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Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

SINTESI DI:

Comunicazione della Commissione — Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

QUAL È LO SCOPO DEGLI ORIENTAMENTI?

  • Essi stabiliscono i criteri che la Commissione europea applica per valutare se gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e possono essere considerati compatibili con il mercato interno.
  • Stabiliscono inoltre quando gli aiuti destinati a compensare i danni arrecati da catastrofi naturali o da eventi eccezionali sono ritenuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

PUNTI CHIAVE

La Commissione:

  • applica gli orientamenti per:
    • regimi di aiuti e aiuti individuali;
    • aiuti di Stato per la produzione agricola primaria, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli;
    • aiuti alle piccole e medie imprese e in linea di principio alle grandi imprese, ma si osserva che queste ultime sono meno colpite dai fallimenti del mercato;
  • tiene conto delle norme più ampie della politica agricola comune (PAC) nell’applicazione degli orientamenti.

Gli orientamenti riguardano:

  • il sostegno nazionale al settore agricolo per:
    • misure analoghe a misure di sviluppo rurale;
    • misure per la gestione dei rischi e delle crisi, il settore zootecnico e le attività promozionali;
  • sostegno a favore del settore forestale:
    • concesso nell’ambito di un piano strategico della PAC o come finanziamenti nazionali integrativi per tali misure di sviluppo rurale;
    • per il sostegno nazionale finanziato esclusivamente da bilanci nazionali;
  • sostegno alle zone rurali concesso nell’ambito di un piano strategico della PAC o come aiuto nazionale integrativo.

Per essere compatibili con il mercato interno, gli aiuti devono soddisfare due criteri principali:

  • devono agevolare lo sviluppo di un’attività economica:
  • non devono pregiudicare indebitamente gli scambi contrari al comune interesse, dimostrando che:
    • introducono miglioramenti sostanziali che il mercato non può produrre da solo;
    • sono lo strumento politico appropriato per raggiungere l’obiettivo politico perseguito;
    • sono proporzionati, vale a dire limitati all’aiuto minimo necessario («proporzionalità»);
    • sono trasparenti, ovvero tutte le informazioni pertinenti sono messe a disposizione degli Stati membri dell’Unione, della Commissione, degli operatori economici e del pubblico;
    • evitano distorsioni agli scambi e alla concorrenza, determinate da un «test comparativo» della Commissione che valuta gli effetti positivi e negativi che gli aiuti potrebbero avere sulla concorrenza e sulle condizioni commerciali tra Stati membri.

Gli orientamenti riguardano le seguenti categorie di aiuti, stipulando alcuni criteri specifici, tra cui condizioni di ammissibilità, importi massimi di aiuto o intensità di aiuto e costi ammissibili per ciascuna categoria:

Agricoltura

Imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli:

  • investimenti per:
    • le aziende agricole;
    • la conservazione del patrimonio culturale e naturale situato nelle aziende agricole;
    • la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli;
  • l’avviamento di attività di giovani agricoltori e agricoltrici e di attività agricole;
  • l’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori agricoli;
  • gli impegni a favore del clima e dell’ambiente;
  • il benessere degli animali;
  • gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
  • le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici;
  • l’agricoltura biologica;
  • l’adesione delle aziende produttrici ai regimi di qualità;
  • l’assistenza tecnica;
  • lo scambio di conoscenze e informazioni;
  • i servizi di consulenza;
  • i servizi di sostituzione nell’azienda agricola;
  • la cooperazione nel settore agricolo.

Gestione dei rischi e delle crisi:

  • risarcimento dei danni alla produzione agricola causati da catastrofi naturali o eventi eccezionali;
  • risarcimento dei danni causati da condizioni climatiche avverse, come tempeste o siccità grave, con la possibilità di provocare catastrofi naturali;
  • costi di prevenzione, controllo ed eradicazione di epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, infestazioni da parte di specie esotiche invasive e riparazione di qualsiasi danno;
  • capi morti1;
  • risarcimento dei danni causati da animali protetti2;
  • pagamento di premi assicurativi e contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione.

Altri aiuti agricoli:

  • chiusura della capacità;
  • ricollocazione agricola;
  • settore zootecnico;
  • promozione dei prodotti agricoli;
  • regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo;
  • ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli;
  • ricerca e sviluppo.

Settore forestale

Sviluppo di aree forestali e miglioramento della redditività:

  • forestazione e imboschimento;
  • allestimento, rigenerazione o rinnovamento di sistemi agroforestali;
  • prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate;
  • miglioramento della resilienza e del pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
  • investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste;
  • investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, la modernizzazione o l’adeguamento del settore forestale;
  • preservazione del patrimonio culturale e naturale nelle foreste;
  • contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione.

svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori.

Servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta.

Scambio di conoscenze e informazioni.

Servizi di consulenza.

Cooperazione.

Avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori.

Misure ecologiche, protettive e ricreative:

  • manutenzione o ripristino degli ecosistemi, della biodiversità e del paesaggio locale;
  • manutenzione e miglioramento della qualità del suolo e garanzia di una crescita sana ed equilibrata degli alberi;
  • ripristino e manutenzione di sentieri naturali, dei paesaggi e degli habitat naturali per gli animali;
  • manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi;
  • riparazione dei danni causati da animali protetti.

Misure allineate con gli aiuti agricoli:

  • ricerca e sviluppo;
  • ricomposizione fondiaria dei terreni forestali.

Zone rurali

Attività cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale o pagate a titolo di finanziamenti nazionali integrativi:

In generale, la Commissione:

  • autorizzerà soltanto regimi di aiuti di durata limitata;
  • può richiedere a esperti indipendenti di valutare i regimi di aiuto dopo la loro attuazione, in particolare quelli con grandi bilanci o contenenti nuove caratteristiche; le valutazioni sono obbligatorie per gli aiuti superiori a 150 milioni di euro in un anno o 750 milioni di euro per tutta la durata del regime;
  • richiede agli Stati membri di presentare relazioni annuali e di conservare registri dettagliati per dieci anni;
  • può rivedere o modificare gli orientamenti nel modo in cui lo ritiene opportuno.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO GLI ORIENTAMENTI?

La Commissione applica gli orientamenti dal .

Gli Stati membri devono adattare i regimi di aiuti esistenti ai nuovi orientamenti al più tardi entro il .

CONTESTO

Gli orientamenti fanno parte di un pacchetto di misure adottato dalla Commissione in merito alla revisione delle norme sugli aiuti di Stato per i settori agricolo e forestale [regolamento (UE) 2022/2472, si veda la sintesi] e del regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo agli aiuti su piccola scala (de minimis) per l’agricoltura (si veda la sintesi).

Le norme riviste allineano gli aiuti di Stato alle priorità strategiche dell’Unione, in particolare alla politica agricola comune e al Green Deal europeo.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Capi morti. Animali abbattuti o morti che non sono stati macellati per il consumo umano.
  2. Animale protetto. Un animale protetto dalla normativa comunitaria o nazionale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01 (GU C 485 del , pag. 1).

ultimo aggiornamento

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