Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Colma una lacuna nel sistema delle frontiere Schengen esistente richiedendo a tutti gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) di applicare norme uniformi che garantiscano il monitoraggio e la registrazione corretta di tutte le persone migranti irregolari e delle persone richiedenti asilo che entrano nell’Unione.
Il regolamento garantisce inoltre un collegamento organico alle procedure di rimpatrio o di asilo.
Attraverso un processo di accertamento standardizzato, mira a:
garantire la protezione delle persone vulnerabili;
indirizzare le persone verso le procedure adeguate, per l’asilo o per il rimpatrio.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
Questo nuovo regolamento sugli accertamenti si applica ai cittadini di paesi terzi che hanno attraversato le frontiere esterne dell’Unione senza soddisfare le condizioni di ingresso o soggiornanti illegalmente in uno Stato membro senza essere stati sottoposti a verifiche di frontiera al momento dell’ingresso. Esso riguarda anche coloro presentano domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera o che sono stati sbarcati a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso.
Il processo di accertamento non è una procedura amministrativa autonoma. Si tratta di un processo di raccolta delle informazioni comparabile a una verifica di frontiera estesa. Esso deve pertanto effettuarsi entro un arco di tempo molto breve: sette giorni per gli accertamenti alle frontiere esterne e tre giorni per gli accertamenti all’interno del territorio.
Ai sensi del regolamento, gli Stati membri devono:
condurre controlli dello stato di salute, delle vulnerabilità, dell’identità e di sicurezza su tutte le persone migranti irregolari e le persone richiedenti asilo che attraversano le frontiere esterne dell’Unione in modo non autorizzato;
registrare i dati biometrici di tutte le persone migranti sottoposte agli accertamenti;
Controllare tutte le banche dati dell’Unione e nazionali pertinenti allo scopo di verificare o stabilire l’identità delle persone migranti ed eventuali rischi per la sicurezza;
evitare la fuga delle persone migranti durante gli accertamenti per mezzo di un obbligo generalizzato di rimanere a disposizione delle autorità preposte agli accertamenti e la possibilità di imporre il trattenimento, qualora necessario;
indirizzare rapidamente le persone migranti alle procedure successive (asilo o rimpatrio);
prevedere meccanismi nazionali di monitoraggio indipendenti che saranno responsabili di garantire il rispetto dei diritti fondamentali durante gli accertamenti.
Impatto degli accertamenti
Le nuove norme relative agli accertamenti svolgeranno un ruolo determinante per:
garantire la sicurezza delle frontiere esterne e migliorare la gestione degli arrivi misti a livello dell’Unione;
assicurare che tutte le persone migranti e richiedenti asilo beneficino di una valutazione delle vulnerabilità e di un controllo dello stato di salute nel più breve tempo possibile e ricevano l’assistenza necessaria;
garantire la registrazione di tutte le persone migranti e richiedenti asilo, congiuntamente ai loro dati biometrici, avvalendosi al massimo delle banche dati dell’Unione su larga scala;
rafforzare la sicurezza all’interno dello spazio Schengen, in quanto le nuove norme garantiranno l’identificazione delle persone migranti irregolari e delle persone richiedenti asilo che costituiscono una minaccia per la salute pubblica e la sicurezza interna dell’Unione;
Impatto sulle persone migranti e sui diritti fondamentali
Le persone migranti irregolari e le persone richiedenti asilo beneficiano del regolamento sugli accertamenti nei seguenti modi:
i controlli obbligatori sullo stato di salute e delle vulnerabilità garantiranno che le persone bisognose di assistenza immediata, insieme ai minori e alle persone vulnerabili, siano tempestivamente identificate, potendo beneficiare delle norme che li proteggono il più rapidamente possibile e ricevere l’assistenza necessaria. Gli accertamenti contribuiranno a rendere i processi più rapidi ed efficienti.
Il nuovo meccanismo di monitoraggio indipendente migliorerà la trasparenza e la responsabilità durante gli accertamenti, promuovendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali.
Attuazione
Autorità preposte agli accertamenti Ogni Stato membro designa le autorità preposte agli accertamenti che sono formate e addestrate per gestire le diverse esigenze delle persone sottoposte al processo, con l’aiuto delle agenzie dell’Unione quali l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), se necessario.
Luoghi e tempistiche In genere, gli accertamenti avvengono in prossimità delle frontiere esterne o di altri punti designati all’interno del territorio, e devono essere effettuati entro sette giorni presso la frontiera esterna ed entro tre giorni all’interno del territorio.
Dati e vita privata I dati devono essere utilizzati esclusivamente ai fini del regolamento e devono essere conformi alla normativa dell’Unione sulla protezione dei dati.
Relazione con altre normative Il regolamento non sostituisce altre procedure legali, come quelle relative alla protezione internazionale o ai rimpatri, che servono solo come fase iniziale per garantire che le persone siano indirizzate alle appropriate procedure successive.
Monitoraggio e valutazione
Il regolamento impone agli Stati membri di istituire un meccanismo nazionale di monitoraggio indipendente per indagare su eventuali accuse di violazione dei diritti umani durante gli accertamenti, garantendo:
la conformità al diritto dell’Unione e internazionale;
il rispetto della procedura di asilo, del principio di non respingimento, del benessere dei minori e delle norme di trattenimento;
Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, ).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, ).
Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, ).
Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, ).
Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del , sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del , pag. 48).
Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del , pag. 1).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo [COM(2020) 609 final del ].
Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/816 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’Unione nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del , pag. 27).
Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’Unione nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del , pag. 85).
Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (codificazione) (GU L 303 del , pag. 39).
Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del , pag. 14).
Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del , pag. 56).
Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del , pag. 20).
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) (GU L 77 del , pag. 1).
Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del , pag. 1).
Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del , pag. 1).
Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del , pag. 60).
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del , pag. 98).
Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del , che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del , pag. 1).