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Controlli alle frontiere

L’articolo 77 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea richiede all’Unione europea (Unione) di elaborare una politica relativa ai controlli alle frontiere delle persone e al monitoraggio efficiente delle frontiere esterne, all’assenza di controlli sulle persone in corrispondenza delle frontiere interne e all’istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

Ventidue Stati membri dell’Unione sono membri dello spazio Schengen, che comprende i suddetti Stati membri insieme a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Non sono presenti controlli alle frontiere interne tra tali paesi. Insieme, essi intendono raggiungere l’obiettivo di migliorare la sicurezza mediante efficienti controlli alle frontiere esterne, agevolando al contempo l’accesso delle persone provviste di motivi legittimi per entrare nell’Unione. I controlli alle frontiere delle persone permangono tra gli Stati membri che non sono membri dello spazio Schengen (Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda e Romania) e quelli che lo sono, ad esempio per una persona che viaggia dall’Irlanda, che non appartiene allo spazio Schengen, alla Francia, che ne è membro.

La gestione integrata delle frontiere europea si fonda sul regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Gli Stati membri hanno elaborato strategie nazionali al fine di garantire e agevolare l’applicazione pratica di tale concetto. Uno dei suoi aspetti principali è la finalità di sostenere gli Stati membri nell’attuazione di efficienti controlli alle frontiere in corrispondenza delle frontiere esterne dell’Unione.

Il regime di attraversamento delle frontiere dell’Unione, sia interne che esterne, è stabilito nel codice frontiere Schengen [regolamento (UE) 2016/399], che definisce altresì le disposizioni principali inerenti a tale ambito, tra cui il controllo alle frontiere, le verifiche di frontiera e la sorveglianza delle frontiere.

Al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne, i cittadini di paesi terzi sono sottoposti a controlli approfonditi in conformità alle condizioni di ingresso nel paese, comprese la consultazione sistematica delle banche dati pertinenti, quali il sistema d’informazione Schengen (SIS), nonché alla verifica del sistema di informazione visti, qualora la persona sia soggetta all’obbligo del visto. I cittadini dell’Unione sono a loro volta soggetti a verifiche di frontiera nel contesto del SIS per motivi di sicurezza. Il quadro giuridico sul SIS è stato potenziato nel 2018. Le modifiche al sistema, che comprendono nuove funzionalità e dati, entrano in vigore all’inizio del 2022.

Un sistema elettronico di ingressi/uscite (EES) automatizzato e centralizzato per cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dell’Unione per un soggiorno di breve durata è stato introdotto nell’ambito del regolamento (UE) 2017/2226 relativo alle frontiere intelligenti. Il sistema EES registra e memorizza il nominativo, il tipo di documento di viaggio, i dati biometrici (impronte digitali e immagini facciali acquisite) della persona, nonché la data e il luogo di ingresso e di uscita nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della protezione dei dati. Il sistema registra inoltre i respingimenti e genera avvisi ai paesi Schengen quando il soggiorno autorizzato è scaduto.

L’Unione ha istituito un sistema informatico automatizzato denominato sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), concepito per il rilevamento di rischi per la sicurezza, di migrazione irregolare o di elevato carattere epidemico, presentati da visitatori esenti dal visto che si recano negli Stati Schengen per soggiorni di breve durata prima del proprio viaggio. Al tempo stesso, l’ETIAS semplificherà l’attraversamento delle frontiere per la stragrande maggioranza dei viaggiatori che non presentano tali rischi. All’entrata in vigore dell’ETIAS, i cittadini di oltre 60 paesi saranno ammessi a richiedere un’autorizzazione di viaggio.

La cooperazione operativa tra gli Stati membri al fine di garantire la gestione integrata delle frontiere dell’Unione si svolge a livello della guardia di frontiera e costiera, che comprende l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e le autorità preposte alla gestione delle frontiere degli Stati membri.

È possibile che un visto per soggiorno di breve durata venga rilasciato da uno degli Stati Schengen, permettendo al detentore di viaggiare negli Stati Schengen fino a un massimo di 90 giorni in qualsiasi periodo di 180 giorni. Un elenco dei paesi ai cui cittadini è richiesto un visto è allegato al regolamento (UE) 2018/1806.

La politica in materia di frontiere dell’Unione fa parte dell’ acquis di Schengen (accordo e convenzione) e si applica agli Stati membri e ai paesi associati a Schengen, quali Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, in conformità al protocollo 19. L’Irlanda non aderisce alle misure dell’acquis di Schengen relative alle frontiere.

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