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Accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2024/1356 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2024/1356 integra il regolamento (UE) 2016/399 relativo al codice frontiere Schengen.

Colma una lacuna nel sistema delle frontiere Schengen esistente richiedendo a tutti gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) di applicare norme uniformi che garantiscano il monitoraggio e la registrazione corretta di tutte le persone migranti irregolari e delle persone richiedenti asilo che entrano nell’Unione.

Il regolamento garantisce inoltre un collegamento organico alle procedure di rimpatrio o di asilo.

Attraverso un processo di accertamento standardizzato, mira a:

  • migliorare le verifiche di frontiera;
  • tutelare la salute e la sicurezza pubblica;
  • garantire la protezione delle persone vulnerabili;
  • indirizzare le persone verso le procedure adeguate, per l’asilo o per il rimpatrio.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Questo nuovo regolamento sugli accertamenti si applica ai cittadini di paesi terzi che hanno attraversato le frontiere esterne dell’Unione senza soddisfare le condizioni di ingresso o soggiornanti illegalmente in uno Stato membro senza essere stati sottoposti a verifiche di frontiera al momento dell’ingresso. Esso riguarda anche coloro presentano domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera o che sono stati sbarcati a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso.

Il processo di accertamento non è una procedura amministrativa autonoma. Si tratta di un processo di raccolta delle informazioni comparabile a una verifica di frontiera estesa. Esso deve pertanto effettuarsi entro un arco di tempo molto breve: sette giorni per gli accertamenti alle frontiere esterne e tre giorni per gli accertamenti all’interno del territorio.

Ai sensi del regolamento, gli Stati membri devono:

  • condurre controlli dello stato di salute, delle vulnerabilità, dell’identità e di sicurezza su tutte le persone migranti irregolari e le persone richiedenti asilo che attraversano le frontiere esterne dell’Unione in modo non autorizzato;
  • registrare i dati biometrici di tutte le persone migranti sottoposte agli accertamenti;
  • Controllare tutte le banche dati dell’Unione e nazionali pertinenti allo scopo di verificare o stabilire l’identità delle persone migranti ed eventuali rischi per la sicurezza;
  • evitare la fuga delle persone migranti durante gli accertamenti per mezzo di un obbligo generalizzato di rimanere a disposizione delle autorità preposte agli accertamenti e la possibilità di imporre il trattenimento, qualora necessario;
  • indirizzare rapidamente le persone migranti alle procedure successive (asilo o rimpatrio);
  • prevedere meccanismi nazionali di monitoraggio indipendenti che saranno responsabili di garantire il rispetto dei diritti fondamentali durante gli accertamenti.

Impatto degli accertamenti

Le nuove norme relative agli accertamenti svolgeranno un ruolo determinante per:

  • garantire la sicurezza delle frontiere esterne e migliorare la gestione degli arrivi misti a livello dell’Unione;
  • assicurare che tutte le persone migranti e richiedenti asilo beneficino di una valutazione delle vulnerabilità e di un controllo dello stato di salute nel più breve tempo possibile e ricevano l’assistenza necessaria;
  • garantire la registrazione di tutte le persone migranti e richiedenti asilo, congiuntamente ai loro dati biometrici, avvalendosi al massimo delle banche dati dell’Unione su larga scala;
  • rafforzare la sicurezza all’interno dello spazio Schengen, in quanto le nuove norme garantiranno l’identificazione delle persone migranti irregolari e delle persone richiedenti asilo che costituiscono una minaccia per la salute pubblica e la sicurezza interna dell’Unione;
  • applicare le nuove procedure di asilo e rimpatrio concordate nel patto sulla migrazione e l’asilo dell’Unione.

Impatto sulle persone migranti e sui diritti fondamentali

Le persone migranti irregolari e le persone richiedenti asilo beneficiano del regolamento sugli accertamenti nei seguenti modi:

  • i controlli obbligatori sullo stato di salute e delle vulnerabilità garantiranno che le persone bisognose di assistenza immediata, insieme ai minori e alle persone vulnerabili, siano tempestivamente identificate, potendo beneficiare delle norme che li proteggono il più rapidamente possibile e ricevere l’assistenza necessaria. Gli accertamenti contribuiranno a rendere i processi più rapidi ed efficienti.
  • Il nuovo meccanismo di monitoraggio indipendente migliorerà la trasparenza e la responsabilità durante gli accertamenti, promuovendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali.

Attuazione

  • Autorità preposte agli accertamenti Ogni Stato membro designa le autorità preposte agli accertamenti che sono formate e addestrate per gestire le diverse esigenze delle persone sottoposte al processo, con l’aiuto delle agenzie dell’Unione quali l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), se necessario.
  • Luoghi e tempistiche In genere, gli accertamenti avvengono in prossimità delle frontiere esterne o di altri punti designati all’interno del territorio, e devono essere effettuati entro sette giorni presso la frontiera esterna ed entro tre giorni all’interno del territorio.
  • Dati e vita privata I dati devono essere utilizzati esclusivamente ai fini del regolamento e devono essere conformi alla normativa dell’Unione sulla protezione dei dati.
  • Relazione con altre normative Il regolamento non sostituisce altre procedure legali, come quelle relative alla protezione internazionale o ai rimpatri, che servono solo come fase iniziale per garantire che le persone siano indirizzate alle appropriate procedure successive.

Monitoraggio e valutazione

Il regolamento impone agli Stati membri di istituire un meccanismo nazionale di monitoraggio indipendente per indagare su eventuali accuse di violazione dei diritti umani durante gli accertamenti, garantendo:

Modifiche ad altri regolamenti

Il regolamento modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 (UE) e (UE) 2019/817.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, ).

ultimo aggiornamento:

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