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Document 62014CC0350

    Conclusioni dell’avvocato generale N. Wahl, presentate il 10 settembre 2015.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:586

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    NILS WAHL

    presentate il 10 settembre 2015 ( 1 )

    Causa C‑350/14

    Florin Lazar

    contro

    Allianz SpA

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trieste (Italia)]

    «Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali — Regolamento (CE) n. 864/2007 (“Roma II”) — Articolo 4, paragrafo 1 — Nozioni di “paese in cui il danno si verifica”, di “danno” e di “conseguenze indirette del fatto illecito” — Familiari di una persona deceduta in seguito a un incidente stradale — Persone aventi diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali residenti in paesi differenti»

    1. 

    Applicabile dall’11 gennaio 2009, il regolamento (CE) n. 864/2007 ( 2 ) mira, ai fini della certezza del diritto e della presa in considerazione dei legittimi interessi di norma presenti, ad armonizzare le regole di conflitto di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali. Il regolamento in parola non è invece inteso ad armonizzare il diritto materiale degli Stati membri dell’Unione europea in materia, aspetto questo che pone talune difficoltà interpretative. Ricorrendo, allo scopo, segnatamente, di determinare la legge applicabile ad azioni di responsabilità extracontrattuale, concetti, certamente noti in tutti gli Stati membri, ma la cui accezione e portata possono sensibilmente variare da un ordinamento giuridico all’altro, il giudice può infatti trovarsi a svolgere un compito delicato quando gli sono presentate, nell’ambito di una medesima controversia, domande provenienti da persone che non hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese.

    2. 

    Ciò si verifica in particolare nel caso dell’interpretazione dell’articolo 4 del regolamento in parola che, in mancanza di una scelta operata dalle parti, fa del «luogo in cui il danno si verifica» un criterio determinante della legge applicabile a un’azione di responsabilità extracontrattuale. Che cosa s’intende con tale danno, tenuto conto, ai sensi della disposizione in parola, che esso deve essere distinto dal «fatto che ha dato origine al danno»? I danni subiti dai familiari di una persona vittima di un incidente stradale che, in forza del diritto nazionale, sono considerati come patiti iure proprio, sono assimilabili a «danni» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, o devono piuttosto essere considerati come «conseguenze indirette» degli stessi?

    3. 

    Tali interrogativi riflettono la sfida della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, che invita, in modo quantomeno inedito ( 3 ), a fornire una serie di precisazioni sulle nozioni contenute nella disposizione in parola. La presente domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che contrappone il sig. Lazar, residente in Romania, alla compagnia assicurativa italiana Allianz SpA, relativamente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che egli sostiene di aver subito iure proprio a causa del decesso di sua figlia, cittadina rumena residente in Italia, verificatosi in tale Stato membro a seguito di un incidente stradale causato da un veicolo non identificato.

    I – Contesto normativo

    A – Diritto dell’Unione

    1. Il regolamento Roma II

    4.

    Ai sensi del considerando 7 del regolamento Roma II:

    «Il campo d’applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento [(CE) n. 44/2001 ( 4 )] e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali».

    5.

    Il considerando 17 del regolamento Roma II così recita:

    «La legge applicabile dovrebbe essere determinata sulla base del luogo in cui si verifica il danno, a prescindere dal paese o dai paesi in cui potrebbero verificarsi le conseguenze indirette. Pertanto, in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il paese in cui il danno si verifica dovrebbe essere il paese in cui è stata rispettivamente subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale».

    6.

    L’articolo 4 del regolamento Roma II, recante il titolo «Norma generale», è formulato come segue:

    «1.   Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

    2.   Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.

    3.   Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest’altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione».

    7.

    Ai sensi dell’articolo 15, lettera c), del regolamento Roma II, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, a norma del regolamento in parola, disciplina in particolare «l’esistenza, la natura e la valutazione del danno o l’indennizzo chiesto» e, lettera f), «i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito».

    2. Il regolamento Bruxelles I

    8.

    L’articolo 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I, che fa parte della sezione 2 («Competenze speciali»), del capo II, così dispone:

    «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

    (…)

    3)

    in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

    B – Diritto italiano

    9.

    Come esposto dal giudice del rinvio, la Corte suprema di cassazione ha interpretato gli articoli 2043 e 2059 del codice civile italiano nel senso che i familiari del defunto hanno diritto, iure proprio, a ottenere il risarcimento dei loro danni patrimoniali e non patrimoniali. Per quanto attiene ai danni non patrimoniali, possono essere riconosciuti il danno biologico (danno medicalmente accertato), il danno morale (dolore interiore) e il danno alla vita di relazione (alterazione significativa della vita quotidiana).

    10.

    Sempre secondo il giudice del rinvio, l’articolo 283, paragrafo 1, lettere a) e c), del codice delle assicurazioni private, prevede che, in caso di mancata identificazione del veicolo che ha causato il danno, il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisca i danni causati da un incidente stradale per mezzo di imprese di assicurazione designate su tutto il territorio nazionale.

    II – Fatti all’origine del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

    11.

    Il procedimento principale verte su una richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti iure proprio, presentata dal padre, residente in Romania, di una cittadina rumena residente in Italia e deceduta in tale Stato membro a seguito di un incidente stradale, verificatosi il 18 maggio 2012 e causato da un veicolo non identificato.

    12.

    La compagnia di assicurazioni Allianz SpA è stata citata in giudizio in qualità di società designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, l’organismo incaricato di risarcire i danni causati dalla circolazione di veicoli non identificati.

    13.

    La madre e la nonna della vittima, entrambe cittadine rumene residenti in Italia, sono anch’esse intervenute in giudizio, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio.

    14.

    È in questo contesto che il giudice del rinvio si è interrogato sulla legge applicabile alla fattispecie e, in particolare, sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II.

    15.

    Con decisione del 10 luglio 2014 il Tribunale di Trieste ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «Quale debba essere l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del [regolamento n. 864/2007], laddove si stabilisce che: “la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del Paese in cui il danno si verifica”. In particolare

    1)

    come debba essere interpretata la nozione di “luogo in cui il danno si verifica” ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007, in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali fatti valere dai familiari di un soggetto, defunto a seguito di un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro, qualora questi familiari siano residenti in un altro Paese dell’Unione europea, e abbiano ivi sofferto i danni stessi;

    2)

    se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007, i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nel paese di loro residenza, dai congiunti di un soggetto defunto in un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro, configurino un “danno” ai sensi della prima parte dell’articolo 4, paragrafo 1, oppure “conseguenze indirette” ai sensi della seconda parte della stessa disposizione».

    16.

    Hanno presentato osservazioni scritte le parti del procedimento principale, i governi austriaco e portoghese e la Commissione europea. Il sig. Lazar non ha, dal canto suo, presentato osservazioni.

    III – Analisi

    17.

    La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del criterio centrale, sancito dal regolamento Roma II, collegato al luogo in cui si verifica il danno ai fini della determinazione della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

    18.

    Prima di procedere con l’esame vero e proprio delle questioni sollevate, mi sembra necessario formulare qualche precisazione preliminare sulla ratio del meccanismo posto in essere dal regolamento Roma II per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

    A – Considerazioni preliminari sulla ratio del meccanismo istituito dal regolamento Roma II

    19.

    La diversità delle regole di conflitto di leggi applicabili in materia di obbligazioni extracontrattuali ha, da lungo tempo ( 5 ), creato un’esigenza di unificazione in tale settore al fine di garantire una certa prevedibilità del diritto applicabile e, al contempo, di ovviare agli inconvenienti derivanti dalle situazioni di forum shopping.

    20.

    Frutto di un compromesso tra la necessità di garantire un certo livello di certezza del diritto, proteggendo le aspettative legittime delle parti mediante l’elaborazione di criteri di collegamento fissi, e il desiderio di mantenere una certa flessibilità allorché l’applicazione dei criteri in parola si traduce in risultati giudicati inappropriati, il regolamento Roma II s’inserisce nella scia delle soluzioni adottate, sino a quel momento, nel diritto internazionale privato contemporaneo.

    21.

    Il meccanismo di determinazione della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali può essere schematicamente descritto come segue.

    22.

    Il regolamento Roma II individua un certo numero di criteri di collegamento fissi. Il regolamento in parola si caratterizza, al riguardo, per l’enunciazione, in mancanza di scelta espressa dalle parti quanto alla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (v. articolo 14), da un lato, di una norma generale (articolo 4) e, dall’altro, di cinque regole di conflitto di leggi speciali (articoli da 5 a 9 ( 6 ) del regolamento).

    23.

    Per quanto attiene alla norma generale, la sola rilevante nel caso di specie, dalla proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, presentata il 22 luglio 2003 ( 7 ), si evince che l’obiettivo primario del regolamento Roma II era di migliorare la prevedibilità delle soluzioni al fine di garantire la certezza del diritto.

    24.

    È difatti significativo che, a differenza di quanto previsto nella convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 ( 8 ), che designava, in linea di principio, come legge applicabile, quella del paese avente il collegamento più stretto con la situazione in causa, il presente regolamento opta chiaramente, nel suo articolo 4, paragrafo 1, per un collegamento fisso costituito dal luogo in cui il danno si verifica (locus damni).

    25.

    Occorre altresì sottolineare che, a differenza dei collegamenti riconosciuti in materia di competenza giurisdizionale dalla convenzione di Bruxelles e dal regolamento Bruxelles I, che offre alla vittima di un danno la possibilità di scegliere tra la competenza del tribunale del luogo del fatto generatore del danno e quello del danno, il regolamento Roma II fissa un criterio unico di collegamento.

    26.

    In proposito, dai lavori preparatori del regolamento Roma II risulta che le proposte di modifica presentate dal Parlamento europeo, volte a introdurre una maggiore flessibilità ( 9 ), sono state respinte dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione, i quali hanno ritenuto che l’articolo 4 soddisfi al contempo «il requisito della certezza del diritto e l’esigenza di amministrare la giustizia nei casi concreti».

    27.

    Scegliendo il locus damni come criterio di collegamento, il regolamento Roma II opta così per una norma di conflitto indubbiamente tipica del diritto internazionale privato e che comporta innegabilmente numerosi vantaggi.

    28.

    In primo luogo, si ritiene che la regola di collegamento in parola crei, in conformità con gli obiettivi enunciati nel considerando 16 del regolamento Roma II ( 10 ), un giusto equilibrio tra gli interessi delle parti. La legge del luogo in cui il danno si verifica è in effetti una legge neutrale che non privilegia né l’autore del danno, né la vittima.

    29.

    Pur essendo vero che, come posto in evidenza da molti autori ( 11 ), la determinazione della legge applicabile in funzione del luogo in cui il danno si verifica può assumere in determinate situazioni un carattere del tutto fortuito e imprevedibile – il che compromette, in definitiva, l’obiettivo della prevedibilità delle soluzioni perseguito dal regolamento in parola –, tale inconveniente è lungi dall’essere insormontabile. Occorre infatti sottolineare che l’applicazione della legge applicabile nel luogo del danno può sempre essere esclusa a vantaggio del luogo di residenza quando la vittima e la persona ritenuta responsabile hanno la loro residenza abituale nello stesso paese (articolo 4, paragrafo 2, del regolamento Roma II), o a vantaggio della legge di un altro paese quando, dal complesso delle circostanze del caso di specie, risulta che il fatto illecito presenta collegamenti più stretti con esso (clausola cosiddetta «di salvaguardia», prevista nell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di cui trattasi). Mi soffermerò sul punto nelle osservazioni che seguono.

    30.

    In secondo luogo, la scelta del locus damni è in linea con un approccio moderno del diritto della responsabilità civile, che privilegia una nozione di responsabilità civile detta «oggettiva» la cui funzione è essenzialmente compensatoria. Conformemente a tale approccio, la responsabilità civile ha per oggetto il risarcimento dei danni piuttosto che la sanzione di condotte giudicate censurabili. Ne consegue che l’accento è posto più sul luogo in cui si verifica il danno che sul suo fatto generatore. È stato altresì posto in rilievo che la regola generale enunciata nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, che esclude la competenza della lex loci delicti commissi, consente in particolare di risolvere la questione, molto controversa, della legge applicabile ai reati detti «complessi», caratterizzati da una dissociazione geografica del luogo del fatto generatore e del luogo del danno.

    31.

    Orbene, cosa si deve intendere per luogo in cui si verifica il danno? Proprio questo è il quesito che pone la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

    B – Sulle questioni pregiudiziali

    32.

    Come menzionato dal giudice del rinvio, la determinazione della legge applicabile alla fattispecie è tale da avere importanti conseguenze. Sussiste in effetti un interesse certo a che la legge applicabile a una domanda di risarcimento ricada nell’ambito di un ordinamento nazionale piuttosto che in un quello di un altro. Più precisamente, l’esistenza di un diritto al risarcimento dei danni lamentati dai familiari della persona deceduta nell’incidente in discussione nel procedimento principale, la qualificazione di tali danni e la risarcibilità degli stessi dipende in larga misura dalla scelta del diritto materiale applicabile.

    33.

    A tal proposito, benché tutti gli ordinamenti giuridici nazionali sembrino riconoscere l’esistenza di un diritto al risarcimento del danno a favore dei familiari del defunto, si devono rilevare le sostanziali differenze sussistenti, nelle normative degli Stati membri, quanto alla qualificazione, alla natura e alla portata del danno risarcibile a favore degli aventi diritto di una persona accidentalmente deceduta.

    34.

    I regimi nazionali di responsabilità extracontrattuale che, a seconda dei casi, ammettono il risarcimento dei danni indiretti subiti o richiedono il presupposto di una lesione diretta di un interesse giuridicamente protetto, infatti, presentano manifestamente differenze strutturali. Inoltre, nei diversi ordinamenti nazionali, i diritti al risarcimento riconosciuti ai familiari del defunto, che siano di natura patrimoniale o di natura non patrimoniale, sono considerati talvolta come diritti autonomi (iure proprio), talvolta come diritti accessori a quelli del defunto.

    35.

    Come già faceva presente l’avvocato generale Darmon nelle sue conclusioni presentate nella causa Dumez France e Tracoba ( 12 ), la natura del danno indiretto è senza alcun dubbio una delle questioni più delicate e controverse del diritto in materia di responsabilità, essendo considerato da alcuni come la proiezione sulla vittima mediata di un pregiudizio subito dalla vittima iniziale e da altri, al contrario, come un danno a sé stante ( 13 ). Tale questione non si porrà peraltro in quegli Stati membri che non riconoscono il diritto al risarcimento a favore delle vittime di un danno riflesso e ignorano, pertanto, la nozione di danno indiretto ( 14 ).

    36.

    Per quanto attiene agli incidenti stradali, desidero inoltre sottolineare che numerosi Stati membri ( 15 ) continueranno, malgrado l’entrata in vigore del regolamento Roma II e in conformità con l’articolo 28, paragrafo 1, dello stesso ( 16 ), ad applicare la convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti stradali, conclusa all’Aja il 4 maggio 1971 ( 17 ), convenzione che prevede come regola di determinazione della legge applicabile quella della lex loci delicti commissi, senza possibilità per le parti in causa di scegliere una legge diversa, che preveda criteri di collegamento differenti da quelli previsti nell’articolo 4 del regolamento Roma II ( 18 ). Il che mette in luce quanto la problematica della determinazione della legge applicabile nel caso di azioni di risarcimento del danno subito a seguito di un incidente stradale possa risultare particolarmente complessa ( 19 ).

    37.

    Limitandosi al procedimento principale, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che il diritto italiano rilevante, ossia gli articoli 2043 e 2059 del codice civile italiano, come interpretati dalla Corte suprema di cassazione, ammettono un risarcimento particolarmente esteso dei danni subiti dai familiari di una persona deceduta accidentalmente e in particolare di quelle decedute a seguito di un sinistro stradale. Infatti, in base alla legge italiana, il danno risultante dal decesso di un familiare è considerato un danno subito direttamente (iure proprio) da quest’ultimo. Sembra conseguirne che il rapporto obbligatorio sussistente tra il familiare della persona deceduta e la persona ritenuta responsabile del danno (o, in caso di mancata identificazione, il soggetto responsabile del suo risarcimento) sia indipendente da quello che lega la persona deceduta a tale soggetto.

    38.

    Orbene, nella fattispecie occorre costatare che, nonostante la sua apparente semplicità, il criterio del luogo in cui si verifica il danno, che caratterizza la regola generale di determinazione della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, ha creato talune difficoltà interpretative.

    39.

    In sostanza, nel procedimento principale si contrappongono due concezioni.

    40.

    Secondo la prima, sostenuta dal governo austriaco, i danni patrimoniali e morali subiti dai familiari di una persona deceduta in un altro Stato membro non costituiscono necessariamente conseguenze indirette del fatto illecito ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II. Ne conseguirebbe, in particolare, che una domanda di risarcimento dei danni patrimoniali fatti valere dai familiari stretti di una persona deceduta a seguito di un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro, giacché si fonda su un’obbligazione distinta da quella che unisce la controparte e la persona deceduta nell’incidente, deve essere valutata secondo la legge del luogo ove si è realizzato il danno subito dai suddetti familiari, ossia il luogo della loro residenza abituale, salvo che si dimostri che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma II, dal complesso delle circostanze risulta che sussistono legami manifestamente più stretti con un altro paese.

    41.

    In base alla seconda, cui aderiscono in particolare gli intervenienti nel procedimento principale e la Commissione, i danni subiti, nel loro paese di residenza, dai familiari stretti di una persona deceduta in un incidente stradale verificatosi nello Stato del foro devono essere considerati come conseguenze indirette del danno subito dalla vittima immediata dell’incidente. La nozione di «paese in cui il danno si verifica» deve essere interpretata nel senso che essa fa riferimento al luogo che ha cagionato il danno, ossia, nel procedimento principale, al luogo dell’incidente stradale.

    42.

    Come suggerito dalla Commissione, appare opportuno invertire l’ordine di esame delle questioni sollevate dal giudice del rinvio.

    43.

    Infatti, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, prevede, nella sua seconda parte, che il luogo in cui si producono le conseguenze indirette del fatto illecito non sia rilevante ai fini della determinazione della legge applicabile a un’obbligazione extracontrattuale. Di conseguenza, si deve in un primo momento rispondere alla questione se l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, debba essere interpretato nel senso che il danno patito, nel loro paese di residenza, dai familiari stretti di una persona deceduta in un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro, debba essere qualificato come «danno» ai sensi della prima parte della disposizione in parola o come «conseguenze indirette» del fatto illecito ai sensi della seconda parte della stessa.

    44.

    È alla luce della risposta che sarà data a tale prima questione che successivamente verrà definita la nozione di «paese in cui il danno si verifica» relativamente a una domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai familiari di una persona deceduta a seguito di un incidente.

    1. Primo aspetto (seconda questione): qualificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nei loro paesi di residenza, dai familiari stretti di una persona deceduta in un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro

    45.

    L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II stabilisce che la legge applicabile a un’obbligazione extracontrattuale che deriva da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica. Come risulta dalle precisazioni contenute espressamente nella menzionata disposizione, il luogo in cui si verifica il danno deve essere distinto, in primis, dal luogo nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno asserito e, in secondo luogo, dal luogo in cui si verificano le conseguenze indirette del fatto illecito.

    46.

    Dai lavori preparatori, e segnatamente dalla relazione che accompagna la proposta di regolamento Roma II risulta chiaramente, a mio avviso, che la disposizione in parola stabilisce come regola di base la legge del luogo ove il danno diretto si è verificato o rischia di verificarsi ( 20 ).

    47.

    La relazione succitata indica anche, per quanto riguarda precisamente l’esempio di un sinistro stradale, che «il luogo del danno diretto è quello della collisione, indipendentemente da eventuali pregiudizi finanziari o morali che possono insorgere in un altro paese» ( 21 ).

    48.

    Sempre in base alla relazione di cui trattasi, risulta che la Commissione ha fatto un espresso riferimento alla giurisprudenza della Corte sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, della convenzione di Bruxelles ( 22 ), disposizione che, in linea con quella ripresa nell’articolo 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I, distingue tra danni diretti e danni indiretti.

    49.

    Il suddetto riferimento esplicito al regolamento Bruxelles I è presente nella motivazione del regolamento Roma II che, nel suo considerando 7, indica che il campo di applicazione materiale e le disposizioni dei due regolamenti considerati dovrebbero essere coerenti.

    50.

    M’incombe tuttavia ricordare che, come stabilito dalla Corte in più occasioni ( 23 ), la norma di competenza speciale di cui all’articolo 5, punto 3, della convenzione di Bruxelles, si fonda sull’esistenza di un criterio di collegamento particolarmente stretto tra la controversia e la competenza di giudici diversi da quello da quello del domicilio del convenuto ed è volta, in definitiva, a garantire una buona amministrazione della giustizia e una razionale organizzazione del processo. In tal senso è stato quindi possibile mettere in risalto che la centralizzazione delle questioni poste in capo a un solo e allo stesso giudice nasce in particolare da un’esigenza oggettiva sotto il profilo probatorio e dell’economia processuale ( 24 ).

    51.

    Tale necessità, che assume un sicuro rilievo nella determinazione del giudice competente, non si presenta necessariamente nello stesso modo rispetto all’individuazione della legge applicabile. La Corte ha difatti sempre insistito sulla necessità di evitare la moltiplicazione dei fori competenti rispetto a un medesimo rapporto giuridico e nell’affermare che il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto è normalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di produzione delle prove ( 25 ).

    52.

    Ritengo tuttavia che, sebbene i rispettivi obiettivi perseguiti da ciascuno degli atti giuridici divergano in una certa misura, le nozioni presenti nel regolamento Roma II devono, per quanto possibile, essere intese tenendo conto delle interpretazioni accolte nel contesto della convenzione di Bruxelles o del regolamento Bruxelles I. Occorre infatti stabilire un certo parallelismo nell’interpretazione delle nozioni in parola, posto che gli strumenti giuridici perseguono tutti un obiettivo di prevedibilità delle soluzioni adottate.

    53.

    Quali insegnamenti si possono trarre dalla giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della convenzione di Bruxelles, e del regolamento Bruxelles I?

    54.

    Svariate cause meritano attenzione.

    55.

    Per quanto attiene alla causa che ha condotto alla sentenza Dumez France e Tracoba ( 26 ), occorre ricordare che la Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla nozione di «luogo in cui è sorto il danno» nel contesto di un’azione proposta in Francia da due società francesi contro talune banche stabilite in Germania al fine di ottenere il risarcimento del pregiudizio finanziario che dette società asserivano di aver subito in conseguenza del fallimento di alcune loro società controllate, anch’esse aventi la propria sede in Germania, fallimento che troverebbe la sua origine nella revoca, da parte delle suddette banche, dei crediti concessi alle menzionate società controllate in vista della realizzazione di un progetto immobiliare.

    56.

    La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla natura dell’asserito danno, ha stabilito che il danno fatto valere dalle società madri era solo la conseguenza mediata delle perdite finanziarie subite, in un primo momento, dalle società controllate a seguito della revoca dei crediti e della conseguente interruzione dei lavori. La Corte ha stabilito al riguardo che «in una fattispecie come quella di cui alla causa principale, il danno allegato è solo la conseguenza indiretta del pregiudizio inizialmente subito da altre persone giuridiche che sono state direttamente vittime del danno prodottosi in un luogo diverso da quello dove la vittima indiretta ha successivamente subito il pregiudizio» ( 27 ).

    57.

    Procedendo poi a esaminare il punto se la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», ai sensi della sentenza Bier, detta Mines de potasse d’Alsace (21/76, EU:C:1976:166), si riferisse al luogo in cui le vittime indirette del danno subiscono le conseguenze patrimoniali dannose, la Corte ha stabilito che, se, conformemente alla sentenza in parola, tale nozione può riferirsi al luogo ove è sorto il danno, quest’ultima nozione può essere intesa solo come indicante il luogo ove il fatto causale, che genera la responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti di colui che ne è la vittima immediata ( 28 ). In tale contesto la Corte ha precisato che il luogo ove si è manifestato il danno iniziale presenta, in genere, un rapporto stretto con gli altri elementi costitutivi della responsabilità, mentre, di norma, non è così per il domicilio della vittima indiretta ( 29 ).

    58.

    Il suddetto approccio è stato successivamente confermato nella sentenza Marinari ( 30 ), causa cui la Commissione ha espressamente fatto riferimento nella sua proposta di regolamento del 22 luglio 2003 ( 31 ) e che verteva sulla questione se la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» designasse soltanto il luogo in cui si è prodotto un pregiudizio fisico provocato a persone o a cose, oppure anche il luogo in cui si è prodotto il complesso dei pregiudizi patrimoniali, eventualmente, in un altro paese.

    59.

    Anche in tale caso, la Corte ha dichiarato che, pur ammettendosi che la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» di cui all’articolo 5, punto 3, della convenzione di Bruxelles, può riferirsi tanto al luogo in cui è insorto il danno, quanto al luogo ove si è verificato l’evento generatore dello stesso, siffatta nozione non può tuttavia essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possono essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia già provocato un danno effettivamente verificatosi in un altro luogo. Di conseguenza, la menzionata nozione non può essere interpretata nel senso che essa comprende il luogo in cui la parte lesa sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale insorto in un altro Stato contraente ( 32 ).

    60.

    Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Shevill e a. (C‑68/93, EU:C:1995:61), in cui la Corte era stata invitata a interpretare la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» ai fini di individuare i giudici competenti a pronunciarsi su una domanda di risarcimento dei danni causati dalla diffusione, in più Stati membri, di un articolo di stampa diffamatorio, la Corte ha ricordato che le constatazioni da essa compiute nelle sentenze Bier, detta Mines de potasse d’Alsace, e Dumez France e Tracoba (C‑220/88, EU:C:1990:8) riguardo ai danni materiali valevano anche nel caso dei danni non patrimoniali.

    61.

    È interessante osservare che, nel caso di un danno che si manifesta nei luoghi ove la pubblicazione viene diffusa, la Corte ha concluso che l’articolo 5, punto 3, della convenzione di Bruxelles, doveva essere interpretato nel senso che la vittima può esperire nei confronti dell’editore un’azione di danni sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l’editore della pubblicazione diffamatoria, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima assume aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito. In un tal caso, si può infatti ritenere che non sussista non uno, bensì ma più danni iniziali.

    62.

    Per quanto attiene alla causa decisa con la sentenza Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364), essa invitava a stabilire se la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» potesse riferirsi al luogo del domicilio della vittima, dove sarebbe ubicato «il suo centro patrimoniale», con la conseguenza che quest’ultima potrebbe proporre un’azione di risarcimento del danno patito dinanzi al giudice corrispondente. Detta questione si poneva nell’ambito specifico di una domanda di risarcimento di un danno finanziario subito da un privato a seguito del compimento di operazioni in borsa relative a elementi del suo patrimonio che quest’ultimo aveva previamente collocato in uno Stato contraente diverso da quello del suo domicilio.

    63.

    La Corte ha dichiarato che occorresse rispondere in senso negativo alla questione in parola.

    64.

    Ricordando gli insegnamenti della sentenza Marinari (C‑364/13, EU:C:1995:289), essa ha infatti stabilito che l’espressione «luogo in cui il danno o l’evento dannoso è avvenuto» non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo ( 33 ). A sostegno di tale considerazione la Corte ha precisato che una siffatta interpretazione farebbe dipendere la determinazione del giudice competente da circostanze incerte come il luogo in cui si troverebbe il «centro patrimoniale» del danneggiato e contrasterebbe di conseguenza con il rafforzamento della tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione ( 34 ).

    65.

    Infine, più di recente, e pronunciandosi questa volta sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I, la Corte, nella causa all’origine della sentenza Zuid‑Chemie (C‑189/08, EU:C:2009:475), vertente su una controversia che opponeva un’impresa produttrice di fertilizzanti all’impresa fornitrice delle materie prime necessarie per la loro produzione in relazione alla consegna di un prodotto contaminato, ha stabilito che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» indicava il luogo in cui si era verificato il danno iniziale in ragione del normale utilizzo del prodotto ai fini cui esso era destinato.

    66.

    A mio avviso, la giurisprudenza elaborata dalla Corte nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della convenzione di Bruxelles, e del regolamento Bruxelles I è pertanto del tutto pertinente. A maggior ragione giacché, come molto giustamente posto in rilievo dalla Commissione e dal governo portoghese, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» (contenuta nell’articolo 5, paragrafo 3, della convenzione di Bruxelles, e del regolamento Bruxelles I), che non si riferisce soltanto al luogo del fatto generatore ma anche a quello in cui il danno si è concretizzato, è più ampia di quella di «paese in cui il danno si verifica» (presente nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II).

    67.

    Dalla giurisprudenza succitata consegue che i danni subiti, nei rispettivi paesi di residenza, dai familiari di una persona deceduta in un incidente stradale nello Stato del foro devono essere qualificati come «conseguenze indirette» del danno inizialmente subito dalla vittima immediata dell’incidente.

    68.

    Inoltre, come ho precedentemente osservato, risulta che la distinzione operata tra fatto che ha dato origine al danno e danno stesso corrisponda più a un desiderio di privilegiare un approccio oggettivo della responsabilità piuttosto che alla volontà di ampliare la natura dei danni prevista dalle suddette disposizioni.

    69.

    È infine d’uopo rilevare che il considerando 17 del regolamento Roma II precisa che, «in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il paese in cui il danno si verifica dovrebbe essere il paese in cui è stata rispettivamente subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale».

    70.

    Ai fini della determinazione del diritto applicabile ad un’azione di risarcimento, sembra quindi rilevare soltanto il luogo in cui si verifica il danno diretto e ciò a prescindere dalle qualificazioni effettuate negli ordinamenti nazionali rispetto alla natura o alla risarcibilità dei suddetti danni.

    71.

    In definitiva, sono dunque propenso a privilegiare nettamente l’approccio suggerito al riguardo dalla Commissione e ciò per molteplici ragioni.

    72.

    In primis, e senza disconoscere il carattere unificante del regolamento Roma II, è necessario dare un’interpretazione autonoma e oggettiva della nozione di «paese in cui il danno si verifica».

    73.

    Come già precedentemente indicato, le normative degli Stati membri presentano differenze rilevanti quanto alla natura e all’entità dei danni subiti dai familiari di una persona. Nel caso in cui si dovesse ritenere che il danno considerato dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, si riferisce in realtà, oltre che a quello subito direttamente dalla persona deceduta, anche al complesso dei danni considerati come patiti iure proprio dai suoi aventi diritto, il fatto da accertare giuridicamente rischierebbe di suddividersi in più rapporti assoggettati, a seconda della residenza abituale della persona interessata, a leggi diverse. Orbene, si può ritenere che, limitando i fattori di collegamento presi in considerazione in forza della regola generale enunciata nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II (v. paragrafi 25 e 26 delle presenti conclusioni), il legislatore abbia del pari cercato di limitare il numero di normative che possono essere applicabili in ciascuna situazione.

    74.

    In tale contesto, l’interpretazione secondo cui la regola generale prevista, in base alla quale per «paese in cui il danno si verifica», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, s’intende il luogo del danno diretto – nel caso di specie quello dell’incidente mortale –, ha il merito di favorire la semplicità e l’obiettività quando i danni asseriti hanno, in realtà, la medesima origine. Come osservato dallo stesso giudice del rinvio, l’applicazione della legge del luogo in cui è avvenuto il sinistro impedisce, in particolare, che il fatto oggetto di accertamento giudiziale possa essere scomposto in diverse parti sottoposte a una legge diversa in funzione della legge del luogo di residenza delle vittime designate.

    75.

    In secondo luogo, mi sembra che una valutazione siffatta sia pienamente in linea con la prevedibilità perseguita con la redazione del regolamento Roma II. Nella maggior parte dei casi, infatti, il presunto responsabile è in grado di configurare in anticipo le conseguenze in altri paesi del suo comportamento o del comportamento delle persone di cui deve rispondere. Allo stesso modo, la vittima è in linea di principio informata del contesto giuridico cui essa o i suoi beni sono soggetti. In altre parole, sia la persona ritenuta responsabile che la vittima sono state informate e hanno adottato le misure, in particolare quelle assicurative, necessarie relativamente alla legge applicabile nel paese o nei paesi in cui possono verificarsi i danni ( 35 ).

    76.

    In terzo luogo, la norma generale di determinazione della legge applicabile prevista nel regolamento Roma II è, a differenza di altre regole ( 36 ), caratterizzata dalla neutralità. Orbene, prendendo ad esempio il danno patrimoniale subito dagli aventi diritto di una persona deceduta a seguito di un incidente stradale, si può ritenere che la neutralità della legge sarebbe compromessa se il danno fosse sempre localizzato nel luogo di residenza della vittima.

    77.

    In quarto luogo, una siffatta interpretazione mi sembra conforme parimenti all’altra idea sottesa ai criteri di collegamento del diritto internazionale privato, ossia quella della prossimità, diretta a collegare, per quanto possibile, una situazione alla legge del paese con cui essa intrattiene i legami più stretti. Se, infatti, il luogo dell’incidente presenta innegabilmente collegamenti con gli altri elementi costitutivi della responsabilità, tale circostanza non ricorrre necessariamente nel caso del domicilio della vittima indiretta ( 37 ).

    78.

    Si osservi, per citare ad esempio il procedimento principale, che la chiamata in giudizio della compagnia di assicurazioni Allianz, quale società designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, è stata resa possibile, in mancanza di un’identificazione del veicolo responsabile dell’incidente mortale, proprio dal diritto italiano ( 38 ).

    79.

    Occorre sottolineare, da ultimo, che il regolamento Roma II prevede meccanismi di rettifica che consentono di sottrarsi, in vari modi, all’apparente rigidità del criterio del luogo in cui si verifica il danno.

    80.

    Anzitutto, l’applicazione della lex locus damni deve essere esclusa quando il responsabile e la vittima dell’incidente risiedono abitualmente nello stesso paese. In tale ipotesi trova applicazione la legge di quest’ultimo paese. La deroga in parola, che tende a far prevalere la legge del paese con il quale la situazione di cui trattasi presenta la maggior prossimità, evita criteri collegamenti puramente casuali e si dimostra di grande utilità, ad esempio, nel caso degli incidenti stradali. Per illustrare siffatta ipotesi, si pensi ad esempio a una collisione tra due veicoli immatricolati in Germania, i cui conducenti siano entrambi residenti in tale paese, avvenuta in Danimarca in occasione di un servizio giornaliero di trasporto di merci. In un tal caso, è possibile derogare all’applicazione della lex locus damni a favore della legge tedesca.

    81.

    La regola si cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II può essere poi derogata, in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento, quando essa porta a risultati irragionevoli a favore della legge del paese con il quale la situazione di cui si tratti presenta manifestamente i collegamenti più stretti. Detta clausola di salvaguardia consente, ad esempio nel caso in cui la persona responsabile e la persona lesa non risiedano abitualmente nello stesso paese, di applicare la legge del paese ritenuto come il centro di gravità della situazione controversa ( 39 ). Una tale clausola dovrebbe quindi mostrare la sua piena utilità quando si accerta, ad esempio, che, a differenza della fattispecie oggetto del procedimento principale, la residenza della vittima diretta dell’incidente, quella del presunto responsabile o qualsiasi altra circostanza riguardante il verficarsi dell’incidente in parola sono estranee al paese in cui esso è avvenuto e si riferiscono piuttosto a un altro paese.

    82.

    Infine, se può ritenersi che la lex loci damni possa, in determinate condizioni, rivelarsi sfavorevole allorché le vittime più o meno dirette risiedono abitualmente in un paese diverso da quello in cui si è verificato l’incidente, il considerando 33 del regolamento Roma II invita il giudice adito precisamente a tener conto, nel quantificare i danni per lesione alla persona, «di tutte le circostanze di fatto riguardanti la vittima, compreso l’effettivo lucro cessante e le spese del trattamento medico e riabilitativo». Il giudice è quindi invitato a tener conto, per quanto possibile, in particolare nella valutazione dei danni subiti dalle persone non residenti nel paese in cui è avvenuto l’incidente mortale, dei diversi tenori di vita e delle spese effettivamente sostenute o sopportate da tali vittime nel loro paese di residenza.

    2. Secondo aspetto: la nozione di «paese in cui il danno si verifica»

    83.

    Come risulta dalla risposta data alla seconda questione, posto che i danni subiti dai familiari della vittima di un incidente sono conseguenze indirette di quest’ultimo, il luogo in cui essi si verificano non ha alcun rilievo ai fini della determinazione della legge applicabile. La nozione di luogo in cui si verifica il danno, infatti, deve, in linea con i principi sanciti dalla giurisprudenza formatasi sulla convenzione di Bruxelles e il regolamento Bruxelles I, essere intesa come riferita al luogo in cui si verifica il fatto, nel caso di specie l’incidente stradale, che ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti di chi ne è la vittima diretta.

    84.

    Ritengo, in ogni caso, che la nozione di «paese in cui il danno si verifica» debba, nelle circostanze particolari del caso di specie, essere intesa come il luogo in cui si verifica l’incidente stradale. La nozione in parola non può essere interpretata nel senso che essa include i luoghi degli altri danni subiti a causa dell’incidente, si tratti della vittima diretta dello stesso o dei terzi familiari di detta vittima. Il carattere patrimoniale o non patrimoniale dei danni lamentati in siffatto contesto ha scarso rilievo.

    IV – Conclusione

    85.

    Alla luce delle suesposte considerazioni che precedono, suggerisco di rispondere alle questioni sollevate dal Tribunale di Trieste nei seguenti termini:

    L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), deve essere interpretato nel senso che i danni subiti, nel paese di loro residenza, dai congiunti di un soggetto defunto in un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro configurino «conseguenze indirette» ai sensi della disposizione in parola. Di conseguenza, la nozione di «paese in cui il danno si verifica», contenuta nella medesima disposizione, deve essere interpretata, per quanto riguarda un incidente stradale, come riferita al luogo in cui il fatto che ha causato il danno, ossia l’incidente stradale, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata.


    ( 1 )   Lingua originale: il francese.

    ( 2 )   Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU L 199, pag. 40; in prosieguo: il «regolamento Roma II»).

    ( 3 )   Va posto in rielievo che non soltanto la Corte non ha, ad oggi, avuto occasione di pronunciarsi sulla portata della disposizione in parola, ma che essa non ha, più in generale, ancora interpretato il regolamento Roma II nel merito. Ad eccezione della sentenza Homawoo (C‑412/10, EU:C:2011:747) che verteva sull’applicabilità ratione temporis del regolamento di cui trattasi, la Corte, infatti, per ora ha operato un mero riferimento al summenzionato diritto (v. sentenze Football Dataco e a., C‑173/11, EU:C:2012:642, e Kainz, C‑45/13, EU:C:2014:7). Occorre però sottolineare che l’interpretazione dell’articolo 4 del regolamento Roma II è stata sollecitata nel quadro di numerose cause attualmente pendenti dinanzi alla Corte (v., in particolare, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar relative alla causa Prüller‑Frey, C‑240/14, EU:C:2015:325; cause riunite C‑359/14 e C‑475/14, ERGO Insurance e a., nonché causa C‑191/15, Verein für Konsumenteninformation).

    ( 4 )   Regolamento del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»).

    ( 5 )   V., a questo proposito, i primi tentativi di unificazione delle regole di conflitto in materia extracontrattuale posti in essere nel 1972 dal progetto di convenzione comunitaria sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali (Revue critique de droit international privé, 1973, pag. 209).

    ( 6 )   Le regole speciali enunciate dalle disposizioni in parola si riferiscono rispettivamente alla «responsabilità da prodotti», alla «concorrenza sleale e [agli] atti limitativi della libera concorrenza», al «danno ambientale», alla «violazione dei diritti di proprietà intellettuale» e all’«attività sindacale».

    ( 7 )   COM(2003) 427 definitivo, punto 2.1 della proposta.

    ( 8 )   GU 1980, L 266, pag. 1. V., a questo proposito, la regola generale di determinazione della legge applicabile al contratto in mancanza di scelta delle parti enunciata nell’articolo 4 della convenzione in parola.

    ( 9 )   V., in particolare, la relazione della commissione giuridica del Parlamento del 27 giugno 2005 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») [COM(2003)0427 – C5‑338/2003 – 2003/0168(COD)], che proponeva di inserire una disposizione in base alla quale, «[i]n caso di danni alle persone causati da incidenti stradali e in riferimento alla direttiva in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il tribunale adito e l’assicurazione del conducente responsabile dovrebbero applicare, per determinare le modalità dei danni/interessi e il calcolo del loro ammontare, le norme in vigore sul luogo abituale di residenza della vittima, a meno che tale soluzione sia ingiusta per la vittima».

    ( 10 )   In base al citato considerando «[n]orme uniformi dovrebbero migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa (…)».

    ( 11 )   V., ad esempio, Boskovic, O., «Loi applicable aux obligations non contractuelles (matières civile et commerciale)», Répertoire de droit européen, aggiornato a settembre 2010, punto 26.

    ( 12 )   C‑220/88, EU:C:1989:595.

    ( 13 )   Ibidem, paragrafi 23 e 24.

    ( 14 )   V., per un panorama delle normative nazionali in vigore all’epoca dei fatti all’origine della presente causa, la motivazione richiamata ai paragrafi da 34 a 38 delle conclusioni succitate.

    ( 15 )   Si tratta del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

    ( 16 )   In base alla disposizione in parola, «[i]l presente regolamento non osta all’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell’adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali».

    ( 17 )   Per una descrizione dell’applicazione di detta convenzione nonostante l’entrata in vigore del regolamento Roma II, v. sentenza Haasová (C‑22/12, EU:C:2013:692, punto 36).

    ( 18 )   In tal senso, la Prima Sezione della Cour de cassation (Francia) ha di recente statuito, nell’ambito di una causa che presentava talune somiglianze con il procedimento principale, che detta convenzione prevaleva sul regolamento Roma II (sentenza della Cour de cassation, Prima Sezione civile, del 30 aprile 2014, n. 13-11.932, ECLI:FR:CCASS:2014:C100428).

    ( 19 )   Per una panoramica delle questioni sollevate a questo proposito, v., in particolare, Malatesta, A., «The Law Applicable to Traffic Accidents», The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe, 2006, pagg. da 85 a 106; Kadner Graziano, T., «The Rome II Regulation and the Hague Conventions on Traffic Accidents and Product Liability – Interaction, Conflicts and Future Perspectives», Nederlands Internationaal Privaatrecht. 26e jaarg. 2008, afl. 4, pagg. da 425 a 429; von Hein, J., «Article 4 and Traffic Accidents», The Rome II Regulation on the law applicable to non-contractual obligations, 2009, pagg. da 153 a 173; Nagy, C. I., «The Rome II Regulation and Traffic Accidents: Uniform Conflict Rules with Some Room for Forum Shopping – How So?», Journal of Private International Law, vol. 6, 2010, n. 1, pagg. da 93 a 108, e Papettas, J., «Direct Actions Against Insurers of Intra-Community Cross Border Traffic Accidents: Rome II and the Motor Insurance Directives», Journal of private international law, vol. 8, 2012, n. 2, pagg. da 297 a 321.

    ( 20 )   V. COM(2003) 427 definitivo, del 22 luglio 2003, pag. 12.

    ( 21 )   Idem.

    ( 22 )   Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni successive relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»).

    ( 23 )   V. sentenze Bier, cosiddetta Mines de potasse d’Alsace (C‑21/76, EU:C:1976:166, punto 11); Marinari (C‑364/93, EU:C:1995:289, punti 10 e segg.), e Shevill e a. (C‑68/93, EU:C:1995:61, punti 19 e segg.).

    ( 24 )   V., in tal senso, sentenza Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364, punto 18).

    ( 25 )   V., in particolare, sentenza DFDS Torline (C‑18/02, EU:C:2004:74, punto 27 e giurisprudenza citata).

    ( 26 )   C‑220/88, EU:C:1990:8.

    ( 27 )   Sentenza Dumez France e Tracoba, C‑220/88, EU:C:1990:8, punti 1314.

    ( 28 )   Sentenza Dumez France e Tracoba, C‑220/88, EU:C:1990:8, punto 20.

    ( 29 )   Sentenza Dumez France e Tracoba, C‑220/88, EU:C:1990:8, punto 21.

    ( 30 )   Sentenza Marinari, C‑364/93, EU:C:1995:289.

    ( 31 )   V. pagina 12 della proposta citata.

    ( 32 )   Sentenza Marinari (C‑364/93, EU:C:1995:289, punti 1415).

    ( 33 )   Sentenza Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:36, punto 19).

    ( 34 )   Sentenza Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:36, punto 20).

    ( 35 )   V. Calliess, G.‑P., Rome Regulations: Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws, 2a ed., Wolters Kluwer, 2015 pag. 498.

    ( 36 )   V., in particolare, articoli 6 (vertente sugli atti di concorrenza) e 7 (vertente sul danno ambientale) del regolamento Roma II.

    ( 37 )   V., per analogia, sentenza Dumez France e Tracoba (C‑220/88, EU:C:1990:8, punto 21).

    ( 38 )   Dalla decisione di rinvio si evince che l’articolo 283, lettere a) e c), del codice italiano delle assicurazioni private, prevede che, quando il veicolo che ha cagionato il danno non è identificato, il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni cagionati dall’incidente stradale attraverso le compagnie assicurative designate su tutto il territorio nazionale.

    ( 39 )   V. relazione che accompagna la proposta di regolamento Roma II, cit., punto 13.

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