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Misure di emergenza del mercato interno dell’UE

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2024/2747 che stabilisce un quadro di misure in caso di emergenza del mercato interno e per la resilienza del mercato interno

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2024/2747 mira, quando una crisi imprevista1 incide negativamente sul funzionamento del mercato interno dell’Unione europea (Unione o UE), a:

  • salvaguardare la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, nel mercato interno;
  • garantire la disponibilità di beni e servizi di importanza critica2 e di beni e servizi rilevanti in caso di crisi3;
  • evitare l’emergere di nuovi ostacoli alla libera circolazione nel mercato interno.

Il regolamento (UE) 2024/2747 anticipa, prepara ad affrontare e risponde a una crisi introducendo:

  • un Comitato di emergenza e resilienza del mercato interno per consigliare la Commissione europea;
  • misure di contingenza relative all’anticipazione, alla pianificazione e alla resilienza;
  • modi per affrontare una crisi che rischia di diventare un’emergenza;
  • piani per agevolare la libera circolazione di merci, servizi e persone durante un’emergenza;
  • norme in materia di appalti pubblici, strumenti digitali e cooperazione tra le autorità competenti.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Regolamento (UE) 2024/2747:

  • si applica ai beni, ai servizi e alle persone nel mercato interno;
  • non si applica a:
    • taluni prodotti (medicinali, semiconduttori, energia e prodotti per la difesa) e servizi (bancari, creditizi e assicurativi),
    • risposta settoriale alle crisi o legislazione in materia di gestione, come il meccanismo di protezione civile dell’UE.

Governance

Il Comitato per le emergenze e la resilienza del mercato interno:

  • è presieduto dalla Commissione e comprende:
    • in qualità di membri, i rappresentanti di ciascuno Stato membro dell’UE,
    • in qualità di osservatore permanente, un rappresentante del Parlamento europeo e
    • come possibili osservatori occasionali, rappresentanti di altri organismi competenti in materia di crisi a livello dell’UE, rappresentanti di organizzazioni internazionali e Paesi terzi, nonché esperti con conoscenze specifiche che possono essere invitati a partecipare a determinate riunioni su base ad hoc;
  • fornisce consulenza alla Commissione in merito a:
    • proposte di cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni,
    • valutazione delle segnalazioni ad hoc notificate dagli Stati membri, analisi dei dati e informazioni di mercato,
    • consultazioni con gli operatori economici e le parti sociali,
    • analisi dei dati aggregati provenienti da altri organismi dell’UE e internazionali,
    • gestione di un archivio delle misure nazionali e dell’UE adottate in precedenti crisi,
    • selezione e attuazione di misure volte ad anticipare e pianificare una crisi,
    • misure di vigilanza del mercato interno (criteri di attivazione/disattivazione, condivisione di informazioni e analisi e discussione dell’impatto della minaccia di una crisi, in particolare nelle regioni frontaliere),
    • risposte di emergenza del mercato interno (criteri di attivazione/disattivazione, condivisione delle informazioni, analisi e discussione dell’impatto di una crisi, in particolare nelle regioni frontaliere, insieme all’analisi delle informazioni relative alla crisi a livello nazionale e della Commissione, delle azioni da intraprendere e dei modelli e moduli standard per i settori che producono o forniscono beni e servizi rilevanti in caso di crisi).

Inoltre:

  • il Parlamento europeo:
    • può invitare la Commissione, in quanto presidente del consiglio di amministrazione, a comparire dinanzi alla sua commissione competente,
    • riceve informazioni su qualsiasi atto di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea proposto o adottato a norma del presente regolamento,
    • esprime il proprio parere dinanzi alla Commissione, che ne tiene conto;
  • la Commissione riunisce gli operatori economici, le parti sociali, i ricercatori e le organizzazioni della società civile al fine di:
    • individuare iniziative volontarie utili in caso di emergenza,
    • fornire consulenza scientifica, pareri o relazioni,
    • favorire lo scambio di informazioni e di buone pratiche;
  • ciascuno Stato membro istituisce un ufficio centrale di collegamento incaricato di contattare, coordinare e scambiare informazioni con gli altri uffici nazionali di collegamento e con l’ufficio di collegamento a livello dell’UE gestito dalla Commissione, che deve segnalare senza indebito ritardo gli incidenti significativi.

Pianificazione di contingenza

La Commissione è responsabile:

  • della predisposizione di un piano di contingenza dettagliato per le crisi che comprenda:
    • una tempestiva cooperazione tra le autorità nazionali e quelle dell’UE, compresa la consultazione degli operatori economici e delle parti sociali,
    • scambio sicuro di informazioni,
    • coordinamento della comunicazione di crisi;
  • dell’avvio, su raccomandazione del consiglio, dell’elaborazione di protocolli di crisi volontari da parte degli operatori economici che definiscano:
    • i parametri specifici della perturbazione che il protocollo intende affrontare,
    • i ruoli di ciascun partecipante,
    • le procedure per l’attivazione delle misure previste dal rispettivo protocollo volontario di crisi e la loro durata,
    • azioni per mitigare e rispondere alle potenziali crisi;
  • dello sviluppo e l’organizzazione regolari di attività di formazione sulla preparazione destinate agli uffici di collegamento, basandosi sulle lezioni apprese dalle crisi precedenti;
  • della conduzione e del coordinamento regolari delle prove di stress, comprese simulazioni volte ad anticipare e prepararsi a una crisi nel mercato interno.

Modalità di vigilanza

La Commissione può proporre al Consiglio di attivare la modalità di vigilanza, se ritiene che una possibile crisi possa sfociare in un’emergenza nel giro di sei mesi. Questa fase richiede:

  • una normativa, sotto forma di atti di esecuzione del Consiglio, che preveda:
    • una valutazione del potenziale impatto della crisi sulla libera circolazione delle persone,
    • un elenco di beni e servizi ritenuti di importanza critica,
    • i dettagli e la giustificazione delle misure da adottare;
  • che le autorità nazionali monitorino le catene di approvvigionamento di beni e servizi di importanza critica e la libera circolazione delle persone coinvolte nella loro produzione;
  • che la Commissione proponga al Consiglio di prorogare la durata iniziale massima di sei mesi delle misure di vigilanza per uno o più periodi simili.

Modalità di emergenza

La Commissione propone che il Consiglio passi alla modalità di emergenza qualora ritenga che una crisi possa avere un impatto negativo significativo sul mercato interno, compromettendo gravemente la libera circolazione o il funzionamento delle catene di approvvigionamento. Ciò deve basarsi su prove concrete e affidabili.

Questa fase richiede una valutazione dettagliata di:

  • ostacoli, settori e catene di approvvigionamento interessati;
  • l’impatto sulla società, sull’economia e su specifiche regioni.

Sulla base di tale valutazione, sarà proposto un atto di esecuzione del Consiglio che attiverà la fase di emergenza per sei mesi. Il periodo può essere prorogato. Se necessario, l’atto di esecuzione elencherà i beni o i servizi rilevanti per la crisi.

Libera circolazione in modalità d’emergenza

Gli Stati membri:

  • devono garantire che eventuali misure nazionali adottate:
    • rispettino il diritto dell’UE, in particolare per quanto riguarda la non discriminazione, la giustificazione e la proporzionalità,
    • vengano rimosse non appena cessano di essere giustificate,
    • non creino inutili oneri amministrativi a carico del pubblico o degli operatori economici,
    • contengano spiegazioni chiare per il pubblico sulla necessità di limitare la libera circolazione,
    • siano comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri, in particolare qualora incidano sulla libera circolazione transfrontaliera;
  • non adottino misure che:
    • non siano limitate nel tempo,
    • vietino il commercio interno nell’UE di beni o servizi rilevanti per la crisi o interrompano le loro catene di approvvigionamento,
    • impongano restrizioni ingiustificate alla libera circolazione delle persone che si recano nel loro Stato membro di cittadinanza o di residenza,
    • vietino i viaggi d’affari legati allo sviluppo o alla fornitura di beni rilevanti per la crisi.

Trasparenza

Gli Stati membri istituiscono un punto di contatto unico per:

  • fornire al pubblico informazioni sulle restrizioni nazionali alla libera circolazione;
  • aiutare il pubblico a espletare le eventuali procedure e formalità che vengono messe in atto.

La Commissione gestisce un punto di contatto dell’UE per informazioni e assistenza sulle misure a livello dell’UE.

Misure di risposta alle emergenze

La Commissione, qualora il Consiglio abbia concordato un elenco di beni e servizi pertinenti alle crisi, può:

  • chiedere agli operatori economici nelle catene di approvvigionamento pertinenti di fornire informazioni su:
    • capacità produttiva, scorte esistenti e produzione prevista delle merci interessate,
    • eventuali interruzioni o carenze;
  • chiedere a uno o più operatori di dare priorità alla produzione o alla fornitura in caso di carenza persistente di beni rilevanti per la crisi (richiesta classificata come prioritaria); tuttavia, gli operatori economici sono liberi di rifiutare tale richiesta e quelli che la accettano ma non la rispettano sono passibili di una sanzione fino a 100 000 euro;
  • raccomandare che gli Stati membri:
    • aiutino qualsiasi altro Stato membro che stia sperimentando carenze di beni e servizi pertinenti alla crisi,
    • adottino misure specifiche, quali l’accelerazione di nuove capacità produttive, per riorganizzare le catene di approvvigionamento, le linee di produzione e l’utilizzo delle scorte esistenti al fine di aumentare la disponibilità di beni e servizi.

Appalti pubblici

La Commissione:

  • avvia, su richiesta di alcuni Stati membri, una procedura di appalto pubblico aperta ai soggetti interessati, finalizzata all’acquisto di beni e servizi di importanza critica o rilevanti per la gestione delle crisi;
  • stabilisce un mandato negoziale contenente dettagli quali le condizioni e i quantitativi massimi coinvolti;
  • rispetta le proprie regole finanziarie interne e conclude contratti con uno o più operatori economici;
  • può espletare una procedura di aggiudicazione congiunta aperta agli Stati membri, ai Paesi candidati e ad altri partecipanti europei.

Gli Stati membri devono consultarsi reciprocamente e consultare la Commissione e coordinare le procedure di appalto per beni e servizi rilevanti in caso di crisi che avviano durante una situazione di emergenza.

Tempistica

Entro il , la Commissione e gli Stati membri svilupperanno gli strumenti interoperabili e l’infrastruttura informatica necessari per conseguire gli obiettivi della normativa.

Entro il e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del regolamento.

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 2679/98. Il regolamento (UE) 2024/2748 e la direttiva (UE) 2024/2749 modificano la precedente legislazione armonizzata sui prodotti, affinché i beni strategici siano rapidamente disponibili per far fronte alle carenze in caso di crisi di mercato.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il presente regolamento si applica a decorrere dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Crisi. Evento eccezionale, imprevisto e improvviso, naturale o causato dall’uomo, verificatosi all’interno o all’esterno dell’UE, con gravi ripercussioni sul mercato interno.
  2. Di importanza critica. Beni indispensabili e insostituibili per il buon funzionamento delle nostre società, delle nostre attività economiche, del mercato interno e delle catene di approvvigionamento.
  3. Rilevante in situazioni di crisi. Elementi di fondamentale importanza, essenziali per rispondere a una crisi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L, 2024/2747, ).

Le successive modifiche del regolamento (UE) 2024/2747 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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