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Document 22019D2133
Decision of the EEA Joint Committee No 79/2019 of 29 March 2019 amending Annex IX (Financial services) to the EEA Agreement [2019/2133]
Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2019 del 29 marzo 2019 che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE 2019/2133
Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2019 del 29 marzo 2019 che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE 2019/2133
GU L 321 del 12.12.2019, p. 170–175
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(59) | abrogazione | punto 31 | 01/01/2020 | |
Modifies | 21994A0103(59) | aggiunta | punto 14a | 01/01/2020 | |
Modifies | 21994A0103(59) | aggiunta | punto 31bc lettera (zh) punto (v) | 01/01/2020 | |
Modifies | 21994A0103(59) | aggiunta | punto 31bc trattino | 01/01/2020 | |
Modifies | 21994A0103(59) | aggiunta | punto 31ea trattino | 01/01/2020 | |
Modifies | 21994A0103(59) | sostituzione | punto 14 | 01/01/2020 |
12.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 321/170 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 79/2019
del 29 marzo 2019
che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE 2019/2133
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), rettificato dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 68, dalla GU L 321 del 30.11.2013, pag. 6, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 2. |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (3), rettificata dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 73, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 1. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE contengono le espressioni «ente impresa madre nell’UE», «società di partecipazione finanziaria madre nell’UE» e «società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE» che, nel contesto dell’accordo SEE, sono intese come riferimenti a soggetti che corrispondono alle definizioni contenute nel regolamento, sono stabiliti in una parte contraente del SEE e non sono filiazioni di nessun altro ente costituito in un’altra parte contraente del SEE. |
(5) |
La direttiva 2013/36/UE abroga le direttive 2006/48/CE (4) e 2006/49/CE (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono integrate nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo. |
(6) |
Le possibili riduzioni ingiustificate dei fondi propri derivanti dall’uso di modelli interni sono state limitate, fra l’altro, dalla legislazione nazionale che attua l’articolo 152 della direttiva 2006/48/CE, sostituito alla fine del 2017 dall’articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE contengono tuttavia diverse altre disposizioni che permettono alle autorità competenti di affrontare la stessa questione, fra cui la possibilità di adottare misure volte a controbilanciare le riduzioni ingiustificate degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (si veda ad esempio l’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE) e a imporre prudenti margini di cautela nella calibrazione dei modelli interni [si vedano ad esempio l’articolo 144 del regolamento (UE) n. 575/2013 e l’articolo 101 della direttiva 2013/36/UE]. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
il testo del punto 14 (Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente: «32013 L 0036: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), rettificata dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 73, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 1. Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:
|
2. |
Dopo il punto 14 (Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:
|
3. |
Al punto 31bc [Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio]:
|
4. |
Al punto 31ea (Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
5. |
Il testo del punto 31 (Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso. |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 575/2013, rettificato dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 68, dalla GU L 321 del 30.11.2013, pag. 6, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 2, del regolamento (UE) 2017/2395 e della direttiva 2013/36/UE, rettificata dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 73, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 1, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27.
(3) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.
(4) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
(5) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.
(*1) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
Dichiarazione comune delle Parti contraenti
in merito alla decisione del Comitato misto SEE n. 79/2019, del 29 marzo 2019, che integra la direttiva 2013/36/UE nell’accordo SEE [da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]
Le Parti contraenti convengono che l’integrazione nell’accordo SEE della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, lascia impregiudicate le norme nazionali di applicazione generale relative al controllo degli investimenti diretti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.