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Document 31995L0060

    Direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante

    GU L 291 del 6.12.1995, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/60/oj

    31995L0060

    Direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante

    Gazzetta ufficiale n. L 291 del 06/12/1995 pag. 0046 - 0047


    DIRETTIVA 95/60/CE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1995 sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che le misure comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie ma indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi del mercato interno; che tali obiettivi non possono essere realizzati individualmente dagli Stati membri; che il loro raggiungimento a livello comunitario è già disposto dalla direttiva 92/81/CEE (4), in particolare dall'articolo 9; che la presente direttiva è conforme al principio della sussidiarietà;

    considerando che la direttiva 92/82/CEE (5) stabilisce disposizioni sulle aliquote minime delle accise applicabili a taluni oli minerali e in particolare alle varie categorie di gasolio e di petrolio lampante;

    considerando che per il buon funzionamento del mercato interno è necessario stabilire norme comuni per la marcatura fiscale del gasolio e del petrolio lampante ai quali non sia stata applicata l'aliquota normale dell'accisa in vigore per tali oli minerali usati come carburante;

    considerando che ad alcuni Stati membri dovrebbe essere concesso di derogare alle misure previste dalla presente direttiva per specifiche ragioni nazionali;

    considerando che la direttiva 92/12/CEE (6) stabilisce disposizioni sul regime generale dei prodotti soggetti ad accise e che, in particolare, l'articolo 24 prevede l'istituzione di un Comitato delle accise cui compete esaminare le questioni concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accise;

    considerando che è opportuno che certe questioni tecniche relative alle specifiche dei prodotti da utilizzare per la marcatura fiscale del gasolio e del petrolio lampante siano trattate nel quadro delle disposizioni di tale articolo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    1. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di marcatura fiscale, gli Stati membri applicano una marcatura fiscale conformemente alle disposizioni della presente direttiva:

    - a tutti i tipi di gasolio di cui al codice NC 2 710 00 69 immessi in consumo ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/12/CEE e esentati o assoggettati ad accisa ad un'aliquota diversa da quella applicabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 92/82/CEE;

    - al petrolio lampante di cui al codice NC 2710 00 55 immesso in consumo secondo la definizione dell'articolo 6 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio e esentato o assoggettato ad accisa ad un'aliquota diversa da quella applicabile ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 92/82/CEE.

    2. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe all'applicazione della marcatura fiscale di cui al paragrafo 1 per motivi di sanità pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purché adottino adeguate misure di controllo fiscale.

    Inoltre, l'Irlanda può decidere di non utilizzare o di non autorizzare l'utilizzazione della marcatura conformemente all'articolo 21, paragrafo 4 della direttiva 92/12/CEE. In tal caso essa ne informa la Commissione che a sua volta ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 2

    1. Il marcatore è costituito da una miscela ben precisa di additivi chimici, da aggiungersi sotto controllo fiscale, al più tardi prima che gli oli minerali in questione siano immessi in consumo.

    Tuttavia:

    - per le consegne dirette in sospensione d'imposta al di fuori di un deposito fiscale provenienti da un altro Stato membro, gli Stati membri possono esigere l'aggiunta del marcatore prima che il prodotto lasci il deposito fiscale di spedizione;

    - in casi o situazioni eccezionali gli Stati membri possono, se già lo facevano prima del 1° gennaio 1996, autorizzare l'aggiunta del marcatore dopo l'immissione in consumo degli oli minerali in questione sotto controllo fiscale. Gli Stati membri che applicano tale misura ne informano la Commissione. La Commissione informa gli Stati membri di detta misura. In tal caso, essi possono rimborsare l'accisa pagata all'atto dell'immissione in consumo;

    - a condizione che le merci rimangano assoggettate al controllo fiscale, la Danimarca può rinviare l'aggiunta del marcatore sino, al massimo, al momento della vendita al dettaglio.

    2. Il marcatore da utilizzare è stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE.

    Articolo 3

    Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia evitato l'abuso dei prodotti marcati, e segnatamente affinché gli oli minerali in questione non possano essere utilizzati come carburante di motori di autoveicoli stradali né conservati nel serbatoio di questi ultimi a meno che un siffatto uso non sia consentito negli specifici casi determinati dalle autorità competenti degli Stati membri.

    Gli Stati membri dispongono affinché l'uso nelle circostanze di cui al primo comma degli oli minerali in questione sia considerato reato dal diritto nazionale dello Stato membro interessato. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per attuare pienamente tutte le disposizioni della presente direttiva ed in particolare stabilisce le sanzioni da applicare in caso di inosservanza di tali misure; tali sanzioni devono essere proporzionate allo scopo ed avere efficacia dissuasiva.

    Articolo 4

    Gli Stati membri possono aggiungere un marcatore o un colorante nazionali oltre al marcatore previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

    Agli oli minerali in questione non possono essere aggiunti marcatori o coloranti diversi da quelli previsti dalla legislazione comunitaria o dal diritto nazionale dello Stato membro interessato.

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 2. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1995.

    Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES MIRA

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