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Document 62002CJ0018

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2004.
Danmarks Rederiforening, che agisce per conto del DFDS Torline A/S contro LO Landsorganisationen i Sverige, che agisce per conto del SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arbejdsret - Danimarca.
Convenzione di Bruxelles - Art. 5, punto 3 - Competenza in materia di delitti o quasi-delitti - Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto - Provvedimento assunto da un sindacato in uno Stato contraente contro l'armatore di una nave registrata in un altro Stato contraente.
Causa C-18/02.

European Court Reports 2004 I-01417

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:74

Arrêt de la Cour

Causa C-18/02

Danmarks Rederiforening, che agisce per conto della DFDS Torline A/S

contro

LO Landsorganisationen i Sverige, che agisce per conto della SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbejdsret)

«Convenzione di Bruxelles — Art. 5, punto 3 — Competenza in materia di delitti o quasi-delitti — Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto — Misura adottata da un sindacato in uno Stato contraente contro l’armatore di una nave registrata in un altro Stato contraente»

Massime della sentenza

1.        Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Protocollo relativo all’interpretazione della Convenzione da parte della Corte di giustizia — Giudici nazionali legittimati ad adire la Corte in via pregiudiziale — Arbejdsret del diritto danese, competente in prima e ultima istanza in materia di conflitti relativi alla legittimità di talune azioni sindacali — Inclusione

(Protocollo 3 giugno 1971, art. 2)

2.        Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenze speciali — Competenza «in materia di delitti o quasi-delitti» — Nozione — Causa riguardante la legittimità di un’azione sindacale, rientrante nella competenza esclusiva di un giudice diverso da quello competente per statuire su eventuali domande di risarcimento danni — Inclusione

(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 5, punto 3)

3.        Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenze speciali — Competenza «in materia di delitti o quasi-delitti» — Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto — Danni derivanti da un’azione sindacale avviata da un sindacato in uno Stato contraente che ha accolto nelle sue acque territoriali una nave registrata in un altro Stato contraente — Localizzazione del danno nello Stato di bandiera — Presa in considerazione del criterio di nazionalità della nave — Limiti

(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 5, punto 3)

1.        L’Arbejdsret, organo giurisdizionale danese che statuisce, sulla base di una competenza esclusiva, in prima e ultima istanza su taluni conflitti in materia di diritto del lavoro, in particolare su quelli relativi alla legittimità delle azioni sindacali volte ad ottenere un contratto collettivo, è competente a presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte in forza dell’art. 2, punto 1, secondo trattino, del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all’interpretazione da parte della Corte della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Infatti, benché tale giudice non sia menzionato nel detto punto 1 e non giudichi in grado d’appello, come previsto al punto 2 di questo stesso articolo, il quale elenca le giurisdizioni degli Stati contraenti che hanno il potere di domandare alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione della Convenzione, il fatto di constatare la mancanza di legittimazione da parte sua ad adire la Corte avrebbe come conseguenza – inaccettabile – che, in Danimarca, le questioni aventi ad oggetto l’interpretazione della Convenzione sorte nell’ambito di talune azioni rientranti nel settore del diritto del lavoro non potrebbero in alcun caso essere oggetto di un rinvio pregiudiziale.

(v. punti 14-18)

2.        L’art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev’essere interpretato nel senso che è riconducibile alla nozione di «materia di delitti o quasi-delitti» una causa relativa alla legittimità di un’azione sindacale per la quale, conformemente al diritto dello Stato contraente interessato, sia esclusivamente competente un giudice diverso da quello competente a pronunciarsi sulle domande di risarcimento dei danni cagionati da tale azione sindacale.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 5, punto 3, della Convenzione a una tale situazione è sufficiente, d’altro canto, che l’azione sindacale sia un presupposto necessario di azioni di solidarietà idonee a cagionare danni, senza che sia indispensabile che il danno risulti certamente o verosimilmente dall’azione sindacale in sé.

Infine, l’applicazione della detta disposizione non è messa in discussione dal fatto che la parte che ha depositato il preavviso di azione ha sospeso l’attuazione dell’azione sindacale in attesa della pronuncia relativa alla legittimità dell’azione stessa.

(v. punti 28-29, 34, 38, dispositivo 1)

3.        L’art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev’essere interpretato nel senso che i danni derivanti da un’azione sindacale attuata da un sindacato di uno Stato contraente in cui naviga una nave registrata in un altro Stato contraente non devono necessariamente essere considerati come avvenuti nello Stato di bandiera, di modo che l’armatore possa ivi esperire un’azione di risarcimento contro tale sindacato.

A questo proposito, lo Stato in cui la nave è registrata dev’essere considerato solamente come uno tra gli elementi che concorrono a identificare il luogo in cui è intervenuto il danno. Per contro, lo Stato di bandiera dovrebbe necessariamente essere considerato come il luogo in cui l’evento dannoso ha cagionato i danni nell’ipotesi in cui i danni si siano materializzati a bordo della nave.

(v. punti 44-45, dispositivo 2)




SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
5 febbraio 2004(1)

«Convenzione di Bruxelles – Art. 5, punto 3 – Competenza in materia di delitti o quasi-delitti – Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto – Misura adottata da un sindacato in uno Stato contraente contro l'armatore di una nave registrata in un altro Stato contraente»

Nel procedimento C-18/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Arbejdsret (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Danmarks Rederiforening, che agisce per conto della DFDS Torline A/S

e

LO Landsorganisationen i Sverige, che agisce per conto della SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 3, della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) e dalla Convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1),

LA CORTE (Sesta Sezione),,



composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra F. Macken, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

per la Danmarks Rederiforening, che agisce per conto della DFDS Torline A/S, dal sig. P. Voss, advokat;

per la LO Landsorganisationen i Sverige, che agisce per conto della SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation, dal sig. S. Gärde, advokat;

per il governo danese, dai sigg. J. Molde e J. Bering Liisberg, in qualità di agenti;

per il governo svedese, dal sig. A. Kruse, in qualità di agente;

per il governo del Regno Unito, dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. K. Beal, barrister;

per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. N. Rasmussen, in qualità di agente,

sentite le osservazioni orali della Danmarks Rederiforening, che agisce per conto della DFDS Torline A/S, rappresentata dal sig. P. Voss, della LO Landsorganisationen i Sverige, che agisce per conto della SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation, rappresentata dai sigg. S. Gärde e H. Nielsen, advokat, del governo danese, rappresentato dal sig. J. Molde, del governo svedese, rappresentato dal sig. A. Kruse, e della Commissione, rappresentata dal sig. N. Rasmussen e dalla sig.ra A.-M. Rouchaud, in qualità di agente, all'udienza del 20 maggio 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 settembre 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con ordinanza 25 gennaio 2002, pervenuta in cancelleria il 29 gennaio seguente, l’Arbejdsret, in applicazione del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «protocollo»), ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’art. 5, punto 3, di tale Convenzione (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) e dalla Convenzione 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

2
Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra la Danmarks Rederiforening (associazione di armatori danesi), che agisce per conto della DFDS Torline A/S (in prosieguo: la «DFDS»), che è un armatore, e la LO Landsorganisationen i Sverige (confederazione generale del lavoro in Svezia), che agisce per conto della SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation (in prosieguo: la «SEKO»), che è un’organizzazione sindacale, avente ad oggetto la legittimità dell’azione sindacale da quest’ultima promossa contro la DFDS.


Ambito normativo

3
L’art. 2 del protocollo dispone quanto segue:

«Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione:

1)
(...)

in Danimarca: højesteret (Corte di cassazione),

(...);

2)
le giurisdizioni degli Stati contraenti quando giudicano in grado d’appello (...);

(...)».

4
L’art. 2, primo comma, della Convenzione di Bruxelles prevede quanto segue:

«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».

5
Ai sensi dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles:

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

(...)

3)
in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto».


Causa principale e questioni pregiudiziali

6
La causa principale riguarda la legittimità di un preavviso di azione sindacale, depositato dalla SEKO nei confronti della DFDS, volta ad ottenere un contratto collettivo per i marinai polacchi che costituiscono l’equipaggio della nave da carico Tor Caledonia, di proprietà della DFDS, che opera sulla linea Göteborg (Svezia)-Harwich (Regno Unito).

7
La Tor Caledonia è iscritta nel registro internazionale danese ed è soggetta alla legge danese. All’epoca dei fatti di cui alla causa principale, i marinai polacchi erano stati assunti sulla base di contratti individuali stipulati conformemente ad un accordo quadro tra un certo numero di sindacati danesi, da un lato, e tre associazioni di armatori danesi, dall’altro. Tali contratti risultavano disciplinati dalla legge danese.

8
A seguito del rigetto da parte della DFDS di una richiesta di contratto collettivo formulata dalla SEKO per l’equipaggio polacco, quest’ultima ha depositato, mediante fax del 21 marzo 2001 con effetto dal 28 marzo successivo, un preavviso di azione sindacale con cui chiedeva ai suoi membri svedesi di non accettare impieghi sulla Tor Caledonia. Nel citato fax si precisava altresì che la SEKO richiedeva azioni di solidarietà. A seguito di tale appello, la Svenska Transportarbetareförbundet (federazione svedese dei lavoratori nel settore dei trasporti; in prosieguo: la «STAF» ) ha depositato, il 3 aprile seguente, un preavviso di manifestazione di solidarietà, con effetto dal 17 aprile 2001, che comportava il rifiuto di svolgere qualsiasi attività lavorativa riferibile alla Tor Caledonia e volta ad impedire il carico e lo scarico della nave nei porti svedesi.

9
Il 4 aprile 2001 la DFDS ha presentato ricorso dinanzi all’Arbejdsret contro la SEKO e la STAFF, volto ad ingiungere a questi due sindacati di riconoscere che le azioni principali e quelle di solidarietà erano illegittime e altresì di revocare i citati preavvisi.

10
L’11 aprile 2001, cioè il giorno stesso della prima udienza dinanzi all’Arbejdsret, la SEKO ha deciso di sospendere l’azione sindacale nell’attesa della decisione finale di tale giudice, mentre il preavviso di solidarietà depositato dalla STAFF è stato ritirato il 18 aprile seguente.

11
Tuttavia, il 16 aprile 2001, cioè il giorno prima dell’inizio dell’azione di solidarietà annunciata dalla STAFF, la DFDS ha deciso di ritirare la Tor Caledonia dalla linea Göteborg‑Harwich, la quale è stata servita, a partire dal 30 maggio successivo, da un’altra nave da carico noleggiata a tale scopo.

12
La DFDS ha presentato un ricorso per risarcimento danni contro la SEKO dinanzi al Sø-og Handelsret (Danimarca), affermando che in capo alla convenuta sussisteva una responsabilità da fatto illecito in quanto quest’ultima aveva depositato un preavviso di azione sindacale illegittima e aveva provocato il preavviso di azione di solidarietà, parimenti illegittimo, depositato da un altro sindacato svedese. Il risarcimento danni richiesto si riferisce al danno che la DFDS afferma di aver subito a causa dell’immobilizzazione della Tor Caledonia e del noleggio di una nave sostitutiva. Il giudice suddetto ha deciso di sospendere il giudizio su tale causa di risarcimento danni sino alla decisione dell’Arbejdsret.

13
Ritenendo che, ai fini della decisione sulla questione sollevata dalla SEKO in ordine alla sua competenza, nonché per pronunciarsi sulla legittimità dell’azione sindacale di cui è causa, fosse necessario interpretare l’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, l’Arbejdsret ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) a)
Se l’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che ricomprende le cause relative alla legittimità di un’azione sindacale mirante ad ottenere un contratto collettivo, quando i danni eventuali risultanti dall’illegittimità di un’azione del genere possono dar luogo a risarcimento secondo i principi della responsabilità in materia di delitti o quasi-delitti, di modo che la causa relativa alla legittimità dell’azione sindacale oggetto di preavviso può essere proposta dinanzi al tribunale del luogo competente a risolvere la questione del risarcimento dei danni risultanti da tale azione.

b)
Se sia eventualmente indispensabile che il danno risulti certamente o verosimilmente dall’azione sindacale considerata in sé e per sé o se sia sufficiente che tale azione costituisca il presupposto necessario di azioni di solidarietà che producano danni e possa costituirne il fondamento.

c)
Se la situazione sia diversa quando l’attuazione dell’azione sindacale oggetto di preavviso sia stata sospesa, dopo la proposizione della causa, dalla parte che ha depositato il preavviso, in attesa della pronuncia del tribunale sulla legalità dell’azione.

2)
Se l’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che i danni derivanti da un’azione sindacale attuata da un sindacato in un paese in cui naviga una nave registrata in un altro paese (Stato di bandiera), al fine di ottenere un contratto per tutelare il posto di lavoro dell’equipaggio a bordo di detta nave, possono essere considerati dall’armatore della nave come avvenuti nello Stato di bandiera, di modo che, in applicazione di detto articolo, l’armatore può esperire contro il sindacato un’azione di risarcimento nello Stato di bandiera».


Sulla ricevibilità della domanda di decisione pregiudiziale

14
Si deve preliminarmente rilevare che l’Arbejdsret non è menzionato dall’art. 2, punto 1, secondo trattino, del protocollo e che esso non giudica in grado d’appello, come previsto al punto 2 dello stesso articolo, il quale elenca le giurisdizioni degli Stati contraenti che hanno il potere di domandare alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione della Convenzione di Bruxelles.

15
Emerge tuttavia dall’ordinanza di rinvio che, secondo il diritto danese, l’Arbejdsret è l’unico competente a pronunciarsi su taluni conflitti in materia di diritto del lavoro, in particolare su quelli relativi alla legittimità delle azioni sindacali volte ad ottenere un contratto collettivo. L’Arbejdsret statuisce quindi in prima ed ultima istanza.

16
In tali circostanze, un’interpretazione letterale del protocollo, da cui risulti che il giudice del rinvio non è legittimato ad adire la Corte, avrebbe come conseguenza che in Danimarca le questioni aventi ad oggetto l’interpretazione della Convenzione di Bruxelles sorte nell’ambito di un’azione quale quella di cui alla causa principale non potrebbero in alcun caso essere oggetto di un rinvio pregiudiziale.

17
È palese che una tale interpretazione dell’art. 2, punti 1 e 2, del protocollo contrasterebbe con gli obiettivi enunciati nel preambolo della Convenzione di Bruxelles, segnatamente quelli relativi alla determinazione della competenza delle giurisdizioni degli Stati contraenti nell’ordinamento internazionale e alla tutela giuridica delle persone ivi residenti.

18
Ne deriva che la domanda di decisione pregiudiziale presentata dall’Arbejdsret è ricevibile.


Sulla prima questione, sub a)

19
Con la prima questione, sub a), il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che è riconducibile alla nozione di «materia di delitti o quasi-delitti» una causa relativa alla legittimità di un’azione sindacale per la quale, conformemente al diritto dello Stato contraente interessato, sia esclusivamente competente un giudice diverso da quello competente a pronunciarsi sulle domande di risarcimento dei danni cagionati dall’azione stessa.

20
In Danimarca, l’Arbejdsret è competente a pronunciarsi in ordine alla legittimità di un’azione sindacale, mentre altre giurisdizioni sono competenti a pronunciarsi sulle domande di risarcimento relative ai danni risultanti da una simile azione.

21
La SEKO afferma che la controversia dinanzi al giudice del rinvio non può essere ricondotta alla nozione di «materia di delitti o quasi-delitti», ai sensi dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, in quanto tale giurisdizione non è stata investita di una domanda di risarcimento danni. Del resto, se l’Arbejdsret accertasse l’illegittimità dell’azione sindacale che è stata sospesa dalla SEKO, quest’ultima dovrebbe ritirare il suo preavviso e la DFDS non avrebbe motivo di presentare in seguito una domanda di risarcimento danni. Secondo la SEKO, da ciò discende che è applicabile l’art. 2 della Convenzione di Bruxelles.

22
Questo argomento non può essere accolto.

23
Infatti, da un lato, risulta da una giurisprudenza costante che l’oggetto della Convenzione di Bruxelles non è quello di unificare le norme di diritto processuale degli Stati contraenti, bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale nell’ambito delle relazioni tra gli Stati contraenti e di facilitare l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (v., segnatamente, sentenze 7 marzo 1995, causa C‑68/93, Shevill e a., Racc. pag. I‑415, punto 35, e 6 giugno 2002, causa C‑80/00, Italian Leather, Racc. pag. I‑4995, punto 43).

24
Pertanto, il Regno di Danimarca può istituire un sistema secondo cui la competenza a giudicare, rispettivamente, sulla legittimità di un’azione sindacale e sulle azioni di risarcimento dei danni che possono derivarne non è attribuita alle medesime giurisdizioni nazionali.

25
Orbene, se si accogliesse l’interpretazione sostenuta dalla SEKO si avrebbe come conseguenza che, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un’azione sindacale svoltasi in Danimarca e la cui responsabilità risulti essere in capo a una parte domiciliata in un altro Stato contraente, l’attore sarebbe obbligato, in un primo tempo, a introdurre dinanzi a un giudice dello Stato del domicilio del convenuto un’azione relativa alla legittimità dell’azione sindacale e, in un secondo tempo, a intentare un’azione di risarcimento danni dinanzi a un giudice danese.

26
Una tale interpretazione sarebbe contraria ai principi di una corretta amministrazione della giustizia, della certezza del diritto nonché della non moltiplicazione dei fori competenti relativamente a un medesimo rapporto giuridico, che, come la Corte ha più volte affermato, costituiscono gli obiettivi della Convenzione di Bruxelles (v., segnatamente, sentenze 3 luglio 1997, causa C‑269/95, Benincasa, Racc. pag. I‑3767, punto 26, e Italian Leather, cit., punto 51).

27
D’altra parte, la Corte ha già stabilito che non può essere accolta un’interpretazione dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles secondo cui l’applicazione della citata disposizione sarebbe subordinata all’effettivo verificarsi di un danno e che il rilievo che il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto è normalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di produzione delle prove, vale in ugual misura, sia che la controversia abbia ad oggetto la riparazione di un danno già avvenuto, sia che essa riguardi un’azione volta ad impedire il verificarsi del danno (sentenza 1° ottobre 2002, causa C‑167/00, Henkel, Racc. pag. I‑8111, punti 46 e 48).

28
Da quanto precede, si deve risolvere la prima questione, sub a), dichiarando che l’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles dev’essere interpretato nel senso che è riconducibile alla nozione di «materia di delitti o quasi-delitti» una causa relativa alla legittimità di un’azione sindacale per la quale, conformemente al diritto dello Stato contraente interessato, è esclusivamente competente un giudice diverso da quello competente a pronunciarsi sulle domande di risarcimento dei danni cagionati da tale azione sindacale.


Sulla prima questione, sub b)

29
Con la prima questione, sub b), il giudice del rinvio chiede in sostanza se, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles a una situazione quale quella di cui alla causa principale, sia indispensabile che il danno risulti certamente o verosimilmente dall’azione sindacale in sé, ovvero se sia sufficiente che tale azione sia un presupposto necessario di azioni di solidarietà idonee a cagionare danni.

30
Emerge dal fascicolo che all’epoca dei fatti di cui alla causa principale la DFDS impiegava, a bordo della Tor Caledonia, solamente marinai polacchi. Posto che il preavviso di azione sindacale depositato dalla SEKO consisteva nel chiedere ai suoi membri svedesi di non accettare impieghi sulla nave da carico di cui trattasi, l’azione sindacale non poteva, di per sé, cagionare danni alla DFDS. Essa era tuttavia necessaria perché si potesse legittimamente compiere un’azione di solidarietà che, come nel caso di specie, comportava il rifiuto di qualsiasi lavoro di carico o scarico della Tor Caledonia nei porti svedesi.

31
Senza il preavviso di azione sindacale depositato dalla SEKO, dunque, non si sarebbero verificati i danni che la DFDS afferma di aver subito a causa del ritiro della Tor Caledonia dalla linea Göteborg-Harwich e del noleggio di un’altra nave da carico.

32
Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, la responsabilità in materia di delitti o quasi-delitti non può esistere se non a condizione che sia possibile accertare un nesso causale fra il danno e il fatto dal quale esso trae origine (sentenza 30 novembre 1976, causa 21/76, Bier, detta «Mines de potasse d’Alsace», Racc. pag. 1735, punto 16). È giocoforza rilevare che, in una situazione quale quella di cui alla causa principale, potrebbe essere individuato un nesso causale tra i danni che la DFDS afferma di aver subito ed il preavviso di azione sindacale depositato dalla SEKO.

33
Quanto alla tesi della SEKO secondo cui per fondare la competenza dei tribunali danesi sarebbe necessario che l’azione sindacale sia stata realizzata ed abbia cagionato un danno produttivo di una perdita finanziaria, e sarebbe altresì necessario che sia stata presentata una domanda di risarcimento danni, è sufficiente ricordare che, come stabilito dalla Corte al punto 27 della presente sentenza, l’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles può essere applicato ad un’azione preventiva destinata a impedire il verificarsi di un futuro evento dannoso.

34
Pertanto, la prima questione, sub b), dev’essere risolta nel senso che, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles a una situazione quale quella di cui alla causa principale, è sufficiente che l’azione sindacale sia un presupposto necessario di azioni di solidarietà idonee a cagionare danni.


Sulla prima questione, sub c)

35
Con la prima questione, sub c), il giudice del rinvio intende sapere se l’applicazione dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles sia messa in discussione dal fatto che la parte che ha depositato il preavviso ha sospeso l’attuazione dell’azione sindacale in attesa della pronuncia relativa alla legittimità dell’azione stessa.

36
Si deve ricordare a tal proposito che, alla luce di una giurisprudenza costante, uno degli obiettivi della Convenzione di Bruxelles è il potenziamento della tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità, permettendo all’attore di identificare facilmente il giudice che può adire così come al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato (v. sentenze 19 febbraio 2002, causa C‑256/00, Besix, Racc. pag. I‑1699, punti 25 e 26, nonché 17 settembre 2002, causa C‑334/00, Tacconi, Racc. pag. I‑7357, punto 20).

37
Il citato obiettivo non sarebbe raggiunto qualora, a seguito dell’introduzione di un’azione che rientra nell’ambito applicativo dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles dinanzi al giudice competente di uno Stato contraente, la sospensione, da parte del convenuto, del comportamento illecito che è stato all’origine di una tale azione potesse avere la conseguenza di sottrarre al giudice adito la sua competenza e di attribuirla ad un giudice di un altro Stato contraente.

38
Si deve quindi risolvere la prima questione, sub c), nel senso che l’applicazione dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles non è messa in discussione dal fatto che la parte che ha depositato il preavviso ha sospeso l’attuazione dell’azione sindacale nell’attesa della pronuncia relativa alla legittimità dell’azione stessa.


Sulla seconda questione

39
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che i danni derivanti da un’azione sindacale attuata da un sindacato di uno Stato contraente in cui naviga una nave registrata in un altro Stato contraente possano essere considerati come avvenuti nello Stato di bandiera, di modo che l’armatore può ivi esperire un’azione di risarcimento contro tale sindacato.

40
Per costante giurisprudenza, qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un’eventuale responsabilità da delitto o quasi delitto non coincida col luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» di cui all’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles va intesa nel senso che si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l’evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi al giudice dell’uno o dell’altro di tali due luoghi (v., segnatamente, le citate sentenze Mines de potasse d’Alsace, punti 24 e 25; Shevill e a., punto 20, e Henkel, punto 44).

41
Nella fattispecie, l’evento causale è stato il preavviso di azione sindacale depositato e diffuso dalla SEKO in Svezia, Stato contraente in cui, oltretutto, tale organizzazione sindacale ha sede. Pertanto, il luogo ove si è verificato il fatto implicante un’eventuale responsabilità da delitto o quasi delitto del suo autore può essere solo la Svezia, in quanto costituisce il luogo di origine del fatto dannoso (v., in tal senso, sentenza Shevill e a., citata, punto 24).

42
Peraltro, i danni asseritamente cagionati alla DFDS dalla SEKO sono consistiti in perdite finanziarie derivanti dal ritiro della Tor Caledonia dalla sua linea abituale e dal noleggio di un’altra nave da carico per servire la medesima linea.

43
Spetta al giudice nazionale stabilire se può ritenersi che tali perdite finanziarie si siano verificate nel luogo in cui la DFDS ha sede.

44
Nell’ambito di tale giudizio operato dal giudice nazionale, lo Stato di bandiera, cioè lo Stato in cui la nave è registrata, dev’essere considerato solamente come uno tra gli elementi che concorrono a identificare il luogo in cui è intervenuto il danno. La nazionalità della nave può avere un ruolo decisivo solamente qualora il giudice nazionale giunga alla conclusione che i danni si sono materializzati a bordo della Tor Caledonia. In tale ultima ipotesi, lo Stato di bandiera dovrebbe necessariamente essere considerato come il luogo in cui l’evento dannoso ha cagionato i danni.

45
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la seconda questione dichiarando che, in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, l’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles dev’essere interpretato nel senso che i danni derivanti da un’azione sindacale attuata da un sindacato di uno Stato contraente in cui naviga una nave registrata in un altro Stato contraente non devono essere necessariamente considerati come avvenuti nello Stato di bandiera, di modo che l’armatore possa ivi esperire un’azione di risarcimento contro tale sindacato.


Sulle spese

46
Le spese sostenute dai governi danese, svedese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall’Arbejdsret con ordinanza 25 gennaio 2002, dichiara:

1) a)
L’art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla Convenzione 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, dev’essere interpretato nel senso che è riconducibile alla nozione di «materia di delitti o quasi‑delitti» una causa relativa alla legittimità di un’azione sindacale per la quale, conformemente al diritto dello Stato contraente interessato, sia esclusivamente competente un giudice diverso da quello competente a pronunciarsi sulle domande di risarcimento dei danni cagionati da tale azione sindacale.

b)       Ai fini dell’applicazione dell’art. 5, punto 3, della citata Convenzione a una situazione quale quella di cui alla causa principale, è sufficiente che l’azione sindacale sia un presupposto necessario di azioni di solidarietà idonee a cagionare danni.

c)       L’applicazione dell’art. 5, punto 3, della stessa Convenzione non è messa in discussione dal fatto che la parte che ha depositato il preavviso ha sospeso l’attuazione dell’azione sindacale in attesa della pronuncia relativa alla legittimità dell’azione stessa.

2)       In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, l’art. 5, punto 3, della citata Convenzione dev’essere interpretato nel senso che i danni derivanti da un’azione sindacale attuata da un sindacato di uno Stato contraente in cui naviga una nave registrata in un altro Stato contraente non devono necessariamente essere considerati come avvenuti nello Stato di bandiera, di modo che l’armatore possa ivi esperire un’azione di risarcimento contro tale sindacato.

Skouris

Cunha Rodrigues

Puissochet

Schintgen

Macken

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 febbraio 2004.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris


1
Lingua processuale: il danese.

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