Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.
In base al diritto dell’Unione europea (Unione), un servizio è definito come un’operazione fornita in cambio di denaro che non è disciplinata dalle norme relative alla libera circolazione di merci, capitali e persone.
L’articolo 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) vieta le restrizioni sulle prestazioni di servizi nei confronti dei cittadini degli Stati membri dell’Unione stabiliti in uno Stato membro diverso da quello della persona alla quale sono destinati i servizi. Con alcune eccezioni (menzionate agli articoli 51, 52 e 346 del TFUE), la persona che fornisce il servizio può svolgere temporaneamente la propria attività nello Stato membro in cui il servizio viene fornito, alle stesse condizioni imposte dallo Stato membro ai suoi cittadini.
La direttiva dell’Unione relativa ai servizi (direttiva 2006/123/CE) stabilisce norme che disciplinano la stragrande maggioranza dei servizi, ad eccezione dei servizi finanziari, di alcuni servizi di comunicazione elettronica, dei servizi delle agenzie di lavoro interinale, dei servizi di sicurezza privata e del gioco d’azzardo. Consente di creare imprese e di fornire servizi in Stati membri diversi dal proprio. La direttiva impone agli Stati membri di eliminare i requisiti non giustificati o discriminatori che incidono sull’istituzione o lo svolgimento di un servizio pertinente nel loro paese. Per rispettare i diritti degli utenti dei servizi, essa richiede agli Stati membri di:
L’articolo 53 del TFUE prevede l’adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi e degli altri titoli richiesti in ciascuno Stato membro relativi all’accesso alle professioni regolamentate.
SI VEDA ANCHE