61993J0068

SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 MARZO 1995. - FIONA SHEVILL, IXORA TRADING INC., CHEQUEPOINT SARL E CHEQUEPOINT INTERNATIONAL LTD CONTRO PRESSE ALLIANCE SA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HOUSE OF LORDS - REGNO UNITO. - CONVENZIONE DI BRUXELLES - ART. 5, N. 3 - LUOGO IN CUI L'EVENTO DANNOSO E AVVENUTO - DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA. - CAUSA C-68/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-00415


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Competenze speciali ° Competenza "in materia di delitti o quasi delitti" ° Luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto ° Diffamazione transfrontaliera a mezzo stampa ° Diritto di opzione dell' attore ° Giudice del luogo di stabilimento dell' editore della pubblicazione ° Competenza per la totalità dei danni ° Giudici dei luoghi di diffusione della pubblicazione in ogni Stato contraente in cui è stata lesa la reputazione dell' interessato ° Competenza limitata ai danni causati nello Stato del giudice adito

(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 5, punto 3)

2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Competenze speciali ° Competenza "in materia di delitti o quasi delitti" ° Diffamazione ° Valutazione della natura lesiva del fatto controverso e delle modalità di prova del danno lamentato ° Applicazione delle norme di conflitto della lex fori ° Limiti

(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 5, punto 3)

Massima


1. L' espressione "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto" di cui all' art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord, e dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all' adesione della Repubblica ellenica, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, deve essere interpretata nel senso che la vittima può esperire nei confronti dell' editore un' azione di danni sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l' editore della pubblicazione diffamatoria, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima assume aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito.

2. Le condizioni di valutazione della natura lesiva del fatto controverso e le modalità di prova dell' esistenza e della portata del danno lamentato dall' attore in un' azione per responsabilità da delitto o quasi delitto non sono disciplinate dalla Convenzione, bensì mediante applicazione del diritto sostanziale individuato dalle norme di conflitto del diritto nazionale del giudice adito sulla scorta delle disposizioni della Convenzione, purché tale applicazione non comprometta l' effetto utile di quest' ultima. La circostanza che il diritto nazionale applicabile alla controversia preveda, in materia di diffamazione, una presunzione di pregiudizio, che esonera l' attore dal produrre prove dell' esistenza e della portata del danno, non osta pertanto all' applicazione dell' art. 5, punto 3, della Convenzione.

Parti


Nel procedimento C-68/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla House of Lords, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Fiona Shevill,

Ixora Trading Inc.,

Chequepoint SARL,

Chequepoint International Ltd

e

Presse Alliance SA,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 5, punto 3, della detta Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e ° versione modificata ° pag. 77), e dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all' adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, F.A. Schockweiler (relatore), P.J.G. Kapteyn e C. Gulmann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, giudici,

avvocato generale: M. Darmon e, successivamente, P. Léger

cancelliere: signora Lynn Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la signora Shevill, la Ixora Trading Inc. e la Chequepoint International Limited, dall' avv. H.M. Boggis-Rolfe, barrister, su incarico dello studio P. Carter-Ruck & Partners, solicitors,

° per la Presse Alliance SA, dall' avv. M. Tugendhat, QC, su incarico dello studio D.J. Freeman & Co., solicitors,

° per il governo del Regno Unito, dal signor J.D. Colahan, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistito dall' avv. A. Briggs, barrister,

° per il governo spagnolo, dai signori A.J. Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dal signor Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, in qualità di agenti,

° per il governo francese, dal signor H. Renie, vicesegretario principale agli affari esteri presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor N. Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

avendo la Sesta Sezione della Corte sentito, all' udienza del 21 aprile 1994, le osservazioni orali della signora Shevill, della Ixora Trading Inc., della Chequepoint SARL e della Chequepoint International Limited, rappresentate dal signor H.M. Boggis-Rolfe, della Presse Alliance SA, rappresentata dal signor M. Tugendhat, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor S. Braviner, del Treasury Solicitor' s Departement, in qualità di agente, assistito dall' avv. A. Briggs, barrister, del governo tedesco, rappresentato dal signor J. Pirrung, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente, del governo spagnolo, rappresentato dal signor M. Bravo-Ferrer Delgado, e della Commissione, rappresentata dal signor N. Khan,

avendo la Sesta Sezione sentito le conclusioni dell' avvocato generale M. Darmon, presentate all' udienza del 14 luglio 1994,

vista la decisione 5 ottobre 1994 con la quale la Sesta Sezione ha rinviato la causa alla Corte,

vista l' ordinanza 10 ottobre 1994 di riapertura del dibattimento,

sentite, all' udienza del 22 novembre 1994, le osservazioni orali della signora Shevill, della Ixora Trading Inc., della Chequepoint SARL e della Chequepoint International Limited, rappresentate dal signor H.M. Boggis-Rolfe, della Presse Alliance SA, rappresentata dal signor Tugendhat, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor S. Braviner, assistito dall' avv. A. Briggs, del governo tedesco, rappresentato dal signor M. Klippstein, giudice, in qualità di agente, del governo spagnolo, rappresentato dal signor M. Bravo-Ferrer Delgado, e della Commissione, rappresentata dal signor N. Khan,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale P. Léger, presentate all' udienza del 10 gennaio 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 1 marzo 1993, pervenuta alla Corte il 15 marzo successivo, la House of Lords ha sollevato, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e ° versione modificata ° pag. 77), e dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all' adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1, in prosieguo: la "Convenzione"), sette questioni pregiudiziali sull' interpretazione dell' art. 5, punto 3, della Convenzione.

2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la signora Fiona Shevill, cittadina britannica residente nel North Yorkshire, in Inghilterra, nonché le società Chequepoint SARL, Ixora Trading Inc. e Chequepoint International Limited, da un lato, e la Presse Alliance SA, società di diritto francese con sede in Parigi, dall' altro, vertente sulla determinazione del giudice competente a conoscere di un' azione di risarcimento del danno derivante dalla pubblicazione di un articolo di stampa diffamatorio.

3 Dagli atti risulta che la Presse Alliance SA, casa editrice del giornale "France-Soir", in data 23 settembre 1989 pubblicava un articolo relativo ad una operazione che agenti della squadra narcotici della polizia francese avevano condotto in locali adibiti a uffici di cambio gestiti in Parigi dalla Chequepoint SARL. In tale articolo, che era basato su informazioni fornite dall' agenzia France Presse, erano menzionate la società "Chequepoint" nonché "una giovane donna che risponde al nome di Fiona Shevill-Avril".

4 La Chequepoint SARL, società di diritto francese con sede in Parigi, gestisce dal 1988 uffici di cambio in Francia. Non viene fatto valere che gestisce attività in Inghilterra o nel Galles.

5 La signora Fiona Shevill è stata impiegata avventizia della Chequepoint SARL in Parigi per tre mesi, durante l' estate del 1989, ed ha fatto ritorno in Inghilterra il 26 settembre 1989.

6 La Ixora Trading Inc., che non è una società di diritto inglese, gestisce dal 1974 uffici di cambio in Inghilterra sotto la ditta "Chequepoint".

7 La Chequepoint International Limited, società holding di diritto belga con sede in Bruxelles, controlla la Chequepoint SARL e la Ixora Trading Inc.

8 Ritenendo l' articolo menzionato diffamatorio in quanto insinuava l' idea che facessero parte di una rete di traffico di stupefacenti per la quale avevano effettuato operazioni di riciclaggio di denaro, la signora Shevill, la Chequepoint SARL, la Ixora Trading Inc. e la Chequepoint International Limited citavano in giudizio, in data 17 ottobre 1989, la Presse Alliance SA per diffamazione dinanzi alla High Court of England and Wales, chiedendo il risarcimento del danno per quanto riguarda le copie di "France-Soir" distribuite sia in Francia sia negli altri paesi europei, ivi comprese quelle vendute in Inghilterra e nel Galles. Successivamente le attrici modificavano le loro conclusioni tralasciando ogni riferimento alle copie vendute al di fuori dell' Inghilterra e del Galles. Poiché il diritto inglese prevede in materia di diffamazione una presunzione di pregiudizio, le attrici non hanno dovuto fornire la prova del danno risultante dalla pubblicazione dell' articolo controverso.

9 E' notorio che "France-Soir" è distribuito principalmente in Francia, e che nel Regno Unito la diffusione di tale quotidiano, effettuata da distributori indipendenti, è moto limitata. Si stimano in oltre 237 000 il numero di copie dell' edizione controversa di "France-Soir" vendute in Francia e in 15 500 circa il numero di copie distribuite in altri paesi europei, di cui 230 quelle vendute in Inghilterra e nel Galles (5 nello Yorkshire).

10 Il 23 novembre 1989 "France-Soir" pubblicava un testo di scuse, precisando di non aver avuto l' intenzione di affermare che uno dei proprietari degli uffici di cambio Chequepoint o la signora Shevill erano stati coinvolti in un traffico di stupefacenti o in operazioni di riciclaggio di denaro.

11 Il 7 dicembre 1989 la Presse Alliance SA contestava la competenza della High Court of England and Wales a conoscere della controversia, in quanto nessun evento dannoso ai sensi dell' art. 5, punto 3, della Convenzione si era prodotto in Inghilterra.

12 Tale eccezione veniva respinta con ordinanza 10 aprile 1990. L' appello interposto avverso questa decisione veniva respinto con ordinanza 14 maggio 1990.

13 Il 12 marzo 1991, la Court of Appeal respingeva il ricorso che la Presse Alliance SA aveva presentato avverso quest' ultima decisione e sospendeva il procedimento relativo alla domanda della Chequepoint International Limited.

14 La Presse Alliance SA proponeva ricorso avverso tale decisione dinanzi alla House of Lords, con la previa autorizzazione di questa.

15 La Presse Alliance SA ha sostenuto, in sostanza, che, conformemente all' art. 2 della Convenzione, i giudici francesi erano competenti a conoscere della controversia e che i tribunali inglesi non avevano competenza ai sensi dell' art. 5, punto 3, della detta Convenzione, poiché il "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto", ai sensi di tale disposizione, si trovava in Francia e nessun evento dannoso si era prodotto in Inghilterra.

16 Ritenendo che la controversia sollevasse problemi di interpretazione della Convenzione, la House of Lords, con ordinanza 1 marzo 1993, ha deciso di sospendere il procedimento finché la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

"1) Se, nel caso di diffamazione a mezzo stampa, le parole 'luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto' di cui all' art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, indichino:

a) il luogo in cui il giornale è stato stampato e messo in circolazione; ovvero

b) il luogo o i luoghi in cui il giornale è stato letto da determinati soggetti; ovvero

c) il luogo o i luoghi in cui l' attore gode di una particolare reputazione.

2) Qualora la prima questione debba risolversi nel senso indicato sub b), se l' 'evento dannoso' dipenda dall' esistenza di un lettore (o più lettori) che conosca(no) direttamente o indirettamente l' attore e che abbia(no) inteso le affermazioni diffamatorie come riferite allo stesso.

3) Qualora il danno si sia verificato all' interno di più paesi (in quanto copie del giornale sono state distribuite in almeno un altro Stato membro oltre a quello in cui esso è stato stampato e messo in circolazione), se sussista un evento dannoso distinto per ogni Stato membro in cui il giornale è stato distribuito, in forza del quale detto Stato abbia una propria competenza ai sensi dell' art. 5, punto 3, e, in caso di soluzione affermativa, quanto l' evento debba essere dannoso, ovvero quale proporzione del danno globale esso debba rappresentare.

4) Se l' espressione 'evento dannoso' comprenda anche il fatto che può dar luogo ad un' azione legale ai sensi della normativa nazionale senza che occorra provare il danno, allorché non vi sia prova di danno o lesione attuale.

5) Se, nel decidere in forza dell' art. 5, punto 3, se (o dove) si sia verificato l' 'evento dannoso' , il giudice nazionale debba applicare norme diverse dal proprio diritto interno e, in caso affermativo, quali altre norme di carattere sostanziale, procedurale o probatorio egli debba applicare.

6) Qualora in un procedimento per diffamazione il giudice nazionale accerti la sussistenza di una illecita pubblicazione (o comunicazione) di materiale, dalla quale si presume sia derivato un danno alla reputazione, se sia rilevante ai fini della determinazione della competenza la considerazione che altri Stati membri potrebbero giungere a conclusioni diverse con riferimento alla pubblicazione di materiale analogo all' interno della propria rispettiva giurisdizione.

7) Nel decidere sulla propria competenza ai sensi dell' art. 5, punto 3, della Convenzione, quale tipo di prova il giudice adito debba esigere dall' attore in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all' art. 5, punto 3:

a) in generale; e

b) in relazione agli argomenti che (ove il giudice affermi la propria competenza) non saranno riesaminati nel corso del giudizio di merito".

Sulla prima, seconda, terza e sesta questione

17 Con la prima, seconda, terza e sesta questione, che vanno esaminate assieme, il giudice a quo vuole, in sostanza, sapere dalla Corte quale sia l' interpretazione da attribuire all' espressione "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto", utilizzata nell' art. 5, punto 3, della Convenzione, onde determinare quali siano i giudici competenti per statuire su una azione di risarcimento del danno cagionato alla vittima dalla diffusione in più Stati contraenti di un articolo di stampa diffamatorio.

18 Onde risolvere tali questioni, si deve dapprima ricordare che, in deroga al principio generale sancito dall' art. 2, primo comma, della Convenzione, cioè quello della competenza dei giudici dello Stato contraente del domicilio del convenuto, l' art. 5, punto 3, della Convenzione dispone:

"Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

(...)

3) in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto;

(...)".

19 Secondo la costante giurisprudenza (v. sentenze 30 novembre 1976, causa 21/76, Mines de potasse d' Alsace, Racc. pag. 1735, punto 11, e 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez France e Tracoba, Racc. pag. I-49, punto 17) questa competenza speciale la cui scelta dipende da un' opzione dell' attore trova il suo fondamento nell' esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e giudici diversi da quelli dello Stato del domicilio del convenuto, che giustifica un' attribuzione di competenza a detti giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell' economia processuale.

20 Occorre poi sottolineare che nella citata sentenza Mines de potasse d' Alsace (punti 24 e 25) la Corte ha affermato che, qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un' eventuale responsabilità da delitto o quasi delitto non coincida col luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l' espressione "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto" nell' art. 5, punto 3, della Convenzione va intesa nel senso ch' essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l' evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell' attore, sia dinanzi al giudice del luogo ove è insorto il danno, sia dinanzi a quello del luogo ove si è verificato l' evento dannoso.

21 In quella sentenza, la Corte, infatti, ha considerato (punti 15 e 17) che, sotto il profilo della competenza giurisdizionale, il luogo del fatto generatore del danno può costituire un significativo collegamento non meno del luogo in cui il danno si è concretato, dato che ciascuno di essi può, a seconda della circostanze, rivelarsi particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo.

22 La Corte ha aggiunto (punto 20) che l' adottare come unico criterio quello del luogo in cui si è verificato l' evento generatore del danno avrebbe come conseguenza la possibile confusione, in un ragguardevole numero di casi, fra le competenze rispettivamente contemplate dagli artt. 2 e 5, punto 3, della Convenzione, di guisa che quest' ultima disposizione risulterebbe priva di ogni effetto utile.

23 Queste constatazioni, fatte a proposito di danni materiali, debbono valere, per gli stessi motivi, pure nel caso di pregiudizi non patrimoniali, in particolare quelli cagionati alla reputazione e alla considerazione di una persona fisica o giuridica da una pubblicazione diffamatoria.

24 Nell' ipotesi di diffamazione a mezzo di un articolo di stampa diffuso sul territorio di più Stati contraenti, il luogo dell' evento generatore ai sensi di questa giurisprudenza può essere solo il luogo ove è stabilito l' editore della pubblicazione controversa, in quanto costituisce il luogo di origine del fatto dannoso a partire dal quale la diffamazione è stata formulata e messa in circolazione.

25 Il giudice del luogo in cui è stabilito l' editore della pubblicazione diffamatoria deve, pertanto, avere la competenza a conoscere dell' azione di risarcimento dell' intero danno cagionato dall' atto illecito.

26 Tale foro tuttavia, coincide, di norma, con il principio generale di competenza, sancito dall' art. 2, primo comma, della Convenzione.

27 Come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza Mines de potasse d' Alsace, si deve, di conseguenza, riconoscere all' attore la facoltà di proporre la sua azione anche nel luogo dove si è manifestato il danno, onde non privare del suo contenuto l' art. 5, punto 3, della Convenzione.

28 Il luogo in cui si è manifestato il danno è il luogo in cui il fatto generatore, che fa sorgere la responsabilità da delitto o quasi delitto del suo autore, ha prodotto i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima.

29 Nel caso di diffamazione internazionale a mezzo stampa, la lesione arrecata da una pubblicazione diffamatoria all' onore, alla reputazione e alla considerazione di una persona fisica o giuridica si manifesta nei luoghi ove la pubblicazione viene diffusa, quando la vittima sia ivi conosciuta.

30 Ne consegue che i giudici di ogni Stato contraente nel quale è stata diffusa la pubblicazione diffamatoria o la vittima asserisce aver subito una lesione della propria reputazione sono competenti a conoscere dei danni cagionati in tale Stato alla reputazione della vittima.

31 Infatti, conformemente al principio di buona amministrazione della giustizia, fondamento della norma di competenza speciale di cui all' art. 5, punto 3, il giudice di ciascuno Stato contraente in cui la pubblicazione diffamatoria è stata diffusa e in cui la vittima asserisce aver subito una lesione della propria reputazione è, dal punto di vista territoriale, il più qualificato per valutare la diffamazione commessa in questo Stato e determinare la portata del danno che ne deriva.

32 Nonostante gli inconvenienti sottesi alla valutazione dei diversi aspetti di una stessa controversia da parte di vari giudici, l' attore ha pur sempre la facoltà di esperire l' azione nel suo complesso dinanzi al giudice sia del luogo del domicilio del convenuto, sia del luogo dove è stabilito l' editore della pubblicazione diffamatoria.

33 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la prima, seconda, terza e sesta questione della House of Lords debbono essere risolte dichiarando che l' espressione "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto" di cui all' art. 5, punto 3, della Convenzione, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, deve essere interpretata nel senso che la vittima può esperire nei confronti dell' editore un' azione di danni sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l' editore della pubblicazione diffamatoria, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima assume aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito.

Sulla quarta, quinta e settima questione

34 Con la quarta, quinta e settima questione, che vanno esaminate assieme, il giudice a quo intende in sostanza accertare se, per dichiararsi competente in quanto foro del luogo di manifestazione del danno conformemente all' art. 5, punto 3, della Convenzione, così come interpretato dalla Corte, sia tenuto ad applicare norme specifiche, diverse dal proprio diritto nazionale, per quanto riguarda le condizioni di valutazione della natura lesiva del fatto controverso e le modalità di prova dell' esistenza e della portata del danno lamentato dalla vittima della diffamazione.

35 Per risolvere tali questioni occorre anzitutto ricordare che l' oggetto della Convenzione non è quello di unificare le norme di diritto sostanziale e processuale dei diversi Stati contraenti, bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale nell' ambito delle relazioni tra gli Stati contraenti e di facilitare l' esecuzione delle decisioni giudiziarie (v. sentenza 15 maggio 1990, causa C-365/88, Hagen, Racc. pag. I-1845, punto 17).

36 Risulta peraltro da costante giurisprudenza che, per quanto attiene alle norme processuali, occorre fare riferimento alle norme nazionali di ciascun giudice nazionale purché la loro applicazione non comprometta l' effetto utile della Convenzione (v. punti 19 e 20 della stessa sentenza).

37 Nel settore della responsabilità extracontrattuale, nel quale le questioni pregiudiziali vanno ricondotte, il solo obiettivo della Convenzione è quello di determinare il giudice o i giudici competenti a conoscere della controversia, a seconda del luogo o dei luoghi in cui è avvenuto l' evento considerato dannoso.

38 Per contro, la Convenzione non precisa i presupposti in base ai quali il fatto generatore può considerarsi lesivo per la vittima, come pure gli elementi di prova che l' attore deve produrre dinanzi al giudice adito per consentirgli di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda.

39 Tali questioni, pertanto, debbono essere risolte unicamente dal giudice nazionale adito, applicando il diritto sostanziale designato dalle norme di conflitto del suo diritto nazionale, purché siffatta applicazione non comprometta l' effetto utile della Convenzione.

40 La circostanza che il diritto nazionale applicabile alla controversia di cui alla causa principale preveda, in materia di diffamazione, una presunzione di pregiudizio che esonera l' attore dal produrre le prove dell' esistenza e della portata del danno, non osta pertanto all' applicazione dell' art. 5, punto 3, della Convenzione per quanto riguarda la determinazione dei giudici territorialmente competenti a conoscere dell' azione di risarcimento del danno risultante dalla diffamazione internazionale a mezzo stampa.

41 Stando così le cose, le questioni sollevate dal giudice a quo devono essere risolte nel senso che le condizioni di valutazione della natura lesiva del fatto controverso e le modalità di prova dell' esistenza e della portata del danno lamentato dalla vittima della diffamazione non sono disciplinate dalla Convenzione, bensì dal diritto sostanziale designato dalle norme di conflitto del diritto nazionale del giudice adito, purché tale applicazione non comprometta l' effetto utile della Convenzione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

42 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito, dai governi tedesco, spagnolo e francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla House of Lords con ordinanza 1 marzo 1993, dichiara:

1) L' espressione "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto" di cui all' art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968 riguardante la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord, e dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all' adesione della Repubblica ellenica, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, deve essere interpretata nel senso che la vittima può esperire nei confronti dell' editore un' azione di danni sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l' editore della pubblicazione diffamatoria, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima assume aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito.

2) Le condizioni di valutazione della natura lesiva del fatto controverso e le modalità di prova dell' esistenza e della portata del danno lamentato dalla vittima della diffamazione non sono disciplinate dalla Convenzione, bensì dal diritto sostanziale designato dalle norme di conflitto del diritto nazionale del giudice adito, purché tale applicazione non comprometta l' effetto utile della Convenzione.