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Document 32014D0210

    Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, riguardo all'articolo 49, paragrafo 3

    GU L 111 del 15.4.2014, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/210/oj

    Related international agreement

    15.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 111/2


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 14 aprile 2014

    relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, riguardo all'articolo 49, paragrafo 3

    (2014/210/UE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l'approvazione del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, («accordo»), è stato firmato il 15 dicembre 2003, con riserva della sua conclusione a una data successiva.

    (2)

    Conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, dell'accordo, l'accordo deve entrare in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie.

    (3)

    Tutte le parti contraenti dell'accordo, compresi gli Stati membri dell'Unione al momento della firma dell'accordo, hanno ad oggi depositato i rispettivi strumenti di ratifica, ad eccezione dell'Unione.

    (4)

    L'articolo 49, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce per le parti contraenti gli obblighi in materia di riammissione dei migranti irregolari. Pertanto, detta disposizione rientra nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Union europea (TFUE), e in particolare l'articolo 79, paragrafo 3.

    (5)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

    (6)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    (7)

    In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

    (8)

    È opportuno approvare l'accordo, riguardo all'articolo 49, paragrafo 3. Una decisione distinta sulla conclusione dell'accordo ad eccezione dell'articolo 49, paragrafo 3, sarà adottata parallelamente alla presente decisione (1),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, è approvato, a nome dell'Unione, riguardo all'articolo 49, paragrafo 3 (2).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alle notifiche di cui all'articolo 54 dell'accordo (3) ed effettua le seguenti notifiche:

    «In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” o alla “Comunità” nel testo dell'accordo si intendono, ove opportuno, all'“Unione europea” o all'“Unione”»;

    «Le disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto parte dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano notificato alla parte centroamericana che il Regno Unito e/o l'Irlanda sono vincolati in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo (n. 21), l'Unione europea unitamente al Regno Unito e/o l'Irlanda informano immediatamente la parte centroamericana di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Lo stesso dicasi per la Danimarca, in conformità del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. ASHTON


    (1)  Decisione 2014/211/UE del Consiglio.

    (2)  L'accordo è stato pubblicato nella GU L 111, del 15.4.2014, pag. 6 assieme alla decisione 2014/211/UE (cfr. pag. 4 di questa Gazzetta ufficiale).

    (3)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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