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Document 31997L0077

    Direttiva 97/77/CE del Consiglio del 16 dicembre 1997 che modifica le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE riguardanti le indagini statistiche da effettuare nei settori della produzione di suini, di bovini, di ovini e caprini

    GU L 10 del 16.1.1998, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2008; abrog. impl. da 32008R1165

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/77/oj

    31997L0077

    Direttiva 97/77/CE del Consiglio del 16 dicembre 1997 che modifica le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE riguardanti le indagini statistiche da effettuare nei settori della produzione di suini, di bovini, di ovini e caprini

    Gazzetta ufficiale n. L 010 del 16/01/1998 pag. 0028 - 0030


    DIRETTIVA 97/77/CE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1997 che modifica le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE riguardanti le indagini statistiche da effettuare nei settori della produzione di suini, di bovini, di ovini e caprini

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che, per assicurare una buona gestione della politica agricola comune, in particolare del mercato della carne suina, bovina, ovina e caprina, la Commissione deve poter disporre regolarmente di dati sull'evoluzione del patrimonio della produzione e delle previsioni di produzione di carne suina, bovina, ovina e caprina;

    considerando che le direttive 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (3), 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (4) e 93/25/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini (5) regolano la frequenza delle indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini, bovini, di ovini e caprini;

    considerando che occorre adattare i periodi di riferimento per utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili per le indagini svolte nel settore agricolo;

    considerando che occorre ridurre per le aziende agricole l'entità del lavoro connessa con l'esecuzione delle indagini statistiche;

    considerando che occorre sincronizzare, per quanto possibile, le diverse indagini statistiche del settore agricolo;

    considerando che in alcuni Stati membri la consistenza dei differenti patrimoni rappresenta soltanto una parte modesta del patrimonio della Comunità; che, pertanto, tali Stati membri possono beneficiare di alcune deroghe,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 93/23/CEE è modificata come segue:

    1) All'articolo 1:

    a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente;

    «Su loro richiesta, gli Stati membri il cui patrimonio suino è inferiore a 3 milioni di capi possono essere autorizzati ad effettuare un'unica indagine una volta all'anno, vale a dire in uno dei periodi dei mesi di aprile, maggio/giugno, agosto o novembre/dicembre. Se l'indagine è effettuata in uno dei periodi dei mesi di aprile, maggio/giugno o agosto, essi inviano alla Commissione una stima della consistenza del patrimonio suino entro i primi giorni di dicembre dello stesso anno.»;

    b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «4. Su loro richiesta, la Commissione può autorizzare gli Stati membri ad effettuare soltanto due indagini all'anno, con un intervallo di sei mesi, vale a dire nei mesi di maggio/giugno e novembre/dicembre. Tale autorizzazione è concessa soltanto alla condizione che essi applichino metodi appropriati che salvaguardino la qualità delle previsioni di cui all'articolo 12. All'atto della formulazione della richiesta va presentata un'adeguata documentazione metodologica.

    5. Gli Stati membri che effettuano oltre tre indagini all'anno fissano le date di due delle loro indagini tenendo conto dei periodi di cui al paragrafo 4, con un margine di tre giorni.»

    2) All'articolo 5 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

    «3. Gli Stati membri autorizzati a svolgere due indagini all'anno trasmettono alla Commissione i risultati provvisori delle indagini, comprese le stime complementari:

    - per l'indagine di maggio/giugno, anteriormente al 15 agosto delle stesso anno,

    - per l'indagine di novembre/dicembre, anteriormente al 15 febbraio dell'anno seguente.

    Gli Stati membri il cui patrimonio suino è inferiore a 3 milioni di capi, che sono autorizzati a svolgere un'unica indagine all'anno e non effettuano tale indagine nel periodo di novembre/dicembre, trasmettono le stime di dicembre entro il 15 febbraio dell'anno seguente.

    4. Gli Stati membri autorizzati a svolgere due indagini all'anno trasmettono alla Commissione i risultati definiti all'articolo 4, paragrafo 2, delle indagini, comprese le stime complementari:

    - per l'indagine di maggio/giugno, anteriormente al 15 settembre dello stesso anno,

    - per l'indagine di novembre/dicembre, anteriormente al 1° aprile dell'anno seguente.»

    3) All'articolo 6

    a) al paragrafo 1, il termine «dicembre» è sostituito con i termini «dicembre o novembre/dicembre»;

    b) al paragrafo 2, il termine «aprile» è sostituito con i termini «aprile o maggio/giugno».

    4) All'articolo 8, paragrafo 1, il termine «dicembre» è sostituito con i termini «novembre o dicembre».

    Articolo 2

    La direttiva 93/24/CEE è modificata come segue:

    1) All'articolo 1

    a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1. Gli Stati membri effettuano, riferendosi ad uno dei giorni di maggio/giugno e ad uno dei giorni di novembre/dicembre di ogni anno, indagini statistiche sul patrimonio bovino presente sul rispettivo territorio.

    Gli stati membri possono svolgere un'indagine in aprile in sostituzione di quella di maggio/giugno purché trasmettano alla Commissione una stima del patrimonio bovino relativa ai primi giorni di giugno anteriormente al 30 settembre dello stesso anno.»;

    b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

    «2. Su loro richiesta, gli Stati membri possono essere autorizzati ad effettuare le indagini di maggio/giugno o le indagini di novembre/dicembre in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio bovino.»

    2) All'articolo 5, paragrafi 1 e 2, secondo trattino, il termine «dicembre» è sostituito con i termini «novembre/dicembre».

    3) All'articolo 6, paragrafo 1, il termine «dicembre» è sostituito con i termini «novembre/dicembre».

    4) All'articolo 8, paragrafo 1, il termine «dicembre» è sostituito con i termini «novembre/dicembre».

    Articolo 3

    La direttiva 93/25/CEE è modificata come segue:

    1) All'articolo 1

    a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1. Gli Stati membri effettuano, riferendosi ad uno dei giorni di novembre/dicembre di ogni anno, un'indagine statistica sul patrimonio ovino presente sul rispettivo territorio.»;

    b) all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), i termini «uno dei primi giorni del mese di dicembre» sono sostituiti con «uno dei giorni di novembre/dicembre».

    2) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2. In deroga agli articoli 1 e 5 la Germania, il Belgio, la Danimarca e i Paesi Bassi sono autorizzati a stimare il patrimonio ovino e caprino ed il Regno Unito quello caprino presente in novembre/dicembre basandosi sulla consistenza dei capi rilevata nel corso del censimento annuale dei patrimoni o su un'indagine sulla struttura delle aziende agricole effettuati lo stesso anno. Essi trasmettono alla Commissione i risultati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 anteriormente al 1° marzo e quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 2 anteriormente al 1° aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento.»

    3) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 9

    In deroga all'articolo 8:

    a) la Germania, il Belgio e i Paesi Bassi sono autorizzati a comunicare il numero di ovini per "Länder", "région/gewest" o "provincie" per il patrimonio oggetto del censimento annuale o di un'indagine sulla struttura delle aziende agricole effettuati nel corso del primo semestre dell'anno di riferimento, anteriormente al 15 ottobre dello stesso anno;

    b) gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) sono dispensati dal comunicare la ripartizione regionale del loro patrimonio caprino.»

    4) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 12

    In deroga all'articolo 11, i dati sulle strutture dei patrimoni ovini e caprini riguardanti la Germania, il Belgio, la Danimarca e i Paesi Bassi nonché i dati sulle strutture del patrimonio caprino del Regno Unito saranno estratti dal censimento annuale dei patrimoni o da un'indagine sulla struttura delle aziende agricole effettuati nel corso dell'anno di riferimento; i dati saranno trasmessi anteriormente al 15 maggio dell'anno seguente.»

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 31 dicembre 1998.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 5

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1997.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F. BODEN

    (1) GU C 288 del 23. 9. 1997, pag. 9.

    (2) GU C 339 del 10. 11. 1997.

    (3) GU L 149 del 21. 6. 1993, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

    (4) GU L 149 del 21. 6. 1993, pag. 5. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

    (5) GU L 149 del 21. 6. 1993, pag. 10. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

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