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Stabiliscono inoltre quando gli aiuti destinati a compensare i danni arrecati da catastrofi naturali o da eventi eccezionali sono ritenuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato.
PUNTI CHIAVE
La Commissione:
applica gli orientamenti per:
regimi di aiuti e aiuti individuali;
aiuti di Stato per la produzione agricola primaria, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli;
aiuti alle piccole e medie imprese e in linea di principio alle grandi imprese, ma si osserva che queste ultime sono meno colpite dai fallimenti del mercato;
tiene conto delle norme più ampie della politica agricola comune (PAC) nell’applicazione degli orientamenti.
non devono pregiudicare indebitamente gli scambi contrari al comune interesse, dimostrando che:
introducono miglioramenti sostanziali che il mercato non può produrre da solo;
sono lo strumento politico appropriato per raggiungere l’obiettivo politico perseguito;
sono proporzionati, vale a dire limitati all’aiuto minimo necessario («proporzionalità»);
sono trasparenti, ovvero tutte le informazioni pertinenti sono messe a disposizione degli Stati membri dell’Unione, della Commissione, degli operatori economici e del pubblico;
evitano distorsioni agli scambi e alla concorrenza, determinate da un «test comparativo» della Commissione che valuta gli effetti positivi e negativi che gli aiuti potrebbero avere sulla concorrenza e sulle condizioni commerciali tra Stati membri.
Gli orientamenti riguardano le seguenti categorie di aiuti, stipulando alcuni criteri specifici, tra cui condizioni di ammissibilità, importi massimi di aiuto o intensità di aiuto e costi ammissibili per ciascuna categoria:
Agricoltura
Imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli:
investimenti per:
le aziende agricole;
la conservazione del patrimonio culturale e naturale situato nelle aziende agricole;
la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli;
l’avviamento di attività di giovani agricoltori e agricoltrici e di attività agricole;
l’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori agricoli;
gli impegni a favore del clima e dell’ambiente;
il benessere degli animali;
gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici;
l’agricoltura biologica;
l’adesione delle aziende produttrici ai regimi di qualità;
l’assistenza tecnica;
lo scambio di conoscenze e informazioni;
i servizi di consulenza;
i servizi di sostituzione nell’azienda agricola;
la cooperazione nel settore agricolo.
Gestione dei rischi e delle crisi:
risarcimento dei danni alla produzione agricola causati da catastrofi naturali o eventi eccezionali;
risarcimento dei danni causati da condizioni climatiche avverse, come tempeste o siccità grave, con la possibilità di provocare catastrofi naturali;
costi di prevenzione, controllo ed eradicazione di epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, infestazioni da parte di specie esotiche invasive e riparazione di qualsiasi danno;
autorizzerà soltanto regimi di aiuti di durata limitata;
può richiedere a esperti indipendenti di valutare i regimi di aiuto dopo la loro attuazione, in particolare quelli con grandi bilanci o contenenti nuove caratteristiche; le valutazioni sono obbligatorie per gli aiuti superiori a 150 milioni di euro in un anno o 750 milioni di euro per tutta la durata del regime;
richiede agli Stati membri di presentare relazioni annuali e di conservare registri dettagliati per dieci anni;
può rivedere o modificare gli orientamenti nel modo in cui lo ritiene opportuno.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO GLI ORIENTAMENTI?
La Commissione applica gli orientamenti dal .
Gli Stati membri devono adattare i regimi di aiuti esistenti ai nuovi orientamenti al più tardi entro il .
CONTESTO
Gli orientamenti fanno parte di un pacchetto di misure adottato dalla Commissione in merito alla revisione delle norme sugli aiuti di Stato per i settori agricolo e forestale [regolamento (UE) 2022/2472, si veda la sintesi] e del regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo agli aiuti su piccola scala (de minimis) per l’agricoltura (si veda la sintesi).
Capi morti. Animali abbattuti o morti che non sono stati macellati per il consumo umano.
Animale protetto. Un animale protetto dalla normativa comunitaria o nazionale.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Comunicazione della Commissione Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01 (GU C 485 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del , che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del , pag. 1).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) (GU C 202 del , pag. 91).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE) (GU C 202 del , pag. 92).
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del , relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del , pag. 9).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1408/2013 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.