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Document 22019D2133

Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2019 del 29 marzo 2019 che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE 2019/2133

GU L 321 del 12.12.2019, p. 170–175 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2133/oj

12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/170


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 79/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE 2019/2133

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), rettificato dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 68, dalla GU L 321 del 30.11.2013, pag. 6, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 2.

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (3), rettificata dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 73, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 1.

(4)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE contengono le espressioni «ente impresa madre nell’UE», «società di partecipazione finanziaria madre nell’UE» e «società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE» che, nel contesto dell’accordo SEE, sono intese come riferimenti a soggetti che corrispondono alle definizioni contenute nel regolamento, sono stabiliti in una parte contraente del SEE e non sono filiazioni di nessun altro ente costituito in un’altra parte contraente del SEE.

(5)

La direttiva 2013/36/UE abroga le direttive 2006/48/CE (4) e 2006/49/CE (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono integrate nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(6)

Le possibili riduzioni ingiustificate dei fondi propri derivanti dall’uso di modelli interni sono state limitate, fra l’altro, dalla legislazione nazionale che attua l’articolo 152 della direttiva 2006/48/CE, sostituito alla fine del 2017 dall’articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE contengono tuttavia diverse altre disposizioni che permettono alle autorità competenti di affrontare la stessa questione, fra cui la possibilità di adottare misure volte a controbilanciare le riduzioni ingiustificate degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (si veda ad esempio l’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE) e a imporre prudenti margini di cautela nella calibrazione dei modelli interni [si vedano ad esempio l’articolo 144 del regolamento (UE) n. 575/2013 e l’articolo 101 della direttiva 2013/36/UE].

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

il testo del punto 14 (Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«32013 L 0036: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), rettificata dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 73, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 1.

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

i riferimenti alle “banche centrali del SEBC” o alle “banche centrali” comprendono, oltre al significato che hanno nella direttiva, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

c)

i riferimenti ad altri atti contenuti nella direttiva si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nel presente accordo;

d)

i riferimenti ai poteri dell’ABE a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nella direttiva vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31g del presente allegato, ai poteri dell’Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;

e)

all’articolo 2, paragrafo 5, è inserito il seguente punto:

“11a)

in Islanda alla ‘Byggðastofnun’, all’‘Íbúðalánasjóður’ e alle ‘Lánasjóður sveitarfélaga ohf;’”;

f)

all’articolo 6, lettera a), è aggiunto il seguente comma:

“le autorità competenti degli Stati EFTA cooperino con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio di informazioni adeguate e affidabili con le altre parti del SEVIF e con l’Autorità di vigilanza EFTA. Le autorità competenti degli Stati membri dell’UE cooperano allo stesso modo con le autorità competenti degli Stati EFTA;”;

g)

l’articolo 47, paragrafo 3, non si applica agli Stati EFTA. Uno Stato EFTA può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire l’applicazione di disposizioni che accordano alle succursali di un ente creditizio avente la propria sede centrale in un paese terzo il medesimo trattamento sul territorio di tale Stato EFTA.

Le Parti contraenti si informano e si consultano prima di concludere accordi con paesi terzi basandosi, a seconda dei casi, sull’articolo 47, paragrafo 3, o sul primo paragrafo del presente punto.

Ogniqualvolta negozia con uno o più paesi terzi per concludere, in base all’articolo 47, paragrafo 3, un accordo volto a ottenere, nei paesi terzi interessati, il trattamento nazionale o l’accesso effettivo al mercato per le succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in uno Stato membro dell’Unione europea, l’Unione europea si adopera al fine di ottenere un pari trattamento per le succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in uno Stato EFTA;

h)

l’articolo 48 non si applica. Ogniqualvolta uno Stato EFTA conclude con uno o più paesi terzi un accordo in merito alle modalità di applicazione della vigilanza su base consolidata di enti la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo e di enti situati in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbia la sede centrale in tale Stato EFTA, l’accordo è volto a garantire che l’ABE sia in grado di ottenere dall’autorità competente dello Stato EFTA in questione le informazioni ricevute dalle autorità nazionali dei paesi terzi conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010;

i)

all’articolo 53, paragrafo 2, le parole “o, a seconda dei casi, all’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite prima delle parole “conformemente alla presente direttiva”;

j)

all’articolo 58, paragrafo 1, lettera d), le parole “o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo l’acronimo “AESFEM”;

k)

all’articolo 89, paragrafo 5, le parole “futuri atti legislativi dell’Unione dispongano obblighi di informativa” sono sostituite dalle parole “futuri atti legislativi applicabili a norma dell’accordo SEE dispongano obblighi di informativa”;

l)

all’articolo 114, paragrafo 1, per quanto riguarda il Liechtenstein, le parole “una banca centrale del SEBC” sono sostituite dalle parole “l’autorità competente”;

m)

all’articolo 117, paragrafo 1, secondo comma, le parole “o l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi” sono aggiunte dopo le parole “l’ABE”;

n)

all’articolo 133, paragrafi 14 e 15, le parole “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, il comitato permanente degli Stati EFTA,”, opportunamente accordate, sono inserite dopo la parola “Commissione”;

o)

all’articolo 151, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “una decisione del Comitato misto SEE contenente” sono inserite dopo le parole “conformemente ad”.»

2.

Dopo il punto 14 (Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«14a.

32013 R 0575: Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1), rettificato dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 68, dalla GU L 321 del 30.11.2013, pag. 6, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 2, modificato da:

32017 R 2395: Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

i riferimenti alle “banche centrali del SEBC” o alle “banche centrali” comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

c)

i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nel presente accordo;

d)

i riferimenti ai poteri dell’ABE a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nel regolamento vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31g del presente allegato, ai poteri dell’Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;

e)

all’articolo 4, paragrafo 1, punto 75), le parole “Norvegia e in” sono inserite prima della parola “Svezia”;

f)

all’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “dalla Commissione” leggasi “dall’Autorità di vigilanza EFTA”;

g)

all’articolo 80, paragrafi 1 e 2, le parole “o, qualora ciò riguardi uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA/dell’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “la Commissione/della Commissione”;

h)

agli articoli 329, paragrafo 4, 344, paragrafo 2, 352, paragrafo 6, 358, paragrafo 4, e 416, paragrafo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “decisioni del Comitato misto SEE contenenti le” sono inserite dopo le parole “dell’entrata in vigore delle”;

i)

all’articolo 395:

i)

ai paragrafi 7 e 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “al Consiglio” non si applicano;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 8 va letto come segue:

“Il potere di adottare una decisione intesa ad accettare o respingere la misura nazionale proposta di cui al paragrafo 7 è conferito al comitato permanente degli Stati EFTA.”;

iii)

al paragrafo 8, la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:

“Entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 7, l’ABE trasmette il proprio parere riguardo ai punti menzionati in tale paragrafo al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato oppure, se il parere riguarda misure nazionali proposte da uno Stato EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA e allo Stato EFTA interessato.”;

j)

all’articolo 458:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 2 va letto come segue:

“Se l’autorità individuata conformemente al paragrafo 1 riscontra variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico nel sistema finanziario che possono avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l’economia reale di un determinato Stato EFTA e che, secondo tale autorità, sarebbe più opportuno affrontare tramite misure nazionali più rigorose, essa notifica il fatto al comitato permanente degli Stati EFTA, all’Autorità di vigilanza EFTA, al CERS e all’ABE e presenta prove quantitative o qualitative pertinenti di tutto quanto segue:”;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 4 va letto come segue:

“Il potere di adottare un atto di esecuzione inteso a respingere i progetti di misure nazionali di cui al paragrafo 2, lettera d), è conferito al comitato permanente degli Stati EFTA, che delibera su proposta dell’Autorità di vigilanza EFTA.”;

iii)

al paragrafo 4, secondo comma, è aggiunto quanto segue:

“Se il loro parere riguarda il progetto di misure nazionali di uno Stato EFTA, il CERS e l’ABE trasmettono il proprio parere al comitato permanente degli Stati EFTA, all’Autorità di vigilanza EFTA e allo Stato EFTA interessato.”;

iv)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, i commi dal terzo all’ottavo del paragrafo 4 vanno letti come segue:

“Tenendo nella massima considerazione i pareri di cui al secondo comma e qualora vi siano motivi validi, solidi e circostanziati per ritenere che la misura avrà sul mercato interno conseguenze negative maggiori dei benefici in termini di stabilità finanziaria derivanti da una riduzione del rischio macroprudenziale o sistemico individuato, l’Autorità di vigilanza EFTA può, entro un mese, proporre al comitato permanente degli Stati EFTA di respingere i progetti di misure nazionali.

In mancanza di una proposta dell’Autorità di vigilanza EFTA entro tale termine di un mese, lo Stato EFTA interessato può immediatamente adottare i progetti di misure nazionali per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.

Il comitato permanente degli Stati EFTA si pronuncia sulla proposta dell’Autorità di vigilanza EFTA entro un mese dal ricevimento della proposta e motiva la decisione di respingere o non respingere i progetti di misure nazionali.

Il comitato permanente degli Stati EFTA respinge i progetti di misure nazionali solo se ritiene che non siano rispettate una o più delle seguenti condizioni:

a)

le variazioni d’intensità del rischio macroprudenziale o sistemico sono tali da rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale;

b)

il rischio macroprudenziale o sistemico individuato non può essere affrontato in maniera adeguata conformemente agli articoli 124 e 164 del presente regolamento e agli articoli 101, 103, 104, 105, 133 e 136 della direttiva 2013/36/UE tenuto conto della relativa efficacia di tali misure;

c)

i progetti di misure nazionali sono più adeguati per affrontare il rischio macroprudenziale o sistemico individuato e non comportano effetti negativi sproporzionati sull’intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altre Parti contraenti o nel SEE nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno;

d)

la questione riguarda un solo Stato EFTA e

e)

i rischi non sono già stati affrontati tramite altre misure contenute nel presente regolamento o nella direttiva 2013/36/UE.

La valutazione del comitato permanente degli Stati EFTA tiene conto del parere del CERS e dell’ABE ed è basata sulle prove presentate, conformemente al paragrafo 2, dall’autorità individuata conformemente al paragrafo 1.

In mancanza di un atto di esecuzione del comitato permanente degli Stati EFTA che respinge i progetti di misure nazionali entro un mese dal ricevimento della proposta dell’Autorità di vigilanza EFTA, lo Stato EFTA può adottare le misure ed applicarle per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.”;

v)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 6 va letto come segue:

“Qualora uno Stato EFTA riconosca le misure fissate conformemente al presente articolo lo notifica al comitato permanente degli Stati EFTA, all’Autorità di vigilanza EFTA, all’ABE, al CERS e alla Parte contraente dell’accordo SEE autorizzata ad applicare le misure.”;

k)

all’articolo 467, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “a che la Commissione non ha adottato un regolamento” leggasi “all’entrata in vigore di una decisione del Comitato misto SEE contenente un regolamento adottato”;

l)

all’articolo 497, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

ai paragrafi 1 e 2, le parole “decisioni del Comitato misto SEE contenenti le” sono inserite dopo le parole “l’entrata in vigore dell’ultima delle”;

ii)

al paragrafo 1, anziché “dell’adozione” leggasi “dell’applicazione nel SEE”.»

3.

Al punto 31bc [Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio]:

a)

è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0575: Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1), rettificato dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 68, dalla GU L 321 del 30.11.2013, pag. 6, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 2.»;

b)

all’adattamento zh) è aggiunto quanto segue:

«v)

al paragrafo 5a, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “decisioni del Comitato misto SEE contenenti le” sono inserite dopo le parole “l’entrata in vigore dell’ultima delle”».

4.

Al punto 31ea (Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0036: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), rettificata dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 73, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 1

5.

Il testo del punto 31 (Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 575/2013, rettificato dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 68, dalla GU L 321 del 30.11.2013, pag. 6, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 2, del regolamento (UE) 2017/2395 e della direttiva 2013/36/UE, rettificata dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 73, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 1, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27.

(3)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(4)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(5)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione comune delle Parti contraenti

in merito alla decisione del Comitato misto SEE n. 79/2019, del 29 marzo 2019, che integra la direttiva 2013/36/UE nell’accordo SEE [da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]

Le Parti contraenti convengono che l’integrazione nell’accordo SEE della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, lascia impregiudicate le norme nazionali di applicazione generale relative al controllo degli investimenti diretti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.


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