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Document 31996D0739

96/739/CE: Decisione della Commissione del 3 dicembre 1996 relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Svezia

GU L 335 del 24.12.1996, p. 58–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/739/oj

31996D0739

96/739/CE: Decisione della Commissione del 3 dicembre 1996 relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 24/12/1996 pag. 0058 - 0058


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1996 relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Svezia (96/739/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che nel corso del 1995 sono insorti in Svezia focolai della malattia di Newcastle; che la comparsa di questa malattia costituisce un grave rischio per il patrimonio avicolo comunitario e che la Comunità ha la possibilità di risarcire le perdite verificatesi, per contribuire ad eradicarla al più presto;

considerando che, non appena la presenza della malattia di Newcastle è stata ufficialmente confermata, le autorità svedesi hanno preso misure appropriate, tra cui quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE del Consiglio; che tali misure sono state notificate dalle autorità svedesi;

considerando che sono soddisfatte le condizioni necessarie alla partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per i focolai della malattia di Newcastle insorti nel 1995, la Svezia può ottenere dalla Comunità un contributo finanziario pari:

- al 50 % delle spese sostenute dalla Svezia a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento, la distruzione del pollame e dei prodotti a base di pollame, se del caso;

- al 50 % delle spese sostenute dalla Svezia per la pulizia, e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;

- al 50 % delle spese sostenute dalla Svezia a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione di mangimi ed attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione di documenti giustificativi.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 devono essere inoltrati dalla Svezia entro e non oltre sei mesi dalla notifica della presente decisione.

3. Tuttavia, su sua richiesta, la Svezia può beneficiare di un anticipo per un importo di 1 000 000 di ECU.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

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