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La direttiva (UE) 2024/1760 mira a garantire che le grandi società dell’Unione europea (Unione) e di paesi terzi con una presenza significativa nell’Unione integrino pratiche sostenibili e responsabili nelle loro operazioni nazionali e internazionali. Ciò avviene facendo in modo che le società:
valutino e affrontino gli impatti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani e sull’ambiente delle proprie operazioni, insieme a quelle delle loro filiazioni e dei loro partner commerciali nelle catene di attività a cui le società partecipano;
siano responsabili della mancanza di conformità e delle violazioni degli obblighi;
adottino e attuino un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la sua compatibilità alla transizione verso un’economia sostenibile in linea con l’obiettivo e i requisiti dell’accordo di Parigi per la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C.
La direttiva non riduce le disposizioni nazionali in vigore in materia di diritti umani, occupazione, società, ambiente o cambiamenti climatici.
PUNTI CHIAVE
La direttiva:
si applica alle società dell’Unione e di paesi terzi che soddisfano una delle seguenti condizioni:
disponevano di oltre 1 000 dipendenti e una rete a livello mondiale (per le società dell’Unione) o di un fatturato netto nell’Unione (per le società di paesi terzi) di oltre 450 milioni di euro nell’ultimo esercizio;
non hanno raggiunto tali soglie, ma è la società capogruppo di un gruppo che le ha raggiunte;
hanno concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione con diritti di licenza che ammontano a oltre 22 500 000 euro, registrando un fatturato netto superiore a 80 000 000 euro a livello mondiale o nell’Unione (per conto proprio o in qualità di società capogruppo di un gruppo).
Dovere di diligenza
Le società devono esercitare il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e di ambiente mediante:
l’integrazione, in consultazione con i dipendenti e i loro rappresentanti, delle seguenti misure del dovere di diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi:
una descrizione dell’approccio a lungo termine;
un codice di condotta contenente norme e principi per la società, le sue filiazioni e i suoi partner commerciali;
una presentazione dei processi messi in atto, compresa la verifica della conformità;
l’aggiornamento delle politiche relative al dovere di diligenza senza indebito ritardo dopo il verificarsi di un cambiamento significativo, aggiornandole almeno ogni 24 mesi;
l’individuazione degli impatti negativi effettivi o potenziali in materia di diritti umani e ambiente nelle proprie operazioni e in quelle delle loro filiazioni e nelle loro catene di attività, oltre a dare priorità alla gestione degli impatti in base alla gravità e alla probabilità;
la prevenzione e la mitigazione di potenziali problemi, ponendo fine a quelli effettivi e riducendone al minimo i danni;
lo svolgimento di un dialogo significativo con i portatori di interessi durante le varie fasi del processo di attuazione del dovere di diligenza;
l’instaurazione di un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo accessibili e pubblicamente disponibili, con un seguito tempestivo, attraverso cui persone e organizzazioni possono sollevare preoccupazioni in forma anonima e riservata ai sensi del diritto nazionale;
il monitoraggio regolare (almeno ogni 12 mesi) dell’efficacia della loro politica di dovuta diligenza durante tutte le operazioni, quelle delle loro filiazioni e nelle loro catene di attività;
la comunicazione pubblica in merito al loro dovere di diligenza, pubblicando una dichiarazione annuale, in linea con la direttiva (UE) 2022/2464, la direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, sul loro sito web e rendendola accessibile tramite il punto di accesso unico europeo;
la conservazione per almeno cinque anni di tutta la documentazione relativa al rispetto del dovere di diligenza.
Devono adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici contenente:
obiettivi temporalmente definiti connessi ai cambiamenti climatici, per il 2030 e in fasi quinquennali fino al 2050;
la descrizione delle misure da adottare per raggiungere gli obiettivi;
i dettagli sugli investimenti e sui finanziamenti;
la spiegazione del ruolo svolto da organi di amministrazione, gestione e controllo.
Le società di paesi terzi devono nominare un mandatario come punto di contatto per le autorità nazionali di controllo.
in consultazione con gli Stati membri dell’Unione, i portatori di interessi e altre parti interessate e al fine di aiutare le società, le autorità nazionali e i portatori di interessi a rispettare i loro obblighi legislativi, ha pubblicato quanto segue:
orientamenti sulle clausole contrattuali tipo d’uso volontario, entro il ;
orientamenti generali su come esercitare il dovere di diligenza, concentrandosi sul processo di individuazione, l’attribuzione di priorità agli impatti, l’adattamento delle pratiche di acquisto, la riparazione, l’instaurazione di un dialogo con i portatori di interesse e il disimpegno responsabile;
orientamenti pratici sul piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
informazioni sui fattori di rischio;
informazioni su dati, fonti di informazione e strumenti digitali;
informazioni sulla condivisione di risorse e informazioni ai fini della conformità;
informazioni per i portatori di interessi e i loro rappresentanti su come instaurare un dialogo nel corso dell’intero processo di attuazione del dovere di diligenza;
informazioni sui criteri di idoneità per le iniziative di settore e multipartecipative e la verifica da parte di terzi;
orientamenti generali e di settore relativi ai diritti umani e a problemi ambientali specifici;
istituisce un helpdesk unico attraverso il quale le società possono ottenere informazioni, orientamenti e assistenza.
Gli Stati membri gestiscono, individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali per informare e fornire assistenza alle società, in particolare alle piccole e medie imprese.
Vigilanza
Gli Stati membri:
designano una o più autorità di controllo con il potere di:
ricevere e agire entro un lasso di tempo ragionevole sulle eventuali segnalazioni circostanziate;
richiedere alle società di fornire informazioni;
effettuare indagini;
ordinare a una società di cessare di violare la legge;
imporre sanzioni o misure provvisorie;
garantire che una società possa essere ritenuta responsabile di eventuali danni, a condizione che:
la società non abbia ottemperato, intenzionalmente o per negligenza, agli obblighi di legge;
sia stato causato un danno a seguito dell’inosservanza. Tuttavia, una società non può essere considerata civilmente responsabile se il danno è stato causato solo dai suoi partner commerciali;
stabilire sanzioni per le società che violano la legge.
La Commissione istituisce una rete europea delle autorità di controllo per facilitare la cooperazione tra gli organismi nazionali e il coordinamento e l’allineamento dei vari flussi di lavoro nel loro settore di competenza.
può adottare atti delegati per modificare l’allegato sui diritti e i divieti nei trattati e nelle convenzioni internazionali sui diritti umani e sull’ambiente;
presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea entro il sulla necessità di stabilire ulteriori obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità adattati alle imprese finanziarie regolamentate per quanto riguarda la prestazione di servizi finanziari e attività di investimento, e successivamente una relazione sull’attuazione ogni cinque anni.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale entro il .
La direttiva si applica in base al seguente calendario:
dal : società con oltre 5 000 dipendenti e un fatturato netto di oltre 1,5 miliardi di euro;
dal : società con oltre 3 000 dipendenti e un fatturato netto di oltre 900 milioni di euro;
dal : società con oltre 1 000 dipendenti e un fatturato netto di oltre 450 milioni di euro.
Riparazione. Il ripristino per le persone colpite, per le comunità o per l’ambiente di una situazione equivalente allo stato originale mediante il risarcimento finanziario o non finanziario fornito dalla società e proporzionato alla sua implicazione.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, ).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L, 2024/3015, ).
Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/20 (GU L 150 del , pag. 206).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2023/1115 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, ).
Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell’, pag. 1).
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del , pag. 1).
Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) (GU L 30 del , pag. 1).
Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del , pag. 17).
Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130, del , pag. 1).
Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del , pag. 1).
Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L 354 del , pag. 37).
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del , pag. 338).
Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’, pag. 1).
Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (GU L 122 del , pag. 28).
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno (GU L 143 del , pag. 56).
Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del , pag. 29).
Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 del , pag. 22).
Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del , pag. 1).