si considera critico.

    Sezione 2

    Sorveglianza delle importazioni preferenziali

    Articolo 308 quinquies

    1. Quando vi sia motivo di procedere alla sorveglianza comunitaria di importazioni preferenziali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una volta al mese o, su domanda della Commissione, con maggiore frequenza, dati dettagliati sulle quantità di prodotti immessi in libera circolazione con il beneficio di regimi tariffari preferenziali nel corso dei mesi precedenti.

    2. I resoconti di sorveglianza emananti dagli Stati membri contengono le quantità totali immesse in libera pratica dal primo giorno del periodo interessato con il beneficio di regimi tariffari preferenziali.

    3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i loro resoconti mensili di sorveglianza entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla conclusione del periodo oggetto del resoconto.

    4. Le informazioni comunicate dai singoli Stati membri sono trattate in modo riservato.»

    5. All'articolo 417, viene aggiunto il comma seguente:

    «L'etichetta di cui al primo comma può essere sostituita da un timbro che riproduce in inchiostro verde il pittogramma riportato nell'allegato 58».

    6. L'articolo 426 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 426

    Quando si applica il regime di transito comunitario, le formalità relative a tale regime sono semplificate conformemente agli articoli da 427 a 442 per il trasporto di merci che le aziende ferroviarie eseguono mediante grandi contenitori, tramite imprese di trasporto, e sulla scorta di bollettini di consegna denominati, ai fini del presente titolo, "bollettini di consegna TR". Detti trasporti comprendono, se del caso, l'inoltro di queste spedizioni, a cura di imprese di trasporto che si avvalgono di mezzi di trasporto non ferroviari, fino alla stazione adeguata più vicina al punto di carico ed alla stazione adeguata più vicina al punto di scarico, nonché il trasporto marittimo che potrebbe essere eseguito durante il percorso tra queste due stazioni.»

    7. All'articolo 427, è aggiunto il punto 5) seguente:

    «5) "la stazione adeguata più vicina", la stazione ferroviaria o il terminal più vicini al punto di carico o scarico, equipaggiati per la movimentazione dei grandi contenitori ai sensi del punto 21».

    8. All'articolo 432, viene aggiunto il comma seguente:

    «L'etichetta di cui al primo comma può essere sostituita da un timbro che riproduce in inchiostro verde il pittogramma riportato nell'allegato 58».

    9. All'articolo 801, è soppresso il secondo comma.

    10. All'articolo 840, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a) Le zone franche esistenti nella Comunità e funzionanti»

    11. All'articolo 859, sono aggiunti i punti 8) e 9) seguenti:

    «8) nel caso di una merce che può beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 145 del codice qualora sia immessa in libera pratica, la sussistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 204, paragrafo 1, lettere a) o b) del codice, durante la permanenza di detta merce in custodia temporanea o vincolata ad un altro regime doganale, prima della dichiarazione d'immissione in libera pratica;

    9) nel caso di operazioni di perfezionamento attivo effettuate in maniera costante, l'omessa domanda di rinnovo dell'autorizzazione necessaria, pur in presenza delle condizioni necessarie per la sua concessione».

    12. L'articolo 900 è così modificato:

    a) Al paragrafo 2, tra il secondo e il terzo comma, è inserito il comma seguente:

    «Tuttavia, nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettere g), i) e l), l'autorità di decisione, qualora ne sia richiesta, può autorizzare che la riesportazione delle merci sia sostituita dal loro vincolo al regime del deposito doganale, in una zona franca o in un deposito franco.»

    b) Al paragrafo 3 i termini «lettere h) e i)» sono sostituiti dai termini «lettera h)».

    13. L'allegato 77 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

    14. L'allegato 78 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

    15. L'allegato 79 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

    16. L'allegato 87 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

    17. L'allegato 108 è soppresso.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    L'articolo 1, punti 1) e 4), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1997.

    Per la Commissione

    Mario MONTI

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

    (3) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

    (4) GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 28.

    ALLEGATO I

    All'allegato 77, i numeri d'ordine 131 e 132 bis sono sostituiti dal testo seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    All'allegato 78, sono aggiunti i punti seguenti:

    «5. Granturco

    Il ricorso alla compensazione per equivalenza tra granturchi comunitari e granturchi non comunitari è possibile solo nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:

    1. Per il granturco da utilizzare nella fabbricazione di alimenti per animali, l'equivalenza è possibile purché venga istituito un sistema di controllo doganale per garantire l'utilizzazione del granturco non comunitario ai fini della trasformazione in alimenti per animali.

    2. Per il granturco da utilizzare nella fabbricazione dell'amido e dei prodotti amilacei, l'equivalenza è possibile tra ogni varietà eccetto i granturchi ricchi in amilopectina (granturco o «Waxy maize») che sono equivalenti solamente tra loro.

    3. Per il granturco da utilizzare nella fabbricazione dei prodotti delle semole, l'equivalenza è possibile tra ogni varietà eccetto i granturchi del tipo vitreo (granturco «Plata» del tipo duro, granturco «Flint») che sono equivalenti solamente tra loro.

    6. Oli d'oliva

    A. Il ricorso alla compensazione per equivalenza è autorizzato esclusivamente nei casi sotto specificati.

    1. Nel caso di olio d'oliva vergine:

    a) tra olio d'oliva extra vergine comunitario di cui al codice NC 1509 10 90 e che corrisponde alla denominazione di cui al punto 1 lettera a) dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 (**), e olio d'oliva extra vergine non comunitario di cui allo stesso codice NC, solo nel caso in cui l'operazione di perfezionamento si concluda con l'ottenimento di olio d'oliva extravergine, di cui allo stesso codice NC e nei limiti rispettivi della categoria 1, lettera a) succitata;

    b) tra olio d'oliva vergine comunitario, di cui al codice NC 1509 10 90 che corrisponde alla denominazione di cui al punto 1, lettera b) dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, e olio d'oliva vergine non comunitario di cui allo stesso codice NC, solo nel caso in cui l'operazione di perfezionamento si concluda con l'ottenimento di olio d'oliva vergine, di cui allo stesso codice NC e nei limiti rispettivi della categoria 1, lettera b) succitata;

    c) tra olio d'oliva vergine corrente comunitario, di cui al codice NC 1509 10 90 che corrisponde alla denominazione di cui al punto 1, lettera c) dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e olio d'oliva vergine corrente non comunitario di cui allo stesso codice NC, solo nel caso in cui il prodotto compensatore sia

    - olio d'oliva raffinato, di cui al codice NC 1509 90 00 e che corrisponde alla denominazione di cui al punto 2 dell'allegato succitato;

    - olio d'oliva, di cui al codice NC 1509 90 00 e che corrisponde alla denominazione di cui punto 3 dell'allegato succitato, nei casi in cui esso sia ottenuto da un taglio con olio d'oliva vergine comunitario di cui al codice NC 1509 10 90;

    d) tra olio d'oliva vergine lampante comunitario di cui al codice NC 1509 10 10 e che corrisponde alla denominazione di cui al punto 1, lettera d) dell'allegato del regolamento 136/66/CEE e olio d'oliva vergine lampante non comunitario di cui allo stesso codice NC, solo nel caso in cui il prodotto compensatore sia:

    - olio d'oliva raffinato, di cui al codice NC 1509 90 00 e che corrisponde alla denominazione di cui al punto 2 dell'allegato succitato, oppure

    - olio d'oliva, di cui al codice NC 1509 90 00 e che corrisponde alla denominazione di cui al punto 3 dell'allegato succitato quando quest'ultimo sia ottenuto da un taglio con olio d'oliva vergine comunitario di cui al codice NC 1509 10 90.

    2. Nel caso di olio ottenuto dal residuo della spremitura delle olive:

    tra olio d'oliva greggio comunitario di cui al codice NC 1510 00 10 e che corrisponde alla denominazione di cui al punto 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e olio d'oliva greggio non comunitario di cui allo stesso codice NC, solo nel caso in cui il prodotto compensatore olio ottenuto dal residuo della spremitura delle olive, di cui al codice NC 1510 00 90 e che corrisponde alla denominazione di cui al punto 6 dell'allegato succitato, sia ottenuto da un taglio con olio d'oliva vergine comunitario di cui al codice NC 1509 10 90.

    B. I tagli di cui alla lettera A, punto 1, lettera c), secondo trattino e lettera d), secondo trattino, e punto 2 sono autorizzati con olio d'oliva vergine non comunitario utilizzato per identità solo nel caso in cui il dispositivo di controllo del regime permetta di accertare la percentuale di olio vergine non comunitario nel totale della miscela esportata.

    C. I prodotti compensatori devono essere confezionati in imballaggi immediati il cui contenuto sia di 220 l o meno. A titolo di deroga, nel caso di contenitori autorizzati di 20 tonnellate al massimo, le autorità doganali possono permettere l'esportazione degli oli indicati ai punti precedenti a condizione che venga effettuato un controllo sistematico della qualità e della quantità del prodotto esportato.

    D. Il controllo dell'equivalenza viene effettuato verficando i registri per quanto riguarda i quantitativi degli oli utilizzati nei tagli e, per quanto riguarda le diverse qualità, confrontando le caratteristiche tecniche dei campioni dell'olio non comunitario, prelevati a caso, al momento del vincolo della merce al regime, con le caratteristiche tecniche dei campioni di olio comunitario utilizzati al momento della lavorazione del prodotto compensatore in questione con le caratteristiche tecniche dei campioni prelevati nel punto di uscita effettivo al momento dell'esportazione dei prodotti compensatori.

    Il prelievo dei campioni si effettua in conformità alle norme internazionali EN ISO 5555 (per quanto riguarda la campionatura) e EN ISO 661 (per quanto riguarda l'invio dei campioni al laboratorio e la preparazione degli stessi per le prove). L'analisi viene eseguita secondo i parametri di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (***), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2527/95 (****).

    (*) GU n. L 172 del 30. 9. 1996, pag. 3025/66.

    (**) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

    (***) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.

    (****) GU n. L 258 du 28. 10. 1995, pag. 49.»

    ALLEGATO III

    All'allegato 79, è aggiunto il numero d'ordine 69 bis seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    All'allegato 87, è aggiunto il punto 17 seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

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