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Document 32014R0607

Regolamento (UE) n. 607/2014 del Consiglio, del 19 maggio 2014 , relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

GU L 168 del 07/06/2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/607/oj

7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/27


REGOLAMENTO (UE) N. 607/2014 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2014

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea («accordo di partenariato»), mediante adozione del regolamento (CE) n. 894/2007 (1).

(2)

L'Unione e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno negoziato e siglato, il 19 dicembre 2013, un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato, che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe in materia di pesca.

(3)

Il 19 maggio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/334/UE (2), relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

(4)

È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

(5)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (3), se risulta che le autorizzazioni o le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

(6)

Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il nuovo protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle parti a decorrere dalla data della sua firma. È dunque opportuno applicare il presente regolamento a partire dalla data della firma del nuovo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

a)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna

16 unità

Francia

12 unità;

b)

pescherecci con palangari di superficie:

nei primi due anni di validità del protocollo:

Spagna

4 unità

Portogallo

2 unità

negli ultimi due anni di validità del protocollo:

Spagna

5 unità

Portogallo

1 unità.

2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo di partenariato.

3.   Se le domande relative alle autorizzazioni di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  Regolamento (CE) n. 894/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35).

(2)  Decisione 2014/334/UE del Consiglio, del 19 maggio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).


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