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Document 31996D0739
96/739/EC: Commission Decision of 3 December 1996 on financial contributions from the Community for the eradication of Newcastle disease in Sweden
96/739/CE: Decisione della Commissione del 3 dicembre 1996 relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Svezia
96/739/CE: Decisione della Commissione del 3 dicembre 1996 relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Svezia
GU L 335 del 24.12.1996, p. 58–58
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
96/739/CE: Decisione della Commissione del 3 dicembre 1996 relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Svezia
Gazzetta ufficiale n. L 335 del 24/12/1996 pag. 0058 - 0058
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1996 relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Svezia (96/739/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, considerando che nel corso del 1995 sono insorti in Svezia focolai della malattia di Newcastle; che la comparsa di questa malattia costituisce un grave rischio per il patrimonio avicolo comunitario e che la Comunità ha la possibilità di risarcire le perdite verificatesi, per contribuire ad eradicarla al più presto; considerando che, non appena la presenza della malattia di Newcastle è stata ufficialmente confermata, le autorità svedesi hanno preso misure appropriate, tra cui quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE del Consiglio; che tali misure sono state notificate dalle autorità svedesi; considerando che sono soddisfatte le condizioni necessarie alla partecipazione finanziaria della Comunità; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Per i focolai della malattia di Newcastle insorti nel 1995, la Svezia può ottenere dalla Comunità un contributo finanziario pari: - al 50 % delle spese sostenute dalla Svezia a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento, la distruzione del pollame e dei prodotti a base di pollame, se del caso; - al 50 % delle spese sostenute dalla Svezia per la pulizia, e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature; - al 50 % delle spese sostenute dalla Svezia a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione di mangimi ed attrezzature contaminati. Articolo 2 1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione di documenti giustificativi. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 devono essere inoltrati dalla Svezia entro e non oltre sei mesi dalla notifica della presente decisione. 3. Tuttavia, su sua richiesta, la Svezia può beneficiare di un anticipo per un importo di 1 000 000 di ECU. Articolo 3 Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.