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Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2016/794 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Obiettivi

Gli obiettivi di Europol sono di sostenere e potenziare:

  • l’azione delle autorità di contrasto degli Stati membri dell’Unione europea (Unione);
  • la cooperazione reciproca fra gli Stati membri per prevenire e combattere il terrorismo, gravi forme di criminalità che interessano due o più Stati membri e altre forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione.

Compiti

Il regolamento stabilisce una serie di compiti specifici al fine di soddisfare tali obiettivi, tra cui:

  • raccogliere, conservare, trattare, analizzare e condividere informazioni, intelligence criminale compresa;
  • comunicare agli Stati membri, attraverso le unità nazionali Europol, qualsiasi informazione e i collegamenti tra reati che li riguardano;
  • coordinare, organizzare e svolgere indagini e azioni operative al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri;
  • preparare valutazioni delle minacce, analisi strategiche e operative e relazioni generali sulla situazione;
  • partecipare a squadre investigative comuni;
  • sviluppare centri specializzati dell’Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità, ad esempio il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;
  • sostenere gli Stati membri nella lotta alle forme di criminalità che sono agevolate, promosse o commesse tramite internet.

Controllo

I poteri di Europol sono accompagnati da meccanismi di protezione dei dati, controllo democratico e responsabilità per garantire che le attività e i compiti dell’agenzia siano eseguiti nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali.

  • Il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) supervisiona il trattamento dei dati personali da parte di Europol ed è prevista una procedura chiara per permettere ai cittadini di rivolgere richieste ai sensi del diritto dell’Unione.
  • Il lavoro di Europol è supervisionato da un gruppo di controllo parlamentare congiunto, composto dai membri dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo.

Regolamento di modifica (UE) 2022/991

Il regolamento di modifica:

  • rafforza la capacità operativa di Europol per quanto riguarda la cooperazione con parti private (norme sullo scambio di dati personali con parti private e sull’analisi di tali dati);
  • consente a Europol di condividere i dati personali con determinate parti private per impedire la diffusione di:
    • contenuti online relativi al terrorismo o all’estremismo violento in situazioni di crisi;
    • materiale online relativo ad abusi sessuali su minori;
  • stabilisce norme sull’analisi dei megadati, ossia le serie di dati troppo grandi o complessi da gestire tramite software di applicazione per il trattamento dei dati tradizionali, in linea con le esigenze operative di Europol e in conformità con i diritti fondamentali, compresa una nuova base giuridica per permettere a Europol di trattare i megadati a sostegno di un’indagine penale in corso;
  • rafforza il controllo esterno di Europol da parte del GEPD e del controllo interno di Europol attraverso la sua funzione di protezione dei dati e introduce il nuovo ruolo del/della responsabile dei diritti fondamentali;
  • conferisce all’Europol nuove competenze per:
    • proporre l’avvio di un’indagine penale in uno Stato membro per reati che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione, senza che ciò sia necessario per una dimensione transfrontaliera del reato in questione; tuttavia, lo Stato membro in questione non è tenuto ad informare l’Europol se decide di non accettare la proposta;
    • proporre agli Stati membri di inserire le informazioni nel sistema d’informazione Schengen;
  • migliora la cooperazione con la Procura europea (EPPO) introducendo un sistema di riscontro positivo o negativo che consente all’EPPO di avere accesso indiretto ai dati Europol relativi ai reati nell’ambito del proprio mandato;
  • in materia di ricerca e innovazione, introduce norme sull’uso di tecnologie emergenti, lo studio di nuovi approcci e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche comuni, anche per quanto riguarda lo sviluppo, la formazione, la sperimentazione e la convalida degli algoritmi;
  • in relazione al quadro per la protezione dei dati applicabile a Europol, integra nel regolamento le norme pertinenti stabilite nel regolamento (UE) 2018/1725 (si veda la sintesi) sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali operativi;
  • aumenta il controllo parlamentare e la responsabilità mediante la partecipazione, in qualità di osservatori, di due membri del gruppo di controllo parlamentare congiunto alle riunioni del consiglio di amministrazione di Europol per discutere questioni non operative e rafforza gli obblighi di segnalazione di Europol;
  • offre a Europol la possibilità di trasferire dati personali a paesi terzi in situazioni specifiche e debitamente giustificate e qualora esistano garanzie appropriate.

Azione legale del GEPD, settembre 2022

Nel settembre 2022, il GEPD ha richiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’annullamento degli articoli 74 bis e 74 ter del regolamento Europol [regolamento (UE) 2016/794, recentemente modificato dal regolamento (UE) 2022/991], che chiarivano che le nuove norme stabilite dai colegislatori per il trattamento dei megadati si applicano a tutti i dati che Europol detiene legalmente al momento dell’applicazione del regolamento di modifica (ovvero il 28 giugno 2022).

Tali articoli restano validi fino a quando la Corte di giustizia non abbia preso una decisione.

Abrogazione

Il regolamento abroga e sostituisce la precedente decisione Europol (decisione 2009/371/GAI).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTOTRANSITORIE RELATIVE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE?

Il regolamento è in vigore dal 1o maggio 2017, con l’eccezione di alcune norme già applicate dal 13 giugno 2016:

  • accordi legali e contratti conclusi ai sensi della decisione 2009/371/UE: articolo 71;
  • disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione: articolo 72;
  • disposizioni transitorie in materia di personale: articolo 73.

Le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2022/991 si applicano dal 28 giugno 2022.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2016/794 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 18.01.2023

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