Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62007CA0250

    Causa C-250/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/38/CEE — Appalti pubblici degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni — Aggiudicazione di appalto senza previa indizione di gara — Presupposti — Comunicazione dei motivi di rigetto di un’offerta — Termine)

    IO C 180, 1.8.2009, pagg. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 180/3


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

    (Causa C-250/07) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Direttiva 93/38/CEE - Appalti pubblici degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni - Aggiudicazione di appalto senza previa indizione di gara - Presupposti - Comunicazione dei motivi di rigetto di un’offerta - Termine)

    2009/C 180/05

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e D. Kukovec, agenti)

    Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: D. Tsagkaraki, agente, V. Christianos, dikigoros)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, 20, n. 2, e 41, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84) — Procedura di messa in concorrenza per lo studio, la fornitura, il trasporto, l'installazione e la messa in funzione di due unità termoelettriche destinate alla centrale termoelettrica di Atherinolakkos a Creta

    Dispositivo

    1)

    Ritardando senza giustificazioni la risposta alla richiesta di un offerente di precisazioni relative ai motivi del rigetto della sua offerta, la Repubblica ellenica è venuta meno all’obbligo ad essa incombente a norma dell’art. 41, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001, 2001/78/CE.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Repubblica ellenica e la Commissione delle Comunità europee sopportano ciascuna le proprie spese.


    (1)  GU C 155 del 7.7.2007.


    In alto