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Document 21998A0710(01)

Accordo tra la Comunità europea, l'Agenzia spaziale europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea relativo a un contributo europeo all'istituzione di un sistema globale di navigazione assistita da satellite (GNSS)

GU L 194 del 10.7.1998, p. 16–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1998/434/oj

Related Council decision

21998A0710(01)

Accordo tra la Comunità europea, l'Agenzia spaziale europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea relativo a un contributo europeo all'istituzione di un sistema globale di navigazione assistita da satellite (GNSS)

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 10/07/1998 pag. 0016 - 0024


ACCORDO tra la Comunità europea, l'Agenzia spaziale europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea relativo a un contributo europeo all'istituzione di un sistema globale di navigazione assistita da satellite (GNSS)

LA COMUNITÀ EUROPEA, in prosieguo denominata «Comunità», rappresentata da Gavin Strang, ministro dei Trasporti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e presidente in carica del Consiglio dell'Unione europea, e Neil Konnock, membro della Commissione delle Comunità europee (Trasporti),

e

L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA, istituita dalla convenzione istitutiva di un'Agenzia spaziale europea, aperta alla firma a Parigi il 30 maggio 1975, in prosieguo denominata «ESA», rappresentata da Antonio Rodotà, direttore generale,

e

L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA, istituita dalla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea del 13 dicembre 1960, modificata dal protocollo del 12 febbraio 1981, in prosieguo denominata «Eurocontrol», rappresentata da Yves Lambert, direttore generale,

in prosieguo collettivamente denominate «le parti»,

PRENDENDO ATTO che gli studi sulla navigazione assistita da satellite sono passati dalla fase della ricerca a quella della definizione di un sistema operativo e che essi hanno raggiunto un livello di maturità sufficiente per consentire un contributo europeo a un sistema globale di navigazione assistita da satellite e favorire in tal modo la partecipazione dell'industria europea a questo settore;

PRENDENDO ATTO dell'interesse manifestato dai governi europei per un contributo europeo alla nagivazione assistita da satellite in occasione della riunione del 10 giugno 1994 della Commissione europea per l'aviazione civile (CEAC);

VISTA la comunicazione della Commissione delle Comunità europee, in prosieguo denominata «Commissione», relativa ai servizi di navigazione assistita da satellite del 14 giugno 1994, la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 1994 relativa ad un contributo europeo per l'istituzione di un sistema globale di navigazione assistita da satellite (GNSS), le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 marzo 1995, che invitano la Commissione a contribuire all'istituzione del sistema globale di navigazione assistita da satellite (GNSS 1) con l'adozione di tutte le misure necessarie per il noleggio dei transponder su Inmarsat III, AORE e IOR, e la decisione del Consiglio dell'Unione europea e del Parlamento europeo del 23 luglio 1996 sugli orientamenti per lo sviluppo delle reti transeuropee dei trasporti;

CONSIDERANDO che in data 24 giugno 1998 il Consiglio dell'ESA ha approvato il presente accordo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della convenzione che istituisce l'Agenzia spaziale europea;

VISTA la misura n. 83/22, adottata dalla Commissione permanente di Eurocontrol il 31 gennaio 1995, a norma dell'articolo 11 della convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea, nella versione modificata del 12 febbraio 1981;

RICONOSCENDO la necessità di un ulteriore coordinamento delle loro attività per garantire la credibilità e l'efficacia della partecipazione europea in questo settore, in particolare nella prospettiva dello sviluppo di un sistema di navigazione assistita da satellite che utilizzi i carichi paganti di navigazione di Inmarsat III, per il quale le parti hanno già presentato una proposta denominata sistema EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service - Servizio complementare geostazionario europeo di navigazione), che è stata accolta dal Consiglio di Inmarsat il 21 novembre 1994 e il 15 novembre 1995,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo intende istituire una cooperazione tra le parti per fornire un contributo europeo all'istituzione di un sistema globale di navigazione assistita da satellite. Questa iniziativa concentrata ha l'obiettivo di porre l'Europa in grado di fornire un servizio di navigazione assistita da satellite che soddisfi, nella misura del possibile, le esigenze operative degli utenti civili, indipendentemente dagli altri mezzi di radionavigazione e di posizionamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

«Sistema globale di navigazione assistita da satellite» (Global Navigation Satellite System, in prosieguo denominato GNSS): un sistema di determinazione della posizione, della velocità e del tempo basato su satellite su scala mondiale, che risponde in maniera permanente alle potenziali esigenze degli utenti per le applicazioni ad uso civile.

«GNSS 1»: una prima applicazione del GNSS che si basa sugli attuali sistemi militari di navigazione assistita da satellite degli Stati Uniti e della Russia, potenziata da sistemi ad uso civile, diretta a fornire all'utente uno strumento sufficientemente indipendente di monitoraggio di tutto il sistema.

«GNSS 2»: un sistema ad uso civile di navigazione assistita da satellite su scala mondiale, controllato e gestito a livello internazionale, che risponde alle esigenze di tutte le categorie di utenti in materia di determinazione della posizione, della velocità e del tempo.

«EGNOS» (European Geostationary Nagivation Overlay Service - Servizio complementare geostazionario europeo di navigazione): un complemento europeo degli attuali sistemi di navigazione e di posizionamento assistiti da satellite, che utilizza satelliti geostazionari al fine di aumentare le prestazioni di questi sistemi sull'Europa e di fornire una capacità su tutte le aree di diffusione tramite sistemi geostazionari. Il sistema EGNOS è un componente europeo del GNSS 1.

Articolo 3

Ambito di applicazione

L'ambito della cooperazione tra le parti previsto dal presente accordo è specificato negli allegati I e II. Esso riguarda le seguenti attività:

a) realizzazione e convalida di una capacità operativa di un contributo europeo al GNSS 1, utilizzando le costellazioni satellitari esistenti e ogni elemento di potenziamento idoneo a rispondere alle esigenze degli utenti;

b) coordinamento delle azioni di ciascuna parte per il conseguimento della piena capacità operativa del GNSS 1;

c) in parallelo al GNSS 1, attività preparatorie per la definizione e la progettazione del GNSS 2.

Articolo 4

Contributo delle parti al GNSS 1

Le parti adottano le misure idonee, secondo le rispettive norme e procedure e si sforzano al massimo per fornire in tempo utile il loro contributo al GNSS 1 secondo le modalità indicate nell'allegato II, nel modo seguente:

a) l'ESA contribuisce mediante l'attuazione del proprio programma ARTES (Advanced Research in Telecommunication Systems), in particolare dell'elemento 9, che comprende gli sviluppi tecnici del sistema EGNOS e il suo funzionamento ai fini delle prove e della convalida tecnica;

b) Eurocontrol stabilisce le esigenze degli utenti del settore dell'aviazione civile e, in base ad esse, effettua la convalida del sistema così ottenuto. Eurocontrol sostiene inoltre le iniziative europee atte a garantire che il GNSS 1 risponda alle esigenze dell'aviazione civile sotto il profilo operativo;

c) la Comunità contribuisce a individuare le esigenze di tutti gli utenti e a convalidare, in base a tali esigenze, il sistema così ottenuto, in particolare nell'ambito delle proprie iniziative relative alle reti transeuropee e delle proprie azioni di ricerca e sviluppo, fatta salva la normativa sulle procedure di armonizzazione tecnica, come quelle relative agli aeromobili e alle apparecchiature di gestione del traffico aereo.

In particolare, la Comunità farà anche in modo che il GNSS 1 possa essere istituito prendendo tutte le misure idonee, soprattutto quelle relative al noleggio dei transponder geostazionari.

Articolo 5

Organizzazione della cooperazione tra le parti

1. Per garantire il progressivo sviluppo della loro cooperazione, le parti istituiscono con il presente accordo un comitato tripartito comune, con l'obiettivo di controllare l'attuazione del presente accordo, di elaborare orientamenti e di coordinare gli approcci comuni ai fini della realizzazione dell'accordo. Il comitato tripartito comune si riunisce almeno una volta all'anno ovvero, su richiesta di una delle parti, con una maggiore frequenza, e adotta il proprio regolamento interno.

2. Il comitato tripartito comune è assistito da un segretariato che garantisce l'assistenza amministrativa corrente e, a richiesta, organizza l'assistenza tecnica. Le parti si impegnano, secondo le rispettive norme e procedure, a contribuire congiuntamente a tale assistenza amministrativa.

3. Il comitato tripartito comune svolge le attività specificate nel presente accordo mediante:

a) lo scambio di informazioni sullo stato di avanzamento delle attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo e lo scambio dei documenti e dei risultati derivanti dai contributi delle parti previsti dall'accordo;

b) l'invito ai rappresentanti di ciascuna delle parti a partecipare alle riunioni relative alle attività che costituiscono la base del presente accordo;

c) lo scambio di informazioni e un'attività di coordinamento, nella misura del possibile, prima di avviare, con soggetti terzi non europei, contatti che abbiano una connessione con il presente accordo;

d) l'elaborazione di proposte per gli accordi necessari al futuro servizio operativo di posizionamento e di navigazione;

e) la presentazione di proposte per l'organizzazione del segretariato.

4. Qualsiasi modifica o aggiornamento del contenuto tecnico degli allegati I e II che non incida sull'ambito di applicazione del presente accordo, in particolare sulle disposizioni finanziarie e sulle sue condizioni di funzionamento, può essere adottata dal comitato tripartito comune all'unanimità.

Articolo 6

Scambio e divulgazione di informazioni

1. Ciascuna parte scambia con le altre parti qualsiasi informazione di cui disponga che può essere necessaria per l'attuazione del presente accordo, fatte salve le proprie norme in materia di scambio di informazioni.

2. Salvo diversa disposizione, nessuna delle parti divulga le informazioni scambiate nell'ambito del presente accordo a persone diverse dai suoi dipendenti o da quelle che sono ufficialmente abilitate ad averne conoscenza (compresi gli Stati membri di ciascuna parte), né le utilizza a fini commerciali. La divulgazione è effettuata soltanto nella misura necessaria ai fini del presente accordo e nel rispetto della massima riservatezza.

Articolo 7

Diritti di proprietà

1. Ciascuna delle parti gestisce o detiene, secondo le proprie norme e procedure, la proprietà e i diritti commerciali sul software, le apparecchiature e la documentazione che ha finanziato e sviluppato nell'ambito delle proprie attività di attuazione del presente accordo.

2. Possono essere necessari accordi specifici tra le parti per sviluppi congiunti realizzati ai fini del presente accordo.

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

1. Ciascuna delle parti garantisce che siano adottate in tempo utile e secondo le proprie procedure le disposizioni finanziarie adeguate, al fine di assumere i propri obblighi in base al presente accordo e ai suoi allegati.

2. Una volta terminate le prove e la convalida tecnica del sistema EGNOS, devono essere adottate nuove disposizioni finanziarie.

Articolo 9

Ente appaltante e procedure di aggiudicazione

Tutti i contratti necessari per l'attuazione del presente accordo aggiudicati da una delle parti sono attribuiti secondo la procedura abitualmente seguita da tale parte, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 10

Responsabilità

1. Relativamente alle attività svolte in base al presente accordo, le parti convengono che nessuna di esse avanzerà pretese nei confronti delle altre parti per morte o lesioni personali dei propri dipendenti o delle persone che agiscono a suo nome, o per danni di qualsiasi tipo o perdita dei propri beni causati da una delle parti, qualora la morte, le lesioni personali, i danni o la perdita siano dovuti a negligenza o ad altra causa, salvo in caso di negligenza grave o dolo.

2. In caso di una domanda da parte di terzi derivante dall'attuazione, a opera delle parti, dei rispettivi contributi indicati nell'allegato II, ciascuna parte è responsabile soltanto nella misura in cui la domanda riguarda il contributo di tale parte.

3. Le parti convengono che la parte che ha concluso un contratto con terzi nell'ambito dell'esecuzione del contributo di cui è incaricata a norma dell'allegato II, è responsabile per ogni domanda dei suddetti terzi relativa al contratto in questione.

Articolo 11

Forza maggiore

Se le parti vengono meno ai compiti loro affidati dal presente accordo, non vi è violazione dello stesso se l'inadempimento è causato da forza maggiore.

Articolo 12

Relazioni pubbliche

1. Ciascuna parte si impegna ad un previo coordinamento con le proprie altre attività di relazioni pubbliche, individuali o congiunte, relative ai settori contemplati dal presente accordo.

2. In tutte le attività a livello di mezzi di comunicazione, deve essere chiaramente individuato e indicato il ruolo di ciascuna parte dell'accordo.

3. Sono adottate di comune accordo le disposizioni dettagliate per l'attuazione delle attività di relazioni pubbliche previste dal presente articolo.

Articolo 13

Modifiche

1. Il presente accordo può essere modificato soltanto da un accordo scritto concluso all'unanimità dalle parti.

2. Se una delle parti riscontra problemi nell'esecuzione del compito assegnatole, compreso l'aspetto del contributo finanziario, le parti convengono di esaminare, in sede di comitato tripartito comune, i mezzi per ottenere i contributi previsti e rivedono, nella misura del necessario, gli obiettivi e il contenuto del presente accordo.

Articolo 14

Partecipazione di terzi

Il presente accordo può essere aperto alla partecipazione di terzi in grado di contribuire allo svolgimento delle attività previste dal presente accordo. A tal fine, l'accordo è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 15

Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia che potrebbe insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo o dei suoi allegati è sottoposta al comitato tripartito comune per negoziati diretti.

2. Qualora non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 1, ciascuna parte può notificare alle altre la designazione di un arbitro; le altre parti devono allora designare ciascuna il loro arbitro entro due mesi.

3. Il comitato tripartito comune designa altri due arbitri mediante decisione all'unanimità.

4. Le decisioni degli arbitri sono adottate a maggioranza.

5. Ciascuna parte della controversia deve adottare le misure adeguate per applicare la decisione degli arbitri.

Articolo 16

Allegati

Il presente accordo contiene gli allegati I e II, che ne costituiscono parte integrante. L'articolo 5, paragrafo 4 stabilisce la procedura per l'aggiornamento e la modifica degli allegati.

Articolo 17

Entrata in vigore e recesso

1. Il presente accordo entra in vigore alla data della firma e rimane in vigore fino alla realizzazione delle attività indicate negli allegati I e II o fino al momento in cui sarà sostituito da un altro accordo di cooperazione.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascuna parte può tuttavia porre termine all'accordo quando la convalida tecnica e operativa del sistema EGNOS sarà stata realizzata, notificando la propria intenzione alle altre parti con un preavviso di sei mesi.

3. Ove una delle parti ponga fine all'accordo secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le parti concordano tutte le misure adeguate da adottare.

Articolo 18

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in tre originali in lingua tedesca, inglese, danese, spagnola, finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese e svedese, ciascuna delle quali fa ugualmente fede.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente facultados, han firmado el presente Acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen unterzeichnet.

Ðñïò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò, äåüíôùò åîïõóéïäïôçìÝíïé, õðÝãñáøáí ôçí ðáñïýóá óõìöùíßá.

In witness whereof, the undersigned, duly empowered to that effect, have signed this Agreement.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados para o efeito, assinam o presente acordo.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Till bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Luxemburgo, el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y ocho.

Udfærdiget i Luxembourg, den attende juni nitten hundrede og otteoghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am achtzehnten Juni neunzehnhundertachtundneunzig.

¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò äåêáïêôþ Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ïêôþ.

Done at Luxembourg on the eighteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-eight.

Fait à Luxembourg, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Fatto a Lussemburgo, addì diciotto giugno millenovecentonovantotto.

Gedaan te Luxemburg, de achttiende juni negentienhonderd achtennegentig.

Feito no Luxemburgo, em dezoito de Junho de mil novecentos e noventa e oito.

Tehty Luxemburgissa kahdeksantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den artonde juni nittonhundranittioåtta.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Por la Agencia Espacial Europea

For Den Europæiske Rumorganisation

Für die Europäische Weltraumorganisation

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Õðçñåóßá ÄéáóôÞìáôïò

For the European Space Agency

Pour l'Agence spatiale européenne

Per l'Agenzia spaziale europea

Voor het Europees Ruimteagentschap

Pela Agência Espacial Europeia

Euroopan avaruusjärjestön puolesta

För Europeiska rymdorganisationen

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Por la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea

For Den Europæiske Organisation for Luftfartssikkerhed

Für die Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt

Ãéá ôïí Åõñùðáúêü Ïñãáíéóìü ãéá ôçí ÁóöÜëåéá ôçò Áåñïíáõôéëßáò

For the European Organisation for the Safety of Air Navigation

Pour l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne

Per l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

Voor de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart

Pela Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea

Euroopan lentoturvallisuusjärjestön puolesta

För Europeiska organisationen för luftfartssäkerhet

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO I

1. Introduzione

L'ambito della cooperazione tra le parti, definito all'articolo 3 del presente accordo, è specificato nelle attività seguenti.

2. Contributo europeo al GNSS 1: articolo 3, lettera a)

Questo contributo comprende lo sviluppo dei sistemi di potenziamento dei sistemi attuali di radionavigazione e di posizionamento basati su satelliti, al fine di soddisfare le esigenze degli utenti civili (trasporti terrestri, marittimi, aerei e applicazioni non relative ai trasporti) sull'Europa e su tutte le aree di diffusione tramite sistemi geostazionari.

Esso comprende le principali attività seguenti:

- individuazione delle esigenze degli utenti,

- sviluppo, prove, convalida tecnica ed operativa del sistema EGNOS, che costituisce un potenziamento con copertura allargata (Wide Area Augmentation - WAA) degli attuali sistemi di radionavigazione e di posizionamento basati su satelliti, il quale si avvale di satelliti geostazionari e offre agli utenti ulteriori capacità di telemetria e di garanzia dell'integrità dei segnali, nonché ulteriori informazioni di correzione differenziale via satellite (Wide Area Differential - WAD),

- ulteriore potenziamento [per es. potenziamento in area locale, controllo autonomo dell'integrità in fase di ricezione (RAIM), ecc.],

- sviluppo, prove e convalida delle apparecchiature dell'utente,

- certificazione degli elementi europei del GNSS 1.

L'allegato II contiene una descrizione più dettagliata del contributo europeo al GNSS 1.

3. Passaggio del GNSS 1 alla piena capacità operativa: articolo 3, lettera b)

Le parti si impegnano a individuare meccanismi che consentano di fornire eventuali ulteriori contributi per conseguire una piena capacità operativa del GNSS 1, che richiederà in particolare un'ulteriore capacità spaziale.

4. Attività preparatorie per il GNSS 2: articolo 3, lettera c)

Le parti agiranno di concerto relativamente alle attività preparatorie per la definizione e la progettazione del GNSS 2, in particolare agli studi preparatori per una dimostrazione in orbita da svolgersi nel periodo 1997-2000. Saranno studiate le possibili configurazioni di sistemi in modo da individuare e avviare una ricerca critica e gli sviluppi tecnologici e poter procedere quanto prima ad esperimenti sulle concezioni prescelte per il GNSS 2.

Le attività preparatorie per il GNSS 2 comprendono le attività seguenti:

- definizione della missione (individuazione di ulteriori esigenze degli utenti, requisiti in materia di configurazione del segnale, definizione delle applicazioni del sistema di dimostrazione);

- definizione del sistema (opzioni del sistema, progettazione del sistema di dimostrazione, definizione del programma di dimostrazione);

- attività preliminari allo sviluppo, preparatorie alla tecnologia GNSS 2;

- sviluppo di un carico pagante di navigazione sperimentale e dell'esecuzione di prove di simulazione del sistema, nonché delle dimostrazioni di volo orbitale;

- progettazione dell'architettura del GNSS 2 (progettazione di un sistema completo di navigazione via satellite, comprendente tra l'altro gli aspetti logistici e operativi).

ALLEGATO II

1. Introduzione

Il presente allegato fornisce una ripartizione dei contributi delle parti indicati nell'articolo 4. Tali contributi riguardano la progettazione, lo sviluppo e l'attuazione del sistema EGNOS fino al completamento di una prima fase di attuazione implicante l'uso di almeno due transponder geostazionari. Una descrizione del sistema EGNOS viene fornita qui di seguito.

Il sistema EGNOS, che costituisce un potenziamento degli attuali sistemi di radionavigazione e di posizionamento basati su satelliti, utilizza satelliti geostazionari che potenziano le prestazioni di tali sistemi sull'Europa e in generale su tutte le zone di diffusione tramite sistemi geostazionari.

Utilizzando transponder di navigazione a bordo di satelliti geostazionari ed elaborando i dati provenienti da una rete di stazioni di monitoraggio a terra (Terrestrial Monitoring Stations), il sistema EGNOS fornisce una maggiore capacità di telemetria via satellite, una maggiore integrità dei servizi e dati di correzione differenziale con copertura allargata (Wide Area Differential - WAD). L'obiettivo del servizio WAD è migliorare la precisione degli attuali sistemi di radionavigazione basati su satelliti, in particolare relativi all'Europa. Il sistema EGNOS migliorerà la disponibilità complessiva dei servizi di navigazione via satellite.

L'infrastruttura del sistema EGNOS sarà composta da:

- centri di controllo della missione (Mission Control Centres - MCC);

- transponder di navigazione su satelliti geostazionari;

- stazioni di terra terrestri di navigazione (Navigation Land Earth Stations - NLES) per accedere ai transponder di navigazione;

- stazioni di telemetria e di controllo dell'integrità (Ranging and Integrity Monitoring Stations - RIMS);

- stazioni di telemetria e di controllo dell'integrità potenziate per una determinazione precisa dell'orbita dei satelliti geostazionari a bordo dei quali si trovano i transponder di navigazione;

- una rete di stazioni di riferimento per verificare l'integrità delle correzioni WAD calcolate dal sistema EGNOS. Come stazioni di riferimento si utilizzeranno stazioni di telemetria e di controllo dell'integrità semplificate.

2. Contributo dell'ESA

L'ESA contribuisce a progetto mediante l'attuazione del suo programma ARTES, in particolare l'elemento 9.

In particolare, l'ESA è incaricata di intraprendere le attività seguenti:

- gestione del progetto EGNOS;

- analisi della missione e definizione del sistema;

- esperimenti preliminari;

- prove e simulazione;

- sviluppo del sistema di telemetria;

- sviluppo del sistema di integrità;

- sviluppo del sistema WAD;

- prove e convalida tecnica del sistema EGNOS, in particolare le disposizioni per le comunicazioni a terra e le spese di funzionamento dei centri di controllo della missione (MCC) nel periodo delle prove e della convalida.

3. Contributo di Eurocontrol

Eurocontrol, nell'ambito delle sue attività relative alle applicazioni della navigazione assistita da satellitte e in stretta cooperazione con l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), è incaricato di svolgere le seguenti attività:

- definizione delle esigenze degli utenti dell'aviazione civile;

- prove operative e convalida per gli utenti del GNSS 1 nel settore dell'aviazione civile; tali attività comprendono le misurazioni statiche a terra, gli esperimenti su voli dedicati e le sessioni di registrazione dei dati su aerei di linea commerciali;

- sostegno alle attività europee per garantire che il GNSS sia operativamente accettabile per l'aviazione civile; tale attività sarà svolta con la massima cooperazione possibile nel settore dell'aviazione civile, in particolare con le autorità aeronautiche comuni (JAA).

4. Contributo della Comunità

La Comunità si impegna, secondo le proprie procedure nel settore delle reti transeuropee e dei programmi quadro di ricerca e sviluppo, a contribuire alle seguenti attività:

- individuazione delle esigenze degli utenti relative al GNSS 1;

- progettazione, sviluppo e sostegno dell'attività di normalizzazione delle apparecchiature per gli utenti, per tutti i tipi di applicazione (marittima, aviazione civile, trasporti terrestri);

- analisi degli aspetti relativi all'integrazione delle apparecchiature nei veicoli degli utenti, per preparare gli esperimenti di convalida;

- messa a disposizione di almeno due collegamenti via satellite per l'attuazione del sistema EGNOS (in particolare, noleggio dei transponder sui satelliti Inmarsat III AOR-E e IOR e degli impianti necessari nelle stazioni di terra terrestri di navigazione (NLES);

- effettuazione di esperimenti in condizioni operative per convalidare le esigenze degli utenti e i prototipi di apparecchiature loro destinate.

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