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Document 31995L0010
Commission Directive 95/10/EC of 7 April 1995 fixing the method of calculating the energy value of dog and cat food intended for particular nutritional purposes
Direttiva 95/10/CE della Commissione, del 7 aprile 1995, che stabilisce il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti
Direttiva 95/10/CE della Commissione, del 7 aprile 1995, che stabilisce il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti
GU L 91 del 22.4.1995, pp. 39–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/03/2002: This act has been changed. Current consolidated version:
10/08/1999
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modified by | 31999L0078 | DATE articolo 2 | |||
| Validity extended by | 31999L0078 | 30/03/2002 |
Direttiva 95/10/CE della Commissione, del 7 aprile 1995, che stabilisce il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti
Gazzetta ufficiale n. L 091 del 22/04/1995 pag. 0039 - 0040
DIRETTIVA 95/10/CE DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 1995 che stabilisce il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/74/CEE (2), in particolare l'articolo 10, lettera d), considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 93/74/CEE, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, nell'etichettatura degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali devono figurare specifiche dichiarazioni; considerando che, al momento dell'adozione della direttiva 94/39/CE della Commissione, del 25 luglio 1994, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (3), modificata dalla direttiva 95/9/CE (4), la mancanza di un metodo comunitario per il controllo del valore energetico negli alimenti per animali da compagnia non ha permesso di includere nell'elenco stesso taluni usi nutrizionali nei quali il valore energetico costituisce una caratteristica nutrizionale fondamentale; considerando che i metodi di calcolo del valore energetico attualmente disponibili non sono ancora totalmente soddisfacenti per quanto attiene al controllo, né per quanto attiene alla precisione delle informazioni fornite; considerando che, in attesa dell'introduzione di un metodo realmente soddisfacente, occorre stabilire un metodo provvisorio per un periodo determinato che renda possibile la dichiarazione del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali affinché questi possano essere utilizzati per animali che si trovano in particolari situazioni e necessitano un'alimentazione specifica; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli Stati membri prescrivono che, il valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti, nei casi in cui debba essere dichiarato, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 93/74/CEE, sia calcolato secondo il metodo descritto nell'allegato della presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri dispongono che il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti, indicato nell'allegato, sia valido fino al 30 giugno 1998. Articolo 3 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 30 giugno 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30. (2) GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23. (3) GU n. L 207 del 10. 8. 1994, pag. 20. (4) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO METODO DI CALCOLO DEL VALORE ENERGETICO DEGLI ALIMENTI DESTINATI A PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI PER CANI E GATTI 1. Metodo di calcolo ed espressione del valore energetico Il valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti è calcolato secondo la formula che segue, in base alle percentuali di alcuni componenti analitici degli alimenti; il valore è espresso in megajoules (MJ) di energia metabolizzabile (EM), per chilogrammo di alimento composto: a) alimenti per cani e gatti, ad eccezione degli alimenti umidi per gatti contenenti più del 14 % di acqua: MJ/kg di EM = 0,1464 × % proteina greggia + 0,3556 × % grassi + 0,1464 × % estratto non azotato b) alimenti umidi per gatti contenenti più del 14 % di acqua: MJ/kg di EM = (0,1632 × % proteina greggia + 0,3222 × % grassi + 0,1255 × % estratto non azotato) - 0,2092 formula nella quale la percentuale di estratto non azotato è calcolata mediante la differenza tra 100 e le percentuali di umidità, di cenere greggia, di grassi greggi, di proteina greggia e di cellulosa greggia. 2. Tolleranze applicabili ai valori dichiarati Se a seguito dei controlli ufficiali prescritti all'articolo 12 della direttiva 79/373/CEE, si constata una differenza di valore energetico dell'alimento in più o in meno fra il risultato del controllo e il valore energetico dichiarato, viene applicata una tolleranza del 15 %. 3. Espressione del risultato Previa applicazione della formula suindicata, il risultato ottenuto è approssimato al primo decimale. 4. Metodi di prelievo dei campioni e metodi d'analisi da applicare Il prelievo del campione dell'alimento composto e il dosaggio dei tenori analitici indicati nel metodo di calcolo sono effettuati rispettivamente secondo i metodi di prelievo dei campioni e i metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.