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Document 12008M013

    Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - TITOLO III: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI - Articolo 13

    GU C 115 del 9.5.2008, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2008/art_13/oj

    12008M013

    Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - TITOLO III: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI - Articolo 13

    Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0022 - 0022


    Articolo 13

    1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

    Le istituzioni dell'Unione sono:

    - il Parlamento europeo,

    - il Consiglio europeo,

    - il Consiglio,

    - la Commissione europea (in appresso "Commissione"),

    - la Corte di giustizia dell'Unione europea,

    - la Banca centrale europea,

    - la Corte dei conti.

    2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

    3. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.

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