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Document 22009D0013
2009/13/EC: Decision No 1/2008 of the Joint Veterinary Committee set up by the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products of 23 December 2008 regarding the amendment of Appendices 2, 3, 4, 5, 6 and 10 to Annex 11 to the Agreement
2009/13/CE: Decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, del 23 dicembre 2008 , concernente la modifica delle appendici 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo
2009/13/CE: Decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, del 23 dicembre 2008 , concernente la modifica delle appendici 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo
GU L 6 del , pp. 89–116
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/89 |
DECISIONE n. 1/2008 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVO AGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI
del 23 dicembre 2008
concernente la modifica delle appendici 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo
(2009/13/CE)
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli (d'ora in poi definito «l'accordo agricolo»), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, dell'allegato 11,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo agricolo è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
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(2) |
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, dell’allegato 11 dell'accordo agricolo, il Comitato misto veterinario è incaricato di esaminare tutte le questioni relative a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere tutti gli incarichi ivi previsti. Conformemente al paragrafo 3 di questo stesso articolo, il Comitato misto veterinario può decidere di modificare le appendici dell'allegato 11, in particolare al fine di adeguarle e di aggiornarle. |
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(3) |
Le appendici dell'allegato 11 dell’accordo agricolo sono state modificate una prima volta dalla decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (1). |
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(4) |
Le appendici dell’allegato 11 dell’accordo agricolo sono state modificate l'ultima volta dalla decisione n. 1/2006 del Comitato misto veterinario istituito da un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, del 1o dicembre 2006, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo (2). |
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(5) |
La Confederazione svizzera («la Svizzera») si è impegnata a integrare nella sua legislazione nazionale le disposizioni della direttiva n. 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), della direttiva n. 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (4), della direttiva 2002/99/CE, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5), del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (6), e dell'insieme delle disposizioni adottate per la loro applicazione nel settore del controllo delle importazioni provenienti dai paesi terzi verso l'Unione europea. |
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(6) |
Al fine di approntare gli strumenti necessari per effettuare i controlli all'importazione dei prodotti di origine animale provenienti dai paesi terzi, è necessario integrare almeno parzialmente la Svizzera nel sistema di allarme rapido stabilito dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 78/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (7). |
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(7) |
Le misure sanitarie previste dalle legislazioni svizzera e comunitaria per i controlli veterinari dei movimenti e delle importazioni di animali e dei prodotti di origine animale sono riconosciute come equivalenti. È pertanto opportuno modificare il testo delle appendici 5 e 10 dell'allegato 11 di tale accordo. |
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(8) |
La Svizzera si è impegnata a integrare nella sua legislazione nazionale le disposizioni del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (8). |
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(9) |
È opportuno modificare il testo delle appendici 2, 3, 4 e 6 dell'allegato 11 di tale accordo per tenere conto dei cambiamenti verificatisi nelle normative comunitarie e svizzere vigenti alla data del 30 giugno 2008 compreso, |
DECIDE:
Articolo 1
L'appendice 2 dell’allegato 11 dell'accordo agricolo è modificata conformemente all'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
Le appendici 3, 4, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo agricolo sono modificate conformemente agli allegati da II a VI della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle parti.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli («l'allegato 11 dell'accordo»).
Qualora l'allegato 11 dell'accordo sia applicato in via provvisoria, anche la presente decisione è applicata in via provvisoria dalla stessa data in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Firmato a Parigi, il 23 dicembre 2008.
A nome della Confederazione svizzera
Il capo delegazione
Hans WYSS
Firmato a Parigi, il 23 dicembre 2008.
A nome della Comunità europea
Il capo delegazione
Paul VAN GELDORP
(1) GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27.
(2) GU L 32 del 6.2.2007, pag. 91.
(3) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(4) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(5) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(6) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO I
L'appendice 2 dell'allegato 11 è completata come segue:
«X. Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia
A. LEGISLAZIONI (*1)
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Comunità |
Svizzera |
|
Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1). |
Ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) del 18 aprile 2007 (RS 916.443.14). |
B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI
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1. |
Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003. |
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2. |
La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è riconosciuta secondo le raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e della decisione 2005/91/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica (1). |
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3. |
Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (2). |
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4. |
Ai fini della presente appendice, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capitolo II (Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri) del regolamento (CE) n. 998/2003.». |
(*1) Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.
ALLEGATO II
L'appendice 3 dell'allegato 11 è sostituita dal testo seguente:
«Appendice 3
IMPORTAZIONI DI ANIMALI VIVI, DEI LORO SPERMA, OVULI ED EMBRIONI DAI PAESI TERZI
I. Comunità — legislazione (*1)
A. Ungulati ad eccezione degli equidi
Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.04.2004, pag. 320).
B. Equidi
Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42).
C. Pollame e uova da cova
Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6).
D. Animali d'acquacoltura
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).
E. Embrioni bovini
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).
F. Sperma bovino
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelati di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).
G. Sperma suino
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).
H. Altri animali vivi
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1. |
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54). |
|
2. |
Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1). |
I. Altre disposizioni specifiche
|
1. |
Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). |
|
2. |
Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). |
II. Svizzera — legislazione (*2)
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1. |
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), (RS 916.443.10); |
|
2. |
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA), (RS 916.443.12); |
|
3. |
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA), (RS 916.443.13); |
|
4. |
Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106); |
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5. |
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14); |
|
6. |
Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet), (RS 812.212.27); |
|
7. |
Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472). |
III. Norme d'applicazione
L'Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione indicate negli atti menzionati al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d'adozione.
L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive e chiedere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate.
L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello comunitario.
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, per la Svizzera, lo zoo di Zurigo è approvato come centro riconosciuto conformemente alle disposizioni dell'allegato C della direttiva 92/65/CEE.».
(*1) Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.
(*2) Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.
ALLEGATO III
L'appendice 4 dell'allegato 11 è sostituita dal testo seguente:
«Appendice 4
ZOOTECNIA, IVI COMPRESA L'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI
A. Legislazioni (*1)
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Comunità |
Svizzera |
|
Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8). Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36). Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54). Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10). Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30). Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34). Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36). Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55). Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60). Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37). Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66). |
Ordinanza del 14 novembre 2007 sull'allevamento di animali (RS 916.310). |
B. Norme d'applicazione
Ai fini della presente appendice, gli animali vivi e i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle condizioni stabilite per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità.
Lasciando impregiudicate le condizioni relative ai controlli zootecnici che figurano alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere s'impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le stesse disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.
In caso di difficoltà, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.».
(*1) Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.
ALLEGATO IV
L'appendice 5 dell'allegato 11 è sostituita dal testo seguente:
«Appendice 5
ANIMALI VIVI, SPERMA, OVULI ED EMBRIONI: CONTROLLI ALLE FRONTIERE E CANONI
CAPITOLO I
Disposizioni generali - Sistema TRACES
A. LEGISLAZIONI (*1)
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Comunità |
Svizzera |
||||||||||||||
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Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63). |
|
B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE
La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale veterinario, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.
Se necessario, misure transitorie e complementari sono definite nell'ambito del Comitato misto veterinario.
CAPITOLO II
Controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera
A. LEGISLAZIONI (*1)
I controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:
|
Comunità |
Svizzera |
||||||||||||||
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B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE GENERALI
Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.
L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 22 della direttiva 90/425/CEE spetta al Comitato misto veterinario.
C. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI PER GLI ANIMALI DESTINATI AL PASCOLO FRONTALIERO
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1. |
Definizioni:
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2. |
Per il pascolo tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23). Tuttavia, ai fini del presente allegato, l'articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti:
In applicazione dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995 (RS 916.401), e in particolare dell'articolo 7 (registrazione) e dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca di dati sul traffico di animali (RS 916.404), e in particolare della sezione 2 (contenuto della banca di dati), la Svizzera attribuisce ad ogni pascolo un codice di registrazione specifico che dev'essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini. |
|
3. |
Per il pascolo tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione:
|
|
4. |
Durante tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale. |
|
5. |
Il detentore degli animali:
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6. |
Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo:
|
|
7. |
In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il Comitato misto veterinario. |
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8. |
In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 7, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera:
|
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9. |
Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine:
Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine
|
CAPITOLO III
Condizioni per gli scambi tra la Comunità e la Svizzera
A. LEGISLAZIONI
Per gli scambi di animali vivi, dei loro sperma, ovuli, embrioni e per il pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).
CAPITOLO IV
Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi
A. LEGISLAZIONI (*2)
I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:
|
Comunità |
Svizzera |
||||||||||||||||||||||||||
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B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE
|
1. |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri per i controlli veterinari sugli animali vivi figurano nell'allegato della decisione della Commissione 2001/881/CE, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, così come modificata. |
|
2. |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:
Le modifiche ulteriori dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri, dei loro centri d'ispezione e dei loro tipi di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario. L'esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie. |
|
3. |
L'Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione di cui all'appendice 3 del presente allegato, nonché le misure d'applicazione.
L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di ricercare soluzioni adeguate. L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario. |
|
4. |
I posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri indicati al punto 1 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera, conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice. |
|
5. |
I posti d'ispezione frontalieri della Svizzera indicati al punto 2 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri della Comunità conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice. |
CAPITOLO V
Disposizioni specifiche
A. IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI
1. LEGISLAZIONI (*3)
|
Comunità |
Svizzera |
||||||||
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2. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI
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a. |
L'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quinto comma, e dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario. |
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b. |
Per i movimenti interni in Svizzera dei suini, degli ovini e dei caprini, la data da prendere in considerazione a titolo dell'articolo 5, paragrafo 3, è il 1o luglio 1999. |
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c. |
Nel quadro dell'articolo 10 della direttiva 92/102/CEE, il coordinamento per l'eventuale messa in funzione dei dispositivi elettronici d'identificazione è di competenza del Comitato misto veterinario. |
B. PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
1. LEGISLAZIONI (*3)
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Comunità |
Svizzera |
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Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) (RS 455.1), in particolare gli articoli da 169 a 176. |
2. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI
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a. |
Le autorità svizzere s'impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 per gli scambi tra la Svizzera e la Comunità e per le importazioni dai paesi terzi. |
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b. |
Nei casi previsti all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di partenza. |
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c. |
L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario. |
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d. |
La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dell'articolo 208 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn), (RS 455.1). |
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e. |
In applicazione delle disposizioni dell'articolo 175 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) (RS 455.1), il transito di bovini, ovini, caprini e suini in Svizzera può avvenire solo per ferrovia o per via aerea. La questione sarà esaminata dal Comitato misto veterinario. |
C. CANONI
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1. |
Non viene riscosso alcun canone per i controlli veterinari degli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera. |
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2. |
Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni dovuti per l'effettuazione dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).» |
(*1) Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.
(*2) Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.
(1) Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione della Commissione 2001/881/CE
(*3) Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.
ALLEGATO V
A.
Le condizioni speciali relative ai prodotti animali destinati al consumo umano che figurano all'appendice 6 dell'allegato 11 sono completate come segue:|
«(11) |
In attesa del riconoscimento dell'allineamento della legislazione comunitaria e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso la Comunità, la Svizzera garantisce il rispetto degli atti seguenti e delle relative norme di attuazione:
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B.
All'appendice 6 dell'allegato 11, la parte relativa ai sottoprodotti animali non destinati al consumo umano è sostituita dal testo seguente:«Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
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Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni della Svizzera verso la Comunità |
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Condizioni commerciali |
Equivalenza |
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Norme CE (*1) |
Norme svizzere (*1) |
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Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1). |
Ordinanza del 23 novembre 2005 riguardante la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) (RS 817.190) Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 riguardante l'igiene nella macellazione (OIgM) (RS 817.190.1) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401). Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) Ordinanza del 23 giugno 2004 riguardante l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA) (RS 916.441.22) |
Sì con condizioni speciali |
Condizioni speciali
Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni di quelle relative agli allegati VII, VIII, X (certificati) e XI (paesi), conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1774/2002.
Gli scambi di materie rientranti nelle categorie 1 e 2 sono disciplinati dai paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1774/2002.
Le materie che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, devono essere accompagnate dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti al capitolo III dell'allegato II, conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1774/2002.
In conformità con il capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002, la Svizzera redige l'elenco dei suoi impianti corrispondenti.
In conformità con il capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002, la Svizzera vieta l'alimentazione dei suini con rifiuti di cucina prima del 1o luglio 2011. La questione sarà esaminata dal Comitato misto veterinario.»
(*1) Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.
ALLEGATO VI
L'appendice 10 dell'allegato 11 è sostituita dal testo seguente:
«Appendice 10
PRODOTTI ANIMALI: CONTROLLI ALLE FRONTIERE E CANONI
CAPITOLO I
Disposizioni generali
A. LEGISLAZIONI (*1)
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Comunità |
Svizzera |
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Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 094 del 31.3.2004, pag. 63); Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1). |
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B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE
1. La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera al sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.
2. La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria e l'Ufficio federale della sanità pubblica, integra la Svizzera al sistema di allarme rapido previsto all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le disposizioni connesse ai respingimenti alle frontiere dei prodotti di origine animale.
In caso di rifiuto di una partita, di un contenitore o di un carico da parte di un'autorità competente in un posto frontaliero della Comunità, la Commissione avvisa immediatamente la Svizzera.
La Svizzera notifica immediatamente alla Commissione qualunque caso di rifiuto, collegato a un rischio diretto o indiretto per la salute umana, di una partita, di un contenitore o di un carico di prodotti alimentari o di alimenti per animali, da parte di un'autorità competente di un posto frontaliero svizzero e rispetta le regole di confidenzialità previste all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 178/2002.
Le misure particolari collegate a tale partecipazione sono definite nell'ambito del Comitato misto veterinario.
CAPITOLO II
Controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera
A. LEGISLAZIONI (*2)
I controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:
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Comunità |
Svizzera |
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B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE
Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 89/662/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.
L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 16 della direttiva 89/662/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.
CAPITOLO III
Controlli veterinari applicabili per le importazioni dai paesi terzi
A. LEGISLAZIONI (*3)
I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:
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Comunità |
Svizzera |
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|
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B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri della Comunità sono i seguenti: i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti per i controlli veterinari sui prodotti animali e che figurano nell'allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, così come modificata.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:
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Nome |
Codice TRACES |
Tipo |
Centro d'ispezione |
Tipo di riconoscimento |
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Aeroporto di Zurigo |
CHZRH4 |
A |
Centro 1 |
NHC (*4) |
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Centro 2 |
HC(2) (*4) |
|||
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Aeroporto di Ginevra |
CHGVA4 |
A |
Centro 1 |
HC(2), NHC (*4) |
Le ulteriori modifiche dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri, dei loro centri d'ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.
La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
CAPITOLO IV
Condizioni sanitarie e condizioni di controllo degli scambi tra la Comunità e la Svizzera
Per i settori nei quali l'equivalenza è riconosciuta in modo reciproco, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.
Per gli altri settori, restano applicabili le condizioni sanitarie di cui al capitolo II dell'appendice 6.
CAPITOLO V
Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni dai paesi terzi
1. Comunità – Legislazione (*5)
A. REGOLE DI SANITÀ PUBBLICA
1. Direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 157 del 24.6.1988, pag. 28).
2. Direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61).
3. Direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27).
4. Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1).
5. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).
6. Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3).
7. Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13).
8. Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).
9. Direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1).
10. Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1).
11. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
12. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
13. Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1).
14. Direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1).
15. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).
16. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).
17. Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1).
18. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
19. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002 che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).
20. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).
21. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).
22. Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
23. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
24. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).
25. Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61).
26. Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).
27. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
28. Regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 32).
29. Regolamento (CE) n 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari ( GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).
30. Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure d'emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentari E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8).
B. REGOLE DI SALUTE ANIMALE
1. Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo primo, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, della direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).
2. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
3. Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1).
4. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).
5. Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).
C. ALTRE MISURE SPECIFICHE (*6)
1. Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino — Dichiarazione comune — Dichiarazione della Comunità (GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14).
2. Decisione 94/1/CE del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).
3. Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4).
4. Decisione 97/345/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, concernente la conclusione del protocollo sulle questioni veterinarie complementare all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra (GU L 148 del 6.6.1997, pag. 15).
5. Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).
6. Decisione 98/504/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla conclusione di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 24).
7. Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusone dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).
8. Decisione 1999/778/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Feröer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 25).
9. Protocollo 1999/1130/CE sulle questioni veterinarie complementare all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Feröer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26).
10. Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).
2. Svizzera — Legislazione (*7)
A. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE).
B. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA).
3. Regole d'applicazione
A. L'Ufficio federale di veterinaria applica, contemporaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione indicate nella normativa di cui al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali sono autorizzate le corrispondenti importazioni. Questo impegno si applica a tutti i relativi atti, quale che sia la loro data d'adozione.
L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di individuare soluzioni adeguate.
L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario.
B. I posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri di cui al punto B.1) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice.
C. I posti d'ispezione frontalieri della Svizzera menzionati al punto B. 2) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri della Comunità conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice.
D. In applicazione delle disposizioni dell'ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA), (RS 916.443.13), la Svizzera mantiene la possibilità d'importare carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con promotori di crescita ormonali. L'esportazione di questa carne verso la Comunità è vietata. Inoltre, la Svizzera:
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limita l'utilizzazione di tali carni ai soli fini di fornitura diretta al consumatore attraverso strutture di commercio al dettaglio in condizioni adeguate di etichettatura; |
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limita la loro introduzione ai soli posti d'ispezione frontalieri svizzeri e |
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mantiene un sistema di tracciabilità e di canalizzazione adeguato volto a prevenire qualunque possibilità di ulteriore introduzione nel territorio degli Stati membri della Comunità; |
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presenta due volte all'anno una relazione alla Commissione sull'origine e la destinazione delle importazioni, nonché uno stato dei controlli effettuati al fine di garantire il rispetto delle condizioni elencate nei precedenti trattini; |
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in caso di preoccupazione, tali disposizioni saranno esaminate dal Comitato misto veterinario. |
CAPITOLO VI
Canoni
1. Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari applicabili agli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera.
2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzera s'impegnano a percepire i canoni collegati ai controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).»
(*1) Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.
(*2) Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.
(*3) Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto così come da ultimo modificato.
(*4) Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione della Commissione 2001/881/CE
(*5) Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.
(*6) Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.
(*7) Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.