This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 12008M038
Consolidated version of the Treaty on European Union - TITLE V: GENERAL PROVISIONS ON THE UNION'S EXTERNAL ACTION AND SPECIFIC PROVISIONS ON THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY - Chapter 2: Specific provisions on the common foreign and security policy - Section 1: Common provisions - Article 38 (ex Article 25 TEU)
Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE - Capo 2: Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune - Sezione 1: Disposizioni comuni - Articolo 38 (ex articolo 25 del TUE)
Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE - Capo 2: Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune - Sezione 1: Disposizioni comuni - Articolo 38 (ex articolo 25 del TUE)
GU C 115 del 9.5.2008, p. 36–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE - Capo 2: Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune - Sezione 1: Disposizioni comuni - Articolo 38 (ex articolo 25 del TUE)
Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0036 - 0036
Articolo 38 (ex articolo 25 del TUE) Fatto salvo l'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un comitato politico e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze dell'alto rappresentante. Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi previste all'articolo 43. Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione. --------------------------------------------------