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Document 31968L0221

Direttiva 68/221/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1968, relativa all'istituzione di un metodo comune per il calcolo delle aliquote medie previste all'articolo 97 del Trattato

GU L 115 del 18.5.1968, p. 14–16 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(I) pag. 114 - 116

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1968/221/oj

31968L0221

Direttiva 68/221/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1968, relativa all'istituzione di un metodo comune per il calcolo delle aliquote medie previste all'articolo 97 del Trattato

Gazzetta ufficiale n. L 115 del 18/05/1968 pag. 0014 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0005
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0108
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0005
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0114
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0014
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0016
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0016


II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 aprile 1968 relativa all'istituzione di un metodo comune per il calcolo delle aliquote medie previste all'articolo 97 del trattato (68/221/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la decisione del 21 giugno 1960 presa dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, fin dall'entrata in vigore del trattato, la fissazione delle aliquote medie previste all'articolo 97 per compensare l'onere rappresentato dalle imposte sulla cifra d'affari riscosse secondo il sistema dell'imposta cumulativa a cascata ha costantemente sollevato difficoltà che ostacolano il buon funzionamento del mercato comune, e che tale effetto sfavorevole aumenta mano a mano che sono soppressi i dazi doganali all'interno della Comunità;

considerando che gli adattamenti delle tasse di compensazione e dei ristorni che verranno effettuati dovranno avere il solo scopo di garantire una migliore neutralità fiscale dei sistemi attuali di imposte sulla cifra di affari cumulative a cascata negli scambi internazionali e devono quindi permettere il passaggio al sistema comune di tasse sul valore aggiunto nelle migliori condizioni possibili ; che, pertanto, tali adattamenti rispondono ai criteri ammessi dalla decisione del 21 giugno 1960 presa dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio;

considerando che le difficoltà di cui sopra risultano specialmente dalle differenze esistenti fra i metodi utilizzati dagli Stati membri per il calcolo di dette aliquote;

considerando che risponde perciò all'interesse del mercato comune armonizzare, per il periodo precedente l'istituzione in tutti gli Stati membri della tassa sul valore aggiunto, questi diversi metodi adottando norme di calcolo comuni e moderate che assicurino il rispetto dei limiti fissati dall'articolo 97 del trattato e permettano il controllo delle aliquote medie cosí ottenute;

considerando che, per tener conto nella misura del possibile delle condizioni reali di produzione dei prodotti e dei gruppi di prodotti, tali norme devono prevedere una ponderazione degli oneri fiscali;

considerando che tali norme debbono lasciare agli Stati membri la facoltà di ricorrere a talune valutazioni forfettarie;

considerando che è opportuno autorizzare la Commissione a precisare, mediante direttive adottate previa consultazione degli Stati membri, le modalità di applicazione del metodo comune di calcolo; (1) GU n. C 10 del 14.2.1968, pag. 4. (2) GU n. 317 del 28.12.1967, pag. 9.

considerando che, per facilitare alla Commissione il compito di vigilare sull'osservanza dei limiti fissati per tali aliquote medie, è necessario prevedere che gli Stati membri presentino alla Commissione, di propria iniziativa, i calcoli effettuati secondo il metodo comune, prima di qualsiasi istituzione o modifica di un'aliquota media,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Quando, in virtú dell'articolo 97 del trattato, uno Stato membro istituisce o modifica un'aliquota media per compensare, all'importazione e all'esportazione, le imposte sulla cifra d'affari con le quali colpisce direttamente o indirettamente la fabbricazione di un prodotto o di un gruppo di prodotti, questa aliquota sarà calcolata secondo le disposizioni della presente direttiva e con riferimento alle condizioni reali di produzione.

2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano: - alle aliquote medie esistenti al momento dell'entrata in vigore della direttiva, anche se sono riprese per il calcolo dell'onere fiscale anteriore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6;

- agli adattamenti delle aliquote medie risultanti esclusivamente da una modifica generale delle aliquote dell'imposta sulla cifra d'affari.

Articolo 2

1. L'onere fiscale medio che grava sul prodotto è uguale alla media ponderata degli oneri fiscali che gravano sul prodotto nei diversi circuiti rappresentativi della sua produzione, stabiliti in ciascun circuito in conformità delle disposizioni degli articoli da 3 a 6. La ponderazione è effettuata in funzione dell'importanza di ciascun circuito nella produzione totale del prodotto.

2. L'onere fiscale medio che grava su un gruppo di prodotti è uguale alla media ponderata negli oneri fiscali medi che gravano sui prodotti rappresentativi di tale gruppo. La rilevanza del gruppo di prodotti determina il numero di prodotti rappresentativi da prendere in considerazione. Per ciascun prodotto rappresentativo, l'onere fiscale medio è calcolato in conformità delle disposizioni del paragrafo 1. La ponderazione è effettuata in funzione dell'importanza dei prodotti rappresentati da ciascun prodotto rappresentativo nella produzione totale del gruppo di prodotti.

Articolo 3

Per il calcolo dell'onere fiscale gravante su un prodotto nell'ultima fase della sua produzione possono essere considerati gli oneri fiscali che gravano, in tale fase, su tutti i fattori del costo di produzione.

Articolo 4

1. Per il calcolo dell'onere fiscale che grava sul prodotto nella penultima fase possono essere considerati gli oneri fiscali che gravano, nella stessa, sulle materie prime, sui prodotti semilavorati e sui prodotti finiti che entrano nelle materie prime, nei prodotti semilavorati o nei prodotti finiti considerati nell'ultima fase, nonché in ogni altro fattore od elemento considerato nell'ultima fase, a condizione che esso rappresenti, nella stessa fase, almeno il 3 % del prezzo di vendita, tasse escluse, del prodotto finale.

2. Per il calcolo dell'onere fiscale che grava sul prodotto nelle altre fasi possono essere considerati gli oneri che gravano, in ciascuna di queste fasi, sulle materie prime, sui prodotti semilavorati e sui prodotti finiti destinati ad entrare nella fabbricazione di una materia prima, di un prodotto semilavorato o di un prodotto finito, considerato nell'ultima fase.

Articolo 5

1. Se per un fattore o per un elemento considerato in una fase qualsiasi l'onere fiscale nelle fasi anteriori non è stato calcolato in conformità delle norme di cui all'articolo 4, l'onere che grava su tale elemento può essere aumentato forfettariamente del 50 %.

Tuttavia, se l'importo dell'onere fiscale che grava su tale fattore o su tale elemento risulta dall'applicazione di un'aliquota speciale, esso deve, per l'applicazione del computo forfettario, essere preventivamente ricalcolato in base all'aliquota generale dell'imposta sulla cifra d'affari. Se tale aliquota speciale copre una o più fasi anteriori, l'onere risultante dall'applicazione di questa aliquota non può essere aumentato forfettariamente.

2. L'onere cosí calcolato per le fasi anteriori non può superare quello che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 6 a tale fattore o a tale elemento.

Articolo 6

Se per un fattore o per un elemento considerato in una fase qualsiasi già esiste un'aliquota media, quest'aliquota può essere adottata per il calcolo dell'onere fiscale anteriore che grava su tale fattore o su tale elemento, nella misura in cui essa sia conforme all'articolo 97 del trattato. L'applicazione di questa aliquota è obbligatoria quando essa è giustificata da calcoli presentati alla Commissione in conformità delle disposizioni dell'articolo 10.

Articolo 7

1. Quando un Stato membro rinuncia, per un prodotto o per un gruppo di prodotti, al calcolo dell'onere fiscale medio effettuato in conformità degli articoli da 2 a 6, tale onere può essere forfettariamente valutato in un importo corrispondente al 100 %, al 75 %, al 50 % o al 30 % dell'aliquota generale dell'imposta sulla cifra d'affari, a seconda che i fattori e gli elementi del prodotto o del gruppo di prodotti che possono essere considerati nell'ultima fase e che sono soggetti all'aliquota normale o all'aliquota maggiorata dell'imposta sulla cifra d'affari rappresentino rispettivamente il 65 %, il 50 %, il 35 % o meno del 35 % del prezzo di vendita, tasse escluse, del prodotto o del gruppo di prodotti.

2. L'onere cosí valutato non può superare l'onere fiscale medio che risulterebbe dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6.

Articolo 8

Le aliquote medie sono arrotondate al mezzo punto superiore o inferiore a seconda che la frazione decimale dell'aliquota ottenuta raggiunga o non raggiunga 75 o 25.

Articolo 9

Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione, se necessario, adotta mediante direttiva le modalità di applicazione degli articoli da 1 a 8.

Articolo 10

1. Quando uno Stato membro intende istituire o modificare un'aliquota media, esso presenta alla Commissione il calcolo dell'onere fiscale medio, stabilito in conformità degli articoli da 1 a 8.

2. Quando la Commissione ritiene che un onere fiscale, stabilito forfettariamente in conformità dell'articolo 5 o dell'articolo 7, supera i limiti previsti dal paragrafo 2 di detti articoli, lo Stato membro presenta alla Commissione, a richiesta di questa, il calcolo di tale onere, stabilito conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 6.

Articolo 11

Gli Stati membri avranno cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adotteranno successivamente nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addí 30 aprile 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

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