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Document 31994L0028

Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura

GU L 178 del 12.7.1994, p. 66–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; abrogato da 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/28/oj

31994L0028

Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura

Gazzetta ufficiale n. L 178 del 12/07/1994 pag. 0066 - 0068
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0031
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0031


DIRETTIVA 94/28/CE DEL CONSIGLIO del 23 giugno 1994 che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'allevamento di animali di razza rientra generalmente fra le attività agricole; che esso rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che gli animali di razza in quanto animali vivi sono compresi nell'elenco dell'allegato II del trattato;

considerando che per gli animali in genere e in particolare per le specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina sono state previste norme armonizzate a livello comunitario relative alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi intracomunitari dei suddetti animali o alla loro commercializzazione;

considerando che il Consiglio ha adottato in merito: la direttiva 77/504/CEE del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (4), la direttiva 88/661/CEE, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (5); la direttiva 89/361/CEE, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (6); la direttiva 90/427/CEE, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (7), e la direttiva 91/174/CEE, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza (8);

considerando che è importante, in particolare per garantire uno sviluppo razionale dell'allevamento di animali di razza e per accrescere quindi la produttività del settore, prevedere a livello comunitario i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di questi animali, nonché del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni provenienti dai paesi terzi;

considerando che occorre prevedere che le disposizioni della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (9), nonché quelle della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (10), si applichino agli animali e ai prodotti contemplati dalla presente direttiva;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione la cura di prendere misure d'applicazione in certi settori di carattere tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni, provenienti dai paesi terzi, di animali, sperma, ovuli ed embrioni contemplati dalle direttive 77/504/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE e 91/174/CEE e dalle decisioni comunitarie di applicazione di tali direttive.

2. La presente direttiva si applica salve restando le norme comunitarie di polizia sanitaria applicabili alle importazioni dai paesi terzi di animali, sperma, ovuli ed embrioni contemplati al paragrafo 1.

3. La presente direttiva non riguarda:

- l'applicazione delle norme relative a talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e a determinati beta-agonisti nelle produzioni animali,

- le importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni di cui al paragrafo 1 e destinati a esperimenti tecnici o scientifici effettuati sotto il controllo delle autorità competenti.

4. Le importazioni di animali, compresi quelli non contemplati dal paragrafo 1, di ovuli e di embrioni possono essere vietate, sottoposte a restrizioni o ostacolate unicamente per le ragioni zootecniche e genealogiche derivanti dall'applicazione della presente direttiva.

Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni di sperma di animali non contemplati dal paragrafo 1, fino all'adozione di norme comunitarie rimangono applicabili le norme nazionali in materia.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, per « organismi » s'intendono: le organizzazioni, le organizzazioni di allevamenti, le associazioni di allevatori, le imprese private o i servizi ufficiali autorizzati a tenere un libro genealogico o un registro per la specie e/o la razza in questione, conformemente alle pertinenti disposizioni delle direttive 77/504/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE e 91/174/CEE.

2. Inoltre:

a) sono applicabili, se del caso, rispettivamente, le definizioni di cui all'articolo 1 delle direttive 77/504/CEE, 88/661/CEE, 91/174/CEE e all'articolo 2 delle direttive 89/361/CEE e 90/427/CEE;

b) ai fini dell'applicazione della nomenclatura combinata (11) per « cavalli riproduttori di razza pura » si intendono i cavalli registrati ad eccezione dei cavalli castrati.

Articolo 3

1. Per gli animali e i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è fissato, per ciascun paese terzo secondo la procedura di cui all'articolo 12 un elenco di organismi per la specie e/o la razza in questione riconosciuti ai fini della presente direttiva.

2. Per poter figurare sull'elenco di cui al paragrafo 1, l'organismo del paese terzo deve:

a) figurare su un elenco redatto dalle autorità competenti del paese terzo e comunicato alla Commissione e agli Stati membri;

b) rispettare, per ciascuna specie e/o ciascuna razza, i requisiti specifici previsti dalla normativa comunitaria per gli organismi riconosciuti nella Comunità e segnatamente:

- le disposizioni applicabili all'iscrizione e alla registrazione nei libri genealogici o nei registri,

- le disposizioni applicabili all'ammissione degli animali alla riproduzione,

- le disposizioni applicabili all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni degli animali,

- i metodi adottati per il controllo delle prestazioni e del valore genetico degli animali;

c) essere seguito da un servizio ufficiale di controllo del paese terzo;

d) impegnarsi a iscrivere e/o registrare nei propri libri genealogici o registri gli animali, sperma, ovuli ed embrioni e gli animali che ne risultano di cui all'articolo 1, paragrafo 1, provenienti da un organismo per la specie e/o la razza in questione riconosciuto ai sensi della legislazione comunitaria.

3. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 possono essere modificati conformemente alla procedura prevista all'articolo 12.

4. Se necessario, le modalità d'applicazione risultanti dal presente articolo e segnatamente quelle di cui al paragrafo 2, lettera d) sono adottate conformemente alla procedura prevista dall'articolo 12.

Articolo 4

Per poter essere importati, gli animali di cui all'articolo 1 devono:

- essere iscritti o registrtai in un libro genealogico o registro tenuto da un organismo figurante su uno degli elenchi di cui all'articolo 3, paragrafo 1,

- essere accompagnati da un certificato genealogico e zootecnico che dovrà essere redatto secondo la procedura di cui all'articolo 12,

- essere accompagnati da una prova che essi saranno iscritti o registrati in un libro genealogico o registro della Comunità secondo modalità da stabilire conformemente alla procedura prevista all'articolo 12.

Articolo 5

Per poter essere importato, lo sperma di cui all'articolo 1 deve:

- provenire da un animale iscritto o registrato in un libro genealogico o registro tenuto da un organismo figurante su uno degli elenchi di cui all'articolo 3, paragrafo 1,

- provenire da un animale che sia stato sottoposto ai controlli delle prestazioni e del valore genetico fissati con la procedura di cui all'articolo 12 sulla base dei principi previsti dalla normativa comunitaria in materia,

- essere accompagnato da un certificato genealogico e zootecnico che dovrà essere redatto secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 6

Per poter essere importati, gli ovuli di cui all'articolo 1 devono:

- provenire da un animale iscritto o registrato in un libro genealogico o registro tenuto da un organismo che figura su uno degli elenchi di cui all'articolo 3, paragrafo 1,

- essere accompagnati da un certificato genealogico e zootecnico che dovrà essere redatto secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 7

Per poter essere importati, gli embrioni di cui all'articolo 1 devono:

- provenire da un animale iscritto o registrato in un libro genealogico o registro tenuto da un organismo che figura su uno degli elenchi di cui all'articolo 3, paragrafo 1,

- essere accompagnati da un certificato genealogico e zootecnico che dovrà essere redatto secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 8

Su richiesta di uno Stato membro corredata dalle necessarie giustificazioni o di propria iniziativa la Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 12, ulteriori prescrizioni in materia zootecnica e genealogica per l'importazione da taluni paesi terzi di alcuni animali, di sperma, di ovuli e di embrioni, per tener conto della peculiare situazione di tali paesi terzi.

Articolo 9

1. La direttiva 91/496/CEE si applica agli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. La direttiva 90/675/CEE si applica allo sperma, agli ovuli e agli embrioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

3. Se necessario, si adottano secondo la procedura di cui all'articolo 12 modalità d'applicazione specifiche ai fini dei controlli zootecnici previsti dal presente articolo.

Articolo 10

Per consentire la stesura degli elenchi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché la fissazione delle condizioni di cui agli articoli da 4 a 7, esperti della Commissione e degli Stati membri effettuano controlli sul posto.

Gli esperti degli Stati membri incaricati di questi controlli sono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

I controlli vengono effettuati per conto della Comunità, che si fa carico delle spese corrispondenti.

La periodicità e le modalità di questi controlli vengono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 11

Nella direttiva 77/504/CEE all'articolo 2, secondo trattino, all'articolo 3, secondo comma e all'articolo 5 i termini « ovuli fecondati » sono sostituiti da « ovuli ed embrioni ».

Articolo 12

Ove si ricorra alla procedura di cui al presente articolo, il comitato zootecnico permanente, istituito con decisione 77/505/CEE (12), delibera conformemente alle regole fissate nell'articolo 11 della direttiva 88/661/CEE.

Articolo 13

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comportanti eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni in questione, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni contemplate dalla presente direttiva, si applicano le norme nazionali vigenti in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

(1) GU n. C 306 dell'11. 11. 1993, pag. 11.

(2) GU n. C 20 del 24. 1. 1994, pag. 518.

(3) GU n. C 127 del 7. 5. 1994, pag. 7.

(4) GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/174/CEE (GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37).

(5) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36.

(6) GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30.

(7) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55.

(8) GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37.

(9) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13).

(10) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE (GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27).

(11) Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3080/93 (GU n. L 277 del 10. 11. 1993).

(12) GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 11.

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