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Document 31997R0545

Regolamento (CE) n. 545/97 della Commissione del 25 marzo 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2368/96 recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento

OJ L 84, 26.3.1997, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/545/oj

31997R0545

Regolamento (CE) n. 545/97 della Commissione del 25 marzo 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2368/96 recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 26/03/1997 pag. 0011 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 545/97 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2368/96 recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 22 bis, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2368/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 242/97 (4), reca, all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l'elenco dei prodotti addizionali che possono essere acquistati all'intervento in particolare in Germania; che, in seguito alla ripresa dei prezzi di mercato di tali prodotti, è opportuno escluderli dall'elenco delle qualità ammissibili per tale Stato membro;

considerando che il regolamento (CE) n. 2368/96 prevede, all'articolo 1, paragrafo 3, la fissazione del peso massimo delle carcasse in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (5); che è opportuno mantenere temporaneamente in vigore tale deroga per le gare dei mesi di aprile, maggio e giugno 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2368/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 1:

a) al paragrafo 1, lettera a), i termini «Germania - categoria A, classi 02 e 03» sono soppressi;

b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93, il peso massimo delle carcasse ivi stabilito non può superare:

a) 360 chilogrammi per le carcasse di animali delle categorie A e C, delle classi di conformazione U, R e O;

b) 450 chilogrammi per le carcasse di animali della categoria A delle classi di conformazione S e E.»

2) All'articolo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'articolo 1 si applica alle gare aperte nei mesi di aprile, maggio e giugno 1997.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

(3) GU n. L 323 del 13. 12. 1996, pag. 6.

(4) GU n. L 40 dell'11. 2. 1997, pag. 14.

(5) GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

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