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Dokument 31997R0545
Commission Regulation (EC) No 545/97 of 25 March 1997 amending Regulation (EC) No 2368/96 derogating from and amending Regulation (EEC) No 2456/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 805/68 as regards public intervention measures
Regolamento (CE) n. 545/97 della Commissione del 25 marzo 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2368/96 recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento
Regolamento (CE) n. 545/97 della Commissione del 25 marzo 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2368/96 recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento
GU L 84 del 26.3.1997, str. 11—11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Już nie obowiązuje, Data zakończenia ważności: 01/04/2000
Powiązanie | Akt | Komentarz | Zmienione elementy | Od | do |
---|---|---|---|---|---|
Poprawka | 31996R2368 | sostituzione | articolo 1.3 | 27/03/1997 | |
Poprawka | 31996R2368 | sostituzione | articolo 3.2 | 27/03/1997 | |
Poprawka | 31996R2368 | modifica | articolo 1.1 | 27/03/1997 |
Regolamento (CE) n. 545/97 della Commissione del 25 marzo 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2368/96 recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento
Gazzetta ufficiale n. L 084 del 26/03/1997 pag. 0011 - 0011
REGOLAMENTO (CE) N. 545/97 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2368/96 recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 22 bis, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CE) n. 2368/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 242/97 (4), reca, all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l'elenco dei prodotti addizionali che possono essere acquistati all'intervento in particolare in Germania; che, in seguito alla ripresa dei prezzi di mercato di tali prodotti, è opportuno escluderli dall'elenco delle qualità ammissibili per tale Stato membro; considerando che il regolamento (CE) n. 2368/96 prevede, all'articolo 1, paragrafo 3, la fissazione del peso massimo delle carcasse in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (5); che è opportuno mantenere temporaneamente in vigore tale deroga per le gare dei mesi di aprile, maggio e giugno 1997; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2368/96 è modificato come segue: 1) All'articolo 1: a) al paragrafo 1, lettera a), i termini «Germania - categoria A, classi 02 e 03» sono soppressi; b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93, il peso massimo delle carcasse ivi stabilito non può superare: a) 360 chilogrammi per le carcasse di animali delle categorie A e C, delle classi di conformazione U, R e O; b) 450 chilogrammi per le carcasse di animali della categoria A delle classi di conformazione S e E.» 2) All'articolo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «L'articolo 1 si applica alle gare aperte nei mesi di aprile, maggio e giugno 1997.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50. (3) GU n. L 323 del 13. 12. 1996, pag. 6. (4) GU n. L 40 dell'11. 2. 1997, pag. 14. (5) GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.