Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Regime di attraversamento delle frontiere dell’Unione europea

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2016/399 che istituisce il codice frontiere Schengen

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Noto anche come codice frontiere Schengen, stabilisce, il regolamento (UE) 2016/399 stabilisce, tra l’altro, norme riguardanti:

  • l’attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione europea (unione) e
  • l’assenza di controlli alle frontiere interne.

Il regolamento è stato modificato diverse volte, da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, che mira a rafforzare la resilienza dello spazio Schengen a gravi minacce quali l’immigrazione irregolare, le emergenze di sanità pubblica e la strumentalizzazione delle persone migranti, adattando di conseguenza le norme.

PUNTI CHIAVE

Il codice definisce le regole che governano:

  • le verifiche sulle persone alle frontiere esterne;
  • le condizioni di ingresso; e
  • le condizioni per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen (una zona senza frontiere che comprende 25 Stati membri dell’Unione, oltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna.

A chi si applica?

Il codice frontiere Schengen stabilisce le regole che si applicano a chiunque attraversi le frontiere esterne dello spazio Schengen. Cipro non è ancora membro a pieno titolo dello spazio Schengen, ma deve seguire le regole relative ai controlli alle frontiere esterne. Bulgaria e Romania hanno aderito allo spazio Schengen il per quanto riguarda le frontiere marittime ed aeree, ma i controlli alle frontiere terrestri dei due paesi restano in vigore.

Frontiere esterne

Quando attraversano le frontiere esterne, i cittadini dei paesi terzi che non godono della libertà di circolazione ai sensi del diritto dell’Unione sono sottoposti a controlli approfonditi in conformità alle condizioni di ingresso nel paese, comprese la consultazione sistematica delle banche dati pertinenti, quali il Sistema d’Informazione Schengen (SIS), nonché la verifica del sistema d’informazione visti (VIS), qualora la persona sia soggetta all’obbligo del visto.

In caso di un soggiorno previsto nel territorio di un paese Schengen per non più di 90 giorni in un periodo di 180 giorni, i cittadini dei paesi terzi devono:

  • essere in possesso di un documento di viaggio valido e di un visto, se richiesto;
  • giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e dimostrare di disporre di sufficienti mezzi di sussistenza;
  • non essere segnalati nel SIS ai fini della non ammissione;
  • non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di qualsiasi Stato membro.

Il respingimento di cittadini di paesi terzi (paesi extra UE o esterni allo spazio Schengen) che non godono della libertà di circolazione ai sensi del diritto dell’Unione può essere disposto solo mediante una decisione presa da un’autorità nazionale competente e indicante le ragioni precise della non ammissione. La decisione può essere oggetto di ricorso.

Norme per il traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne

Il regolamento (CE) n. 1931/2006 istituisce un regime di frontiera locale alle frontiere terrestri esterne dell’Unione e introduce un permesso di traffico frontaliero locale per i cittadini di paesi terzi limitrofi residenti nelle zone frontaliere.

Frontiere interne

Nello spazio senza controlli alle frontiere interne (ovvero lo spazio Schengen ad eccezione di Bulgaria, Cipro e Romania), qualsiasi persona di qualsiasi nazionalità può attraversare qualsiasi frontiera interna senza essere sottoposta ai controlli di frontiera. Tuttavia, le autorità di polizia nazionali hanno il diritto di effettuare controlli di polizia anche nelle zone di frontiera, in base a regole e limitazioni specifiche.

I paesi che fanno parte dello spazio senza controlli alle frontiere interne devono eliminare tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico ai valichi di frontiera interna stradali. In particolare, i limiti di velocità non devono basarsi esclusivamente su considerazioni di sicurezza stradale o tecnologie di sorveglianza utilizzate per affrontare minacce alla sicurezza pubblica o all’ordine pubblico.

Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne

Il regolamento di modifica (UE) 2024/1717 stabilisce le condizioni per la reintroduzione e il rafforzamento dei controlli alle frontiere interne. Se in uno spazio senza controlli alle frontiere vi è una grave minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro, quest’ultimo può, solo come misura di ultima istanza, in situazioni eccezionali, ripristinare i controlli alle frontiere. Una minaccia grave del genere potrebbe derivare da:

  • incidenti o minacce di stampo terrorista, nonché da minacce poste da gravi forme di criminalità organizzata;
  • emergenze di sanità pubblica su larga scala;
  • una situazione eccezionale caratterizzata da spostamenti improvvisi non autorizzati di cittadini di paesi terzi tra gli Stati membri, che pone un notevole sforzo sulle risorse e le capacità globali delle autorità competenti pronte e che può potenzialmente mettere a rischio il funzionamento complessivo dello spazio senza controlli alle frontiere interne, come dimostrato tramite l’analisi delle informazioni e tutti i dati disponibili, compresi quelli delle agenzie competenti dell’Unione; e
  • eventi internazionali su larga scala o di grande visibilità.

Gli Stati membri possono estendere i controlli alle frontiere interne in base ai rischi per la sicurezza o ai flussi migratori per un periodo di sei mesi. Possono rinnovare il ripristino con periodi di sei mesi fino a raggiungere un massimo di due anni. Devono notificare qualsiasi ripristino e spiegare la necessità e la proporzionalità della decisione di ripristinare il controllo alle frontiere interne. Quando un ripristino è previsto durare 12 mesi, la Commissione europea deve emettere un parere sul fatto che le misure siano proporzionate e necessarie. In caso di una notevole situazione eccezionale in relazione a una grave minaccia persistente, gli Stati membri possono in via eccezionale rinnovare il ripristino dei controlli di frontiera oltre questo periodo di due anni con un massimo di due volte per sei mesi.

Qualora la Commissione stabilisca che vi sia un’emergenza di sanità pubblica su larga scala che interessa diversi Stati membri, mettendo a rischio il funzionamento complessivo dello spazio senza controlli alle frontiere interne, potrà proporre al Consiglio dell’Unione europea di adottare una decisione di esecuzione che autorizza il ripristino dei controlli alle frontiere dagli Stati membri, comprese le misure di mitigazione appropriate da adottare a livello nazionale e dell’Unione, qualora le misure disponibili, negli articoli 21 bis e 23 del regolamento (UE) 2024/1717, non siano sufficienti per far fronte all’emergenza di sanità pubblica su larga scala.

Qualora la Commissione stabilisca che esistono circostanze eccezionali che mettano a rischio il funzionamento complessivo dello spazio senza controlli alle frontiere interne a causa di carenze gravi persistenti legate al controllo alle frontiere esterne, nella misura in cui tali circostanze costituiscano una grave minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, essa può proporre al Consiglio di adottare una raccomandazione in base alla quale uno o più Stati membri decidono di ripristinare il controllo alla frontiera in tutte o in parti specifiche delle loro frontiere interne.

Meccanismo di valutazione Schengen

L’attuazione del regolamento (UE) 2016/399 da parte di ciascuno Stato membro viene riesaminata almeno ogni cinque anni mediante un meccanismo di valutazione1 conformemente alle norme stabilite dal regolamento (UE) 2022/922 (si veda la sintesi).

Controlli sistematici rispetto alle banche dati pertinenti alle frontiere esterne

Dall’aprile 2017, sono da effettuarsi controlli sistematici rispetto alle banche dati pertinenti su cittadini dell’Unione/del SEE (Spazio economico europeo) e svizzeri alle frontiere esterne dello spazio Schengen, oltre ai controlli esistenti già effettuati su cittadini di paesi terzi.

Tali norme sono state introdotte in risposta agli attacchi terroristici che hanno colpito diversi Stati membri negli ultimi anni e dovrebbero contribuire in particolare ad affrontare le minacce poste dai combattenti terroristi nati nell’Unione che vanno o tornano dall’estero. I controlli si svolgono sia all’ingresso sia all’uscita delle frontiere esterne. I controlli vengono effettuati rispetto a banche dati quali il SIS e la banca dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti.

Sistema di ingressi/uscite

Il regolamento (UE) 2016/399 tiene conto dell’adozione del regolamento (UE) 2017/2226, che ha creato un sistema centralizzato per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita (sistema di ingressi/uscite — EES) relativi a cittadini di paesi terzi che soggiornano per un breve periodo, una volta che quest’ultimo è entrato in vigore. L’attuale apposizione del timbro sul documento di viaggio all’ingresso e all’uscita sarà sostituita dalla registrazione elettronica dell’ingresso e dell’uscita direttamente nell’EES. È stato integrato l’uso di sistemi di controllo alla frontiera automatizzati per le persone soggette a registrazione nell’EES. I paesi Schengen possono inoltre istituire programmi nazionali di facilitazione per consentire a cittadini di paesi extra UE sottoposti a controlli preventivi di beneficiare all’ingresso di eccezioni da certi aspetti dei controlli di frontiera. Queste nuove norme si applicheranno solamente dal momento dell’entrata in vigore dell’EES.

L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è già responsabile del funzionamento di tre sistemi informatici dell’Unione, essenziali per la salvaguardia dello spazio Schengen e per la gestione delle frontiere. Tra questi si contemplano:

  • Eurodac (banca dati dell’Unione relativa alle impronte digitali dei richiedenti asilo, che consente di effettuare confronti tra le stesse),
  • SIS e
  • sistema di informazione visti.

Ai sensi del regolamento (UE) 2017/2226, all’agenzia è stato conferito il compito aggiuntivo di sviluppare l’EES e di garantirne la corretta gestione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2016/399 è in vigore dal . Esso ha codificato e sostituito il regolamento (CE) n. 562/2006 e le successive modifiche.

Il codice frontiere Schengen, adottato per la prima volta il [regolamento (CE) n. 562/2006], è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Meccanismo di valutazione Schengen. Un sistema istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 con cui gli Stati membri e la Commissione devono svolgere congiuntamente valutazioni periodiche al fine di verificare la corretta applicazione del diritto dell’Unione su Schengen in materia di gestione delle frontiere esterne e dell’assenza di controlli alle frontiere interne, compreso il codice frontiere Schengen. Nel caso in cui si riscontrino gravi carenze nello svolgimento dei controlli alle frontiere esterne, la Commissione europea può raccomandare a uno Stato membro di adottare misure specifiche. In caso di carenze gravi e reiterate, i controlli alle frontiere interne possono essere ripristinati come misura di ultima istanza.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) (GU L 77 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 2016/399 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

Top