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Document 31978L0583

Nona direttiva 78/583/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari

GU L 194 del 19.7.1978, p. 16–16 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/583/oj

31978L0583

Nona direttiva 78/583/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 19/07/1978 pag. 0016 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0071
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0096
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0071
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0102
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0102


++++

NONA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1978

in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

( 78/583/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 99 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che l ' articolo 1 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio , del 17 maggio 1977 , in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari _ sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme _ ( 3 ) , fissa al 1 * gennaio 1978 il termine massimo per l ' applicazione effettiva della direttiva negli Stati membri ;

considerando che la direttiva 77/388/CEE prevede disposizioni comuni in tutti i campi di pertinenza dell ' imposta sul valore aggiunto ; che , in molti casi , la determinazione delle condizioni d ' applicazione di queste disposizioni compete agli Stati membri ; che , dati l ' importanza della direttiva 77/388/CEE e quindi il gran numero di disposizioni nazionali interessate , diversi Stati membri non sono stati in grado di effettuare in tempo le modificazioni necessarie per conformarsi alla direttiva 77/388/CEE ; che questi Stati membri non hanno pertanto potuto condurre a termine , entro la data prevista , la procedura legislativa necessaria per l ' adeguamento alla direttiva della propria normativa in materia d ' imposta sul valore aggiunto ;

considerando che gli Stati membri interessati chiedono un nuovo termine per l ' applicazione della direttiva 77/388/CEE ; che un termine massimo di dodici mesi dovrebbe essere sufficiente a tale scopo ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

In deroga all ' articolo 1 della direttiva 77/388/CEE , la Danimarca , la Repubblica federale di Germania , la Francia , l ' Irlanda , l ' Italia , il Lussemburgo ed i Paes Bassi sono autorizzati ad applicare detta direttiva al più tardi il 1 * gennaio 1979 .

Articolo 2

La Danimarca , la Repubblica federale di Germania , la Francia , l ' Irlanda , l ' Italia , il Lussemburgo ed i Paes Bassi sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addi 26 giugno 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

K . B . ANDERSEN

( 1 ) GU n . C 163 del 10 . 7 . 1978 , pag . 68 .

( 2 ) Parere reso il 20/21 giugno 1978 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 3 ) GU n . L 145 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 .

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