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Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Interoperabilità tra i sistemi di informazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/817 che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti

Regolamento (UE) 2019/818 che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’Unione europea nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

I regolamenti hanno lo scopo di migliorare i controlli frontiere esterne dell’Unione europea, consentire un migliore rilevamento delle minacce alla sicurezza e delle frodi di identità e contribuire a prevenire e combattere l’immigrazione illegale.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

I due regolamenti sull’interoperabilità riguardano:

I sistemi europei di informazioni su libertà, sicurezza e giustizia sono gestiti dall’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Componenti

I regolamenti stabiliscono le seguenti componenti dell’interoperabilità:

  • un portale di ricerca europeo che consente alle autorità competenti di effettuare ricerche in più sistemi di informazione contemporaneamente, utilizzando dati biografici e biometrici;
  • un servizio comune di confronto dei dati biometrici, operativo dal 19 maggio 2025 come stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/875, che consente la ricerca e il confronto dei dati biometrici (impronte digitali e immagini facciali) provenienti da diversi sistemi informativi dell’UE;
  • un archivio comune di dati di identità che contiene dati biografici e biometrici di cittadini di paesi terzi disponibili in diversi sistemi di informazione dell’UE;
  • un rilevatore di identità multiple che consente di rilevare le identità multiple in diversi sistemi di informazione dell’UE.

Accesso

  • I regolamenti non modificano i diritti di accesso ai singoli sistemi di informazione dell’Unione, ma semplificheranno e miglioreranno la condivisione delle informazioni.
  • Essi forniscono un nuovo approccio in due fasi per assicurare alle autorità di contrasto l’accesso all’EES, al VIS, all’ETIAS e a Eurodac:
    • le ricerche iniziali saranno effettuate sulla base della «presenza o assenza di un riscontro positivo (hit)»;
    • qualora ottengano un «riscontro positivo», le autorità di contrasto potrebbero quindi accedere a qualsiasi ulteriore informazione necessaria, in linea con le rispettive norme e salvaguardie.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

Si applicano a partire dall’.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del , pagg. 27-84)

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/817 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del , pp. 85–135).

Si veda la versione consolidata.

ultimo aggiornamento:

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