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Aiuti di Stato — settori agricolo e forestale

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

Il regolamento (UE) 2022/2472, noto come regolamento di esenzione per il settore agricolo, dichiara specifiche categorie di aiuti compatibili con le norme sugli aiuti di Stato dell’Unione europea (Unione) e le esenta dalla notifica preventiva e dall’approvazione da parte della Commissione.

Le modifiche consentono agli Stati membri dell’Unione di fornire gli aiuti rapidamente, semplificare le procedure e aumentare la trasparenza, la valutazione e il controllo dell’assistenza finanziaria erogata.

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 definisce le regole per gli aiuti de minimis nel settore dell’agricoltura. Stabilisce le condizioni in base alle quali i piccoli importi di aiuti non sono considerati aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e non devono essere notificati alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso trattato.

Definisce la soglia e le condizioni degli aiuti per evitare distorsioni degli scambi commerciali o della concorrenza all’interno del mercato unico.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (UE) 2022/2472 si applica alle seguenti categorie di aiuti nazionali:

  • microimprese, piccole e le medie imprese (PMI), come definite nell’allegato I, che svolgono:
    • attività agricole (produzione, trasformazione e commercializzazione);
    • attività non agricole nelle zone rurali;
  • attività di tutela dell’ambiente in ambito agricolo;
  • attività di conservazione del patrimonio culturale e naturale nelle aziende agricole e nelle foreste;
  • attività di riparazione dei danni provocati da catastrofi naturali nel settore agricolo;
  • attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell’agricoltura e nella silvicoltura;
  • altre attività forestali.

Il regolamento stabilisce:

  • le diverse soglie al di sotto delle quali gli aiuti non devono essere notificati;
  • le norme sull’intensità massima degli aiuti e sui costi ammissibili;
  • le condizioni specifiche per le singole categorie di aiuti.

Gli aiuti devono:

  • essere trasparenti per consentire il calcolo preciso dell’equivalente sovvenzione lordo (sovvenzioni, prestiti, garanzie e contributi in conto interessi);
  • fornire un incentivo a modificare il comportamento di un beneficiario potenziale (una domanda scritta per richiedere gli aiuti deve normalmente essere presentata prima di avviare il progetto o l’attività);
  • garantire la proporzionalità e soddisfare determinate condizioni se combinati con altri aiuti o altri finanziamenti pubblici;
  • essere pubblicati sui siti web nazionali e della Commissione (gli allegati II e III ne illustrano i requisiti).

Il regolamento richiede agli Stati membri di:

  • trasmettere alla Commissione una sintesi di ciascun tipo di aiuto che forniscono e di presentare una relazione annuale;
  • conservare registri dettagliati, con documenti giustificativi, per almeno dieci anni;
  • fare valutare i regimi di aiuti da esperti indipendenti dopo la loro attuazione se la spesa supera i 150 milioni di EUR in un anno o 750 milioni di EUR per tutta la durata del regime.

Il regolamento conferisce alla Commissione il potere di istruire gli Stati membri a notificare gli aiuti futuri se riscontra che gli aiuti già concessi non soddisfano le condizioni della legislazione;

Il regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

  • PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli:
    • investimenti in aziende agricole per migliorare le prestazioni agricole e la sostenibilità, le prestazioni ambientali e le infrastrutture;
    • ricomposizione fondiaria;
    • rilocalizzazione di fabbricati aziendali;
    • investimenti connessi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli;
    • avviamento per giovani agricoltori e agricoltrici, aziende agricole e associazioni e organizzazioni di aziende produttrici;
    • partecipazione a regimi di qualità;
    • scambio di conoscenze, informazioni e servizi di consulenza;
    • servizi di sostituzione nell’azienda agricola;
    • promozione dei prodotti agricoli;
    • riparazione dei danni provocati da eventi climatici avversi, quali temporali o siccità grave;
    • prevenzione, controllo ed eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e riparazione di qualsiasi danno;
    • bestiame e capi morti;
    • pagamento di premi assicurativi e contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione;
    • riparazioni dei danni causati da animali protetti;
    • conservazione delle risorse genetiche nell’agricoltura;
    • benessere degli animali;
    • cooperazione agricola.
  • Protezione dell’ambiente:
    • svantaggi correlati alle zone agricole del programma Natura 2000 dell’Unione (una rete di siti di riproduzione e di recupero per le specie rare e minacciate);
    • misure climatiche agroambientali;
    • agricoltura biologica.
  • Conservazione del patrimonio culturale e naturale nelle aziende agricole o nelle foreste.
  • Riparazione dei danni arrecati da catastrofi naturali.
  • Ricerca, sviluppo e innovazione:
  • Silvicoltura:
    • forestazione e imboschimento;
    • sistemi agroforestali;
    • prevenzione e ripristino dei danni;
    • miglioramenti degli ecosistemi forestali;
    • compensazione per determinati requisiti obbligatori;
    • servizi ambientali e climatici e conservazione;
    • scambio di conoscenze, informazioni e servizi di consulenza;
    • investimenti nelle infrastrutture per sviluppare, modernizzare o adeguare il settore;
    • tecnologie per la trasformazione, la mobilitazione e la commercializzazione dei prodotti delle foreste;
    • conservazione delle risorse genetiche forestali;
    • avviamento di associazioni e organizzazioni di aziende produttrici;
    • ricomposizione fondiaria;
    • cooperazione nel settore forestale.
  • PMI nelle zone rurali:
    • servizi di base e infrastrutture;
    • avviamento per attività extra-agricole;
    • adesione delle aziende agricole ai regimi di qualità nel settore del cotone e dei prodotti alimentari, comprese attività di informazione e promozione;
    • cooperazione tra PMI;
    • progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Il regolamento (UE) 2022/2472 sostituisce il regolamento (UE) n. 702/2014.

Il regolamento (UE) n. 1408/2013:

  • si applica agli aiuti alle aziende che producono prodotti agricoli primari (ad esempio animali vivi, frutta o verdura);
  • non si applica agli aiuti per prodotti basati sul prezzo o sulla quantità offerti per la vendita, per l’esportazione verso paesi terzi o dipendenti dall’uso di beni nazionali;
  • richiede agli Stati membri di:
    • garantire che gli aiuti siano trasparenti indicandoli come sovvenzione in denaro lordo, nel caso di sovvenzioni o contributi in conto interessi, o il suo equivalente per prestiti e garanzie agevolati;
    • erogare nuovi aiuti de minimis unicamente ai sensi del regolamento;
    • conservare i registri per dieci anni;
    • fornire alla Commissione le informazioni richieste per iscritto.

Il regolamento di modifica (UE) 2024/3118 introduce le seguenti modifiche al regolamento (UE) n. 1408/2013:

  • Gli Stati membri possono incrementare l’importo dell’aiuto nel periodo di tre anni a una singola impresa fino a 50 000 EUR;
  • i massimali nazionali vengono aumentati dall’1,5 % al 2 % del valore della produzione agricola nazionale di ciascuno Stato membro e il periodo di riferimento viene esteso dal 2012-2017 al 2012-2023 per riflettere l’aumento del valore della produzione agricola negli ultimi anni;
  • il massimale settoriale, che ha reso impossibile per gli Stati membri concedere aiuti de minimis superiori al 50 % del massimale nazionale per lo stesso settore di prodotti, viene abrogato;
  • Dal sarà introdotto un registro centrale obbligatorio degli aiuti de minimis a livello nazionale o dell’Unione per ridurre gli oneri amministrativi e aumentare la trasparenza.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

  • Il regolamento (UE) 2022/2472 è in vigore dal al .
  • Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è in vigore dal al .

CONTESTO

Il regolamento (UE) 2022/2472 fa parte di un pacchetto di misure che la Commissione ha adottato per la revisione delle norme sugli aiuti di Stato nel settore dell’agricoltura, della silvicoltura e delle zone rurali. Tali norme allineano gli aiuti di Stato alle priorità strategiche dell’Unione, ovvero alla politica agricola comune e al Green Deal europeo.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del , che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2022/2472 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del , relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo (GU L 352 del , pag. 9).

Si veda la versione consolidata.

ultimo aggiornamento:

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