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Mercati finanziari meglio disciplinati e trasparenti

SINTESI DI:

Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Nota come direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), la direttiva 2014/65/UE mira a rendere più solidi e trasparenti i mercati finanziari dell’Unione europea (Unione).
  • La direttiva crea un nuovo quadro giuridico che disciplina meglio gli investimenti e le attività di negoziazione sui mercati finanziari e rafforza la protezione degli investitori.

PUNTI CHIAVE

  1. Garantire che i prodotti finanziari siano negoziati in sedi regolamentate. Lo scopo è di colmare le lacune nella struttura dei mercati finanziari. Per catturare il massimo delle negoziazioni non regolamentate è stata creata una nuova piattaforma di negoziazione regolamentata: il sistema organizzato di negoziazione (OTF)1, che esiste accanto ad altre piattaforme di negoziazione, come i mercati regolamentati.
  2. Maggiore trasparenza. Le norme rafforzano i requisiti di trasparenza che si applicano prima e dopo la negoziazione degli strumenti finanziari, ad esempio nel caso in cui gli operatori del mercato debbano pubblicare informazioni riguardanti i prezzi degli strumenti finanziari. Tali requisiti sono calibrati in maniera diversa a seconda del tipo di strumento finanziario.
  3. Limitare la speculazione sulle merci. La speculazione sulle merci, una prassi finanziaria che può condurre all’aumento vertiginoso dei prezzi dei prodotti di base (quali i prodotti agricoli), è ristretta introducendo un sistema unionale armonizzato che definisce i limiti sulle posizioni tenute per quanto concerne strumenti derivati. Le autorità nazionali possono limitare la dimensione di una posizione che gli operatori del mercato possono tenere per quanto concerne strumenti derivati.
  4. Adattare le norme alle nuove tecnologie. Ai sensi delle nuove norme, devono essere stabiliti dei controlli per le attività di negoziazione, condotti elettronicamente a una velocità molto elevata come la negoziazione ad alta frequenza2. I rischi potenziali legati all’utilizzo maggiore della tecnologia sono attenuati da una combinazione di norme che mirano a garantire che tali tecniche di negoziazione non creino mercati disordinati.
  5. Rafforzare la protezione degli investitori. Le imprese di investimento devono agire in conformità ai migliori interessi dei loro clienti al momento di fornire loro servizi di investimento. Tali imprese devono salvaguardare le risorse dei loro clienti o garantire che i prodotti che producono, offrono o raccomandano siano progettati per soddisfare le necessità dei clienti finali. Gli investitori saranno dotati altresì di informazioni più dettagliate in merito ai prodotti e ai servizi loro offerti o raccomandati. Inoltre, le imprese devono garantire che la retribuzione del personale e gli incentivi ricevuti o pagati alle imprese per raccomandare un particolare prodotto finanziario non siano organizzati in modo contrario agli interessi dei clienti.
  6. Capitale iniziale. La direttiva di modifica (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (si veda la sintesi) armonizza il livello richiesto di capitale iniziale delle imprese di investimento che gestiscono sistemi organizzati di negoziazione e sistemi multilaterali di negoziazione3 (MTF).
  7. Autorizzazione e vigilanza. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è responsabile dell’autorizzazione e della vigilanza delle imprese che intendono fornire servizi di comunicazione dei dati, in seguito alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2177.
  8. Fornitori di servizi di crowdfunding. Le persone giuridiche autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding a norma del regolamento (UE) 2020/1503 sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.
  9. Mercati di crescita per le piccole e medie imprese (PMI). Il regolamento di modifica (UE) 2019/2115 introduce nuove norme per promuovere attivamente l’uso dei mercati di crescita per le PMI, un nuovo tipo di sede di negoziazione creata ai sensi della direttiva 2014/65/UE e una sottocategoria degli MTF. Sono studiati per facilitare l’accesso delle PMI ai capitali e consentire loro di crescere, e inoltre agevolare l’ulteriore sviluppo di mercati specializzati che soddisfino le esigenze degli emittenti che sono PMI e che hanno un potenziale di crescita.
  10. Pandemia di COVID-19. Per aiutare la ripresa dalla pandemia, la direttiva di modifica (UE) 2021/338 ha semplificato alcune norme MiFID che sembravano inutili o troppo onerose. La relazione periodica che deve essere pubblicata dalle sedi di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici4 è sospesa fino a febbraio 2023. L’atto modificatore ha inoltre introdotto alcune modifiche al regime dei limiti di posizione per gli strumenti derivati per sostenere l’emergere e la crescita dei mercati degli strumenti derivati denominati in euro.
  11. Resilienza operativa digitale. La direttiva di modifica (UE) 2022/2556 allinea le norme della direttiva, e di diverse altre direttive correlate, ai requisiti sul rischio delle tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC) per le entità finanziarie stabiliti nel regolamento sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (DORA), regolamento (UE) 2022/2554 (si veda la sintesi).
  12. Punto di accesso unico europeo: La direttiva di modifica (UE) 2023/2864 inserisce un articolo nella direttiva 2014/65/UE che impone agli Stati membri dell’Unione, a partire dal , di garantire che, quando rendono pubbliche le informazioni regolamentate, le imprese di investimento, gli operatori del mercato o gli emittenti presentino tali informazioni contemporaneamente all’organismo di raccolta e le notifichino all’ESMA al fine di renderle accessibili sul punto di accesso unico europeo, istituito dal regolamento (UE) 2023/2859.
  13. Sistema consolidato di pubblicazione a livello dell’Unione5. La direttiva di modifica (UE) 2024/790 aggiorna la direttiva 2014/65/UE principalmente per tenere conto dell’introduzione di un sistema consolidato di pubblicazione a livello europeo per i mercati finanziari dell’UE ai sensi del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari [regolamento (UE) n. 600/2014]. Ciò migliorerà la trasparenza dei prezzi tra le sedi di negoziazione e la concorrenza tra di esse, contribuendo ad aumentare la liquidità del mercato. L’ESMA ha il compito di sviluppare i criteri per la selezione dei fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) e successivamente autorizzare e supervisionare tali fornitori.

Atti delegati e atti di esecuzione

La Commissione europea ha adottato una serie di atti delegati e atti di esecuzione, tra i quali quelli elencati di seguito:

  • la direttiva delegata (UE) 2017/593, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2021/1269, riguarda aspetti della protezione degli investitori:
    • la salvaguardia dei fondi e degli strumenti finanziari dei clienti;
    • la governance dei prodotti6;
    • le compensazioni monetarie e non monetarie;
    • l’integrazione di fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti;
  • il Regolamento delegato (UE) 2017/565 sui requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento, come modificati dal regolamento delegato (UE) 2021/1253 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori, dei rischi e delle preferenze di sostenibilità e dal regolamento delegato (UE) 2021/1254 per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/824 sulle norme tecniche descrizione del funzionamento degli MTF e degli OTF e della notifica all’ESMA.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme contenute nella direttiva erano da applicare dal (a partire da un anno dalla direttiva (UE) 2016/1034).

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Sistema organizzato di negoziazione. Un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione (si veda di seguito), che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati.
  2. Negoziazione ad alta frequenza. Un tipo di negoziazione che usa programmi informatici per effettuare scambi a velocità elevata ricorrendo a dati finanziari in rapido aggiornamento.
  3. Sistema multilaterale di negoziazione. Un sistema che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi nei prodotti finanziari.
  4. Internalizzatore sistematico. Gli internalizzatori sistematici sono imprese di investimento che, in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale, negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione.
  5. Sistema consolidato di pubblicazione. Un flusso di dati centralizzato che fornisce dati consolidati sui prezzi e sul volume dei titoli negoziati nell’Unione, migliorando così la trasparenza generale dei prezzi nelle varie sedi di negoziazione. Ciò consentirà agli investitori di accedere più facilmente ai dati di mercato necessari per investire in azioni, obbligazioni o derivati e contribuirà ad aumentare la liquidità del mercato.
  6. Governance dei prodotti. Garantisce che le aziende che producono e distribuiscono strumenti finanziari e depositi strutturati agiscano nel miglior interesse dei loro clienti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del , pag. 349).

Le successive modifiche alla direttiva 2014/65/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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