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Document 22022D0291

Decisione N. 1/2022 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 21 febbraio 2022 che modifica l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica [2022/291]

PUB/2022/77

GU L 43 del 24.2.2022, p. 84–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/291/oj

24.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/84


DECISIONE N. 1/2022 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA

del 21 febbraio 2022

che modifica l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica [2022/291]

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1) («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 164, paragrafo 5, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell’accordo di recesso, il comitato misto istituito dall’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo stesso («comitato misto») ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell’accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali dell’accordo stesso. A norma dell’articolo 166, paragrafo 2, dell’accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l’Unione e il Regno Unito. L’Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni; esse producono gli stessi effetti giuridici dell’accordo di recesso.

(2)

Ai fini della certezza giuridica è opportuno modificare l’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso integrando cinque decisioni e due raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che non vi figuravano in precedenza, sopprimendo e sostituendo due decisioni.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo di recesso è così modificato:

1)

nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Legislazione applicabile (serie A)» è aggiunta la raccomandazione n. A1 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante il rilascio dell’attestato di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

2)

nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Scambio elettronico di dati (serie E)» è aggiunta la decisione n. E6 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alla determinazione del momento in cui un messaggio di posta elettronica è considerato legalmente consegnato al sistema EESSI per lo scambio telematico delle informazioni di sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information(3);

3)

nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Legislazione applicabile (serie H)» è aggiunta la decisione n. H9 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. S9 a seguito della pandemia di COVID-19 (4);

4)

nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Questioni trasversali (serie H)» è aggiunta la decisione n. H10 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (5);

5)

nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Questioni trasversali (serie H)» è aggiunta la decisione n. H11 relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 e alla decisione n. S9 a causa della pandemia di COVID-19 (6);

6)

nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Questioni trasversali (serie H)» è aggiunta la raccomandazione n. H2 relativa all’inclusione di elementi di autenticazione nei documenti portatili rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro e attestanti la situazione di una persona ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

7)

nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso, alla sezione «Assistenza malattia (serie S)» è aggiunta la decisione n. S11 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante le procedure di rimborso relative all’attuazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 (8);

8)

nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso sono rimossi e sostituiti gli atti seguenti:

a)

decisione n. H8 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (9), sostituita dalla decisione n. H10 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (10);

b)

decisione n. S9 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante le procedure di rimborso relative all’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 (11), sostituita dalla decisione n. S11 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante le procedure di rimborso relative all’attuazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 (12).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022

Per il comitato misto

I copresidenti

Maroš ŠEFČOVIČ

Elizabeth TRUSS


(1)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(2)  GU C 183 del 29.5.2018, pag. 5

(3)  GU C 355 del 4.10.2018, pag. 5.

(4)  GU C 259 del 7.8.2020, pag. 9.

(5)  GU C 89 del 16.3.2021, pag. 6.

(6)  GU C 170 del 6.5.2021, pag. 4.

(7)  GU C 147 del 29.4.2019, pag. 6.

(8)  GU C 236 del 18.6.2021, pag. 4.

(9)  GU C 263, 20.7.2016, pag. 3.

(10)  GU C 89 del 16.3.2021, pag. 6

(11)  GU C 279 del 27.9.2013, pag. 8.

(12)  GU C 236 del 18.6.2021, pag. 4.


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