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Document 31990R1422

    Regolamento (CEE) n. 1422/90 della Commissione, del 23 maggio 1990, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 137 del 30.5.1990, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1422/oj

    31990R1422

    Regolamento (CEE) n. 1422/90 della Commissione, del 23 maggio 1990, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    Gazzetta ufficiale n. L 137 del 30/05/1990 pag. 0005 - 0006
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 7 pag. 0127
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 7 pag. 0127


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1422/90 DELLA COMMISSIONE

    del 23 maggio 1990

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1251/90 (2), in particolare l'articolo 9,

    considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

    considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la nomenclatura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1990.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 29.

    ALLEGATO

    1.2.3 // // // // Designazione della merce // Classifica Codice NC // Motivazione // // // // (1) // (2) // (3) // // // // // // // 1. Preparato sotto forma di capsule gelatinose non condizionate per la vendita al minuto, contenenti ciascuna: - olio di sardina 500,0 mg - aglio in polvere 60,0 mg - cera d'api 24,0 mg - emulsionante vegetale 11,0 mg - antiossidante 5,0 mg. // 2106 90 91 // La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 a) al capitolo 30, nonché dai testi dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 91. Il prodotto non è un preparato a fini profilattici o terapeutici ma un complemento alimentare previsto dalle note esplicative del SA alla voce 2106. // 2. Preparato sotto forma di compresse condizionate per la vendita al minuto, con indicazioni sulla composizione e sull'uso. Ciascuna compressa contiene: - foglie di papaia in polvere 152,5 mg - papaina 17,5 mg - adiuvanti 80,0 mg. Il prodotto contiene 4 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) // 2106 90 91 // La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 a) al capitolo 30, nonché dai testi dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 91. Il prodotto non è un preparato a fini profilattici o terapeutici ma un complemento alimentare previsto dalle note esplicative del SA alla voce 2106. // 3. Preparato sotto forma di capsule gelatinose contenenti un estratto d'aglio in un olio vegetale, condizionate per la vendita al minuto con indicazioni sulla composizione e sull'uso. // 2106 90 91 // La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 a) al capitolo 30, nonché dai testi dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 91. Il prodotto non è un preparato a fini profilattici o terapeutici ma un complemento alimentare previsto dalle note esplicative del SA alla voce 2106. // 4. Preparato sotto forma di compresse non condizionate per la vendita al minuto, contenenti ciascuna: - aglio in polvere 270,0 mg - siero di latte in polvere 216,5 mg - lievito di birra 27,0 mg - acido alginico 22,0 mg - varech 9,0 mg - stearato di magnesio 5,5 mg. Il prodotto contiene 2,5 %, in peso, di proteine del latte // 2106 90 99 // La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 a) al capitolo 30, nonché dai testi dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 99. Il prodotto non è un preparato a fini profilattici o terapeutici ma un complemento alimentare previsto dalle note esplicative del SA alla voce 2106. // 5. Preparato sotto forma di compresse condizionate per la vendita al minuto con indicazioni sulla composizione e sull'uso. Ciascuna compressa contiene: - robbia (Radix Rubia) in polvere 200 mg - adiuvanti 50 mg. Il prodotto contiene 14 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) // 2106 90 99 // La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 a) al capitolo 30, nonché dai testi dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 99. Il prodotto non è un preparato a fini profilattici o terapeutici ma un complemento alimentare previsto dalle note esplicative del SA alla voce 2106. // // //

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