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Il regolamento (UE) 2024/2747 mira, quando una crisi imprevista1 incide negativamente sul funzionamento del mercato interno dell’Unione europea (Unione o UE), a:
salvaguardare la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, nel mercato interno;
garantire la disponibilità di beni e servizi di importanza critica2 e di beni e servizi rilevanti in caso di
crisi3;
evitare l’emergere di nuovi ostacoli alla libera circolazione nel mercato
interno.
Il regolamento (UE) 2024/2747 anticipa, prepara ad affrontare e risponde a una crisi
introducendo:
un Comitato di emergenza e resilienza del mercato interno per
consigliare la Commissione europea;
misure di contingenza relative all’anticipazione, alla pianificazione e alla
resilienza;
modi per affrontare una crisi che rischia di diventare un’emergenza;
piani per agevolare la libera circolazione di merci, servizi e persone durante
un’emergenza;
norme in materia di appalti pubblici, strumenti digitali e cooperazione tra le
autorità competenti.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
Regolamento (UE) 2024/2747:
si applica ai beni, ai servizi e alle persone nel mercato interno;
non si applica a:
taluni prodotti (medicinali, semiconduttori, energia e prodotti per la
difesa) e servizi (bancari, creditizi e assicurativi),
Il Comitato per le emergenze e la resilienza del mercato
interno:
è presieduto dalla Commissione e comprende:
in qualità di membri, i rappresentanti di ciascuno Stato membro dell’UE,
in qualità di osservatore permanente, un rappresentante del Parlamento europeo e
come possibili osservatori occasionali, rappresentanti di altri
organismi competenti in materia di crisi a livello dell’UE,
rappresentanti di organizzazioni internazionali e Paesi terzi, nonché
esperti con conoscenze specifiche che possono essere invitati a
partecipare a determinate riunioni su base ad hoc;
fornisce consulenza alla Commissione in merito a:
proposte di cooperazione amministrativa in materia di scambio di
informazioni,
valutazione delle segnalazioni ad hoc notificate dagli Stati membri,
analisi dei dati e informazioni di mercato,
consultazioni con gli operatori economici e le parti sociali,
analisi dei dati aggregati provenienti da altri organismi dell’UE e
internazionali,
gestione di un archivio delle misure nazionali e dell’UE adottate in
precedenti crisi,
selezione e attuazione di misure volte ad anticipare e pianificare una
crisi,
misure di vigilanza del mercato interno (criteri di
attivazione/disattivazione, condivisione di informazioni e analisi e
discussione dell’impatto della minaccia di una crisi, in particolare
nelle regioni frontaliere),
risposte di emergenza del mercato interno (criteri di
attivazione/disattivazione, condivisione delle informazioni, analisi e
discussione dell’impatto di una crisi, in particolare nelle regioni
frontaliere, insieme all’analisi delle informazioni relative alla crisi
a livello nazionale e della Commissione, delle azioni da intraprendere e
dei modelli e moduli standard per i settori che producono o forniscono
beni e servizi rilevanti in caso di crisi).
Inoltre:
il Parlamento europeo:
può invitare la Commissione, in quanto presidente del consiglio di
amministrazione, a comparire dinanzi alla sua commissione
competente,
individuare iniziative volontarie utili in caso di emergenza,
fornire consulenza scientifica, pareri o relazioni,
favorire lo scambio di informazioni e di buone pratiche;
ciascuno Stato membro istituisce un ufficio centrale di collegamento incaricato
di contattare, coordinare e scambiare informazioni con gli altri uffici
nazionali di collegamento e con l’ufficio di collegamento a livello dell’UE
gestito dalla Commissione, che deve segnalare senza indebito ritardo gli
incidenti significativi.
Pianificazione di contingenza
La Commissione è responsabile:
della predisposizione di un piano di contingenza dettagliato per le crisi che
comprenda:
una tempestiva cooperazione tra le autorità nazionali e quelle dell’UE,
compresa la consultazione degli operatori economici e delle parti
sociali,
scambio sicuro di informazioni,
coordinamento della comunicazione di crisi;
dell’avvio, su raccomandazione del consiglio, dell’elaborazione di protocolli di
crisi volontari da parte degli operatori economici che definiscano:
i parametri specifici della perturbazione che il protocollo intende
affrontare,
i ruoli di ciascun partecipante,
le procedure per l’attivazione delle misure previste dal rispettivo
protocollo volontario di crisi e la loro durata,
azioni per mitigare e rispondere alle potenziali crisi;
dello sviluppo e l’organizzazione regolari di attività di formazione sulla
preparazione destinate agli uffici di collegamento, basandosi sulle lezioni
apprese dalle crisi precedenti;
della conduzione e del coordinamento regolari delle prove di stress, comprese
simulazioni volte ad anticipare e prepararsi a una crisi nel mercato
interno.
Modalità di vigilanza
La Commissione può proporre al Consiglio di attivare la modalità di vigilanza, se
ritiene che una possibile crisi possa sfociare in un’emergenza nel giro di sei mesi.
Questa fase richiede:
una normativa, sotto forma di atti di esecuzione del Consiglio, che preveda:
una valutazione del potenziale impatto della crisi sulla libera
circolazione delle persone,
un elenco di beni e servizi ritenuti di importanza critica,
i dettagli e la giustificazione delle misure da adottare;
che le autorità nazionali monitorino le catene di approvvigionamento di beni e
servizi di importanza critica e la libera circolazione delle persone coinvolte
nella loro produzione;
che la Commissione proponga al Consiglio di prorogare la durata iniziale massima
di sei mesi delle misure di vigilanza per uno o più periodi simili.
Modalità di emergenza
La Commissione propone che il Consiglio passi alla modalità di emergenza qualora
ritenga che una crisi possa avere un impatto negativo significativo sul mercato
interno, compromettendo gravemente la libera circolazione o il funzionamento delle
catene di approvvigionamento. Ciò deve basarsi su prove concrete e affidabili.
Questa fase richiede una valutazione dettagliata di:
ostacoli, settori e catene di approvvigionamento interessati;
l’impatto sulla società, sull’economia e su specifiche regioni.
Sulla base di tale valutazione, sarà proposto un atto di esecuzione del Consiglio che
attiverà la fase di emergenza per sei mesi. Il periodo può essere prorogato. Se
necessario, l’atto di esecuzione elencherà i beni o i servizi rilevanti per la
crisi.
Libera circolazione in modalità d’emergenza
Gli Stati membri:
devono garantire che eventuali misure nazionali adottate:
rispettino il diritto dell’UE, in particolare per quanto
riguarda la non discriminazione, la giustificazione e la
proporzionalità,
vengano rimosse non appena cessano di essere giustificate,
non creino inutili oneri amministrativi a carico del pubblico o degli
operatori economici,
contengano spiegazioni chiare per il pubblico sulla necessità di
limitare la libera circolazione,
siano comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri, in
particolare qualora incidano sulla libera circolazione
transfrontaliera;
non adottino misure che:
non siano limitate nel tempo,
vietino il commercio interno nell’UE di beni o servizi rilevanti per la
crisi o interrompano le loro catene di approvvigionamento,
impongano restrizioni ingiustificate alla libera circolazione delle
persone che si recano nel loro Stato membro di cittadinanza o di
residenza,
vietino i viaggi d’affari legati allo sviluppo o alla fornitura di beni
rilevanti per la crisi.
Trasparenza
Gli Stati membri istituiscono un punto di contatto unico per:
fornire al pubblico informazioni sulle restrizioni nazionali alla libera
circolazione;
aiutare il pubblico a espletare le eventuali procedure e formalità che vengono
messe in atto.
La Commissione gestisce un punto di contatto dell’UE per informazioni e
assistenza sulle misure a livello dell’UE.
Misure di risposta alle emergenze
La Commissione, qualora il Consiglio abbia concordato un elenco di beni e servizi
pertinenti alle crisi, può:
chiedere agli operatori economici nelle catene di approvvigionamento pertinenti
di fornire informazioni su:
capacità produttiva, scorte esistenti e produzione prevista delle merci
interessate,
eventuali interruzioni o carenze;
chiedere a uno o più operatori di dare priorità alla produzione o alla fornitura
in caso di carenza persistente di beni rilevanti per la crisi (richiesta
classificata come prioritaria); tuttavia, gli operatori economici sono liberi di
rifiutare tale richiesta e quelli che la accettano ma non la rispettano sono
passibili di una sanzione fino a 100 000 euro;
raccomandare che gli Stati membri:
aiutino qualsiasi altro Stato membro che stia sperimentando carenze di
beni e servizi pertinenti alla crisi,
adottino misure specifiche, quali l’accelerazione di nuove capacità
produttive, per riorganizzare le catene di approvvigionamento, le linee
di produzione e l’utilizzo delle scorte esistenti al fine di aumentare
la disponibilità di beni e servizi.
Appalti pubblici
La Commissione:
avvia, su richiesta di alcuni Stati membri, una procedura di appalto pubblico
aperta ai soggetti interessati, finalizzata all’acquisto di beni e servizi di
importanza critica o rilevanti per la gestione delle crisi;
stabilisce un mandato negoziale contenente dettagli quali le condizioni e i
quantitativi massimi coinvolti;
rispetta le proprie regole finanziarie interne e conclude contratti con uno o
più operatori economici;
può espletare una procedura di aggiudicazione congiunta aperta agli Stati
membri, ai Paesi candidati e ad altri partecipanti europei.
Gli Stati membri devono consultarsi reciprocamente e consultare la Commissione e
coordinare le procedure di appalto per beni e servizi rilevanti in caso di crisi che
avviano durante una situazione di emergenza.
Tempistica
Entro il , la Commissione e gli
Stati membri svilupperanno gli strumenti interoperabili e l’infrastruttura
informatica necessari per conseguire gli obiettivi della normativa.
Entro il e, successivamente, ogni
cinque anni, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione sull’attuazione del regolamento.
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 2679/98. Il regolamento (UE) 2024/2748 e la direttiva (UE) 2024/2749 modificano la precedente legislazione armonizzata sui prodotti,
affinché i beni strategici siano rapidamente disponibili per far fronte alle carenze
in caso di crisi di mercato.
DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?
Il presente regolamento si applica a decorrere dal .
Crisi. Evento eccezionale, imprevisto e
improvviso, naturale o causato dall’uomo, verificatosi all’interno o all’esterno
dell’UE, con gravi ripercussioni sul mercato interno.
Di importanza critica. Beni indispensabili e
insostituibili per il buon funzionamento delle nostre società, delle nostre
attività economiche, del mercato interno e delle catene di
approvvigionamento.
Rilevante in situazioni di crisi. Elementi di
fondamentale importanza, essenziali per rispondere a una crisi.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro di misure
in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il
regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio
(regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L, 2024/2747,
).
Le successive modifiche del regolamento (UE) 2024/2747 sono state integrate nel testo
originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, che istituisce un quadro atto a
garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che
modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE)
2019/1020 (GU L, 2024/1252, ).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2024/1252 sono state incorporate nel
testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica i regolamenti (UE) n.
305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (UE)
2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della
conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di specifiche comuni e la
vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato interno (GU L,
2024/2748, ).
Direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica le direttive
2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE,
2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza
per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di
specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel
mercato interno (GU L, 2024/2749, ).
Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro di
misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il
regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip)(GU L 229 del , pag.
1).
Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo a un ruolo rafforzato
dell’Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro
gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del , pag.
1).
Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del relativo alle gravi minacce per la
salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU
L 314 del , pag. 26).
Regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio, del , relativo a un quadro di misure volte a garantire la
fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un’emergenza
di sanità pubblica a livello dell’Unione (GU L 314 del ,pag. 64).
Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo a un regime comune
applicabile alle esportazioni (GU L 83 del , pag. 34).
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del , pag. 65).
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del , pag.
243).
Decisione 2014/415/UE del Consiglio, del , relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della
clausola di solidarietà (GU L 192 del ,
pag. 53).
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull'accesso all'attività degli
enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE
e 2006/49/CE (GU L 176 del , pag. 338).
Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , su un meccanismo unionale di
protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55
del , pag.
13).
Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che semplifica le modalità e le
condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa
(GU L 146 del , pag. 1).
Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del , che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del , pag. 51).
Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante un codice comunitario
relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del , pag. 67).
Regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del , sul funzionamento del mercato interno in relazione alla
libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (GU L 337 del , pag.
8).