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L’articolo 67 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) affida all’Unione europea (Unione) il compito di garantire l’assenza di controlli alle frontiere interne sulle persone e di definire una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controlli alle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri dell’Unione, che risulti giusta nei confronti di cittadini e cittadine di paesi terzi.
L’articolo 77 del TFUE richiede all’Unione di elaborare una politica relativa ai controlli alle frontiere sulle persone e al monitoraggio efficiente delle frontiere esterne, all’assenza di controlli sulle persone in corrispondenza delle frontiere interne e all’istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.
L’articolo 78 del TFUE richiede all’Unione di elaborare una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea, in vista di offrire uno status adeguato a qualsiasi cittadino o cittadina di un paese terzo che necessiti di protezione internazionale, garantendo la conformità al principio di non respingimento (un principio fondamentale del diritto internazionale in materia di rifugiati e di diritti umani che proibisce agli Stati di rimpatriare le persone in un paese in cui sussiste un rischio concreto che siano soggette a persecuzione, tortura, trattamenti disumani o degradanti o a qualsiasi altro tipo di violazione dei diritti umani).
Ai sensi dell’articolo 79 del TFUE, la politica dell’immigrazione dell’Unione intende gestire i flussi migratori per garantire il trattamento equo di cittadini e cittadine di paesi terzi che risiedono legalmente negli Stati membri, e prevenire e combattere l’immigrazione irregolare e la tratta di esseri umani.
In merito all’immigrazione legale, l’Unione ha il potere di stabilire le condizioni che disciplinano l’ingresso e il soggiorno legali in uno Stato membro, anche ai fini del ricongiungimento familiare, di cittadini e cittadine di paesi terzi. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere sul numero di cittadini e cittadine di paesi terzi che è possibile ammettere per la ricerca di un posto di lavoro.
L’Unione intende prevenire e ridurre l’immigrazione illegale, in particolare mediante una politica di rimpatrio e riammissione efficace, affinché rispetti i diritti umani.
In virtù dell’articolo 80 del TFUE, la politica dell’Unione relativa a migrazione e asilo è governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.
Nel corso degli anni, l’Unione ha sviluppato e perfezionato il suo approccio comune alla migrazione e all’asilo. Dal 1999, l’Unione ha lavorato per creare un sistema europeo comune di asilo. Nel 2020, la Commissione europea ha pubblicato il suo nuovo patto sulla migrazione, che riguarda tutti i diversi elementi richiesti per un approccio europeo globale alla migrazione, con l’obiettivo di garantire una maggiore coerenza nell’integrazione degli aspetti interni ed esterni delle politiche migratorie. La Commissione propone procedure migliori, più rapide e meglio integrate nell’intero sistema di asilo e migrazione e si prefigge di garantire l’affermazione di un quadro equilibrato e comune che racchiuda in sé tutti gli aspetti della politica in materia di asilo e migrazione. La Commissione riconosce che i rimpatri efficaci necessitano di procedure migliori all’interno dell’Unione, volte a ridurre la frammentazione di approcci nazionali e a favorire una cooperazione più stretta e una solidarietà rafforzata tra tutti gli Stati membri.
La politica in materia di asilo e migrazione dell’Unione si applica a tutti gli Stati membri, con l’eccezione della Danimarca, che dispone dell’opzione di non partecipazione in conformità al protocollo 22, e dell’Irlanda, che gode del diritto di avvalersi dell’opzione di non partecipazione per misure specifiche in conformità al protocollo 21.
La politica relativa alle frontiere dell’Unione fa parte dell’acquis di Schengen e si applica agli Stati membri e ai paesi associati a Schengen, quali Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, in conformità al protocollo 19. L’Irlanda non aderisce alle misure dell’acquis di Schengen relative alle frontiere.
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