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Il regolamento (UE) 2022/2472, noto come regolamento di esenzione per il settore agricolo, dichiara specifiche categorie di aiuti compatibili con le norme sugli aiuti di Stato dell’Unione europea (Unione) e le esenta dalla notifica preventiva e dall’approvazione da parte della Commissione.
Le modifiche consentono agli Stati membri dell’Unione di fornire gli aiuti rapidamente, semplificare le procedure e aumentare la trasparenza, la valutazione e il controllo dell’assistenza finanziaria erogata.
Il regolamento (UE) n. 1408/2013 definisce le regole per gli aiuti de minimis nel settore dell’agricoltura. Stabilisce le condizioni in base alle quali i piccoli importi di aiuti non sono considerati aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e non devono essere notificati alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso trattato.
Definisce la soglia e le condizioni degli aiuti per evitare distorsioni degli scambi commerciali o della concorrenza all’interno del mercato unico.
PUNTI CHIAVE
Il regolamento (UE) 2022/2472 si applica alle seguenti categorie di aiuti nazionali:
le diverse soglie al di sotto delle quali gli aiuti non devono essere notificati;
le norme sull’intensità massima degli aiuti e sui costi ammissibili;
le condizioni specifiche per le singole categorie di aiuti.
Gli aiuti devono:
essere trasparenti per consentire il calcolo preciso dell’equivalente sovvenzione lordo (sovvenzioni, prestiti, garanzie e contributi in conto interessi);
fornire un incentivo a modificare il comportamento di un beneficiario potenziale (una domanda scritta per richiedere gli aiuti deve normalmente essere presentata prima di avviare il progetto o l’attività);
garantire la proporzionalità e soddisfare determinate condizioni se combinati con altri aiuti o altri finanziamenti pubblici;
essere pubblicati sui siti web nazionali e della Commissione (gli allegati II e III ne illustrano i requisiti).
Il regolamento richiede agli Stati membri di:
trasmettere alla Commissione una sintesi di ciascun tipo di aiuto che forniscono e di presentare una relazione annuale;
conservare registri dettagliati, con documenti giustificativi, per almeno dieci anni;
fare valutare i regimi di aiuti da esperti indipendenti dopo la loro attuazione se la spesa supera i 150 milioni di EUR in un anno o 750 milioni di EUR per tutta la durata del regime.
Il regolamento conferisce alla Commissione il potere di istruire gli Stati membri a notificare gli aiuti futuri se riscontra che gli aiuti già concessi non soddisfano le condizioni della legislazione;
Il regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli:
investimenti in aziende agricole per migliorare le prestazioni agricole e la sostenibilità, le prestazioni ambientali e le infrastrutture;
ricomposizione fondiaria;
rilocalizzazione di fabbricati aziendali;
investimenti connessi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli;
avviamento per giovani agricoltori e agricoltrici, aziende agricole e associazioni e organizzazioni di aziende produttrici;
partecipazione a regimi di qualità;
scambio di conoscenze, informazioni e servizi di consulenza;
servizi di sostituzione nell’azienda agricola;
promozione dei prodotti agricoli;
riparazione dei danni provocati da eventi climatici avversi, quali temporali o siccità grave;
prevenzione, controllo ed eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e riparazione di qualsiasi danno;
bestiame e capi morti;
pagamento di premi assicurativi e contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione;
riparazioni dei danni causati da animali protetti;
conservazione delle risorse genetiche nell’agricoltura;
benessere degli animali;
cooperazione agricola.
Protezione dell’ambiente:
svantaggi correlati alle zone agricole del programma Natura 2000 dell’Unione (una rete di siti di riproduzione e di recupero per le specie rare e minacciate);
misure climatiche agroambientali;
agricoltura biologica.
Conservazione del patrimonio culturale e naturale nelle aziende agricole o nelle foreste.
Riparazione dei danni arrecati da catastrofi naturali.
Ricerca, sviluppo e innovazione:
attività di ricerca e sviluppo nell’agricoltura e nella silvicoltura;
compensazione per determinati requisiti obbligatori;
servizi ambientali e climatici e conservazione;
scambio di conoscenze, informazioni e servizi di consulenza;
investimenti nelle infrastrutture per sviluppare, modernizzare o adeguare il settore;
tecnologie per la trasformazione, la mobilitazione e la commercializzazione dei prodotti delle foreste;
conservazione delle risorse genetiche forestali;
avviamento di associazioni e organizzazioni di aziende produttrici;
ricomposizione fondiaria;
cooperazione nel settore forestale.
PMI nelle zone rurali:
servizi di base e infrastrutture;
avviamento per attività extra-agricole;
adesione delle aziende agricole ai regimi di qualità nel settore del cotone e dei prodotti alimentari, comprese attività di informazione e promozione;
cooperazione tra PMI;
progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo.
Il regolamento (UE) 2022/2472 sostituisce il regolamento (UE) n. 702/2014.
Il regolamento (UE) n. 1408/2013:
si applica agli aiuti alle aziende che producono prodotti agricoli primari (ad esempio animali vivi, frutta o verdura);
non si applica agli aiuti per prodotti basati sul prezzo o sulla quantità offerti per la vendita, per l’esportazione verso paesi terzi o dipendenti dall’uso di beni nazionali;
richiede agli Stati membri di:
garantire che gli aiuti siano trasparenti indicandoli come sovvenzione in denaro lordo, nel caso di sovvenzioni o contributi in conto interessi, o il suo equivalente per prestiti e garanzie agevolati;
erogare nuovi aiuti de minimis unicamente ai sensi del regolamento;
conservare i registri per dieci anni;
fornire alla Commissione le informazioni richieste per iscritto.
Il regolamento di modifica (UE) 2024/3118 introduce le seguenti modifiche al regolamento (UE) n. 1408/2013:
Gli Stati membri possono incrementare l’importo dell’aiuto nel periodo di tre anni a una singola impresa fino a 50 000 EUR;
i massimali nazionali vengono aumentati dall’1,5 % al 2 % del valore della produzione agricola nazionale di ciascuno Stato membro e il periodo di riferimento viene esteso dal 2012-2017 al 2012-2023 per riflettere l’aumento del valore della produzione agricola negli ultimi anni;
il massimale settoriale, che ha reso impossibile per gli Stati membri concedere aiuti de minimis superiori al 50 % del massimale nazionale per lo stesso settore di prodotti, viene abrogato;
Dal sarà introdotto un registro centrale obbligatorio degli aiuti de minimis a livello nazionale o dell’Unione per ridurre gli oneri amministrativi e aumentare la trasparenza.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?
Il regolamento (UE) 2022/2472 è in vigore dal al .
Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è in vigore dal al .
CONTESTO
Il regolamento (UE) 2022/2472 fa parte di un pacchetto di misure che la Commissione ha adottato per la revisione delle norme sugli aiuti di Stato nel settore dell’agricoltura, della silvicoltura e delle zone rurali. Tali norme allineano gli aiuti di Stato alle priorità strategiche dell’Unione, ovvero alla politica agricola comune e al Green Deal europeo.
Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del , che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2022/2472 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del , relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo (GU L 352 del , pag. 9).
Comunicazione della Commissione Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 485 del , pag. 1).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) (GU C 202 del , pag. 91).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE) (GU C 202 del , pag. 92).