Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Scopo dell’accordo è di migliorare le modalità legislative dell’Unione assicurando che il Paramento europeo, il Consiglio e la Commissione europea («le tre istituzioni») si impegnino a cooperare in modo leale e trasparente durante l’intero ciclo legislativo.
All’inizio di ogni legislatura, le tre istituzioni si accorderanno sulle priorità pluriennali. Inoltre, adotteranno ogni anno una dichiarazione comune sulle priorità interistituzionali annuali, basandosi sul programma di lavoro annuale della Commissione. La prima di tali dichiarazioni comuni è stata adottata per il 2017.
Valutazioni d’impatto
L’accordo stabilisce che la Commissione deve effettuare delle valutazioni di impatto per tutte le proprie proposte sia legislative che non legislative. Tali valutazioni di impatto devono coprire i seguenti aspetti:
gli impatti sotto il profilo economico, ambientale e sociale;
gli impatti sulla competitività e sulle PMI in particolare;
gli aspetti digitali;
l’impatto territoriale.
La Commissione potrà anche contare su un comitato per il controllo normativo, costituito in parte da esperti esterni, che svolge un controllo obiettivo sulla qualità delle valutazioni d’impatto della Commissione stessa.
Il Parlamento e il Consiglio possono effettuare delle valutazioni di impatto per modifiche sostanziali qualora considerassero ciò appropriato e necessario. Inoltre, l’accordo sancisce le regole per la consultazione del pubblico e delle parti interessate e per una valutazione a posteriori della legislazione dell’Unione.
Trasparenza
L’accordo sottolinea l’importanza di aumentare la trasparenza delle procedure legislative, attraverso:
accordi per il miglioramento delle disposizioni pratiche tra le tre istituzioni per la cooperazione e la condivisione di informazioni sugli accordi internazionali;
annunci comuni pubblici dell’esito positivo dell’iter legislativo;
una banca dati congiunta sui fascicoli legislativi per favorire la tracciabilità delle varie fasi dell’iter legislativo.
Atti delegati e atti di esecuzione
L’accordo sancisce le regole che chiariscono e facilitano l’uso degli atti delegati e atti di esecuzione, secondo gli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e include un allegato con clausole standard per il raggiungimento di tale scopo. In particolare si è convenuto che:
nella preparazione degli atti delegati, la Commissione si consulterà con esperti degli Stati membri, e esperti del Parlamento e del Consiglio avranno pari accesso ai relativi incontri e documenti;
gli archivi precedenti al trattato di Lisbona verranno tempestivamente allineati;
verranno avviate ulteriori negoziazioni ai fini di specificare i criteri non vincolanti di articolazione degli atti delegati e atti di esecuzione (cioè i criteri non vincolanti per l’applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE); e
L’accordo include tre innovazioni volte a favorire il miglioramento e a chiarire l’attuazione e l’applicazione del diritto dell’UE:
I paesi membri devono informare chiaramente il pubblico sulle misure adottate nei paesi membri che incorporano leggi dell’Unione nel diritto nazionale o che siano rivolte ad attuare leggi dell’Unione, in linea con le Dichiarazioni congiunte del 2011 sulla documentazione esplicativa che accompagna la notifica di tali misure;
i paesi dell’UE sono invitati a identificare chiaramente nell’atto di recepimento (ovvero l’atto che integra la normativa dell’UE nel diritto nazionale) o nel documento connesso quando aggiungono degli aspetti nel proprio diritto nazionale che vanno al di là di quanto è contenuto nell’atto dell’UE («sovraregolamentazione»);
la Commissione deve includere qualsiasi caso di sovraregolamentazione nella propria relazione annuale al Parlamento e al Consiglio.
Semplificazione
L’accordo impone alle tre istituzioni di cooperare per semplificare la legislazione e ridurre gli oneri, garantendo nel contempo che gli obiettivi della legislazione siano raggiunti. Le tre istituzioni confermano:
il loro impegno ad usare la tecnica della rifusione per modificare la legislazione esistente con maggiore frequenza e, qualora la rifusione non fosse l’approccio corretto, a codificare i testi legislativi al più presto possibile successivamente all’adozione di un atto modificatore;
La loro disponibilità a promuovere gli strumento normativi più efficaci, quali ad esempio l’armonizzazione e il riconoscimento reciproco, per evitare l’eccesso di regolamentazione e ridurre gli oneri amministrativi.
Il paragrafo 50 dell’accordo prevede che le tre istituzioni verifichino periodicamente la sua attuazione attraverso il gruppo di coordinamento interistituzionale e che si incontrino annualmente a livello politico per valutarne lo stato di avanzamento.
Triloghi: riunioni informali trilaterali con la partecipazione dei rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione del Parlamento europeo, del , sulla conclusione di un accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea [2016/2005(ACI)] (GU C 50 del , pag. 91).
Dichiarazione comune sulle priorità legislative dell’Unione europea per il periodo 2018-2019 (GU C 446 del , pag. 1).
Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 1: Atti giuridici dell’Unione — Articolo 290 (GU C 202 del , pag. 172).
Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 1: Atti giuridici dell’Unione — Articolo 291 (GU C 202 del , pag. 173).
Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 2: Atti giuridici dell’Unione — Articolo 295 (GU C 202 del , pag. 175).
Dichiarazione comune sulle priorità legislative dell’Unione europea per il 2017 (GU C 484 del , pag. 7).
Dichiarazione del Parlamento europeo e della Commissione in occasione dell’adozione dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del (GU L 124 del , pag. 1).