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Dokuments 32014D0212
Council Decision 2014/212/CFSP of 14 April 2014 amending Decision 2013/183/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Decisione del Consiglio 2014/212/PESC, del 14 aprile 2014, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Decisione del Consiglio 2014/212/PESC, del 14 aprile 2014, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
GU L 111 del 15.4.2014., 79./82. lpp.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 28/05/2016; abrog. impl. da 32016D0849
15.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 111/79 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO 2014/212/PESC
del 14 aprile 2014
che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1), in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) |
il 22 aprile 2013, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC. |
(2) |
In conformità all'articolo 22, paragrafo 2 della decisione 2013/183/PESC, il Consiglio ha proceduto ad un riesame dell'elenco delle persone e entità, riportato negli allegati II e III della decisione 2013/183/PESC, a cui si applicano l'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c), e l'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c) di tale decisione. Il Consiglio è giunto alla conclusione che, ad eccezione di una persona e di un'entità elencate nell'allegato II, alle persone ed entità interessate dovrebbero continuare ad applicarsi le misure previste in detta decisione. |
(3) |
Inoltre, la voce riguardante un'entità elencata nell'allegato I dovrebbe essere soppressa dall'allegato II. |
(4) |
Inoltre, l'articolo 22 dovrebbe essere modificato. |
(5) |
Inoltre, il 31 dicembre 2013 il comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente la Repubblica popolare democratica di Corea ha aggiornato l'elenco di persone ed entità soggette alle misure restrittive. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza gli elenchi delle persone e delle entità che figurano negli allegati I e II della decisione 2013/183/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/183/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c) e di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), sono riesaminate a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi nei confronti delle persone e delle entità interessate se il Consiglio stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, che le condizioni per la loro applicazione non sono più soddisfatte.»; |
2) |
gli allegati I e II della decisione 2013/183/PESC sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
ALLEGATO
1)
All'allegato I della decisione 2013/183/PESC, è inserito il titolo seguente:«Elenco delle persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) e delle persone ed entità di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).».
2)
All'allegato I della decisione 2013/183/PESC, il sottotitolo «A. Elenco delle persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a)» è sostituito dal seguente:
«A. |
Persone». |
3)
All'allegato I della decisione 2013/183/PESC, le voci riguardanti le seguenti persone sono sostituite dalle voci seguenti:
|
Nome |
Pseudonimi |
Data di nascita |
Data della designazione |
Altre informazioni |
«1. |
Chang Myong- Chin |
Jang Myong-Jin |
Data di nascita: 19 febbraio 1968; Data di nascita alternativa: 1965 o 1966 |
22.1.2013 |
Direttore generale della stazione di lancio satellitare di Sohae e direttore del centro di lancio in cui il 13 aprile e il 12 dicembre 2012 hanno avuto luogo i lanci. |
2. |
Ra Ky'ong-Su |
Ra Kyung-Su |
Data di nascita: 4 giugno 1954; Passaporto: 645120196 |
22.1.2013 |
Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. |
3. |
Kim Kwang-il |
|
Data di nascita: 1o settembre 1969; Passaporto: PS381420397 |
22.1.2013 |
Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.» |
4)
All'allegato I della decisione 2013/183/PESC, il sottotitolo «B. Elenco delle entità di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a)» è sostituito dal seguente:
«B. |
Entità». |
5)
All'allegato I della decisione 2013/183/PESC, le voci riguardanti le seguenti entità sono sostituite dalle voci seguenti:
|
Nome |
Pseudonimi |
Ubicazione |
Data della designazione |
Altre informazioni |
«1. |
Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation |
Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery; Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; Millim Technology Company |
Tongan-dong, Central District, Pyongyang, DPRK; Mangungdae- gu, Pyongyang, DPRK; Mangyongdae District, Pyongyang, DPRK. Indirizzi di posta elettronica: ryonha@silibank.com; sjc-117@hotmail.com e millim@silibank.com numeri di telefono: 850-2-18111; 850-2-18111-8642; e 850 2 18111-3818642 Numero di fax: 850-2-381-4410 |
22.1.2013 |
La Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.» |
6)
All'allegato II della decisione 2013/183/PESC, sono cancellate la persona seguente e l'entità seguente:
A. |
Persone
|
B. |
Entità
|