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Document 31992L0091

Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

GU L 348 del 28.11.1992, p. 9–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/91/oj

31992L0091

Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 28/11/1992 pag. 0009 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 6 pag. 0011
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 6 pag. 0011


DIRETTIVA 92/91/CEE DEL CONSIGLIO del 3 novembre 1992 relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione (1), elaborata previa consultazione dell'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie estrattive,

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 118 A del trattato che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare nell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro costituisce un obiettivo che non può essere subordinato a considerazioni puramente economiche;

considerando che la direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (4) non si applica al settore delle industrie estrattive;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di sicurezza e di salute per le industrie estrattive per trivellazione costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che le attività che si praticano nelle industrie estrattive per trivellazione possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5); che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore delle industrie estrattive per trivellazione, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva, che è l'undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori occupati nelle industrie estrattive per trivellazione definite all'articolo 2, lettera a).

2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente al settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

a) per «industrie estrattive per trivellazione» si intendono tutte le industrie che svolgono le attività:

- di estrazione propriamente detta di minerali per trivellazione con perforazioni di sondaggio, e/o

(&{È&};) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

- di prospezione in vista di una tale estrazione, e/o

- di preparazione delle materie estratte per la vendita, escluse le attività di trasformazione delle materie estratte;

b) per «luogo di lavoro» si intendono tutti i luoghi che sono destinati ai posti di lavoro e che riguardano le attività e gli impianti direttamente o indirettamente connessi alle industrie estrattive per trivellazione compresi gli alloggi, se esistenti, a cui i lavoratori hanno accesso nell'ambito del loro lavoro.

SEZIONE II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 3

Obblighi generali

1. Per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:

a) i luoghi di lavoro siano progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza compromettere la salute e/o la sicurezza propria e/o degli altri lavoratori;

b) i luoghi di lavoro con presenza di personale siano oggetto di sorveglianza da parte di un responsabile;

c) i lavori comportanti rischi particolari siano affidati soltanto a personale competente ed effettuati conformemente alle istruzioni impartite;

d) tutte le istruzioni in materia di sicurezza siano comprensibili per il personale addetto;

e) siano fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso;

f) adeguate esercitazioni di sicurezza vengano svolte ad intervalli regolari.

2. Il datore di lavoro provvede affinché sia compilato ed aggiornato un documento in materia di sicurezza e di salute, in appresso denominato «documento di sicurezza e di salute» comprensivo dei requisiti previsti agli articoli 6, 9 e 10 della direttiva 89/391/CEE.

Il documento di sicurezza e di salute dimostra in particolare che:

- i rischi cui sono esposti i lavoratori nel luogo di lavoro sono definiti e valutati;

- le misure idonee saranno prese per conseguire gli obiettivi della presente direttiva;

- i luoghi di lavoro e le attrezzature sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.

Il documento di sicurezza e di salute deve essere compilato prima dell'inizio dei lavori ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

3. Quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per tutte le questioni soggette al suo controllo.

Il datore di lavoro che, conformemente alla legislazione e/o alla prassi nazionale, è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure di sicurezza e di salute dei lavoratori e specifica nel documento di sicurezza e di salute l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento.

Il coordinamento lascia impregiudicata la responsabilità dei singoli datori di lavoro di cui alla direttiva 89/391/CEE.

4. Il datore di lavoro fa rapporto quanto prima alle autorità competenti in merito a qualsiasi infortunio sul lavoro grave e/o mortale nonché in merito a qualsiasi situazione di pericolo grave.

Se necessario, il datore di lavoro aggiorna il documento di sicurezza e di salute rendendo conto delle misure prese per evitare una ripetizione.

Articolo 4

Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive

Il datore di lavoro prende le misure adatte al tipo di attività:

- per prevenire, individuare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni;

- per impedire la formazione di atmosfere esplosive e/o nocive alla salute.

Articolo 5

Mezzi di evacuazione e di salvataggio

Il datore di lavoro predispone e mantiene in efficienza i mezzi di evacuazione e di salvataggio appropriati affinché in caso di pericolo i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro in modo rapido e sicuro.

Articolo 6

Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme

Il datore di lavoro prende le misure necessarie per fornire i sistemi di allarme e di comunicazione necessari che permettano, all'occorrenza, di iniziare immediatamente le operazioni di evacuazione, di soccorso e di salvataggio.

Articolo 7

Informazione dei lavoratori

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti vengono informati di tutte le misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, e in particolare di quelle previste agli articoli da 3 a 6.

2. Le informazioni devono essere comprensibili per i lavoratori interessati.

Articolo 8

Controllo sanitario

1. Per assicurare un adeguato controllo della salute dei lavoratori in funzione dei rischi riguardanti la loro sicurezza e la loro salute sul lavoro, vengono stabilite misure conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono concepite in modo tale che ogni lavoratore debba usufruire del controllo sanitario o esservi sottoposto prima che gli siano affidati i compiti in rapporto alle attività di cui all'articolo 2 e in seguito ad intervalli regolari.

3. Il controllo sanitario può far parte di un sistema sanitario nazionale.

Articolo 9

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo in conformità dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per quanto riguarda le questioni trattate dalla presente direttiva.

Articolo 10

Prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute

1. I luoghi di lavoro utilizzati per la prima volta successivamente alla messa in applicazione della presente direttiva di cui all'articolo 12, paragrafo 1 devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato.

2. I luoghi di lavoro già utilizzati prima della messa in applicazione della presente direttiva di cui all'articolo 12, paragrafo 1 devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato, quanto prima e comunque entro cinque anni a decorrere da tale data.

3. Qualora i luoghi di lavoro subiscano, in data posteriore alla messa in applicazione della presente direttiva di cui all'articolo 12, paragrafo 1, modifiche, ampliamenti e/o trasformazioni, il datore di lavoro prende le disposizioni necessarie al fine di rendere i suddetti luoghi conformi alle prescrizioni minime figuranti in allegato.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 11

Adattamento dell'allegato

Gli adattamenti di carattere prettamente tecnico dell'allegato, in funzione:

- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione relative alle industrie estrattive per trivellazione,

e/o

- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e delle conoscenze relativi alle industrie estrattive per trivellazione

sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dall'adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi già adottate o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e l'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie estrattive ed il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 novembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

DENTON OF WAKEFIELD

(1) GU n. C 32 del 7. 2. 1991, pag. 7.

(2) GU n. C 280 del 28. 10. 1991, pag. 79 e GU n. C 241 del 21. 9. 1992, pag. 88.

(3) GU n. C 191 del 22. 7. 1991, pag. 34.

(4) GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 1.

ALLEGATO

PRESCRIZIONI MINIME IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA DIRETTIVA

Osservazione preliminare

Le norme di cui al presente allegato si applicano ogni qualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le circostanze o la presenza di un rischio particolare.

SEZIONE A

Prescrizioni minime comuni applicabili ai settori «terraferma» e «offshore»

1. Stabilità e solidità

I luoghi di lavoro devono essere progettati, costruiti, installati, gestiti e sottoposti a controlli e a manutenzione in modo che siano in grado di resistere alle forze ambientali prevedibili.

Essi devono avere una struttura ed una solidità confacenti al tipo d'impiego.

2. Organizzazione e sorveglianza

2.1. Organizzazione dei luoghi di lavoro

2.1.1. I luoghi di lavoro devono essere progettati in modo da garantire una protezione adeguata contro i rischi. Essi devono essere tenuti puliti e le sostanze o i depositi pericolosi devono essere esportati o tenuti sotto controllo in modo che non costituiscano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2.1.2. I posti di lavoro devono essere progettati e costruiti secondo criteri ergonomici, tenendo conto della necessità che i lavoratori abbiano una visione d'insieme delle operazioni che si svolgono sul loro posto di lavoro.

2.1.3. Le zone in cui esistono rischi particolari devono essere delimitate e munite di segnaletica d'avvertimento.

2.2. Persona responsabile

Ogni luogo di lavoro occupato da lavoratori deve essere costantemente sotto la responsabilità di una persona responsabile, in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico in conformità delle legislazioni e/o delle prassi nazionali, designata dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro può assumere egli stesso la responsabilità per il posto di lavoro di cui al primo comma, qualora sia in possesso delle capacità e delle competenze necessarie a tal fine, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

2.3. Sorveglianza

Per garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori in tutte le operazioni intraprese si deve esercitare una sorveglianza, affidata a persone in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico, designate dal datore di lavoro o a suo nome e operanti a suo nome.

Il datore di lavoro può assumere lui stesso la sorveglianza di cui al primo comma, qualora sia in possesso delle capacità e delle competenze necessarie a tal fine, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

2.4. Lavoratori competenti

In ciascun posto di lavoro occupato da lavoratori deve trovarsi un numero sufficiente di lavoratori, in possesso della capacità, dell'esperienza e della formazione necessarie per l'esercizio delle funzioni loro affidate.

2.5. Informazione, istruzioni e formazione

I lavoratori devono beneficiare dell'informazione, delle istruzioni e delle azioni di formazione o di aggiornamento necessarie a tutelare la loro sicurezza e salute.

Il datore di lavoro deve accertarsi che ai lavoratori siano impartite istruzioni comprensibili, al fine di non compromettere la loro sicurezza e salute e quella degli altri lavoratori.

2.6. Istruzioni scritte

Per ogni luogo di lavoro devono essere predisposte istruzioni scritte indicanti le norme da seguire a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e a garanzia dell'impiego del materiale in condizioni di sicurezza.

Le istruzioni devono comprendere istruzioni sull'uso delle attrezzature di salvataggio e sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza sul posto di lavoro o nelle sue vicinanze.

2.7. Esecuzione delle operazioni in condizioni di sicurezza

L'esecuzione delle operazioni in ciascun posto di lavoro o inerenti ad ogni attività deve avvenire in condizioni di sicurezza.

2.8. Permessi di lavoro

Sempreché richiesto dal documento relativo alla sicurezza e alla salute, deve essere istituito un sistema di permessi di lavoro qualora vengano svolte attività pericolose, o attività di per sé non pericolose ma che, interagendo con altre, possono far insorgere rischi gravi.

Il permesso deve essere rilasciato da una persona responsabile prima dell'inizio del lavoro e deve specificare le condizioni da rispettare e le precauzioni da prendere prima, durante e dopo i lavori.

2.9. Esame regolare delle misure di sicurezza e salute

Il datore di lavoro deve garantire l'esame regolare delle misure prese in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, compreso il sistema di gestione della sicurezza e della salute per assicurare il rispetto dei requisiti della presente direttiva.

3. Attrezzature ed impianti meccanici ed elettrici

3.1. Disposizioni di carattere generale

Le attrezzature meccaniche ed elettriche devono essere scelte, installate, messe in funzione, gestite e sottoposte a manutenzione tenendo in debito conto la sicurezza e la salute dei lavoratori e prendendo in considerazione le altre disposizioni della presente direttiva nonché delle direttive 89/392/CEE (¹) e 89/655/CEE (²).

Se sono poste in una zona che presenta o è suscettibile di presentare rischi d'incendio o di esplosione dovuti ad accensione di gas, vapori o liquidi volatili, esse devono essere adattate all'impiego in una zona di questo tipo.

Se necessario, le attrezzature devono essere dotate di dispositivi di protezione adeguata e di sistemi di sicurezza in caso di non funzionamento «fail safe».

3.2. Disposizioni specifiche

Le attrezzature e gli impianti meccanici devono essere di resistenza adeguata, esenti da vizi manifesti e rispondenti all'uso cui sono destinati.

Le attrezzature e gli impianti elettrici devono essere della capacità e della potenza sufficienti all'uso cui sono destinati.

4. Manutenzione

4.1. Manutenzione generale

Deve essere applicato un programma adeguato che preveda l'ispezione sistematica, la manutenzione e, se del caso, la prova delle attrezzature e degli impianti meccanici ed elettrici.

La manutenzione, l'ispezione e la prova di qualsiasi componente delle attrezzature o degli impianti devono essere eseguiti da una persona competente.

Schede di ispezione e di prova devono essere compilate e opportunamente archiviate.

4.2. Manutenzione del materiale di sicurezza

Materiale di sicurezza adeguato deve essere costantemente pronto all'uso e mantenuto in stato d'efficienza.

La sua manutenzione deve essere curata tenendo debito conto delle attività esercitate.

5. Controllo dei pozzi

Si devono prevedere adeguate attrezzature di controllo dei pozzi, da utilizzare durante le operazioni di trivellazione per prevenire i rischi di eruzione.

Nella messa in opera di tali attrezzature si deve tener conto delle caratteristiche del pozzo e delle condizioni di funzionamento.

6. Protezione dalle atmosfere nocive e dai rischi di esplosioni

6.1. Devono essere presi provvedimenti per valutare la presenza e misurare la concentrazione di sostanze nocive e/o potenzialmente esplosive nell'atmosfera.

(¹) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 9. Direttiva modificata dalla direttiva 91/368/CEE (GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 16).

(²) GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 13.

Sempreché richiesto dal documento relativo alla sicurezza e alla salute, occorre predisporre apparecchiature di sorveglianza per la misurazione automatica e continua delle concentrazioni di gas in luoghi specifici nonché sistemi automatici di allarme e dispositivi per l'arresto automatico degli impianti elettrici e dei motori a combustione interna.

Qualora siano previste misurazioni automatiche, i valori misurati devono essere registrati e conservati come previsto nel documento relativo alla sicurezza e alla salute.

6.2. Protezione dalle atmosfere nocive

6.2.1. In caso di accumuli o di possibili accumuli di sostanze nocive nell'atmosfera, devono essere presi provvedimenti adeguati per garantire l'aspirazione di tali accumuli alla fonte e la loro eliminazione.

Il sistema deve essere in grado di diluire tali atmosfere nocive in modo che non si verifichino rischi per i lavoratori.

6.2.2. Fatta salva la direttiva 89/656/CEE (¹), nelle zone ove i lavoratori possono essere esposti ad atmosfere nocive per la loro salute, devono essere disponibili in numero sufficiente adeguati apparecchi di respirazione e di rianimazione.

In tali casi occorre provvedere affinché sia presente sul luogo di lavoro un numero sufficiente di lavoratori in grado di azionare tale materiale.

Il materiale deve essere riposto e conservato in modo adeguato.

6.2.3. Nei casi di presenza o di possibile presenza nell'atmosfera di solfuro d'idrogeno o di altri gas tossici, deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente un piano di protezione che specifichi le attrezzature disponibili e le misure di prevenzione adottate.

6.3. Prevenzione contro il rischio di esplosione

6.3.1. Devono essere presi tutti i provvedimenti necessari per impedire la formazione e l'accumulo di atmosfere esplosive.

6.3.2. All'interno delle zone che presentano rischi di esplosione devono essere presi tutti i provvedimenti necessari per impedire l'accensione di atmosfere esplosive.

6.3.3. Deve essere predisposto un piano anti-esplosione che precisi le attrezzature e le misure necessarie.

7. Vie e uscite di emergenza

7.1. Le vie e uscite di emergenza devono rimanere sgombre e sboccare il più rapidamente possibile all'aperto o in una zona di sicurezza, in un punto di raduno o in un luogo di sgombero sicuri.

7.2. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati dai lavoratori rapidamente e in piena sicurezza.

7.3. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e uscite d'emergenza dipendono dall'uso, dall'attrezzatura e dalle dimensioni dei luoghi di lavoro, nonché dal numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

I locali di alloggio e i locali di soggiorno devono avere almeno due uscite di emergenza distinte, poste alla massima distanza possibile l'una dall'altra e sboccanti in una zona sicura, in un punto di raduno o in un'area di sgombero sicuri.

7.4. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno o, se ciò non fosse possibile, devono essere scorrevoli.

Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

7.5. Le vie e uscite specifiche di emergenza devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle norme nazionali che hanno recepito la direttiva 92/58/CEE (²).

7.6. Le porte d'emergenza non devono essere chiuse a chiave.

Le vie e uscite d'emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti, in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

7.7. Le vie e uscite d'emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente nei casi di guasto dell'impianto elettrico.

(¹) GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 18.

(²) GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 23.

8. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

8.1. Nei luoghi di lavoro chiusi occorre provvedere affinché, in relazione ai metodi di lavoro in uso ed all'entità delle sollecitazioni fisiche a carico dei lavoratori, questi ultimi dispongano di sufficiente aria fresca.

Se si fa uso di un sistema di ventilazione, questo deve essere mantenuto in stato di funzionamento.

Quando ciò sia necessario alla salvaguardia della salute dei lavoratori, un sistema di controllo deve segnalare eventuali guasti.

8.2. Se si fa uso di impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, questi devono funzionare in modo da evitare che i lavoratori siano esposti a correnti d'aria che possano arrecare disagio.

Vanno asportati rapidamente depositi o sudiciumi che, inquinando l'aria, potrebbero generare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori.

9. Temperatura dei locali

9.1. Durante il tempo di lavoro la temperatura dei locali di lavoro deve essere adeguata alle esigenze dell'organismo umano, in rapporto ai metodi di lavoro in uso ed alle sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori.

9.2. Nei locali di riposo, nei locali del personale di permanenza, nei servizi igienici, nelle mense e stanze di medicazione la temperatura deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

9.3. Finestre, lucernari e divisori in vetro devono permettere di evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, in rapporto al tipo dell'attività svolta e alla natura del luogo di lavoro.

10. Pavimenti, pareti, soffitti e tetti dei locali

10.1. Il pavimento dei locali deve essere esente da dossi, buche o pendenze pericolose; esso deve essere fisso, stabile e non sdrucciolevole.

I luoghi di lavoro ospitanti posti di lavoro devono essere opportunamente isolati sotto il profilo termico, in rapporto alla tipologia dell'impresa e alla attività fisica dei lavoratori.

10.2. La superficie dei pavimenti, dei muri e dei soffitti dei locali deve essere tale da consentirne la pulizia e l'intonacatura in modo da ottenere condizioni d'igiene adeguate.

10.3. Le pareti trasparenti o semitrasparenti, in particolare tutti i divisori in vetro nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di transito, devono essere segnalati chiaramente e costruiti con materiali di sicurezza ovvero separati dai posti di lavoro o dalle vie di transito, in modo da evitare che i lavoratori vengano a contatto con le pareti o riportino lesioni in caso di una loro rottura.

10.4. L'accesso ai tetti costruiti in materiali con resistenza insufficiente può essere autorizzato soltanto se sono messe a disposizione attrezzature tali da garantire che l'esecuzione del lavoro possa farsi in condizioni di sicurezza.

11. Illuminazione naturale e artificiale

11.1. I luoghi di lavoro devono essere illuminati in modo da consentire un'adeguata tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

11.2. I luoghi di lavoro devono per quanto possibile disporre di luce naturale sufficiente ed essere dotati, tenendo conto delle condizioni climatiche, di dispositivi che permettano un'illuminazione artificiale adeguata per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

11.3. Gli impianti di illuminazione di locali di lavoro e delle vie di transito devono essere installati in modo che il tipo di illuminazione previsto non presenti rischi di infortunio per i lavoratori.

11.4. I luoghi di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'impianto di illuminazione artificiale devono disporre di un sistema di illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente.

11.5. Le zone operative di controllo, le vie di fuga, i punti di imbarco, le zone soggette a rischio devono essere illuminate costantemente.

Se i locali di lavoro sono occupati solo occasionalmente, l'obbligo di cui al primo comma è limitato al tempo in cui i lavoratori sono presenti.

12. Finestre e lucernari

12.1. Finestre, lucernari e dispositivi di aerazione di cui sia prevista la possibilità di apertura, regolazione o chiusura devono essere strutturati in modo che queste operazioni possano farsi senza pericolo.

I dispositivi di cui sopra vanno collocati in modo che, in posizione di apertura, non costituiscano un pericolo per i lavoratori.

12.2. Finestre e lucernari devono poter essere puliti senza rischio.

13. Porte e portoni

13.1. Posizione, numero, materiali da utilizzare per la loro costruzione e dimensioni di porte e portoni sono determinati in funzione della natura e della destinazione dei locali o delle aree interessate.

13.2. Le porte trasparenti devono essere contrassegnate opportunamente ad una altezza che sia ben visibile.

13.3. Porte e portoni a battenti devono essere trasparenti o muniti di pannelli trasparenti.

13.4. Se le superfici trasparenti o semitrasparenti di porte o portoni non sono in materiale di sicurezza e a carico dei lavoratori sussiste il rischio di lesioni in caso di rottura della porta o del portone, tali superfici devono essere protette contro la rottura.

13.5. Le porte scorrevoli devono essere munite di un dispositivo di sicurezza che ne impedisca l'uscita dalle guide o il ribaltamento inopinato.

13.6. Le porte e i portono basculanti devono essere muniti di un meccanismo di fermo che ne impedisca la ricaduta inopinata.

13.7. Le porte lungo le vie di fuga devono essere chiaramente segnalate.

Esse devono poter essere aperte facilmente dall'interno in qualsiasi momento.

Quando i luoghi di lavoro sono occupati, le porte devono poter essere aperte.

13.8. Nelle immediate vicinanze dei portoni destinati essenzialmente al passaggio di veicoli devono essere sistemate porte per i pedoni, a meno che questi possano utilizzare il portone in condizioni di sicurezza. Le porte per i pedoni andranno segnalate chiaramente e mantenute sgombre da ostacoli.

13.9. Le porte e i portoni meccanici devono funzionare senza rischio di infortuni per i lavoratori.

Le porte e i portoni di cui sopra andranno muniti di dispositivi, facilmente identificabili ed accessibili, di arresto d'emergenza e, a meno che non ne sia prevista l'apertura automatica in caso di interruzione di corrente, dovranno potersi aprire anche manualmente.

13.10. Ove, per impedire l'accesso ad un'area, si usino catene o dispositivi analoghi, questi devono essere chiaramente visibili ed opportunamente indicati con segnali di divieto o di avvertimento.

14. Vie di circolazione

14.1. Devono essere create le condizioni affinché sia possibile raggiungere il luogo di lavoro senza pericolo e abbandonarlo rapidamente e in condizioni di sicurezza in caso di emergenza.

14.2. Le vie di circolazione e/o di accesso, comprese scale a gradini, scale a pioli fisse, bandine e rampe di carico, devono essere calcolate, dimensionate e sistemate in modo che pedoni o veicoli possano utilizzarle facilmente, in condizioni di sicurezza e conformemente all'uso cui sono destinate e che i lavoratori operanti nelle loro vicinanze non corrano alcun rischio.

14.3. Il calcolo delle dimensioni delle vie per la circolazione di persone e/o merci deve dipendere dal numero degli utenti potenziali e dalle natura dell'attività lavorativa.

Se sulle vie di circolazione sono utilizzati mezzi di trasporto, per i pedoni deve essere prevista una larghezza utile di sicurezza.

14.4. Tra le vie di circolazione per veicoli e porte, portoni, passaggi pedonali, corridoi e scale deve essere previsto uno spazio utile sufficiente.

14.5. Le vie di circolazione e di accesso devono essere chiaramente segnalate ai fini della protezione dei lavoratori.

15. Zone pericolose

15.1. I luoghi di lavoro, se comportano aree pericolose perché la natura del lavoro presenta rischi, compresi la caduta del lavoratore o rischi di caduta di oggetti, devono essere, per quanto possibile, muniti di dispositivi che vietino ai lavoratori non autorizzati l'accesso a tali zone.

15.2. Devono essere prese le precauzioni opportune a protezione dei lavoratori autorizzati ad accedere alle aree pericolose.

15.3. Le aree pericolose devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

16. Dimensioni del luogo di lavoro e spazio per la libertà di movimento sul posto di lavoro

16.1. I locali di lavoro devono avere una superficie, un'altezza e un volume tali da consentire ai lavoratori di svolgere la loro attività senza pregiudizio della loro sicurezza e salute o del loro benessere.

16.2. Le dimensioni della superficie libera sul posto di lavoro devono essere tali che i lavoratori dispongano di libertà di movimento sufficiente per la loro attività e possano svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza.

17. Locali di riposo

17.1. I lavoratori devono avere a disposizione un locale di riposo facilmente accessibile, ove ciò sia richiesto dalla sicurezza o dalla salute dei lavoratori, in particolare per il tipo di attività o per un organico superiore ad un determinato numero.

La norma di cui sopra non è applicabile se i lavoratori sono occupati in uffici o locali analoghi con equivalenti possibilità di riposarsi durante le soste.

17.2. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere forniti di tavoli e sedili con schienale in quantità sufficiente in funzione del numero di lavoratori.

17.3. Nei locali di riposo devono essere presi opportuni provvedimenti per proteggere i non fumatori dal disagio provocato dal fumo.

17.4. Se il tempo di lavoro è soggetto ad interruzioni regolari e frequenti e non esistono locali di riposo, il personale deve disporre di altri locali in cui rimanere durante l'interruzione del lavoro quando la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esigano.

Si devono prendere opportuni provvedimenti per proteggere i non fumatori dal disagio provocato dal fumo.

18. Luoghi di lavoro esterni

18.1. Posti di lavoro, vie di circolazione ed altri luoghi od impianti all'esterno, utilizzati o occupati dai lavoratori durante la loro attività, devono essere strutturati in modo da consentire la circolazione dei pedoni e dei veicoli in condizioni di sicurezza.

18.2. Se la luce naturale non è sufficiente, i luoghi di lavoro esterni devono essere forniti di illuminazione artificiale adeguata.

18.3. Se i lavoratori svolgono la propria attività in posti di lavoro all'esterno, questi devono essere, per quanto possibile, strutturati in modo tale che i lavoratori:

a) siano protetti dagli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;

b) non siano esposti a livelli sonori nocivi o a agenti esterni nocivi (come gas, vapori o polveri);

c) possano abbandonare rapidamente il proprio posto di lavoro in caso di pericolo o ricevere rapidamente soccorso;

d) non possano scivolare o cadere.

19. Donne in gravidanza o in allattamento

Si deve provvedere affinché le donne in stato di gravidanza e le madri che allattano possano opportunamente riposarsi in posizione distesa.

20. Lavoratori affetti da minorazioni

Se del caso, i posti di lavoro devono essere strutturati tenendo conto delle esigenze dei lavoratori minorati.

La norma che precede è applicabile in particolare alle porte, passaggi, scale, docce, lavandini, gabinetti e posti di lavoro usati o occupati direttamente da lavoratori affetti da menomazioni.

SEZIONE B

Prescrizioni minime speciali applicabili al settore «impianti di terraferma»

1. Rivelazione degli incendi e lotta antincendio

1.1. Nella progettazione, sistemazione, messa in funzione o funzionamento di posti di lavoro devono essere presi provvedimenti adeguati per impedire l'innesco e la diffusione di incendi a partire dalle fonti identificate nel documento di sicurezza e di salute.

Devono essere prese le opportune disposizioni per operazioni antincendio rapide ed efficaci.

1.2. I posti di lavoro devono essere dotati di adeguati dispositivi per combattere gli incendi e, se del caso, di rivelatori d'incendio e sistemi d'allarme.

1.3. I dispositivi non automatici di lotta contro gli incendi devono essere facilmente accessibili, di semplice impiego e, se del caso, protetti contro i danneggiamenti.

1.4. Sul posto di lavoro deve essere tenuto a disposizione un piano antincendio, in cui siano specificate in dettaglio le precauzioni opportune di protezione, rivelazione ed estinzione contro l'innesco e la diffusione degli incendi, ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6.

1.5. I dispositivi di lotta contro gli incendi devono essere indicati con una segnaletica conforme alle norme nazionali che recepiscono la direttiva 92/58/CEE.

Tale segnaletica deve essere apposta in modo durevole nei punti appropriati.

2. Comandi a distanza in caso di emergenza

Se il documento relativo alla sicurezza e alla salute lo richiede, determinate attrezzature devono poter essere azionate per telecomando a partire da apposite postazioni.

Tali attrezzature devono includere sistemi di isolamento e la valvola di scarico di pozzi, impianti e condotte.

3. Comunicazioni in condizioni normali e in caso di emergenza

3.1. Se il documento relativo alla sicurezza e alla salute lo richiede, ogni luogo di lavoro occupato da lavoratori deve essere dotato:

a) di un sistema d'allarme capace, in caso di necessità, di dare l'allarme con segnali visivi ed acustici in ogni posto di lavoro occupato da lavoratori;

b) di un sistema acustico udibile distintamente in tutti i punti dell'impianto occupati frequentemente da lavoratori.

3.2. I dispositivi per far scattere l'allarme devono essere collocati in apposite postazioni.

3.3. In caso di presenza di lavoratori in luoghi di lavoro in cui detta presenza non è normalmente prevista, si devono mettere a loro disposizione sistemi di comunicazione adeguati alle circostanze.

4. Punti sicuri di raduno e liste d'appello

Se il documento relativo alla sicurezza e alla salute lo richiede, occorre indicare punti sicuri di raduno, tenere un ruolino d'appello ed adottare le opportune disposizioni in tale senso.

5. Mezzi di evacuazione e di salvataggio

5.1. I lavoratori devono ricevere un addestramento adeguato sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza.

5.2. Devono essere messe a disposizione attrezzature di salvataggio pronte all'uso e collocate in apposite postazioni facilmente accessibili.

5.3. Ove le vie di fuga siano difficilmente percorribili e in caso di presenza o di possibile presenza di atmosfere irrespirabili, deve essere fornita ai lavoratori un'apparecchiatura autonoma di salvataggio per uso immediato sul posto di lavoro.

6. Esercitazioni di sicurezza

In tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati devono essere effettuate, ad intervalli periodici, esercitazioni di sicurezza.

Durante tali esercitazioni, fra l'altro, deve essere curato e verificato l'addestramento di tutte le persone cui, in caso di emergenza, siano assegnati compiti richiedenti l'impiego, la manipolazione o la messa in funzione di attrezzature di salvataggio, in funzione dei criteri fissati nel documento di sicurezza e di salute di cui al punto 1.1.

Se del caso, i lavoratori devono anche poter esercitarsi al corretto impiego, maneggio o azionamento delle attrezzature in oggetto.

7. Servizi igienico-sanitari

7.1. Spogliatoi e armadietti per indumenti

7.1.1. Spogliatoi adeguati devono essere messi a disposizione dei lavoratori qualora questi debbano indossare indumenti da lavoro speciali e, per ragioni d'igiene e di decenza, non possano cambiarsi in un altro locale.

Gli spogliatoi devono essere di agevole accesso, avere una capacità sufficiente ed essere forniti di sedili.

7.1.2. Gli spogliatoi devono avere dimensioni sufficienti e disporre di impianti che consentano ad ogni lavoratore di riporre sotto chiave gli abiti civili durante le ore di lavoro.

Ove sia richiesto dalle circostanze (per esempio sostanze pericolose, umidità, sporcizia), devono essere messi a disposizione armadietti distinti per gli indumenti da lavoro e per gli abiti civili.

Si deve prevedere la possibilità per ogni lavoratore di far asciugare gli indumenti da lavoro.

7.1.3. Occorre prevedere spogliatoi distinti per uomini e donne o che lo stesso spogliatoio sia utilizzato separatamente dai due sessi.

7.1.4. Ove non siano necessari spogliatoi a norma del punto 7.1.1., ogni lavoratore deve poter disporre di una zona per riporre i propri abiti.

7.2. Docce e lavandini

7.2.1. Se ciò è richiesto dal tipo di lavoro o da ragioni d'igiene, i lavoratori devono avere a disposizione un numero sufficiente e idoneo di docce.

Uomini e donne devono disporre di locali per docce separati o poter usare lo stesso locale separatamente.

7.2.2. I locali delle docce devono avere ampiezza sufficiente perché ciascun lavoratore possa lavarsi senza impaccio in idonee condizioni d'igiene.

Le docce devono essere fornite di acqua corrente calda e fredda.

7.2.3. Ove le docce non siano necessarie a norma del punto 7.2.1 primo comma, i lavandini con acqua corrente calda e fredda devono essere collocati nei pressi dei posti di lavoro e degli spogliatoi.

Per uomini e donne occorre prevedere lavandini separati o una utilizzazione separata di essi ove risulti necessario per ragioni di decenza.

7.2.4. Ove le docce o i lavandini si trovino in un locale diverso dallo spogliatoio, fra tali locali la comunicazione deve essere agevole.

7.3. Gabinetti e lavabi

I lavoratori devono disporre, in prossimità dei posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi, dei locali delle docce e dei lavandini, di locali speciali muniti di un numero idoneo di gabinetti e di lavabi.

Per uomini e donne occorre prevedere gabinetti separati o una utilizzazione separata di essi.

8. Locali e attrezzatuzre di pronto soccorso

8.1. Le attrezzature di pronto soccorso devono essere adeguate al tipo di lavorazione.

Devono essere predisposti uno o più locali destinati alle prime cure.

Nel locale devono essere esposte istruzioni ben visibili sulle prime cure da prestare in caso di infortunio.

8.2. I locali di medicazione devono essere dotati delle attrezzature e del materiale essenziale di pronto soccorso ed essere facilmente accessibili alle barelle.

Tali locali devono essere indicati con una segnaletica conforme alle norme nazionali che recepiscono la direttiva 92/58/CEE.

8.3. Il materiale di pronto soccorso deve essere disponibile anche in tutti i posti dove le condizioni di lavoro lo richiedano.

Esso deve essere dotato dell'opportuna segnaletica e deve essere facilmente accessibile.

8.4. Si deve provvedere affinché un idoneo numero di lavoratori siano addestrati all'uso del materiale di pronto soccorso a disposizione.

9. Vie di circolazione

Devono essere fissate opportune regole di traffico se veicoli stradali hanno accesso ai luoghi di lavoro.

SEZIONE C

Prescrizioni speciali applicabili al settore «offshore»

1. Osservazione preliminare

1.1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, il datore di lavoro responsabile, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, per il luogo di lavoro a cui si applica la presente sezione C, garantisce che il documento relativo alla sicurezza ed alla salute dimostri che sono stati presi tutti i provvedimenti pertinenti a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori in situazioni sia normali che critiche.

A tal fine il documento deve:

a) precisare le fonti di pericoli specifiche connesse con il luogo di lavoro, comprese tutte le attività ad esso relative, che potrebbero essere all'origine di incidenti con eventuali gravi conseguenze in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori interessati;

b) valutare i rischi risultanti dalle fonti di pericoli specifiche previste alla lettera a);

c) dimostrare che sono state adottate precauzioni adeguate per evitare gli incidenti di cui alla lettera a), per limitare il propagarsi di incidenti e per consentire un'evacuazione efficace e controllata del luogo di lavoro in situazioni critiche;

d) dimostrare che il sistema di gestione è adeguato ai fini dell'osservanza dei requisiti della direttiva 89/391/CEE e della presente direttiva in situazioni sia normali che critiche.

1.2. Il datore di lavoro osserva le procedure e modalità previste nel documento relativo alla sicurezza e alla salute durante la programmazione e l'attuazione di tutte le fasi pertinenti a cui si applica la presente direttiva.

1.3. I diversi datori di lavoro responsabili per i vari luoghi di lavoro cooperano eventualmente per quanto concerne la preparazione dei documenti relativi alla sicurezza e alla salute e le azioni necessarie per garantire la sicurezza e la salute del personale.

2. Rivelazione degli incendi e lotta antincendio

2.1. Nel quadro del documento relativo alla sicurezza e alla salute di cui al punto 1.1, devono essere prese precauzioni appropriate per la protezione, la rivelazione e la lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi.

Si provvederà, se del caso, a disporre sistemi tagliafuoco allo scopo di segregare le zone a rischio di incendio.

2.2. Tutti i luoghi di lavoro devono essere dotati di sistemi adeguati di rivelazione, di protezione, di allarme e di lotta antincendio in conformità dei rischi indicati nel documento relativo alla sicurezza e alla salute di cui al punto 1.1.

Questi sistemi possono includere in particolare:

- sistemi di rivelazione di incendi,

- allarmi antincendio,

- condutture principali acqua antincendio,

- manichette e idranti antincendio,

- sistemi di allagamento e lance antincendio brandeggiabili,

- impianti a pioggia,

- sistemi di estintori a gas,

- sistemi di estintori a schiuma,

- estintori portatili,

- attrezzature per pompieri.

2.3. I dispositivi non automatici di lotta contro gli incendi devono essere facilmente accessibili, di semplice impiego e, se del caso, protetti contro i danneggiamenti.

2.4. Sull'impianto deve essere tenuto a disposizione un piano antincendio, in cui siano specificate in dettaglio le precauzioni opportune di protezione, rivelazione e lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi.

2.5. I sistemi di emergenza devono essere isolati e protetti da eventi fortuiti, nella misura e nel modo ritenuto adeguato per poter rimanere operativi in caso di emergenza.

Se del caso, il numero di tali sistemi deve essere raddoppiato.

2.6. Tali attrezzature devono essere indicate con una segnaletica conforme alle norme nazionali che recepiscono la direttiva 92/58/CEE.

Tale segnaletica deve essere apposta in modo durevole nei punti appropriati.

3. Comandi a distanza in caso di emergenza

3.1. Se il documento relativo alla sicurezza e alla salute di cui al punto 1.1 lo richiede, deve essere istituito un sistema di comandi a distanza in caso di emergenza.

Tale sistema deve essere munito nei punti appropriati di stazioni di controllo idonee ad essere utilizzate in caso di emergenza, comprese, se del caso, stazioni di controllo nei punti sicuri di raduno e nei posti di evacuazione.

3.2. Le attrezzature che possono essere comandate a distanza conformemente al punto 3.1 devono includere sistemi di ventilazione, dispositivi di arresto di emergenza delle apparecchiature atte ad innescare incendi, dispositivi di sicurezza contro la fuga di liquidi e di gas infiammabili, nonché sistemi di protezione antincendio e di controllo dei pozzi.

4. Comunicazioni in condizioni normali e in caso di emergenza

4.1. Se il documento relativo alla sicurezza e alla salute lo richiede, ogni luogo di lavoro occupato da lavoratori deve essere dotato:

- di un sistema d'allarme capace, in caso di necessità, di dare l'allarme con segnali visivi ed acustici in ogni posto di lavoro occupato da lavoratori;

- di un sistema acustico udibile distintamente in tutti i punti dell'impianto frequentemente occupati da lavoratori;

- di un sistema in grado di mantenere le comunicazioni con la terraferma e i servizi di emergenza.

4.2. Tali sistemi devono poter rimanere operativi in caso di emergenza.

Il sistema acustico deve essere integrato da sistemi alimentati da fonti energetiche non vulnerabili.

4.3. In apposite postazioni devono trovarsi i dispositivi per far scattare l'allarme.

4.4. In caso di presenza di lavoratori in luoghi di lavoro in cui tale presenza non sia normalmente prevista, si devono mettere a loro disposizione dispositivi di comunicazione adeguati alle circostanze.

5. Punti sicuri di raduno e liste d'appello

5.1. Devono essere prese le necessarie precauzioni per la protezione dei posti di abbandono e dei punti sicuri di raduno dal calore radiante, dal fumo e, per quanto possibile, dagli effetti delle esplosioni, e per assicurare che le vie di fuga a destinazione dei o in provenienza dai posti di abbandono e punti sicuri di raduno restino accessibili.

Queste misure devono essere tali da offrire ai lavoratori una protezione di durata sufficiente da permettere, se del caso, l'organizzazione e l'esecuzione in tutta sicurezza di un'operazione d'evacuazione e di salvataggio.

5.2. Se il documento relativo alla sicurezza e alla salute di cui al punto 1.1 lo richiede, uno dei luoghi protetti di cui al punto 5.1 deve essere munito di impianti atti a permettere di comandare a distanza le attrezzature di cui al punto 3 della presente secione C e di comunicare con la terraferma e con i servizi di soccorso.

5.3. I punti sicuri di raduno e i posti di abbandono devono essere facilmente accessibili dagli alloggi e dalle zone di lavoro.

5.4. Per ogni punto sicuro di raduno è obbligatorio tenere aggiornato ed affisso un registro indicante i nominativi dei lavoratori assegnati a detto punto di raduno.

5.5. Deve essere tenuto un elenco dei lavoratori incaricati di mansioni specifiche in caso di emergenza; detto elenco deve essere affisso in diversi punti idonei del luogo di lavoro.

Il nominativo di questi lavoratori deve figurare nelle istruzioni scritte di cui alla sezione A punto 3.6.

6. Mezzi di evacuazione e di salvataggio

6.1. I lavoratori devono ricevere una formazione sulle misure adeguate da adottare in caso di emergenza.

Oltre ad una formazione relativa ai problemi di emergenza in generale i lavoratori devono riceverne una sulle caratteristiche specifiche del luogo di lavoro, la quale dovrebbe venire specificata nel documento relativo alla sicurezza ed alla salute di cui al punto 1.1 riguardante detto luogo di lavoro.

6.2. I lavoratori devono seguire un tirocinio adeguato alle tecniche di sopravvivenza, in funzione dei criteri fissati nel documento di sicurezza e di salute di cui al punto 1.1.

6.3. Ogni luogo di lavoro deve essere provvisto in numero sufficiente di mezzi appropriati che, in caso di emergenza, consentano l'evacuazione e la fuga diretta verso il mare.

6.4. Deve essere redatto un piano di soccorso per il salvataggio in mare e l'evacuazione del luogo di lavoro.

Il piano, che deve essere fondato sul documento relativo alla sicurezza e alla salute di cui al punto 1.1, deve prevedere l'impiego di imbarcazioni di soccorso (stand-by vessels) e di elicotteri e stabilire i criteri sulla capacità e il tempo di reazione delle imbarcazioni di soccorso e degli elicotteri.

Il tempo di reazione necessario deve figurare nel documento di sicurezza e di salute di ogni impianto.

Le imbarcazioni di soccorso (stand-by vessels) devono essere concepite ed attrezzate in modo da rispondere alle esigenze di evacuazione e di salvataggio.

6.5. Le imbarcazioni di sopravvivenza (scialuppe) (life boats), le zattere, le boe e i giubbotti di salvataggio messi a disposizione dei lavoratori devono rispondere ai criteri di base seguenti:

- essere adatti ed eventualmente attrezzati per assicurare la sopravvivenza per un tempo sufficiente;

- essere disponibili in numero sufficiente per tutti i lavoratori che potrebbero doverli usare;

- essere adeguati al luogo di lavoro;

- essere costruiti con materiali affidabili, data la loro funzione vitale e date le circostanze nelle quali possono essere usati o tenuti pronti per l'uso;

- avere un colore che li renda visibili una volta usati ed essere muniti di attrezzature che consentano all'utilizzatore di richiamare l'attenzione delle squadre di salvataggio.

6.6. Il materiale di salvataggio adeguato deve essere tenuto pronto per l'uso.

7. Esercitazioni di sicurezza

A intervalli regolari, in tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati devono essere effettuate esercitazioni di sicurezza nel corso delle quali:

- si procede alla formazione dei lavoratori incaricati in caso di pericolo di missioni precise nelle quali sia necessario usare, maneggiare o mettere in funzione attrezzature di soccorso, nonché alla verifica della loro attitudine ad eseguire i compiti loro affidati, in funzione dei criteri fissati nel documento di sicurezza e di salute di cui al punto 1 1.

Eventualmente i lavoratori devono anche potersi esercitare ad usare, maneggiare o mettere in funzione dette attrezzature;

- tutte le attrezzature di soccorso usate durante l'esercitazione sono esaminate, pulite ed eventualmente ricaricate o sostituite e tutte le attrezzature portatili rimesse nel luogo nel quale abitualmente sono riposte;

- viene verificato il funzionamento delle imbarcazioni di sopravvivenza (life boats).

8. Impianti sanitari

8.1. Spogliatoi e armadi per indumenti

8.1.1. Spogliatoi adeguati devono essere messi a disposizione dei lavoratori qualora questi debbano indossare indumenti da lavoro speciali e, per ragioni di igiene o di decenza, non possano cambiarsi in un altro locale.

Gli spogliatoi devono essere facilmente accessibili, avere una capacità sufficiente ed essere forniti di sedili.

8.1.2. Gli spogliatoi devono essere di dimensioni sufficienti e disporre di impianti in modo che ciascun lavoratore possa mettere sotto chiave gli abiti civili durante le ore di lavoro.

Se le circostanze lo richiedono (per esempio sostanze pericolose, umidità, sporcizia) gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli abiti civili.

Deve essere prevista un'attrezzatura affinché ogni lavoratore possa fare asciugare gli indumenti da lavoro.

8.1.3. Spogliatoi separati o l'uso alternato degli stessi devono essere previsti per gli uomini e le donne.

8.1.4. Ove non siano necessari spogliatoi ai sensi del punto 8.1.1, ciascun lavoratore deve poter disporre di uno spazio per riporre i propri abiti.

8.2. Docce e lavabi

Oltre alle attrezzature previste nella zona adibita ad alloggio devono essere eventualmente messe a disposizione dei lavoratori, in prossimità dei luoghi di lavoro, docce e lavabi adeguati.

8.3. Gabinetti e lavabi

Oltre alle attrezzature previste nella zona adibita ad alloggio, devono essere eventualmente installati in prossimità dei luoghi di lavoro, gabinetti e lavabi.

Devono essere previsti gabinetti separati o l'uso alternato degli stessi per gli uomini e le donne.

9. Locali e attrezzature per il pronto soccorso

9.1. In base alle dimensioni degli impianti e al tipo di attività devono essere previsti uno o più locali per il pronto soccorso.

9.2. I locali per il pronto soccorso devono essere dotati di attrezzature, impianti e medicinali appropriati e avvalersi di lavoratori specializzati in numero sufficiente, secondo le circostanze affinché sia possibile dispensare una prima assistenza o eventualmente prodigare le cure necessarie sotto la direzione di un medico (in loco o non in loco).

Tali locali devono essere indicati con una segnaletica conforme alle norme nazionali che recepiscono la diretiva 92/58/CEE.

9.3. Il materiale di pronto soccorso deve essere disponibile anche in tutti i posti dove le condizioni di lavoro lo richiedano.

Esso deve essere dotato dell'appropriata segnaletica e deve essere facilmente accessibile.

10. Alloggi

10.1. Ove lo richiedano la natura, l'entità o la durata delle operazioni, il datore di lavoro deve anche fornire ai lavoratori un alloggio che deve essere:

- adeguatamente protetto contro le conseguenze di una esplosione oltre che contro le infiltrazioni di fumo e di gas, contro gli incendi e il loro propagarsi, come definito in una relazione relativa alla sicurezza di cui al punto 1.1;

- dotato di impianti di ventalizione, di riscaldamento e di illuminazione adeguati;

- dotato ad ogni livello di almeno due uscite indipendenti che conducano a vie di sicurezza;

- protetto contro il rumore, gli odori e i fumi provenienti da altre zone, che possano essere pericolosi, e contro le intemperie;

- separato da tutti i posti di lavoro e situato lontano dalle zone di pericolo.

10.2. Gli alloggi contengono un numero sufficiente di letti o di cuccette per i lavoratori che devono dormire sul posto.

I locali-dormitorio hanno uno spazio adeguato dove gli occupanti possono riporre i loro abiti.

Devono essere previsti dormitori separati per gli uomini e per le donne.

10.3. Gli alloggi devono avere docce e lavabi in numero sufficiente, con acqua corrente calda e fredda.

Devono essere previsti locali per le docce separati per gli uomini e per le donne o l'uso alternato dei medesimi.

I locali per le docce devono essere sufficientemente ampi affinché ciascun lavoratore possa lavarsi senza difficoltà e in condizioni igieniche adeguate.

10.4. Gli alloggi sono dotati di gabinetti e lavabi in numero sufficiente.

Devono essere previsti gabinetti separati per gli uomini e per le donne o l'uso alternato degli stessi.

10.5. Gli alloggi e le loro attrezzature devono essere oggetto di manutenzione affinché soddisfino a norme igieniche corrette.

11. Movimenti degli elicotteri

11.1. Le dimensioni e l'ubicazione degli eliporti previsti nei luoghi di lavoro devono garantire libertà di accesso, in modo che gli elicotteri di più grandi dimensioni possano eseguirvi manovre anche nelle condizioni più difficili.

La concezione e la costruzione dell'eliporto devono essere adeguate alla sua destinazione.

11.2. Il materiale necessario nel caso di un incidente che richieda il trasporto in elicottero deve essere pronto e trovarsi nelle immediate vicinanze dell'area di atterraggio.

11.3. Nell'ambito degli impianti dove si trovano i lavoratori deve essere presente nell'eliporto, durante i movimenti degli elicotteri, una squadra incaricata degli interventi di emergenza, sufficientemente numerosa e con una formazione adeguata.

12. Posizionamento degli impianti in mare - sicurezza e stabilità

12.1. Devono essere prese tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori delle industrie estrattive per trivellazione durante le attività di posizionamento degli impianti in mare.

12.2. Le operazioni di preparazione al posizionamento degli impianti in mare devono essere eseguite in modo che ne siano garantite la sicurezza e la stabilità.

12.3. Le attrezzature e le procedure utilizzate per le attività di cui al punto 12.1 devono essere tali da ridurre i rischi che possono correre i lavoratori delle industrie estrattive, tenendo conto nello stesso tempo delle condizioni normali e delle condizioni critiche.

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