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QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI E DELLA DECISIONE?
Il regolamento (UE) 2017/2226 istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES), un sistema informatico automatizzato utilizzato da 29 paesi Schengen (25 Stati membri dell’UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Esso registra gli ingressi, le uscite e i rifiuti di ingresso dei cittadini di paesi terzi (cittadini di paesi non Schengen o non appartenenti all’Unione europea (UE)) che attraversano le frontiere esterne dello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata (90 giorni in un periodo di 180 giorni). Registra i dati dei cittadini di paesi terzi, compresi i dati del passaporto, le impronte digitali e le immagini del volto.
L’EES mira a rafforzare la sicurezza delle frontiere esterne dello spazio Schengen, facilitando al contempo gli attraversamenti di frontiera per i viaggiatori grazie all’uso dell’automazione alle frontiere. Esso mira inoltre a prevenire la migrazione illegale e a contribuire alla lotta contro il terrorismo e la criminalità grave.
A decorrere dal , l’EES sostituisce la timbratura manuale dei passaporti e consente alle autorità di rilevare automaticamente le persone che hanno superato il periodo di soggiorno autorizzato.
Il regolamento (UE) 2017/2226 modifica diverse normative dell’Unione:
il codice frontiere Schengen, che stabilisce le condizioni, i criteri e le norme dettagliate per l’attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione.
Il regolamento (UE) 2017/2225, che modifica il codice frontiere Schengen per quanto riguarda l’uso dell’EES, è un atto legislativo separato.
PUNTI CHIAVE
Oggetto
Il regolamento (UE) 2017/2226 istituisce l’EES, un sistema informatico centralizzato che:
registra gli ingressi e le uscite e i respingimenti dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dello spazio Schengen per soggiorni di breve durata;
calcola automaticamente la durata del soggiorno autorizzato di tali viaggiatori e genera segnalazioni ai paesi Schengen quando il soggiorno autorizzato è scaduto.
Il regolamento (UE) 2025/1534 stabilisce deroghe temporanee a tali norme per consentire una fase di «avvio graduale» di 180 giorni, a decorrere dal , data in cui l’EES è entrato in funzione conformemente alla decisione (UE) 2025/1544.
Durante questa fase di avvio graduale, i paesi Schengen hanno la possibilità di implementare l’EES in modo progressivo ai propri valichi di frontiera, purché rispettino le soglie richieste. Possono inoltre decidere di accelerare l’introduzione del sistema o di renderlo pienamente operativo a partire dal 12 ottobre.
Il regolamento (UE) 2025/1534 ha introdotto diverse norme per consentire un avvio graduale delle operazioni, tra cui:
durante i sei mesi di avvio graduale delle operazioni dell’EES, i paesi Schengen devono continuare a timbrare i documenti di viaggio. Parallelamente, devono registrare i dati nell’EES;
i paesi Schengen dispongono della flessibilità necessaria per implementare gradualmente le funzionalità biometriche; alcune funzioni sono temporaneamente sospese: le autorità nazionali devono ignorare il calcolo automatico della durata del soggiorno e gli elenchi delle persone che hanno superato la durata del soggiorno generati dall’EES.
Ambito di applicazione
L’EES:
si applica ai cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dello spazio Schengen, sia soggetti all’obbligo di visto che esenti da visto, per un soggiorno di breve durata fino a 90 giorni in un periodo di 180 giorni;
opera alle frontiere esterne dei paesi Schengen che applicano integralmente l’acquis di Schengen e alle frontiere dei paesi Schengen che – al momento dell’avvio del sistema – non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen, ma hanno superato con successo la procedura di valutazione Schengen e ottenuto l’accesso passivo al VIS e l’accesso completo al sistema d’informazione Schengen (SIS).
Conservazione e accessibilità dei dati
L’EES conserva i dati relativi ai documenti di identità e di viaggio (nome completo, data di nascita, ecc.), insieme ai dati biometrici (impronte digitali e immagini facciali) e alla data e al luogo di ingresso, di uscita o di rifiuto dell’ingresso.
Tali dati sono:
conservati per tre anni per i viaggiatori che rispettano le norme relative ai soggiorni di breve durata, a decorrere dall’uscita o dal rifiuto d’ingresso, e per cinque anni per coloro che superano il periodo di soggiorno autorizzato, a decorrere dalla data di scadenza del soggiorno autorizzato;
resi accessibili alle autorità competenti, comprese le autorità di frontiera e le autorità competenti per il rilascio dei visti.
Al fine di prevenire, rilevare o condurre indagini riguardo a reati di terrorismo o altri reati gravi, apposite autorità preposte all’applicazione della legge e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) possono richiedere di consultare i dati del sistema EES.
Architettura tecnica
Il sistema EES comprende:
un sistema centrale che gestisce una banca dati centrale informatizzata contenente dati biometrici e alfanumerici (una combinazione di lettere e numeri);
un’interfaccia uniforme nazionale in ciascun paese partecipante;
un canale di comunicazione sicuro tra i sistemi centrali dell’EES e del VIS;
un’infrastruttura di comunicazione sicura e crittografata tra il sistema centrale dell’EES e le interfacce nazionali uniformi (interfacce identiche per tutti i paesi Schengen che collegano le loro infrastrutture di frontiera al sistema centrale dell’EES);
un archivio di dati al fine di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili;
un servizio web che consenta ai cittadini di paesi terzi di verificare la durata residua del loro soggiorno autorizzato.
eu-LISAè responsabile dello sviluppo e della gestione del sistema, compreso l’adeguamento del VIS per garantire l’interoperabilità tra i sistemi centrali dell’EES e del VIS.
Il regolamento di modifica (UE) 2024/1356 adegua il regolamento (UE) 2017/2226 all’introduzione del controllo dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne dell’UE. Tra le altre cose, concede alle autorità di controllo l’accesso all’EES per verificare se le persone potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza interna.
Modifica del codice frontiere Schengen
Il regolamento (UE) 2017/2225 modifica il codice frontiere Schengen per quanto riguarda l’uso del sistema EES alle frontiere esterne dello spazio Schengen come segue:
l’ingresso, l’uscita e il respingimento di ingresso dei cittadini di paesi terzi soggetti al sistema EES sono registrati direttamente nel sistema EES;
i cittadini di paesi terzi devono fornire i dati biometrici da registrare nel sistema EES;
vengono verificate l’identità dei cittadini di paesi terzi e l’autenticità e la validità dei loro documenti di viaggio per l’attraversamento della frontiera;
i paesi Schengen possono istituire programmi nazionali di facilitazione dell’ingresso su base volontaria per i cittadini di paesi terzi sottoposti a controllo preventivo;
i paesi Schengen possono decidere se, e in che misura, avvalersi di tecnologie quali i sistemi self-service per consentire ai cittadini di paesi terzi di pre-registrarsi o aggiornare i dati nell’EES, gli e-gate e i sistemi automatizzati di controllo alle frontiere, purché sia garantito un livello adeguato di sicurezza, il loro utilizzo sia supervisionato e le guardie di frontiera abbiano accesso ai risultati di tali controlli alle frontiere.
Si noti che alcune di queste norme non sono applicabili a decorrere dall’entrata in funzione dell’EES, ma sono attuate gradualmente, come consentito dal regolamento (UE) 2025/1534.
La Commissione europea ha adottato una serie di atti che rendono esecutivo il regolamento (UE) 2017/2226:
decisione (UE) 2018/1547: specifiche per il collegamento dei punti di accesso centrali all’EES e per una soluzione tecnica volta a facilitare la raccolta di dati da parte dei paesi Schengen al fine di generare statistiche sull’accesso ai dati dell’EES a fini di applicazione della legge;
decisione (UE) 2018/1548: norme per la compilazione dell’elenco delle persone identificate come soggiornanti oltre il termine nel sistema EES e la procedura per mettere tale elenco a disposizione dei paesi Schengen;
la decisione (UE) 2019/326 che stabilisce le misure relative all’inserimento dei dati nel sistema EES;
la decisione (UE) 2019/327 che stabilisce le misure relative all’accesso ai dati nel sistema EES;
la decisione (UE) 2019/328 che stabilisce le misure relative alla conservazione delle registrazioni e al relativo accesso all’interno del sistema EES;
la decisione (UE) 2019/329 che stabilisce le specifiche per la qualità, la risoluzione e l’uso delle impronte digitali e dell’immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell’identificazione nel sistema EES;
decisione (UE) 2022/1337: modello per la fornitura di informazioni ai cittadini di paesi terzi sul trattamento dei dati personali nell’EES;
il regolamento (UE) 2022/1409 relativo alle condizioni per il funzionamento del servizio web previsto dal regolamento (UE) 2017/2226, nonché alle misure per il suo sviluppo e la sua realizzazione tecnica del servizio web;
la decisione (UE) 2023/2601 che stabilisce le norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata degli elenchi delle autorità nazionali competenti che hanno accesso all’EES e al VIS.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA L’EES?
Il regolamento (UE) 2017/2226 è entrato in vigore il e, salvo alcune eccezioni, si applica dal .
Il regolamento (UE) 2017/2225 e la decisione di esecuzione (UE) 2025/1544 si applicano a decorrere dalla stessa data.
Il regolamento (UE) 2025/1534 si applica dal .
CONTESTO
L’EES è un’iniziativa prioritaria volta a modernizzare la gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen e a contribuire a rafforzare la sicurezza dello spazio Schengen, a prevenire l’immigrazione clandestina e a combattere il terrorismo e la criminalità grave.
A partire dal è disponibile uno strumento online, anche sul sito web dell’EES, che consente ai viaggiatori di verificare per quanto tempo possono soggiornare nei paesi europei che utilizzano l’EES. Presso alcuni valichi di frontiera selezionati è disponibile un’app per smartphone che consente ai viaggiatori di pre-registrare diversi dati prima dei controlli di frontiera.
Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del , pag. 20).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/2226 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica il Regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l’uso del sistema di ingressi/uscite (GU L 327 del , pag. 1).
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1544 della Commissione, del , che stabilisce la data di entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite a norma del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/1544, ).
Regolamento (UE) 2025/1534 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo a deroghe temporanee a talune disposizioni dei regolamenti (UE) 2017/2226 e (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite (GU L, 2025/1534, ).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, ).
Regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (GU L, 2023/2667, ).
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2601 della Commissione, del , che stabilisce le norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata degli elenchi delle autorità nazionali competenti che hanno accesso al sistema di ingressi/uscite e al sistema di informazione visti (GU L, 2023/2601, ).
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1409 della Commissione del relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 (GU L 216 del , pag. 3).
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1337 della Commissione del che stabilisce il modello per fornire informazioni ai cittadini di paesi terzi sul trattamento dei dati personali nel sistema di ingressi/uscite (GU L 201 del , pag. 48).
Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del , pag. 27).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/326 della Commissione, del , che stabilisce le misure relative all'inserimento dei dati nel sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L 57 del , pag. 5).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/327 della Commissione, del , che stabilisce le misure relative all'accesso ai dati nel sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L 57 del , pag. 10).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/328 della Commissione, del , che stabilisce le misure relative alla conservazione delle registrazioni e al relativo accesso all'interno del sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L 57 del , pag. 14).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/329 della Commissione, del , che stabilisce le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nel sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L 57 del , pag. 18).
Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del , pag. 99).
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1547 della Commissione, del , che stabilisce le specifiche per il collegamento dei punti di accesso centrale al sistema di ingressi/uscite (EES) e una soluzione tecnica per agevolare la raccolta da parte degli Stati membri dei dati necessari per l'elaborazione di statistiche sull'accesso ai dati dell'EES a fini di contrasto (GU L 259 del , pag. 35).
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1548 della Commissione, del , che stabilisce misure per la creazione dell'elenco delle persone identificate come soggiornanti fuoritermine nel sistema di ingressi/uscite e la procedura per mettere tale elenco a disposizione degli Stati membri (GU L 259 del , pag. 39).
Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) (GU L 77 del , pag. 1).
Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) (GU L 218 del , pag. 60).
L’acquis di Schengen – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’abolizione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del , pagg. 19–62).