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Document 31996D0282

    96/282/Euratom: Decisione della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca (CCR)

    GU L 107 del 30.4.1996, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/282/oj

    31996D0282

    96/282/Euratom: Decisione della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca (CCR)

    Gazzetta ufficiale n. L 107 del 30/04/1996 pag. 0012 - 0015


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 1996 che riorganizza il Centro comune di ricerca (CCR) (96/282/Euratom)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 131, secondo comma,

    vista l'opinione del consiglio d'amministrazione del Centro comune di ricerca (CCR),

    considerando che, con decisione 85/593/Euratom della Commissione, del 20 novembre 1985, che riorganizza il Centro comune di ricerca (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/809/Euratom (2), il Centro comune di ricerca è stato dotato di una struttura adeguata ai compiti ad esso attribuiti;

    considerando che è opportuno modificare tale struttura ogniqualvolta la Commissione lo ritenga necessario, al fine di garantire la massima efficacia delle attività del CCR e la piena conformità di queste ultime rispetto alle priorità della Commissione;

    considerando che il 16 gennaio 1996 la Commissione ha deciso che il CCR divenga una direzione generale autonoma della Commissione, al fine di conferire ad esso l'autonomia di gestione necessaria per poter svolgere adeguatamente i suoi compiti;

    considerando quindi che è opportuno sostituire la decisione 85/593/Euratom e successive modificazioni con la presente decisione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il Centro comune di ricerca, in seguito denominato «CCR», è composto dagli istituti costituiti dalla Commissione per garantire l'esecuzione dei programmi comunitari di ricerca e degli altri compiti ad esso attribuiti dalla Commissione.

    Articolo 2

    Gli organi del CCR sono:

    - il direttore generale;

    - il consiglio di amministrazione;

    - il comitato scientifico.

    Articolo 3

    Il CCR è posto sotto l'autorità di un direttore generale, nominato dalla Commissione. Il direttore generale ed una parte dei servizi che dipendono direttamente da lui hanno la loro sede di servizio a Bruxelles.

    Il direttore generale adotta tutti i provvedimenti necessari al buon funzionamento del CCR, conformemente ai regolamenti in vigore e alle deleghe conferitegli.

    Alle condizioni qui di seguito definite, il direttore generale:

    - prepara i progetti dei programmi relativi ai settori di attività del CCR, nonché gli elementi finanziari corrispondenti da presentare alla Commissione;

    - stabilisce la strategia del CCR in particolare per quanto riguarda le attività di natura concorrenziale e prende le misure appropriate al fine di assicurare la loro esecuzione;

    - negozia e conclude contratti con terzi;

    - cura l'esecuzione dei programmi e la gestione finanziaria;

    - stabilisce l'organizzazione interna del CCR, tenendo conto in particolare delle esigenze del bilancio;

    - esercita, nell'ambito delle deleghe conferitegli, i poteri attribuiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e quelli attribuiti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione in base al regime applicabile agli altri agenti.

    Articolo 4

    1. È istituito un consiglio di amministrazione del CCR, composto dai seguenti membri:

    a) un rappresentante ad alto livello di ogni Stato membro, nominato dalla Commissione in base alla designazione delle autorità dello Stato stesso;

    b) un presidente eletto dai rappresentanti degli Stati membri di cui alla lettera a).

    Tutti i membri sono nominati per un periodo di tre anni ed il loro mandato è rinnovabile.

    2. Il consiglio di amministrazione ha il compito di assistere il direttore generale e di formulare pareri indirizzati alla Commissione su questioni relative:

    - al ruolo del CCR nell'ambito della strategia comunitaria di ricerca e sviluppo tecnologico;

    - alla gestione scientifica, tecnica e finanziaria del CCR e all'esecuzione dei compiti ad esso affidati.

    Il direttore generale richiede il parere del consiglio di amministrazione sulle proprie proposte, prima della loro esecuzione, relativamente alle materie che gli sono state delegate dalla Commissione e conformemente al complesso delle materie che riguardano più specificamente il consiglio di amministrazione.

    Il parere preventivo del consiglio di amministrazione è necessario per qualsiasi questione sottoposta a decisione della Commissione.

    Il consiglio di amministrazione si occupa più specificamente di quanto segue:

    i) esame delle proposte di programmi specifici affidati al CCR, nonché delle proposte di altri nuovi compiti da affidare al CCR;

    ii) elaborazione della pianificazione strategica pluriennale riguardante tutte le attività del CCR ed ogni anno, entro il 31 dicembre, della pianificazione delle attività annuali corrispondenti, indicando gli obiettivi di ciascun programma di lavoro per l'anno successivo e allegando una descrizione sommaria del programma con le date principali, i riferimenti scientifici e la stima delle spese;

    iii) verifica dei programmi specifici di RST del CCR:

    - relativamente alla loro esecuzione, controllando in particolare che essi rispondano alle esigenze della Comunità;

    - relativamente alla coerenza della loro evoluzione con i programmi specifici di azioni indirette previsti dai programmi quadro; a tale scopo, il consiglio di amministrazione organizza consultazioni annuali con i comitati di programma interessati;

    - loro eventuali adeguamenti;

    iv) cura dei rapporti con altri servizi della Commissione e con terzi, in base al principio cliente/contraente;

    v) strategia relativa alle attività concorrenziali del CCR e della loro verifica;

    vi) elaborazione di proposte per il bilancio annuale del CCR e controllo della sua esecuzione;

    vii) - organizzazione del CCR;

    - gestione finanziaria del CCR;

    - investimenti maggiori;

    - esecuzione delle attività di ricerca del CCR;

    - valutazione di queste ultime da parte di «gruppi di visitatori» costituiti da esperti indipendenti, e verifica delle loro raccomandazioni;

    viii) definizione della politica del personale, in particolare:

    - formulazione di proposte riguardanti la politica del personale del CCR;

    - esame degli aspetti connessi alla mobilità del personale e organizzazione degli scambi di personale scientifico e tecnico con organismi pubblici e privati degli Stati membri;

    ix) nomina, proroga o cessazione di funzioni del personale ad alto livello del CCR.

    3. Il consiglio di amministrazione formula pareri in base alla maggioranza richiesta dall'articolo 118, paragrafo 2 del trattato CEEA, con la ponderazione attribuita ai voti da tale disposizione. Il presidente non partecipa alla votazione.

    La Commissione attribuisce la massima importanza ai pareri formulati dal consiglio di amministrazione. Qualora il parere del consiglio di amministrazione non sia conforme alla proposta del direttore generale, la questione è deferita alla Commissione, che decide in merito. Il consiglio di amministrazione è informato della decisione. Qualora la decisione non sia conforme al parere del consiglio di amministrazione, il consiglio è informato senza indugio e viene messo al corrente dei motivi della decisione.

    Qualora la Commissione non accolga un parere formulato dal consiglio di amministrazione su una questione che richieda una decisione della Commissione, l'attuazione delle misure relative è rinviata di un mese, durante il quale la questione deve essere nuovamente sottoposta all'esame del consiglio di amministrazione, che formula un secondo parere. Immediatamente dopo aver ricevuto tale parere o allo scadere del mese, la Commissione prende una decisione definitiva e ne informa il consiglio di amministrazione. La Commissione, qualora non possa accogliere il parere del consiglio di amministrazione, informa immediatamente il Consiglio della propria decisione, spiegandone i motivi. La Commissione tiene il consiglio di amministrazione al corrente delle proprie decisioni riguardanti il CCR, relative alle questioni sulle quali il consiglio di amministrazione ha formulato un parere.

    Tramite la Commissione, il consiglio di amministrazione può formulare d'ufficio pareri al Consiglio e al Parlamento europeo su tutte le questioni di competenza del CCR.

    4. Il consiglio di amministrazione presenta le proprie osservazioni sulla relazione annuale di gestione redatta dal direttore generale. Tali osservazioni sono trasmesse al Consiglio e al Parlamento europeo insieme alla relazione annuale di gestione approvata dalla Commissione.

    Il consiglio di amministrazione assiste il direttore generale nell'organizzare la valutazione dei compiti svolti dal CCR, sia per quanto riguarda i risultati scientifici e tecnici, che per quanto riguarda la gestione amministrativa e finanziaria del Centro, nonché nella scelta degli esperti indipendenti che partecipano a tale valutazione. Il consiglio di amministrazione formula le proprie osservazioni sui risultati di queste valutazioni.

    5. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno.

    Il consiglio di amministrazione stabilisce il proprio regolamento interno, compresa l'organizzazione delle sue attività.

    Il CCR espleta le funzioni di segretaria del consiglio di amministrazione e mette a sua disposizione tutte le informazioni necessarie.

    Articolo 5

    È istituito presso il direttore generale un comitato scientifico del CCR.

    Il comitato scientifico del CCR è composto per metà da membri designati dal direttore generale tra i principali responsabili di unità o di progetti ed il personale scientifico ad alto livello, e per metà da rappresentanti del personale scientifico e tecnico eletti dal personale stesso.

    Il direttore generale consulta regolarmente il comitato scientifico su qualsiasi questione di carattere scientifico e tecnico connessa alle attività del CCR. Al riguardo, il comitato partecipa in particolare all'elaborazione dei progetti di programmi.

    Articolo 6

    1. Tenuto conto della politica generale adottata dal Consiglio e dal Parlamento europeo ed in base agli orientamenti generali delineati dalla Commissione, il direttore generale stabilisce i progetti di programmi relativi ai settori di attività del CCR.

    2. Il consiglio di amministrazione è consultato sui progetti di programmi.

    3. La Commissione, alla quale vengono presentati i progetti di programmi, procede all'esame degli stessi sotto il profilo delle politiche generali della Comunità e tenendo conto della situazione del bilancio. Essa adotta le proposte alle condizioni stabilite dal trattato e le presenta al Consiglio.

    Articolo 7

    1. Il direttore generale del CCR è responsabile della buona esecuzione dei programmi affidati al CCR. Con le sue decisioni, egli orienta le attività degli istituti e dei servizi, in particolare relativamente alle scelte da adottarsi per il conseguimento degli obiettivi dei programmi.

    2. Il direttore generale fornisce alla Commissione tutti gli elementi necessari per consentirle di redigere le relazioni previste dall'articolo 11 del trattato Euratom.

    3. Sia nella fase di elaborazione che in quella di esecuzione dei programmi, il direttore generale si adopera, se necessario, affinché siano prese tutte le disposizioni atte a garantire la coesione e l'articolazione razionale tra programmi successivi, tenendo conto in particolare dell'infrastruttura scientifica ed industriale del CCR. Segnatamente, il direttore generale predispone un riesame dei programmi, che ha luogo ogni due anni.

    Articolo 8

    1. Il direttore generale stabilisce ogni anno gli elementi finanziari necessari all'esecuzione dei programmi, per consentire l'elaborazione della corrispondente parte del progetto preliminare di bilancio delle Comunità. Questi elementi riguardano in particolare le previsioni delle entrate e delle spese relative allo svolgimento delle attività concorrenziali da pare del CCR.

    Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano, mutatis mutandis, per la fissazione del progetto preliminare di bilancio concernente le attività di ricerca.

    2. Il direttore generale autorizza le spese del CCR; firma le autorizzazioni di pagamento e i documenti relativi alle entrate; conclude i contratti, aggiudica gli appalti ed autorizza gli storni di stanziamenti.

    3. Alla fine dell'esercizio, il direttore generale trasmette alla Commissione la situazione delle entrate e delle spese dell'ultimo esercizio.

    4. La Commissione nomina la persona incaricata del controllo degli impegni, dell'autorizzazione delle spese e del controllo delle entrate.

    5. La Commissione nomina il contabile incaricato del pagamento delle spese e dell'incasso delle entrate, nonché della gestione dei fondi e dei valori, della cui conservazione egli è responsabile.

    Articolo 9

    1. Il direttore generale esercita sul personale del Centro i poteri delegati all'autorità investita del potere di nomina, nell'ambito delle deleghe conferitegli.

    2. Tuttavia, per quanto riguarda i funzionari e gli agenti di grado A1 e A2, i poteri previsti dagli articoli 29, 49, 50 e 51 e dal capitolo VI dello statuto sono esercitati dalla Commissione, su proposta del direttore generale.

    3. Il direttore generale adotta, in nome della Commissione, ogni misura necessaria a garantire la sicurezza delle persone e degli impianti posti sotto la sua responsabilità.

    Articolo 10

    Il direttore generale del CCR può delegare i poteri conferitigli al direttore generale aggiunto ed ai direttori.

    Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1996.

    Per la Commissione

    Edith CRESSON

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1985, pag. 6.

    (2) GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 64.

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